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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 568/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 11
giugno 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Parte_1
Festelli del Foro di Grosseto, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del procuratore speciale Controparte_1
dott. rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Controparte_2
Ferrari del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Emilio Midolo del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n. - 2 -
1071/2021 pronunciata il 15 aprile 2021 e notificata il 20 aprile 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In riforma della sentenza n.1071/2021 del Tribunale di
Brescia, PREVIA AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE
DEDOTTE CON LA SECONDA MEMORIA 183 C.P.C., accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'annullamento, per errore essenziale ex articolo 1428 e 1429 c.c. (indotto dalla Banca) ovvero dolo ex articolo 1439 c.c., dei due contratti di acquisto delle obbligazioni subordinate oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dal solo Parte_1
(euro 200 mila) e al risarcimento del danno compresa la mancata percezione dei frutti, nella misura che sarà ritenuta congrua, provata,
equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
2) in ulteriore tesi accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, quale intermediario finanziario, degli articolo 21 e seguenti del TUIF e regolamenti attuativi e circolare Consob 2.3.2009,
nella vendita delle obbligazioni subordinate oggetto del presente giudizio, nonché accertare l'inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario nella compravendita di titoli e nell'erogazione di servizi di investimento, consulenza, custodia titoli e accessorie attività di investimento, per l'effetto dichiarare risolti il contratto di vendita delle obbligazioni subordinate e, in ogni caso, - 3 -
condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore di parte appellante, compresa la mancata percezione dei frutti, da responsabilità
contrattuale, subiti dall'attore pari ad almeno euro 120.000,00 ovvero la differenza del valore nominale di rimborso delle obbligazioni rispetto alla quotazione delle azioni alla data di notifica dell'atto di citazione, ovvero nella misura che sarà ritenuta provata, equa e di
Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria ed alla mancata percezione dei frutti.
3) in via subordinata, in ogni caso, RIFORMARE in punto di spese di soccombenza la sentenza impugnata dichiarando interamente compensate le spese di giudizio del primo grado.
4) in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui sopra condanni parte appellata alla refusione delle somme riscosse in forza della Sentenza impugnata.
5) Con vittoria alle spese, diritti ed onorari del grado e di quelle di primo grado.
In via istruttoria qualora le domande dell'appellante non appaiono documentalmente provate appare doveroso ammettere la prova per interpello e SOPRATTUTTO LA PERIZIA CHIESTA CON
LA SECONDA MEMORIA 183 C.P.C. AL FINE DI VALUTARE LA
NATURA DEL TITOLO E SE IL AVEVA MAI Parte_1
INVESTITO IN TITOLI ANALOGHI.
Dell'appellata
Piaccia alla Corte di Appello Illustrissima, rigettata ogni contraria istanza, premesse le declaratorie del caso, così giudicare: - 4 -
- in via principale, respingere l'appello e confermare, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza e comunque respingere, con ogni miglior formula, perché infondate in fatto e in diritto, se del caso per (quanto meno parziale) carenza di legittimazione attiva e passiva, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte dall'appellante;
- in via subordinata, applicare l'art. 1227 c.c. e, considerando largamente prevalente la responsabilità dell'appellante, respingere comunque le sue domande;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, o comunque di accoglimento delle domande attoree, diminuirne l'entità, sia con riferimento all'effettiva minusvalenza, calcolata sul costo di acquisto e tenuto conto delle cedole, del residuo valore dei titoli e degli eventuali riparti, sia per concorso di colpa ex art. 1227 codice civile;
- in via istruttoria, la difesa della oltre a confermare le Pt_2
produzioni documentali in atti, insiste, anche espressamente in revoca e impugnazione del provvedimento negatorio di primo grado, per l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) “vero che i documenti che Le si rammostrano (docc. 16 e 21
) sono stati compilati con le risposte date dai clienti alle varie Pt_3
domande e che i clienti li hanno successivamente sottoscritti”
circostanza provata anche documentalmente;
2) “vero che i signori e da sempre chiedono Parte_1 Pt_4
di investire in titoli obbligazionari con elevato rendimento, pur dichiarandosi consci dei rischi”; - 5 -
3) “vero che, in occasione dell'acquisto per cui è causa, è stato
Contr spiegato al sig. che l'investimento in alla luce del suo Parte_1
profilo di investitore, risultava inappropriato, perché egli non sembrava in grado di comprenderne i rischio e inadeguato, perché troppo rischioso e perché provocava un'eccessiva concentrazione del rischio su un solo emittente, come specificato dall'ordine e dalla scheda informativa che Le si rammostrano (doc. 29 )” circostanza Pt_3
provata anche documentalmente;
4) “vero al sig. sono state illustrate tutte le Parte_1
caratteristiche salienti del titolo, comprese quelle di cui al documento che Le si rammostra (doc. 29 )” circostanza provata anche Pt_3
documentalmente;
5) “vero che, nello specifico, che al sig. è stato Parte_1
Contr spiegato che il titolo era un titolo subordinato e come tale a rischio
Contr molto alto, senza rating, emesso all'estero da e quotato sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana” circostanza provata anche documentalmente;
6) “vero il sig. malgrado le informazioni e le Parte_1
avvertenze ricevute, ha confermato la sua decisione di investire sulle
Contr obbligazioni per cui è causa” circostanza provata anche documentalmente;
7) “vero che l'operazione per cui è causa (doc. 29 ) è Pt_3
stato eseguito sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana” circostanza provata anche documentalmente.
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova, i signori: - 6 -
domiciliato presso il , Corso Martiri Tes_1 Controparte_1
della Libertà n. 41, Brescia (25122-BS); domiciliato Tes_2
presso il , Corso Martiri della Libertà n. 41, Brescia Controparte_1
(25122-BS); domiciliato presso il , Testimone_3 Controparte_1
Corso Martiri della Libertà n. 41, Brescia (25122-BS).
Si insiste per la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie di controparte e si confermano le produzioni documentali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_5
innanzi al Tribunale di Brescia il lamentando Controparte_1
che nel 2014 avevano acquistato obbligazioni subordinate emesse dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena per un controvalore nominale di €
200.000,00=, registrando poi una perdita di € 120.000,00. Chiedevano:
a) in tesi, la declaratoria di nullità del contratto, per carenza di forma scritta del contratto - quadro ovvero dell'ordine di investimento, con la restituzione delle somme pagate e/o il risarcimento del danno;
b) in ipotesi, l'annullamento del contratto per errore essenziale o per dolo,
con la restituzione delle somme pagate e/o il risarcimento del danno;
c) in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento, sub specie di violazione da parte della banca degli obblighi informativi, e il risarcimento del danno.
Resisteva il . Controparte_1
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva: - 7 -
- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione a tutte le domande svolte da Pt_4
- RIGETTA, siccome infondate, tutte le domande formulate da ei confronti della convenuta;
Parte_1
- CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 9.380,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie (15%), I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che la banca era carente di legittimazione passiva quanto alla domanda proposta dal dato che costui aveva acquistato i titoli Pt_4
direttamente dal senza intermediazione da parte dell'istituto Parte_1
di credito, il quale si era limitato a regolare l'operazione mediante il trasferimento dello strumento da un deposito titoli all'altro;
- che sia il contratto – quadro che l'ordine di investimento erano stati regolarmente sottoscritti dal cliente;
- che, pertanto, la domanda di nullità era infondata;
- che la banca aveva puntualmente assolto gli obblighi informativi, avvertendo il cliente che l'operazione richiesta risultava sia inappropriata che inadeguata;
- che il cliente aveva espressamente riconosciuto che l'operazione non era stata raccomandata dalla banca, e che la stessa era il frutto di una propria specifica e autonoma richiesta;
- che le informazioni fornite dall'intermediario esaurivano gli obblighi informativi a proprio carico, dato che, nell'ambito dei servizi - 8 -
c.d. esecutivi, non sussiste l'onere di informativa successiva nei confronti del cliente (c.d. on going), trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi,
predicabile esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa;
- che, pertanto, erano infondate le domande di annullamento del contratto per dolo (non sussistendo artifizi o raggiri), di annullamento del contratto per errore (peraltro, irriconoscibile da parte della banca,
atteso il fatto che erano state fornite al cliente tutte le informazioni dovute ai sensi di legge e che era stata recepita la volontà di quest'ultimo di procedere comunque con l'operazione) e così pure di risoluzione del contratto per inadempimento;
- che, in definitiva, il cliente era pienamente a conoscenza delle caratteristiche dello strumento finanziario, compiutamente illustrate dalla banca, e aveva deliberatamente deciso di sottoscrivere lo strumento, attratto dall'elevato rendimento normalmente associato ai titoli ad elevato rischio, salvo poi dolersi dell'esito dell'investimento stesso, non corrispondente alle proprie aspettative.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) sulle domande risarcitorie per inadempimento contrattuale,
quindi violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e regolamenti
CONSOB commessi dall'appellata;
- 2) ancora sulle domande da responsabilità contrattuale per violazione del TUIF;
- 9 -
- 3) per finire sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado.
Resisteva il . Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 11 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, sulle domande risarcitorie per inadempimento contrattuale, quindi violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e regolamenti CONSOB commessi dall'appellata, il osserva che il Tribunale è caduto in Parte_1
contraddizione, in quanto, da un lato, ha ritenuto che l'indicazione generica della valutazione negativa della menzionata Pt_2
nell'ordine di acquisto come prodotto non adeguato al profilo del cliente, sia sufficiente ad eliminarne ogni responsabilità, mentre,
dall'altro lato, ha ritenuto che il cliente, nella propria autonomia, ha deciso di accollarsi il rischio di un investimento non consono alle proprie conoscenze finanziarie e al proprio profilo di rischio;
che l'obbligo informativo non può ritenersi assolto mediante l'indicazione generica di operazione non adeguata per oggetto o frasi similari (e,
segnatamente, mediante informative ciclostilate sul conflitto di interesse e sulla non adeguatezza dell'operazione, con diciture standard e, peraltro, caratteri minuscoli e, quindi, poco leggibili); che è
criticabile altresì il riferimento al carattere speculativo dei precedenti investimenti compiuti dal posto che si era trattato Parte_1
dell'acquisto in passato di obbligazioni FIAT ovvero di titoli di stato - 10 -
greci; che, al contrario, le obbligazioni subordinate bancarie sono dei titoli complessi;
che, in particolare, si tratta di obbligazioni emesse all'estero destinate esclusivamente alla clientela istituzionale, con un prospetto informativo di mezza paginetta depositato in lingua inglese e depositato nella borsa lussemburghese;
che, inoltre, si tratta di titoli illiquidi, rispetto ai quali non è sufficiente il questionario MIFID, ma occorre una valutazione da parte dell'intermediario sulla reale capacità
del risparmiatore di capire il rischio del titolo e la sua natura illiquida,
sulla scorta della sua istruzione e della sua esperienza, risultante dallo storico degli investimenti in possesso dell'intermediario, che, pertanto,
la banca avrebbe dovuto avrebbe dovuto assolvere all'obbligo di adeguatezza e sconsigliare l'acquisto con una forma ben più pregnante del ciclostile sull'ordine, indicando al cliente il rischio di illiquidità ed il rischio di default dell'emittente.
Con il secondo motivo di appello, ancora sulle domande da responsabilità contrattuale per violazione del TUIF, il Parte_1
osserva che l'illiquidità del titolo è dimostrata dal fatto che lo stesso è
stato acquistato sul mercato extramot, ossia fuori dal mercato ordinario telematico;
che i documenti ex adverso prodotti non sono mai stati consegnati al cliente;
che, peraltro, si tratta, in un caso (doc. 30), di una schermata incomprensibile e, nell'altro caso (doc. 33), di un estratto del sito extramot, contenente una sinteticissima indicazione delle caratteristiche del titolo, non equivalente al prospetto informativo delle obbligazioni;
che nell'ordine di acquisto, come pure nei successivi estratti conto, non compare mai il vocabolo “subordinato” o - 11 -
l'abbreviazione “sub”, rendendo pertanto incomprensibile la natura del titolo;
che il Tribunale ha errato nell'applicazione della regola dell'onere della prova, che incombe alla banca, riversandolo invece sul risparmiatore.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono infondati.
Va premesso che nelle conclusioni rassegnate al giudicante il reitera la domanda di annullamento del contratto per dolo Parte_1
e/o per errore, e che, tuttavia, i motivi di appello non censurano affatto la statuizione del Tribunale che l'ha rigettata. L'intitolazione del primo motivo (“Sulle domande risarcitorie per inadempimento contrattuale,
quindi violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e regolamenti
CONSOB commessi dall'appellata”), e quella del secondo che ne costituisce la prosecuzione (“Ancora sulle domande da responsabilità
contrattuale per violazione del TUIF”), lasciano intendere che il abbia inteso coltivare soltanto la domanda di accertamento Parte_1
della responsabilità contrattuale dell'intermediario e di condanna al risarcimento del danno. In ogni caso non vi è alcuna doglianza specifica sul dolo e/o sull'errore, sicchè sul punto è ormai calato il giudicato.
Va, altresì, premesso che nelle conclusioni rassegnate al giudicante il esordisce con la premessa della “PREVIA Parte_1
AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE CON LA
SECONDA MEMORIA 183 C.P.C.”, ma non formula uno specifico motivo di appello avverso la decisione del Tribunale che le ha - 12 -
implicitamente rigettate, né riproduce il contenuto di tali istanze, così
precludendone l'esame alla Corte. La mera riproposizione di istanze istruttorie rigettate, svincolata da qualsiasi illustrazione della doglianza che la sorregge, è inammissibile
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023: “In osservanza del principio di
specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie,
non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è
inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per
tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la
comparsa conclusionale)”).
Va, infine, premesso che al caso concreto si applicano, ratione
temporis, oltre alle norme del tuf (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
58), in particolare art. 21 (Criteri Generali) e art. 23 (Contratti), quelle del
Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari), in particolare art. 27 (Requisiti generali delle informazioni), art. 21 (Informazione
sugli strumenti finanziari), art. 39 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli), art. 40
(Valutazione dell'adeguatezza), art. 41 (Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli), art. 42 (Valutazione dell'appropriatezza).
Ciò premesso, è del tutto pacifico, siccome risulta per tabulas
(doc. 16 appellata), che il abbia voluto comunque procedere Parte_1
all'acquisto dei titoli, malgrado il lo avesse Controparte_1 - 13 -
sconsigliato, ritenendo l'operazione inappropriata e inadeguata alla sua profilatura.
Per quanto è dato comprendere, il si duole Parte_1
essenzialmente della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi posti a suo carico. In particolare, sostiene che l'informativa per un verso, era insufficiente e, per altro verso, non poteva essere resa mediante un semplice ciclostile.
Si conviene con il - e si dissente dalla contraria Parte_1
opinione sostenuta dal - quando afferma che gli Controparte_1
obblighi informativi non possono essere assolti mediante la semplice indicazione che l'operazione non è adeguata o appropriata. Infatti, a parere della Corte, l'intermediario deve fornire sempre l'informativa;
la valutazione circa l'inadeguatezza o l'inappropriatezza dell'operazione non lo esonera dal dovere di renderla
(Sez. 1 - , Sentenza n. 14208 del 05/05/2022: “In tema
di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario
sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di
negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo
tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La
violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una
segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando
sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo
informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le
caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha
cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto - 14 -
l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio
di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni LE
Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto
nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella
specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse
dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna
informazione sullo specifico prodotto finanziario)”).
Tuttavia, nella fattispecie concreta, l'intermediario non si è
limitato a valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'operazione
(non versandosi in tema di servizio di consulenza, a rigore sarebbe stata sufficiente la valutazione dell'appropriatezza. L'adeguatezza, peraltro,
è un requisito ancora più stringente dell'appropriatezza), ma ha altresì
fornito l'informativa, e ciò mediante la scheda allegata all'ordine (doc.
29 appellata).
Tale documento, infatti, contiene tutte le informazioni relative all'acquisto, indicandone:
- la tipologia: obbligazioni estero titolo subordinato rimborso in unica soluzione;
- l'emittente: Banca Monte dei Paschi di Siena;
- il rendimento: 5 %;
- l'avvertenza che il rating non è attribuito;
- la sede di quotazione principale: Borsa Italiana Extramot;
- e il livello di rischio: molto alto.
Rapportato al profilo di rischio dell'investitore (doc. 16
appellata), cliente al dettaglio con rischio moderato (il quale, peraltro, in - 15 -
passato aveva effettuato investimenti più aggressivi, stante l'acquisto di euroobbligazioni FIAT e di titoli di stato greci), e integrato dal
Documento sui Rischi Generali degli Investimenti (doc. 3 appellata),
pacificamente consegnato al medesimo, il contenuto della scheda informativa pare più che sufficiente al fine di consentire di effettuare una scelta meditata e ponderata in ordine all'acquisto, tanto più alla luce del giudizio negativo espresso dall'intermediario, motivato in ragione del fatto che:
- a) il livello di rischio del prodotto finanziario selezionato non
è compatibile che il suo/vostro profilo di rischio;
- b) il controvalore che si intende investire determina una concentrazione rilevante del suo/vostro patrimonio su singolo emittente di prodotti finanziari.
Le informazioni in questione paiono corrette, chiare e non fuorvianti ex art. 27 del Regolamento (“
1. Tutte le informazioni, comprese le
comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti
o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le
comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come
tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma
comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente
comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti
finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere
le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che
possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di
investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di - 16 -
investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi
associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di
investimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”), e contengono tutte indicazioni richieste per gli strumenti finanziari dall'art. 31 (“
1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una
descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati,
tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al
dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo
specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento,
in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni
di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il
tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti
elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una
spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale
dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di
liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a
seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni
aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di
acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni
analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al
dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento
finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale
offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti
del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente
le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi - 17 -
con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra
loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi
alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle
singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
5. Nel
caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le
informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e
sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa
compiere una valutazione corretta della garanzia”).
Il quid pluris preteso dal (indicazioni sul rischio di Parte_1
illiquidità del titolo e sul rischio di default dell'emittente) o non era pertinente o non era esigibile.
Quanto al rischio di illiquidità del titolo, l'ammissione all'Extramot smentisce l'assunto che il prodotto fosse illiquido. Infatti,
per definizione l'Extramot è un mercato multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa Italiana, dedicato all'emissione di obbligazioni da parte di società, project bond e minibond. In detto mercato è
obbligatoria la nomina di un operatore specialista, la cui funzione è,
appunto, quella di garantire la liquidità. I titoli, dunque, erano perfettamente negoziabili.
Quanto al rischio di default dell'emittente, all'epoca dell'operazione nulla lasciava presagire il tracollo dell'istituto,
versando questo in una situazione di semplice crisi finanziaria, poi superata grazie all'intervento dello Stato, trattandosi di una delle più
importanti banche italiane.
Per il resto non è affatto vero che l'informativa fosse priva di - 18 -
indicazioni circa la natura subordinata delle obbligazioni: nella scheda si legge chiaramente che trattasi di un “titolo subordinato”.
Mentre l'utilizzo di formati standard (l'appellante parla di
“ciclostili”. In realtà si tratta di “moduli”) è ammesso dallo stesso
Regolamento (art. 27).
Non è neppure vero che le obbligazioni subordinate fossero riservate ad una clientela istituzionale. Infatti, come dianzi accennato,
i titoli in questione erano quotati sull'Extramot, e perciò erano vendibili anche alla clientela retail.
Nessuna anomalia circa il fatto che l'obbligazione era stata emessa all'estero (Lussemburgo), trattandosi di una pratica piuttosto diffusa per le imprese italiane, come bene argomentato dall'appellata,
senza che l'appellante sia stato in grado di replicare.
Trattandosi di un semplice servizio esecutivo, quello prestato da , non era dovuta alcuna informativa susseguente Pt_3
all'investimento (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10112 del 24/04/2018: “In materia di
investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a
consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè
tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia
di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con
esso”).
La consegna al cliente del prospetto informativo, poi, nel caso concreto non era necessaria, non versandosi in ipotesi di un'offerta rivolta ad un numero indeterminato di persone, ossia di una - 19 -
sollecitazione all'investimento ex art. 94 TUF (arg. ex
Sez. 1, Sentenza n. 8733 del 03/05/2016: “In tema di intermediazione finanziaria,
la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di
sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del
1998 (nel testo "ratione temporis" vigente), caratterizzate per essere l'offerta
comunque rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero
indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a
condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di
strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi
di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e
trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento
in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da
parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi
degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998,
anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. "grey
market", cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente”). E ciò sorvolando sulla novità dell'allegazione.
In ultimo, il Tribunale non è incorso in alcuna contraddizione della motivazione, allorquando ha affermato che il era Parte_1
abituato ad effettuare operazioni speculative e che, in ogni caso, il era stato avvertito circa l'inadeguatezza dell'operazione. Parte_1
E non ha neppure riversato sul risparmiatore l'onere della prova, giacchè ha correttamente applicato la regola di cui all'art. 23 co.
6 TUF (“
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti - 20 -
abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”),
ritenendo – giustamente - che la banca abbia assolto i propri doveri informativi.
La decisione di primo grado, dunque, è pienamente condivisibile, e perciò merita di essere confermata.
Con il terzo motivo di appello, per finire sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, il osserva Parte_1
che, anche in ipotesi di rigetto della domanda, le spese avrebbero dovuto essere compensate, tenuto conto della prudenza, della perdita economica sopportata nonché della novità e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Il motivo è infondato.
Invero in primo grado il è risultato totalmente Parte_1
soccombente, mentre non sussisteva alcun motivo per addivenire ad una compensazione delle spese.
La circostanza che dall'investimento gli sia derivata una perdita
è del tutto irrilevante, tenuto conto del rischio che lo stesso risparmiatore si è spontaneamente assunto con l'operazione.
