CA
Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
L. 187/2024 composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Sebastiana Ciardo Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. nel procedimento iscritto al n. 690 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
nato in [...], il [...] - CUI: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Russo, pec: Email_1
reclamante nei confronti di
[...]
, Controparte_1 reclamato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO
Letti gli atti;
all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025;
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 21.3.2025 il Tribunale di Palermo Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. proposto da avverso il provvedimento della Parte_1 [...]
di del Controparte_1 CP_1
19.2.2025, notificatogli il 27.2.2025, con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale da egli formulata, in quanto inammissibile, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego.
2. Il Tribunale ha negato la sospensione evidenziando, in particolare, che la aveva correttamente applicato la procedura accelerata e che, Controparte_1
alla luce di quanto rappresentato in ricorso, in base alla documentazione allegata e alle note difensive della non ricorrevano gravi e circostanziate Controparte_1
ragioni per disporre la sospensione.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 31 marzo
2025, evidenziando come non fosse stato tenuto in Parte_1
considerazione la circostanza che la domanda di protezione internazionale non poteva considerarsi reiterata posto che egli ha, per la prima volta, rappresentato di essere stato vittima di abusi e torture in Libia, di essere a rischio violazione dei diritti umani in caso di rimpatrio in Ghana, dove è ormai privo di radicamento, e di essere stato preda di organizzazioni criminali che operano la tratta di esseri umani. Ha poi rappresentato di vivere in Italia da numerosi anni e di essersi integrato nel tessuto sociale del nostro Paese.
4. Sulla base di tali argomenti il reclamante ha invocato la riforma del provvedimento reclamato ed il conseguente accoglimento della istanza di sospensiva.
5. Nonostante la regolarità della notifica la non ha inteso Controparte_1
costituirsi.
6. È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando che sono state riproposte deduzioni che non possono costituire nuovi elementi, introducendosi generiche asserzioni su esperienze e condizioni di vita riguardanti la Nigeria, il e la Libia, mentre il richiedente Per_1
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile proviene dal Bangladesh.
7. In data 5 aprile 2025 parte reclamante ha depositato le note di trattazione scritta.
8. Secondo l'assunto del reclamante, la domanda di protezione non avrebbe dovuto essere qualificata come reiterata posto che il richiedente avrebbe addotto elementi nuovi alla domanda e, in particolare, la grave violazione dei diritti umani che subirebbe se rientrasse nel proprio Paese di origine, nonché le torture e gli abusi subiti in Libia.
9. L'argomento è infondato.
10. Ed invero, come ha opportunamente evidenziato anche il Procuratore Generale, il reclamante richiama le condizioni inumane e degradanti di paesi quali il Ghana, il la Nigeria, mentre il reclamante proviene dal Bangladesh. Per_1
11. Inoltre, la circostanza evidenziata in ordine ad abusi e torture subiti in Libia, prima del suo arrivo in Italia, appare contraddittoria sia con la circostanza, parimenti evidenziata dal reclamante, circa la sua permanenza in Italia già da molti anni, sia con le dichiarazioni rese alla in occasione della prima richiesta di CP_1
protezione internazionale nel 2019 (doc. 13), non avendo egli fatto alcuna menzione di abusi o torture in Libia.
12. Le superiori considerazioni inducono a ritenere insussistenti, sulla base di un esame sommario quale quello sotteso alla natura del presente procedimento, i nuovi elementi per escludere che la domanda debba qualificarsi come reiterata.
13. Il reclamo va, pertanto, respinto.
14. In ragione delle questioni trattate e della peculiare natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale
- Rigetta il reclamo proposto da avverso il provvedimento Parte_1
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile del Tribunale di Palermo del 21.3.2025.
- Compensa le spese
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 aprile 2025
Il Consigliere rel.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia
29.12.2023 n. 157.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile