Sentenza 26 gennaio 1965
Massime • 1
Se due porzioni di una terrazza, avente funzione di copertura dell'intero edificio condominiale, appartengono in proprieta esclusiva ai proprietari degli appartamenti sottostanti e siano tra loro separate da un muro divisorio, l'apertura dei fori, eseguita dal proprietario di una di esse per permettere il deflusso delle acque piovane, non da luogo alla Costituzione di una servitu, dato che la funzione di scorrimento delle acque piovane costituisce un tipico e necessario uso comune della terrazza a vantaggio dell'intero edificio.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/1965, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1965 |
Testo completo
Se due porzioni di una terrazza, avente funzione di copertura dell'intero edificio condominiale, appartengono in proprieta esclusiva ai proprietari degli appartamenti sottostanti e siano tra loro separate da un muro divisorio, l'apertura dei fori, eseguita dal proprietario di una di esse per permettere il deflusso delle acque piovane, non da luogo alla Costituzione di una servitu, dato che la funzione di scorrimento delle acque piovane costituisce un tipico e necessario uso comune della terrazza a vantaggio dell'intero edificio.*