D'altro canto, le questioni giuridiche affrontate non presentavano alcun profilo di novità o di complessità, trattandosi di un comune contenzioso in tema di intermediazione finanziaria.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 9.991,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di - 21 -
studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Dette spese vengono liquidate in base al valore della controversia (€ 120.000,00=), con compensi medi per la prima, la seconda e la quarta fase;
nulla per la terza fase, non essendo stato chiesto per essa alcun compenso.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 9.991,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 568/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 11
giugno 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Parte_1
Festelli del Foro di Grosseto, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del procuratore speciale Controparte_1
dott. rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Controparte_2
Ferrari del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Emilio Midolo del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n. - 2 -
1071/2021 pronunciata il 15 aprile 2021 e notificata il 20 aprile 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In riforma della sentenza n.1071/2021 del Tribunale di
Brescia, PREVIA AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE
DEDOTTE CON LA SECONDA MEMORIA 183 C.P.C., accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'annullamento, per errore essenziale ex articolo 1428 e 1429 c.c. (indotto dalla Banca) ovvero dolo ex articolo 1439 c.c., dei due contratti di acquisto delle obbligazioni subordinate oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dal solo Parte_1
(euro 200 mila) e al risarcimento del danno compresa la mancata percezione dei frutti, nella misura che sarà ritenuta congrua, provata,
equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
2) in ulteriore tesi accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, quale intermediario finanziario, degli articolo 21 e seguenti del TUIF e regolamenti attuativi e circolare Consob 2.3.2009,
nella vendita delle obbligazioni subordinate oggetto del presente giudizio, nonché accertare l'inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario nella compravendita di titoli e nell'erogazione di servizi di investimento, consulenza, custodia titoli e accessorie attività di investimento, per l'effetto dichiarare risolti il contratto di vendita delle obbligazioni subordinate e, in ogni caso, - 3 -
condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore di parte appellante, compresa la mancata percezione dei frutti, da responsabilità
contrattuale, subiti dall'attore pari ad almeno euro 120.000,00 ovvero la differenza del valore nominale di rimborso delle obbligazioni rispetto alla quotazione delle azioni alla data di notifica dell'atto di citazione, ovvero nella misura che sarà ritenuta provata, equa e di
Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria ed alla mancata percezione dei frutti.
3) in via subordinata, in ogni caso, RIFORMARE in punto di spese di soccombenza la sentenza impugnata dichiarando interamente compensate le spese di giudizio del primo grado.
4) in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui sopra condanni parte appellata alla refusione delle somme riscosse in forza della Sentenza impugnata.
5) Con vittoria alle spese, diritti ed onorari del grado e di quelle di primo grado.
In via istruttoria qualora le domande dell'appellante non appaiono documentalmente provate appare doveroso ammettere la prova per interpello e SOPRATTUTTO LA PERIZIA CHIESTA CON
LA SECONDA MEMORIA 183 C.P.C. AL FINE DI VALUTARE LA
NATURA DEL TITOLO E SE IL AVEVA MAI Parte_1
INVESTITO IN TITOLI ANALOGHI.
Dell'appellata
Piaccia alla Corte di Appello Illustrissima, rigettata ogni contraria istanza, premesse le declaratorie del caso, così giudicare: - 4 -
- in via principale, respingere l'appello e confermare, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza e comunque respingere, con ogni miglior formula, perché infondate in fatto e in diritto, se del caso per (quanto meno parziale) carenza di legittimazione attiva e passiva, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte dall'appellante;
- in via subordinata, applicare l'art. 1227 c.c. e, considerando largamente prevalente la responsabilità dell'appellante, respingere comunque le sue domande;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, o comunque di accoglimento delle domande attoree, diminuirne l'entità, sia con riferimento all'effettiva minusvalenza, calcolata sul costo di acquisto e tenuto conto delle cedole, del residuo valore dei titoli e degli eventuali riparti, sia per concorso di colpa ex art. 1227 codice civile;
- in via istruttoria, la difesa della oltre a confermare le Pt_2
produzioni documentali in atti, insiste, anche espressamente in revoca e impugnazione del provvedimento negatorio di primo grado, per l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) “vero che i documenti che Le si rammostrano (docc. 16 e 21
) sono stati compilati con le risposte date dai clienti alle varie Pt_3
domande e che i clienti li hanno successivamente sottoscritti”
circostanza provata anche documentalmente;
2) “vero che i signori e da sempre chiedono Parte_1 Pt_4
di investire in titoli obbligazionari con elevato rendimento, pur dichiarandosi consci dei rischi”; - 5 -
3) “vero che, in occasione dell'acquisto per cui è causa, è stato
Contr spiegato al sig. che l'investimento in alla luce del suo Parte_1
profilo di investitore, risultava inappropriato, perché egli non sembrava in grado di comprenderne i rischio e inadeguato, perché troppo rischioso e perché provocava un'eccessiva concentrazione del rischio su un solo emittente, come specificato dall'ordine e dalla scheda informativa che Le si rammostrano (doc. 29 )” circostanza Pt_3
provata anche documentalmente;
4) “vero al sig. sono state illustrate tutte le Parte_1
caratteristiche salienti del titolo, comprese quelle di cui al documento che Le si rammostra (doc. 29 )” circostanza provata anche Pt_3
documentalmente;
5) “vero che, nello specifico, che al sig. è stato Parte_1
Contr spiegato che il titolo era un titolo subordinato e come tale a rischio
Contr molto alto, senza rating, emesso all'estero da e quotato sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana” circostanza provata anche documentalmente;
6) “vero il sig. malgrado le informazioni e le Parte_1
avvertenze ricevute, ha confermato la sua decisione di investire sulle
Contr obbligazioni per cui è causa” circostanza provata anche documentalmente;
7) “vero che l'operazione per cui è causa (doc. 29 ) è Pt_3
stato eseguito sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana” circostanza provata anche documentalmente.
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova, i signori: - 6 -
domiciliato presso il , Corso Martiri Tes_1 Controparte_1
della Libertà n. 41, Brescia (25122-BS); domiciliato Tes_2
presso il , Corso Martiri della Libertà n. 41, Brescia Controparte_1
(25122-BS); domiciliato presso il , Testimone_3 Controparte_1
Corso Martiri della Libertà n. 41, Brescia (25122-BS).
