Art. 6. Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le universita' deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalita' nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.
Nota all'art. 6:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, supplemento ordinario.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.
Nota all'art. 6:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, supplemento ordinario.