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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9420 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N 9993/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9993/2024
tra
ATTRICE/I Parte_1
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 20/10/2025 alle ore 11.32 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi per l'avv. CARINO ANTONELLA che discute oralmente la causa ripor- Parte_1 tandosi ai propri scritti . Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando let- tura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc
1 nella causa iscritta al N. 9993/2024 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del 20.10.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Gior- Parte_1 C.F._1 gio a Cremano (NA), alla via G. Papini 12, presso lo studio dell'Avv. Antonella Carino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
Controparte_1
(P.VA. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Gior- P.VA_1 gio a cremano (NA), alla via Pittore 179
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 cc (cod. oggetto 145013).
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.04.2024, notificato a mezzo pec la sig.ra con- Parte_1 veniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”1) Accertare e
[...] dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità civile della convenuta)
[...]
- P.VA , in persona Controparte_3 P.VA_1 del Presidente suo legale rappresentante pro tempore per i fatti di causa e per le ragio- ni di fatto e di diritto indicate nel presente atto, e, per l'effetto; 2) Condannare lo stesso convenuto al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni da subiti, patri- Pt_2 moniali e non patrimoniali, ivi compresi il danno biologico, che si quantifica nella mi- sura del 11% a titolo di IPP, cui deve sommarsi il risarcimento del danno per invalidità temporanea e precisamente per gg. 50 ITT, gg.50 ITP al 50%,: il tutto per una somma pari ad Euro 34.971,16 comprensivo del danno morale e del rimborso delle spese medi- che come quantificate o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto da contenersi nei limiti della competenza di Codesto Giudice adito;
3) Condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre VA, CPA ed altre spese gene- rali come per legge da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' istante deduceva:
2 che il giorno 11.07.2023, alle ore 14.50 circa, in San Giorgio a Cremano (NA), presso la palestra , iscritta al corso di pilates “riportava lesioni Controparte_1 Parte_1 personali a causa di caduta a terra , che si verificava per la mancata aderenza al pavi- mento in parquet del tappetino, fornitole dalla stessa palestra, affinché vi si effettuasse- ro sopra gli esercizi;
che il tappetino era di gomma di colore blu (…)”;
che il tappetino era stato fornito dalla palestra e che lo strato antiscivolo dello stesso presentava screpolature e la superficie era discontinua;
che a causa della predetta caduta riportava gravi lesioni personali, tali da rendere neces- sario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Evangelico Betania, ove le veniva diagnosticato” frattura epifisi distale di radio a sinistra”;
che l'istante, in data 21.07.2023, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzio- ne e sintesi mediante placca e viti metalliche” presso l'Ospedale Pellegrini di Napoli;
che il decorso ospedaliero accumulato era pari a 50 giorni per I.T.T. e 50 giorni per
I.T.P. al 50%, con postumi di danno biologico valutabili nella misura del 11-12%, come da perizia del dott. Per_1 che aveva avanzato, in data 18.07.2023, richiesta stragiudiziale di risarcimento per i danni subiti, senza ottenere riscontro, e aveva inoltrato, in data 21.11.2023, invito alla negoziazione assistita, ma senza esito.
Instaurata la lite innanzi al Tribunale di Napoli, non si costituiva la società sportiva.
Emesso decreto ex art 171 bis cc , era dichiarata la nullità della citazione ex art 164 cpc e l'attrice rinnovava la stessa precisando in punto di edictio actionis che “(…) la signo- ra nelle circostanze di tempo e di luogo già indicate, cadeva all'indietro, a Parte_1 causa dello scivolamento sul pavimento in avanti del tappetino, su cui la stessa da posi- zione eretta aveva posto il piede destro;
B) che il tappetino, prima dello scivolamento, era posizionato a terra sul pavimento in parquet e posto parallelamente ad un attrezzo di pilates il cui nome è Roller funzionale Motr;
C) che la signora , avrebbe Parte_1 dovuto utilizzare l'attrezzo di cui sopra per allenare la gamba sinistra e il tappetino do- veva essere utilizzato per appoggiare durante l'esercizio le ginocchia;
D) Che il par- quet della palestra dove veniva svolta la lezione di pilates presentava una finitura par- ticolarmente lucida (…)” Erano depositate memorie ex art 171 ter cpc
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 19.02.2025, libe- Parte_1 ramente interrogata dal giudice, dichiarava: “Mi ero iscritta in palestra nel marzo 2023.
Negli anni precedenti ero iscritta ma ciò prima del COVID. Nel corso il giorno dell'incidente eravamo due di noi. Era quasi alla fine del corso. Il tappetino viene for-
3 nito dalla palestra ed è sempre lo stesso. Dovevo fare degli esercizi con la gamba sini- stra e appoggiando la gamba destra il tappetino ha perso aderenza e quindi sono sci- volata. Preciso che dovevo posizionarmi in piedi per fare l'esercizio. Io sono cascata e ho notato che il tappetino che era un po' usurato sotto. I tappetini sono quelli di gom- ma. Il parquet era stato lucidato da poco. Io avevo già fatto l'esercizio con la gamba destra e non era successo nulla. C'era solo la mia istruttrice che è intervenuta CP_4
e mi ha portato al Pronto Soccorso. Il polso si era rivoltato. Insieme a me ci stava Sal- vatore e altre persone;
nella palestra si fa sia pilates sia altri corsi, sala ecc. Si fa tutto nello stesso ambiente”.
Ammessi i mezzi di prova, all'udienza del 15.09.2025 veniva escusso il teste di parte attrice, sig. il quale dichiarava: “(…)Frequentavo lo stesso corso di Testimone_1
Pilates dell'attrice l'incidente è avvenuto 11 luglio 2023 ad orario di Parte_1 pranzo, facevamo insieme la lezione di pilates. Io la vedevo spesso ai corsi di pilates, che lei seguiva 2 volte alla settimana. Nel corso di un esercizio di pilates nel cambiare posizione la nel poggiare la mano a terra scivolava cadendo con tutto il peso sul Pt_1 lato sinistro. Specifico che svolgevamo l'esercizio seduti sul macchinario sopra il quale vi era il tappetino. Non ricordo il colore del tappetino. Mi viene mostrata una foto della sala di pilates ove riconosco la sala stessa ed il tappetino. Confermo che i tappetini erano forniti dalla palestra, così come tutta l'attrezzatura necessaria. Non ricordo che il tappetino fosse dotato di uno strato antiscivolo, non ricordo che avesse screpolature, ricordo invece che il parquet della sala era stato lucidato da poco perché quel giorno era molto scivoloso. Non ricordo se quel giorno la avesse calzini antiscivolo an- Pt_1 che se eravamo soliti indossarli. Dopo la caduta ricordo che chiedemmo, con l'istruttrice , l'intervento dei titolari, dopo la lezione si è interrotta ed io andato CP_4 via. Mi viene mostrata una foto dei nuovi tappetini e confermo che sono quelli che ad oggi sono in uso nella palestra, almeno prima dell'estate 2025. Preciso che, quando è successo l'incidente il corso era già in una fase avanzata ed io e la lo frequenta- Pt_1 vamo già da alcuni mesi. La sala del corso era sempre la stessa e quando è successo l'incidente era il mese di luglio, eravamo in pochi a lezione per cui noi eravamo più al centro della sala, l'attrice era posizionata al centro della stanza;
ricordo che la Pt_1 si trovava seduta sul tappettino e nel girarsi è scivolata a terra appoggiando la mano al suolo;
preciso che non era la prima volta che facevamo esercizi posizionati late- ralmente sull'attrezzo, non ricordo se si trovava posizionata sull'attrezzo late- Pt_1 ralmente con i piedi sospesi in aria o con i piedi appoggiati al suolo e se la rotazione
4 sul corpo sia avvenuta con i piedi a terra o con i piedi sospesi. L'attrezzo era di forma cilindrica appoggiato a terra che si chiama “Motre”, spesso lo usavano a lezione per farci fare esercizi a terra. Avvicinandomi dopo la caduta non ho fatto caso al tappetti- no e se presentasse delle anomalie specifiche, perché ci siamo preoccupati di soccor- rere la la è una signora di corporatura esile”. Pt_1 Pt_1
Veniva escusso il secondo teste di parte attrice, sig.ra , la quale dichia- Testimone_2 rava:” (…)Conosco la in quanto a marzo 2023 si è iscritta nella palestra dove Pt_1 facevo pilates, io ero iscritta già da settembre 2022; frequentavamo lo stesso corso 2 volte la settimana, verso le 14, il giorno dell'incidente, l'11 luglio 2023 io mi trovavo in palestra per ritirare degli integratori, quando ho visto una folla di persone proprio nel- la sala in cui facevamo il corso di pilates e mi sono avvicinata per vedere cosa succe- desse, ricordo di aver visto la a terra con la mano sinistra penzolante. Nella Pt_1 stanza c'erano gli attrezzi “motor” che utilizzavamo spesso per esercitare sia gli arti superiori che inferiori ed i tappetini adiacenti. Ricordo che i tappettini erano blu e mol- to usurati, ricordo che il parquet della sala del corso era sempre molto scivoloso. Non ricordo se la indossasse calzini antiscivolo. Quando sono entrata in sala erano Pt_1
Pers presenti l'istruttrice ed un altro signore che seguiva il corso con Persona_2
[...