Si insiste per la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie di controparte e si confermano le produzioni documentali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_5
innanzi al Tribunale di Brescia il lamentando Controparte_1
che nel 2014 avevano acquistato obbligazioni subordinate emesse dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena per un controvalore nominale di €
200.000,00=, registrando poi una perdita di € 120.000,00. Chiedevano:
a) in tesi, la declaratoria di nullità del contratto, per carenza di forma scritta del contratto - quadro ovvero dell'ordine di investimento, con la restituzione delle somme pagate e/o il risarcimento del danno;
b) in ipotesi, l'annullamento del contratto per errore essenziale o per dolo,
con la restituzione delle somme pagate e/o il risarcimento del danno;
c) in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento, sub specie di violazione da parte della banca degli obblighi informativi, e il risarcimento del danno.
Resisteva il . Controparte_1
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva: - 7 -
- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione a tutte le domande svolte da Pt_4
- RIGETTA, siccome infondate, tutte le domande formulate da ei confronti della convenuta;
Parte_1
- CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 9.380,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie (15%), I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che la banca era carente di legittimazione passiva quanto alla domanda proposta dal dato che costui aveva acquistato i titoli Pt_4
direttamente dal senza intermediazione da parte dell'istituto Parte_1
di credito, il quale si era limitato a regolare l'operazione mediante il trasferimento dello strumento da un deposito titoli all'altro;
- che sia il contratto – quadro che l'ordine di investimento erano stati regolarmente sottoscritti dal cliente;
- che, pertanto, la domanda di nullità era infondata;
- che la banca aveva puntualmente assolto gli obblighi informativi, avvertendo il cliente che l'operazione richiesta risultava sia inappropriata che inadeguata;
- che il cliente aveva espressamente riconosciuto che l'operazione non era stata raccomandata dalla banca, e che la stessa era il frutto di una propria specifica e autonoma richiesta;
- che le informazioni fornite dall'intermediario esaurivano gli obblighi informativi a proprio carico, dato che, nell'ambito dei servizi - 8 -
c.d. esecutivi, non sussiste l'onere di informativa successiva nei confronti del cliente (c.d. on going), trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi,
predicabile esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa;
- che, pertanto, erano infondate le domande di annullamento del contratto per dolo (non sussistendo artifizi o raggiri), di annullamento del contratto per errore (peraltro, irriconoscibile da parte della banca,
atteso il fatto che erano state fornite al cliente tutte le informazioni dovute ai sensi di legge e che era stata recepita la volontà di quest'ultimo di procedere comunque con l'operazione) e così pure di risoluzione del contratto per inadempimento;
- che, in definitiva, il cliente era pienamente a conoscenza delle caratteristiche dello strumento finanziario, compiutamente illustrate dalla banca, e aveva deliberatamente deciso di sottoscrivere lo strumento, attratto dall'elevato rendimento normalmente associato ai titoli ad elevato rischio, salvo poi dolersi dell'esito dell'investimento stesso, non corrispondente alle proprie aspettative.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) sulle domande risarcitorie per inadempimento contrattuale,
quindi violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e regolamenti
CONSOB commessi dall'appellata;
- 2) ancora sulle domande da responsabilità contrattuale per violazione del TUIF;
- 9 -
- 3) per finire sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado.
Resisteva il . Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 11 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, sulle domande risarcitorie per inadempimento contrattuale, quindi violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e regolamenti CONSOB commessi dall'appellata, il osserva che il Tribunale è caduto in Parte_1
contraddizione, in quanto, da un lato, ha ritenuto che l'indicazione generica della valutazione negativa della menzionata Pt_2
nell'ordine di acquisto come prodotto non adeguato al profilo del cliente, sia sufficiente ad eliminarne ogni responsabilità, mentre,
dall'altro lato, ha ritenuto che il cliente, nella propria autonomia, ha deciso di accollarsi il rischio di un investimento non consono alle proprie conoscenze finanziarie e al proprio profilo di rischio;
che l'obbligo informativo non può ritenersi assolto mediante l'indicazione generica di operazione non adeguata per oggetto o frasi similari (e,
segnatamente, mediante informative ciclostilate sul conflitto di interesse e sulla non adeguatezza dell'operazione, con diciture standard e, peraltro, caratteri minuscoli e, quindi, poco leggibili); che è
criticabile altresì il riferimento al carattere speculativo dei precedenti investimenti compiuti dal posto che si era trattato Parte_1
dell'acquisto in passato di obbligazioni FIAT ovvero di titoli di stato - 10 -
greci; che, al contrario, le obbligazioni subordinate bancarie sono dei titoli complessi;
che, in particolare, si tratta di obbligazioni emesse all'estero destinate esclusivamente alla clientela istituzionale, con un prospetto informativo di mezza paginetta depositato in lingua inglese e depositato nella borsa lussemburghese;
che, inoltre, si tratta di titoli illiquidi, rispetto ai quali non è sufficiente il questionario MIFID, ma occorre una valutazione da parte dell'intermediario sulla reale capacità
del risparmiatore di capire il rischio del titolo e la sua natura illiquida,
sulla scorta della sua istruzione e della sua esperienza, risultante dallo storico degli investimenti in possesso dell'intermediario, che, pertanto,
la banca avrebbe dovuto avrebbe dovuto assolvere all'obbligo di adeguatezza e sconsigliare l'acquisto con una forma ben più pregnante del ciclostile sull'ordine, indicando al cliente il rischio di illiquidità ed il rischio di default dell'emittente.
Con il secondo motivo di appello, ancora sulle domande da responsabilità contrattuale per violazione del TUIF, il Parte_1
osserva che l'illiquidità del titolo è dimostrata dal fatto che lo stesso è
stato acquistato sul mercato extramot, ossia fuori dal mercato ordinario telematico;
che i documenti ex adverso prodotti non sono mai stati consegnati al cliente;
che, peraltro, si tratta, in un caso (doc. 30), di una schermata incomprensibile e, nell'altro caso (doc. 33), di un estratto del sito extramot, contenente una sinteticissima indicazione delle caratteristiche del titolo, non equivalente al prospetto informativo delle obbligazioni;
che nell'ordine di acquisto, come pure nei successivi estratti conto, non compare mai il vocabolo “subordinato” o - 11 -
l'abbreviazione “sub”, rendendo pertanto incomprensibile la natura del titolo;
che il Tribunale ha errato nell'applicazione della regola dell'onere della prova, che incombe alla banca, riversandolo invece sul risparmiatore.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono infondati.
Va premesso che nelle conclusioni rassegnate al giudicante il reitera la domanda di annullamento del contratto per dolo Parte_1
e/o per errore, e che, tuttavia, i motivi di appello non censurano affatto la statuizione del Tribunale che l'ha rigettata. L'intitolazione del primo motivo (“Sulle domande risarcitorie per inadempimento contrattuale,
quindi violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e regolamenti
CONSOB commessi dall'appellata”), e quella del secondo che ne costituisce la prosecuzione (“Ancora sulle domande da responsabilità
contrattuale per violazione del TUIF”), lasciano intendere che il abbia inteso coltivare soltanto la domanda di accertamento Parte_1
della responsabilità contrattuale dell'intermediario e di condanna al risarcimento del danno. In ogni caso non vi è alcuna doglianza specifica sul dolo e/o sull'errore, sicchè sul punto è ormai calato il giudicato.
Va, altresì, premesso che nelle conclusioni rassegnate al giudicante il esordisce con la premessa della “PREVIA Parte_1
AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE CON LA
SECONDA MEMORIA 183 C.P.C.”, ma non formula uno specifico motivo di appello avverso la decisione del Tribunale che le ha - 12 -
implicitamente rigettate, né riproduce il contenuto di tali istanze, così
precludendone l'esame alla Corte. La mera riproposizione di istanze istruttorie rigettate, svincolata da qualsiasi illustrazione della doglianza che la sorregge, è inammissibile
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023: “In osservanza del principio di
specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie,
non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è
inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per
tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la
comparsa conclusionale)”).
Va, infine, premesso che al caso concreto si applicano, ratione
temporis, oltre alle norme del tuf (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
58), in particolare art. 21 (Criteri Generali) e art. 23 (Contratti), quelle del
Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 (recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari), in particolare art. 27 (Requisiti generali delle informazioni), art. 21 (Informazione
sugli strumenti finanziari), art. 39 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli), art. 40
(Valutazione dell'adeguatezza), art. 41 (Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli), art. 42 (Valutazione dell'appropriatezza).
Ciò premesso, è del tutto pacifico, siccome risulta per tabulas
(doc. 16 appellata), che il abbia voluto comunque procedere Parte_1
all'acquisto dei titoli, malgrado il lo avesse Controparte_1 - 13 -
sconsigliato, ritenendo l'operazione inappropriata e inadeguata alla sua profilatura.
Per quanto è dato comprendere, il si duole Parte_1
essenzialmente della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi posti a suo carico. In particolare, sostiene che l'informativa per un verso, era insufficiente e, per altro verso, non poteva essere resa mediante un semplice ciclostile.
Si conviene con il - e si dissente dalla contraria Parte_1
opinione sostenuta dal - quando afferma che gli Controparte_1
obblighi informativi non possono essere assolti mediante la semplice indicazione che l'operazione non è adeguata o appropriata. Infatti, a parere della Corte, l'intermediario deve fornire sempre l'informativa;
la valutazione circa l'inadeguatezza o l'inappropriatezza dell'operazione non lo esonera dal dovere di renderla
(Sez. 1 - , Sentenza n. 14208 del 05/05/2022: “In tema
di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario
sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di
negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo
tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La
violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una
segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando
sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo
informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le
caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha
cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto - 14 -
l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio
di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni LE
Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto
nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella
specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse
dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna
informazione sullo specifico prodotto finanziario)”).
Tuttavia, nella fattispecie concreta, l'intermediario non si è
limitato a valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'operazione
(non versandosi in tema di servizio di consulenza, a rigore sarebbe stata sufficiente la valutazione dell'appropriatezza. L'adeguatezza, peraltro,
è un requisito ancora più stringente dell'appropriatezza), ma ha altresì
fornito l'informativa, e ciò mediante la scheda allegata all'ordine (doc.
29 appellata).
Tale documento, infatti, contiene tutte le informazioni relative all'acquisto, indicandone:
- la tipologia: obbligazioni estero titolo subordinato rimborso in unica soluzione;
- l'emittente: Banca Monte dei Paschi di Siena;
- il rendimento: 5 %;
- l'avvertenza che il rating non è attribuito;
- la sede di quotazione principale: Borsa Italiana Extramot;
- e il livello di rischio: molto alto.
Rapportato al profilo di rischio dell'investitore (doc. 16
appellata), cliente al dettaglio con rischio moderato (il quale, peraltro, in - 15 -
passato aveva effettuato investimenti più aggressivi, stante l'acquisto di euroobbligazioni FIAT e di titoli di stato greci), e integrato dal
Documento sui Rischi Generali degli Investimenti (doc. 3 appellata),
pacificamente consegnato al medesimo, il contenuto della scheda informativa pare più che sufficiente al fine di consentire di effettuare una scelta meditata e ponderata in ordine all'acquisto, tanto più alla luce del giudizio negativo espresso dall'intermediario, motivato in ragione del fatto che:
- a) il livello di rischio del prodotto finanziario selezionato non
è compatibile che il suo/vostro profilo di rischio;
- b) il controvalore che si intende investire determina una concentrazione rilevante del suo/vostro patrimonio su singolo emittente di prodotti finanziari.