, ricordo che c'erano altre persone, ma non le conosco, ricordo che c'era molta gen- te quando sono accorsa e non si vedeva nulla per cui non posso deporre sulla dinamica dell'incidente. Ricordo che dopo una discussione sul da farsi l'istruttrice ac- CP_4 compagnò la in Ospedale”. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.09.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno di assumere mezzi di prova, non ammetteva la CTU e rinviava all'udienza del 20.10.2025 per lettura del dispositivo e della conte- stuale motivazione, ex art. art. 281 sexies cpc.
Indi, la causa viene decisa all'udienza del 20.10.2025.
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In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_5
che non si è costituita nei termini di legge nonostante la ri-
[...] tuale notificazione dell'atto introduttivo.
Sempre, in via preliminare, la domanda è procedibile per intervenuta negoziazione assi- stita esperita con esito negativo (cfr. raccomandata del 22.11.2023).
5 Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per difetto di prova di nesso causale, ex art 2697 cc.
La presente fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Infatti, secondo la prospettazione attorea indicata in citazione il danno patito dall'attrice si ricollegherebbe causalmente alla res di pertinenza della palestra Parte_1 [...]
, perché l'attrice, durante il corso di pilates, sarebbe caduta a terra con la CP_1 mano sinistra “a causa della mancata aderenza al parquet del tappetino fornitole dalla palestra che presentava segni di usura “(così la dinamica in citazione) ed in quanto la
“(…) cadeva all'indietro, a causa dello scivolamento sul pavimento in avanti Pt_1 del tappetino, su cui la stessa da posizione eretta aveva posto il piede destro” (così la dinamica descritta nell'atto di rinnovazione dopo il rilievo giudiziale per insufficiente descrizione dei fatti).
Tale è la prospettazione contenuta in citazione originaria e rinnovata .
L'art 2051 cc prevede la responsabilità di soggetti che esercitano, a qualunque titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Orbene, ritenuto che la responsa- bilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso causale intercorrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilan- za da parte dello stesso (Cass. 14065/2023).
Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il dan- no, al custode è fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto natu- rale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n. 20943/2022).
Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova con- traria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazio- ne dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010).
Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione,
6 che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad in- terrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, pe- rò, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'apprez- zamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme re-stando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41
c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo tempe- ramento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrile- vanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo del- la serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determina- re l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – se- condo l'id quod plerumque acci-dit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – in- tegra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente neces- sario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da in- terrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'effi- cacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortui- to dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata –
7 senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode
(sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018 e
Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno (scoppio della cal- daia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto pro- babile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stre- gua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di im- putare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,
e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tempra- re, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. quando:
a) la vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di peri- colo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontaria- mente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023);
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio
2012, n° 13681);
c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012 n° 21727).
Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, preve- dibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete cir- costanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma
1 cc.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta possibilità per
8 l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da par- te del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo cau- sale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civ. 2525/2021).
Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del ca- so fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carat- tere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattuale, così sin- tetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allega- re, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipen- dentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della pri- ma";
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fatti- specie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimo- strare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazio- ne e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da im- prevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col tra- scorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condi- zioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
9 d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'e- sclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione an- che ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di so- lidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e su- perata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere co- me evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di re- golarità causale.
Inoltre , ancor più di recente Cass 09/05/2024 n. 12760 riprendendo il ragionamento se- guito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del riconosci- mento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provoca- to dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente pro- vare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva di- namica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, produ- cendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale statuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa su elementi positivi - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita;
in latri termini la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa cu- stodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso for-
10 tuito) . Vi sono poi elementi non essendo ravvisabile una mera presunzione di colpa in capo al custode attesa l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente.
Di recente Cass n. 14228 del 23/05/2023 si è nuovamente pronunciata affermando che
“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferi- mento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapie- de, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedi- me)”.
Ed ancora nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente severa, ha ulterior- mente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneggiato sia in punto di ca- so fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato :“(…)sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermedia-zione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rile- vanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa uma- na e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass.
16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratte- rizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedi- bile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la ricondu- cibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fat- to umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridica- mente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi compor- tamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera oc- casione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
11 "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia cau- sale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizza-zione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, per-tanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fon- da non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fat- ti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla speci- fica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità ci- vile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi an-che solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3)
l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è con- dizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n.
5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una pre- sunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fos- se stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, men-tre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libere- rebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli at- tribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sfor-
12 zo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – – è indice di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di man- tenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va te- nuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di re- sponsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessa- gli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma,
Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avu- to già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come crite- rio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configu- razione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il compor- tamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859;
Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fat- to che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero
13 rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della respon- sabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché re- sponsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusiva- mente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insu- scettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7)
l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di poliva- lenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondi- meno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni ca- gionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dan- no”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in consi- derazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito
(cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”)
è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato no- nostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento
14 dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggetti- vamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di mino- re prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verifi- carsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisi- bilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la crea-zione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può es- sere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scel- ta è stata fatta dal legislatore”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…) pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predica- bile alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ricorrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nel- la sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
com- portamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in al- tri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”.
Calando tali principi di diritto nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice in citazione non ha trovato conferma nella deposizione dei testi presenti ai fatti ( e sentiti all'udienza del 15.09.2025). Testimone_1 Testimone_2
Invero, il teste , frequentatore del corso assieme alla ha dichiarato Testimone_1 Pt_1 che era presente al momento dell'incidente e che l'attrice, nel corso di un esercizio di
15 pilates, si trovava seduta sul tappetino e nel girarsi scivolava a terra appoggiando la ma- no al suolo. Ha, poi, specificato che, la si trovava posizionata sull'attrezzo utiliz- Pt_1 zato per il pilates lateralmente. Ha aggiunto che l'attrezzo appoggiato a terra era di for- ma cilindrica e che spesso era usato a lezione per fare esercizi a terra.
in sede di libero interrogatorio, ha, invece, dichiarato: “Dovevo fare degli Parte_1 esercizi con la gamba sinistra e appoggiando la gamba destra il tappetino ha perso aderenza e quindi sono scivolata. Preciso che dovevo posizionarmi in piedi per fare l'esercizio. Io sono cascata e ho notato che il tappetino che era un po' usurato sotto”.
L'attrice, ha, quindi, affermato di trovarsi in piedi mentre effettuava l'esercizio, contra- riamente a quanto sostenuto dal teste , il quale ha dichiarato che Testimone_1 Pt_1 era seduta lateralmente sull'attrezzo.
[...]
Inoltre, l'attrice ha dichiarato che il giorno dell'incidente, al corso vi erano solo due persone, circostanza smentita dal teste che afferma, invece, vi fossero più persone.
Il secondo teste escusso ( ) ha dichiarato di non essere stata presente al Testimone_2 momento dell'incidente, ma di essere arrivata quando la era già a terra, e che i Pt_1 tappetini si trovavano accanto agli attrezzi per il pilates.
Non vi è, quindi, riscontro fra la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e le dichiara- zioni dei testi escussi, e non vi è coerenza, neppure, tra le dichiarazioni rese dagli stessi testi.
Non si ritiene raggiunta la prova che la causa del sinistro sia ravvisabile nella cosa ov- vero nel tappetino e nel parquet particolarmente scivoloso, apparendo viceversa a que- sto Tribunale che in sinistro si sia verificato a causa della condotta della stessa danneg- giata che era consapevole del rischio sportivo ed effettuava esercizi in palestra su un attrezzo;
ella si girava e cadeva in avanti poggiando la mano sotto il peso del corpo e così provocandosi le lesioni.
Difetta dunque il nesso causale ricorrendo il caso fortuito inteso come contegno della medesima danneggiata nella causazione del sinistro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto che la domanda va- da rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
16 1. Rigetta la domanda.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 20/10/2025
Il Giudice
(dott. Renata Palmieri)
17
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9993/2024
tra
ATTRICE/I Parte_1
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 20/10/2025 alle ore 11.32 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi per l'avv. CARINO ANTONELLA che discute oralmente la causa ripor- Parte_1 tandosi ai propri scritti . Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando let- tura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc
1 nella causa iscritta al N. 9993/2024 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del 20.10.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Gior- Parte_1 C.F._1 gio a Cremano (NA), alla via G. Papini 12, presso lo studio dell'Avv. Antonella Carino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
Controparte_1
(P.VA. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Gior- P.VA_1 gio a cremano (NA), alla via Pittore 179
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 cc (cod. oggetto 145013).
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.04.2024, notificato a mezzo pec la sig.ra con- Parte_1 veniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”1) Accertare e
[...] dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità civile della convenuta)
[...]
- P.VA , in persona Controparte_3 P.VA_1 del Presidente suo legale rappresentante pro tempore per i fatti di causa e per le ragio- ni di fatto e di diritto indicate nel presente atto, e, per l'effetto; 2) Condannare lo stesso convenuto al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni da subiti, patri- Pt_2 moniali e non patrimoniali, ivi compresi il danno biologico, che si quantifica nella mi- sura del 11% a titolo di IPP, cui deve sommarsi il risarcimento del danno per invalidità temporanea e precisamente per gg. 50 ITT, gg.50 ITP al 50%,: il tutto per una somma pari ad Euro 34.971,16 comprensivo del danno morale e del rimborso delle spese medi- che come quantificate o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto da contenersi nei limiti della competenza di Codesto Giudice adito;
3) Condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre VA, CPA ed altre spese gene- rali come per legge da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' istante deduceva:
2 che il giorno 11.07.2023, alle ore 14.50 circa, in San Giorgio a Cremano (NA), presso la palestra , iscritta al corso di pilates “riportava lesioni Controparte_1 Parte_1 personali a causa di caduta a terra , che si verificava per la mancata aderenza al pavi- mento in parquet del tappetino, fornitole dalla stessa palestra, affinché vi si effettuasse- ro sopra gli esercizi;
che il tappetino era di gomma di colore blu (…)”;
che il tappetino era stato fornito dalla palestra e che lo strato antiscivolo dello stesso presentava screpolature e la superficie era discontinua;
che a causa della predetta caduta riportava gravi lesioni personali, tali da rendere neces- sario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Evangelico Betania, ove le veniva diagnosticato” frattura epifisi distale di radio a sinistra”;
che l'istante, in data 21.07.2023, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzio- ne e sintesi mediante placca e viti metalliche” presso l'Ospedale Pellegrini di Napoli;
che il decorso ospedaliero accumulato era pari a 50 giorni per I.T.T. e 50 giorni per
I.T.P. al 50%, con postumi di danno biologico valutabili nella misura del 11-12%, come da perizia del dott. Per_1 che aveva avanzato, in data 18.07.2023, richiesta stragiudiziale di risarcimento per i danni subiti, senza ottenere riscontro, e aveva inoltrato, in data 21.11.2023, invito alla negoziazione assistita, ma senza esito.
Instaurata la lite innanzi al Tribunale di Napoli, non si costituiva la società sportiva.
Emesso decreto ex art 171 bis cc , era dichiarata la nullità della citazione ex art 164 cpc e l'attrice rinnovava la stessa precisando in punto di edictio actionis che “(…) la signo- ra nelle circostanze di tempo e di luogo già indicate, cadeva all'indietro, a Parte_1 causa dello scivolamento sul pavimento in avanti del tappetino, su cui la stessa da posi- zione eretta aveva posto il piede destro;
B) che il tappetino, prima dello scivolamento, era posizionato a terra sul pavimento in parquet e posto parallelamente ad un attrezzo di pilates il cui nome è Roller funzionale Motr;
C) che la signora , avrebbe Parte_1 dovuto utilizzare l'attrezzo di cui sopra per allenare la gamba sinistra e il tappetino do- veva essere utilizzato per appoggiare durante l'esercizio le ginocchia;
D) Che il par- quet della palestra dove veniva svolta la lezione di pilates presentava una finitura par- ticolarmente lucida (…)” Erano depositate memorie ex art 171 ter cpc
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 19.02.2025, libe- Parte_1 ramente interrogata dal giudice, dichiarava: “Mi ero iscritta in palestra nel marzo 2023.
Negli anni precedenti ero iscritta ma ciò prima del COVID. Nel corso il giorno dell'incidente eravamo due di noi. Era quasi alla fine del corso. Il tappetino viene for-
3 nito dalla palestra ed è sempre lo stesso. Dovevo fare degli esercizi con la gamba sini- stra e appoggiando la gamba destra il tappetino ha perso aderenza e quindi sono sci- volata. Preciso che dovevo posizionarmi in piedi per fare l'esercizio. Io sono cascata e ho notato che il tappetino che era un po' usurato sotto. I tappetini sono quelli di gom- ma. Il parquet era stato lucidato da poco. Io avevo già fatto l'esercizio con la gamba destra e non era successo nulla. C'era solo la mia istruttrice che è intervenuta CP_4
e mi ha portato al Pronto Soccorso. Il polso si era rivoltato. Insieme a me ci stava Sal- vatore e altre persone;
nella palestra si fa sia pilates sia altri corsi, sala ecc. Si fa tutto nello stesso ambiente”.
Ammessi i mezzi di prova, all'udienza del 15.09.2025 veniva escusso il teste di parte attrice, sig. il quale dichiarava: “(…)Frequentavo lo stesso corso di Testimone_1
Pilates dell'attrice l'incidente è avvenuto 11 luglio 2023 ad orario di Parte_1 pranzo, facevamo insieme la lezione di pilates. Io la vedevo spesso ai corsi di pilates, che lei seguiva 2 volte alla settimana. Nel corso di un esercizio di pilates nel cambiare posizione la nel poggiare la mano a terra scivolava cadendo con tutto il peso sul Pt_1 lato sinistro. Specifico che svolgevamo l'esercizio seduti sul macchinario sopra il quale vi era il tappetino. Non ricordo il colore del tappetino. Mi viene mostrata una foto della sala di pilates ove riconosco la sala stessa ed il tappetino. Confermo che i tappetini erano forniti dalla palestra, così come tutta l'attrezzatura necessaria. Non ricordo che il tappetino fosse dotato di uno strato antiscivolo, non ricordo che avesse screpolature, ricordo invece che il parquet della sala era stato lucidato da poco perché quel giorno era molto scivoloso. Non ricordo se quel giorno la avesse calzini antiscivolo an- Pt_1 che se eravamo soliti indossarli. Dopo la caduta ricordo che chiedemmo, con l'istruttrice , l'intervento dei titolari, dopo la lezione si è interrotta ed io andato CP_4 via. Mi viene mostrata una foto dei nuovi tappetini e confermo che sono quelli che ad oggi sono in uso nella palestra, almeno prima dell'estate 2025. Preciso che, quando è successo l'incidente il corso era già in una fase avanzata ed io e la lo frequenta- Pt_1 vamo già da alcuni mesi. La sala del corso era sempre la stessa e quando è successo l'incidente era il mese di luglio, eravamo in pochi a lezione per cui noi eravamo più al centro della sala, l'attrice era posizionata al centro della stanza;
ricordo che la Pt_1 si trovava seduta sul tappettino e nel girarsi è scivolata a terra appoggiando la mano al suolo;
preciso che non era la prima volta che facevamo esercizi posizionati late- ralmente sull'attrezzo, non ricordo se si trovava posizionata sull'attrezzo late- Pt_1 ralmente con i piedi sospesi in aria o con i piedi appoggiati al suolo e se la rotazione
4 sul corpo sia avvenuta con i piedi a terra o con i piedi sospesi. L'attrezzo era di forma cilindrica appoggiato a terra che si chiama “Motre”, spesso lo usavano a lezione per farci fare esercizi a terra. Avvicinandomi dopo la caduta non ho fatto caso al tappetti- no e se presentasse delle anomalie specifiche, perché ci siamo preoccupati di soccor- rere la la è una signora di corporatura esile”. Pt_1 Pt_1
Veniva escusso il secondo teste di parte attrice, sig.ra , la quale dichia- Testimone_2 rava:” (…)Conosco la in quanto a marzo 2023 si è iscritta nella palestra dove Pt_1 facevo pilates, io ero iscritta già da settembre 2022; frequentavamo lo stesso corso 2 volte la settimana, verso le 14, il giorno dell'incidente, l'11 luglio 2023 io mi trovavo in palestra per ritirare degli integratori, quando ho visto una folla di persone proprio nel- la sala in cui facevamo il corso di pilates e mi sono avvicinata per vedere cosa succe- desse, ricordo di aver visto la a terra con la mano sinistra penzolante. Nella Pt_1 stanza c'erano gli attrezzi “motor” che utilizzavamo spesso per esercitare sia gli arti superiori che inferiori ed i tappetini adiacenti. Ricordo che i tappettini erano blu e mol- to usurati, ricordo che il parquet della sala del corso era sempre molto scivoloso. Non ricordo se la indossasse calzini antiscivolo. Quando sono entrata in sala erano Pt_1
Pers presenti l'istruttrice ed un altro signore che seguiva il corso con Persona_2
[...
, ricordo che c'erano altre persone, ma non le conosco, ricordo che c'era molta gen- te quando sono accorsa e non si vedeva nulla per cui non posso deporre sulla dinamica dell'incidente. Ricordo che dopo una discussione sul da farsi l'istruttrice ac- CP_4 compagnò la in Ospedale”. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.09.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno di assumere mezzi di prova, non ammetteva la CTU e rinviava all'udienza del 20.10.2025 per lettura del dispositivo e della conte- stuale motivazione, ex art. art. 281 sexies cpc.
Indi, la causa viene decisa all'udienza del 20.10.2025.
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In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_5
che non si è costituita nei termini di legge nonostante la ri-
[...] tuale notificazione dell'atto introduttivo.
Sempre, in via preliminare, la domanda è procedibile per intervenuta negoziazione assi- stita esperita con esito negativo (cfr. raccomandata del 22.11.2023).
5 Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per difetto di prova di nesso causale, ex art 2697 cc.
La presente fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Infatti, secondo la prospettazione attorea indicata in citazione il danno patito dall'attrice si ricollegherebbe causalmente alla res di pertinenza della palestra Parte_1 [...]
, perché l'attrice, durante il corso di pilates, sarebbe caduta a terra con la CP_1 mano sinistra “a causa della mancata aderenza al parquet del tappetino fornitole dalla palestra che presentava segni di usura “(così la dinamica in citazione) ed in quanto la
“(…) cadeva all'indietro, a causa dello scivolamento sul pavimento in avanti Pt_1 del tappetino, su cui la stessa da posizione eretta aveva posto il piede destro” (così la dinamica descritta nell'atto di rinnovazione dopo il rilievo giudiziale per insufficiente descrizione dei fatti).
Tale è la prospettazione contenuta in citazione originaria e rinnovata .
L'art 2051 cc prevede la responsabilità di soggetti che esercitano, a qualunque titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Orbene, ritenuto che la responsa- bilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso causale intercorrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilan- za da parte dello stesso (Cass. 14065/2023).
Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il dan- no, al custode è fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto natu- rale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n. 20943/2022).
Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova con- traria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazio- ne dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010).
Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione,
6 che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad in- terrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, pe- rò, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'apprez- zamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme re-stando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41
c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo tempe- ramento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrile- vanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo del- la serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determina- re l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – se- condo l'id quod plerumque acci-dit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – in- tegra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente neces- sario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da in- terrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'effi- cacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortui- to dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata –
7 senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode
(sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018 e
Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno (scoppio della cal- daia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto pro- babile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stre- gua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di im- putare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,
e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tempra- re, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. quando:
a) la vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di peri- colo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontaria- mente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023);
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio
2012, n° 13681);
c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012 n° 21727).
Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, preve- dibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete cir- costanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma
1 cc.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta possibilità per
8 l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da par- te del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo cau- sale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civ. 2525/2021).
Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del ca- so fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carat- tere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattuale, così sin- tetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allega- re, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipen- dentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della pri- ma";
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fatti- specie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimo- strare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazio- ne e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da im- prevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col tra- scorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condi- zioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
9 d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'e- sclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione an- che ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di so- lidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e su- perata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere co- me evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di re- golarità causale.
Inoltre , ancor più di recente Cass 09/05/2024 n. 12760 riprendendo il ragionamento se- guito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del riconosci- mento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provoca- to dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente pro- vare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva di- namica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, produ- cendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale statuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa su elementi positivi - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita;
in latri termini la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa cu- stodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso for-
10 tuito) . Vi sono poi elementi non essendo ravvisabile una mera presunzione di colpa in capo al custode attesa l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente.
Di recente Cass n. 14228 del 23/05/2023 si è nuovamente pronunciata affermando che
“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferi- mento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapie- de, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedi- me)”.
Ed ancora nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente severa, ha ulterior- mente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneggiato sia in punto di ca- so fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato :“(…)sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermedia-zione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rile- vanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa uma- na e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass.
16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratte- rizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedi- bile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la ricondu- cibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fat- to umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridica- mente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi compor- tamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera oc- casione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
11 "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia cau- sale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizza-zione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, per-tanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fon- da non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fat- ti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla speci- fica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità ci- vile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi an-che solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3)
l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è con- dizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n.
5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una pre- sunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fos- se stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, men-tre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libere- rebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli at- tribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sfor-
12 zo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – – è indice di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di man- tenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va te- nuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di re- sponsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessa- gli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma,
Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avu- to già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come crite- rio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configu- razione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il compor- tamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859;
Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fat- to che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero
13 rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della respon- sabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché re- sponsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusiva- mente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insu- scettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7)
l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di poliva- lenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondi- meno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni ca- gionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dan- no”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in consi- derazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito
(cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”)
è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato no- nostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento
14 dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggetti- vamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di mino- re prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verifi- carsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisi- bilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la crea-zione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può es- sere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scel- ta è stata fatta dal legislatore”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…) pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predica- bile alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ricorrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nel- la sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
com- portamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in al- tri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”.
Calando tali principi di diritto nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice in citazione non ha trovato conferma nella deposizione dei testi presenti ai fatti ( e sentiti all'udienza del 15.09.2025). Testimone_1 Testimone_2
Invero, il teste , frequentatore del corso assieme alla ha dichiarato Testimone_1 Pt_1 che era presente al momento dell'incidente e che l'attrice, nel corso di un esercizio di
15 pilates, si trovava seduta sul tappetino e nel girarsi scivolava a terra appoggiando la ma- no al suolo. Ha, poi, specificato che, la si trovava posizionata sull'attrezzo utiliz- Pt_1 zato per il pilates lateralmente. Ha aggiunto che l'attrezzo appoggiato a terra era di for- ma cilindrica e che spesso era usato a lezione per fare esercizi a terra.
in sede di libero interrogatorio, ha, invece, dichiarato: “Dovevo fare degli Parte_1 esercizi con la gamba sinistra e appoggiando la gamba destra il tappetino ha perso aderenza e quindi sono scivolata. Preciso che dovevo posizionarmi in piedi per fare l'esercizio. Io sono cascata e ho notato che il tappetino che era un po' usurato sotto”.
L'attrice, ha, quindi, affermato di trovarsi in piedi mentre effettuava l'esercizio, contra- riamente a quanto sostenuto dal teste , il quale ha dichiarato che Testimone_1 Pt_1 era seduta lateralmente sull'attrezzo.
[...]
Inoltre, l'attrice ha dichiarato che il giorno dell'incidente, al corso vi erano solo due persone, circostanza smentita dal teste che afferma, invece, vi fossero più persone.
Il secondo teste escusso ( ) ha dichiarato di non essere stata presente al Testimone_2 momento dell'incidente, ma di essere arrivata quando la era già a terra, e che i Pt_1 tappetini si trovavano accanto agli attrezzi per il pilates.
Non vi è, quindi, riscontro fra la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e le dichiara- zioni dei testi escussi, e non vi è coerenza, neppure, tra le dichiarazioni rese dagli stessi testi.
Non si ritiene raggiunta la prova che la causa del sinistro sia ravvisabile nella cosa ov- vero nel tappetino e nel parquet particolarmente scivoloso, apparendo viceversa a que- sto Tribunale che in sinistro si sia verificato a causa della condotta della stessa danneg- giata che era consapevole del rischio sportivo ed effettuava esercizi in palestra su un attrezzo;
ella si girava e cadeva in avanti poggiando la mano sotto il peso del corpo e così provocandosi le lesioni.
Difetta dunque il nesso causale ricorrendo il caso fortuito inteso come contegno della medesima danneggiata nella causazione del sinistro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto che la domanda va- da rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
16 1. Rigetta la domanda.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 20/10/2025
Il Giudice
(dott. Renata Palmieri)
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