Le informazioni in questione paiono corrette, chiare e non fuorvianti ex art. 27 del Regolamento (“
1. Tutte le informazioni, comprese le
comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti
o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le
comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come
tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma
comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente
comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti
finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere
le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che
possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di
investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di - 16 -
investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi
associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di
investimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”), e contengono tutte indicazioni richieste per gli strumenti finanziari dall'art. 31 (“
1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una
descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati,
tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al
dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo
specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento,
in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni
di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il
tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti
elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una
spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale
dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di
liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a
seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni
aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di
acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni
analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al
dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento
finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale
offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti
del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente
le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi - 17 -
con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra
loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi
alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle
singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
5. Nel
caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le
informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e
sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa
compiere una valutazione corretta della garanzia”).
Il quid pluris preteso dal (indicazioni sul rischio di Parte_1
illiquidità del titolo e sul rischio di default dell'emittente) o non era pertinente o non era esigibile.
Quanto al rischio di illiquidità del titolo, l'ammissione all'Extramot smentisce l'assunto che il prodotto fosse illiquido. Infatti,
per definizione l'Extramot è un mercato multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa Italiana, dedicato all'emissione di obbligazioni da parte di società, project bond e minibond. In detto mercato è
obbligatoria la nomina di un operatore specialista, la cui funzione è,
appunto, quella di garantire la liquidità. I titoli, dunque, erano perfettamente negoziabili.
Quanto al rischio di default dell'emittente, all'epoca dell'operazione nulla lasciava presagire il tracollo dell'istituto,
versando questo in una situazione di semplice crisi finanziaria, poi superata grazie all'intervento dello Stato, trattandosi di una delle più
importanti banche italiane.
Per il resto non è affatto vero che l'informativa fosse priva di - 18 -
indicazioni circa la natura subordinata delle obbligazioni: nella scheda si legge chiaramente che trattasi di un “titolo subordinato”.
Mentre l'utilizzo di formati standard (l'appellante parla di
“ciclostili”. In realtà si tratta di “moduli”) è ammesso dallo stesso
Regolamento (art. 27).
Non è neppure vero che le obbligazioni subordinate fossero riservate ad una clientela istituzionale. Infatti, come dianzi accennato,
i titoli in questione erano quotati sull'Extramot, e perciò erano vendibili anche alla clientela retail.
Nessuna anomalia circa il fatto che l'obbligazione era stata emessa all'estero (Lussemburgo), trattandosi di una pratica piuttosto diffusa per le imprese italiane, come bene argomentato dall'appellata,
senza che l'appellante sia stato in grado di replicare.
Trattandosi di un semplice servizio esecutivo, quello prestato da , non era dovuta alcuna informativa susseguente Pt_3
all'investimento (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10112 del 24/04/2018: “In materia di
investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a
consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè
tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia
di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con
esso”).
La consegna al cliente del prospetto informativo, poi, nel caso concreto non era necessaria, non versandosi in ipotesi di un'offerta rivolta ad un numero indeterminato di persone, ossia di una - 19 -
sollecitazione all'investimento ex art. 94 TUF (arg. ex
Sez. 1, Sentenza n. 8733 del 03/05/2016: “In tema di intermediazione finanziaria,
la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di
sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del
1998 (nel testo "ratione temporis" vigente), caratterizzate per essere l'offerta
comunque rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero
indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a
condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di
strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi
di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e
trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento
in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da
parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi
degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998,
anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. "grey
market", cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente”). E ciò sorvolando sulla novità dell'allegazione.
In ultimo, il Tribunale non è incorso in alcuna contraddizione della motivazione, allorquando ha affermato che il era Parte_1
abituato ad effettuare operazioni speculative e che, in ogni caso, il era stato avvertito circa l'inadeguatezza dell'operazione. Parte_1
E non ha neppure riversato sul risparmiatore l'onere della prova, giacchè ha correttamente applicato la regola di cui all'art. 23 co.
6 TUF (“
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti - 20 -
abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”),
ritenendo – giustamente - che la banca abbia assolto i propri doveri informativi.
La decisione di primo grado, dunque, è pienamente condivisibile, e perciò merita di essere confermata.
Con il terzo motivo di appello, per finire sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, il osserva Parte_1
che, anche in ipotesi di rigetto della domanda, le spese avrebbero dovuto essere compensate, tenuto conto della prudenza, della perdita economica sopportata nonché della novità e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Il motivo è infondato.
Invero in primo grado il è risultato totalmente Parte_1
soccombente, mentre non sussisteva alcun motivo per addivenire ad una compensazione delle spese.
La circostanza che dall'investimento gli sia derivata una perdita
è del tutto irrilevante, tenuto conto del rischio che lo stesso risparmiatore si è spontaneamente assunto con l'operazione.
D'altro canto, le questioni giuridiche affrontate non presentavano alcun profilo di novità o di complessità, trattandosi di un comune contenzioso in tema di intermediazione finanziaria.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 9.991,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di - 21 -
studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Dette spese vengono liquidate in base al valore della controversia (€ 120.000,00=), con compensi medi per la prima, la seconda e la quarta fase;
nulla per la terza fase, non essendo stato chiesto per essa alcun compenso.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 9.991,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti