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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11784/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 08/10/2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Lorenzo Scarsellone, per delega dell'avv. Bisantis
- per parte convenuta, l'avv. Tiziana Cobuccio, per delega dell'avv. ST MA GN Angeloni.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti e contestando quelli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CE SS
1
N. R.G. 11784/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. CE SS, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, nella causa iscritta al n. 11784/2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
, (CF ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti EP Bisantis e De Rosa Massimiliano, come da procure in atti, con ultimo domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. De Rosa, sito in
Cava de' Tirreni (SA) alla Via della Repubblica n. 12;
ATTORE
E
- quale impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio in Persona_1 atti, dall'Avv. ST MA GN Angeloni, con il quale è elett.te dom.ta in Cava de' Tirreni alla S. Benedetto n.21 giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
2 CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, la quale impresa Controparte_1 designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, esponendo:
- che in data 22.07.2018, tra le ore 03.00 e le ore 4.00 del mattino, in località Laura del Comune di Capaccio Paestum, precisamente lungo la via Laura Mare, mentre si accingeva ad attraversare l'intersezione ivi esistente a bordo del motociclo ES tg CY22104, veniva urtato nella parte anteriore destra del motociclo, da un'automobile FO Fiesta di colore scuro, che transitava lungo la via Poseidonia con direzione Salerno - Agropoli che non arrestava la marcia nonostante il semaforo rosso;
- che in seguito all'urto il conducente del motociclo rovinava al suolo mentre il conducente dell'autovettura FO Fiesta dapprima si si fermava e poi si rimetteva alla guida, allontanandosi senza segnalare i propri dati ai fini dell'identificazione;
- che esso attore riportava una serie di lesioni e veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, presso l'Ospedale di Battipaglia, ove gli veniva diagnosticata: “lussazione d'anca dx” - e veniva ricoverato ed operato d'urgenza nel reparto di Ortopedia e Traumatologia.
1.1. Riferiva di aver costituito in mora, a mezzo PEC, la e la Controparte_2 CP_3 al fine di ottenere risarcimento per le lesioni patite, nonché a stipulare convenzione di negoziazione assistita, entrambe rimaste senza alcun riscontro.
1.2. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la legittimazione attiva del Sig. ; sempre in via preliminare, Parte_1 accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo alla soc. Controparte_2
quale impresa designata per la Campania del F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., con sede
[...] alla Via Marocchesa n.14 – 31021 Mogliano Veneto (TV); nel merito: -accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura tipo FO Fiesta di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare, la Controparte_4
quale impresa designata per la Campania del F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., al
[...] risarcimento in favore del sig. quale conducente del motociclo tipo ES tg Parte_1
CY22104, di tutte le lesioni da questi subite a causa delle lesioni riportate nel sinistro di cui al
3 giudizio, ed in particolare del danno quantificato in euro 80.232,33, oltre danno estetico patito ed incidenza lavorativa, nonché il danno emergente ed il lucro cessante in ordine alla propria attività che il sig. Giudice voglia liquidare in via equitativa, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche per mezzo di una CTU medica che sin d'ora si chiede;
-condannare, infine, la convenuta, al pagamento delle spese e dei compensi legali, come da D.M.
10 marzo 2014 n.55. da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre il 15% quali spese generali.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale impresa designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso e l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto delle formalità e dei termini di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 d.lgs. n. 209/05; nel merito deduceva la mancata dimostrazione delle circostanze legittimanti l'intervento del F.G.V.S. e concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata sia per l'an che per il quantum debeatur, con vittoria di spese giudiziali.
In via gradata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva contenersi il risarcimento nei limiti del giusto e del provato, anche previa declaratoria di responsabilità del danneggiato nella produzione dell'incidente e/o aggravamento die lamentati danni, ex art. 2054
e 1227 c.c.. con compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza dell'08.10.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive finali.
***
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per asserita indeterminatezza del suo oggetto: invero, dal contenuto della citazione emergono chiaramente delineati sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, analiticamente indicati) che la causa petendi (sinistro rientrante nella r.c.a., e precisamente nelle disposizioni normative inerenti all'intervento del F.G.V.S.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo e tempo del suo verificarsi, sicchè non sussiste alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della editio actionis di cui all'art. 164 c.p.c.
D'altro canto, l'analitica difesa esplicata dalla compagnia convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta lascia presumere che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse
4 argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del suo diritto di difesa.
1.1. Sempre in via preliminare, va rigettata l'altrettanto generica eccezione d'improponibilità della domanda per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 d.lgs. n.
209/05. La ratio degli artt. 145 e 148, infatti, è evidentemente quella di propiziare una conciliazione precontenziosa, attraverso una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam (cfr. art. 148, co. 5) e, più in generale, attraverso la corretta collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a. Pertanto, come sostenuto pacificamente in giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che, ex art. 145 cod. ass., la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto quando contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr., ex multis, Cass. n.
19354/2016). Conseguentemente, le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, laddove si tratti di elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione,
Cass. n. 4936/2018).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attore ha prodotto la richiesta di risarcimento danni, completa di tutte le indicazioni prescritte dal citato art. 148, inoltrata a mezzo pec sia alla Controparte_1 che alla Consap spa 03/09/2018, ai sensi dell'art. 287 d.lgs. n. 209/05. Rispetto alla data di
[...] instaurazione del presente giudizio (09/12/2019), risulta ampiamente trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge.
2. Venendo al merito, è opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01). Quanto in particolare al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre evidenziato che la disposizione in esame va interpretata in modo logico-sistematico e non strettamente letterale, per cui l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole.
5 3. Ciò premesso, deve ritenersi che l'attore abbia assolto gli oneri probatori su di lui incombenti.
Il , in primo luogo, ha sporto denuncia-querela contro ignoti in data 03.08.2018, Parte_1 fornendo una esaustiva descrizione delle circostanze del sinistro ed indicando le generalità delle persone presenti, poi escusse come testimoni nel presente giudizio.
3.1. L'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.2. Può ritenersi accertato che in data 22.07.2018 verso le ore 3.00/4.00 circa, il sig. , Parte_1 mentre percorreva a bordo del motociclo ES tg CY22104 via Laura Mare, veniva urtato da un'auto di colore scuro – non identificata - rovinando al suolo.
3.3. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da GN ST MA, indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazione non vi è motivo di dubitare.
Il predetto teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo che il motociclo dell'attore procedeva regolarmente con semaforo verde laddove l'auto rimasta ignota che proveniva da strada posta sulla destra della marcia – verosimilmente quindi passando con semaforo rosso – colpiva il motociclo ES tg CY22104, che aveva tra l'altro già impegnato l'incrocio.
Si riporta stralcio della deposizione: “ho assistito alla dinamica dell'incidente, in quanto mi trovavo alla guida della mia autovettura dietro di due macchine rispetto alla vespa oggetto del sinistro per cui è causa. Ho potuto vedere che con il semaforo verde la vesta aveva oltrepassato il semaforo quando è stata urtata da una macchina di colore scuro che proveniva dalla destra del motociclo verso sinistra…È vero. Preciso che non ricordo di quale macchina si trattasse, ma ricordo che era una macchina di colore scuro. Per quanto riguarda il semaforo, presumo che fosse di colore rosso in relazione alla macchina scura, in quanto, diversamente, non si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa…”.
Anche l'altra teste escusso – operatore del 118 intervenuto per prestare soccorso Tes_1 al sig. – dichiarava di aver trovato il motociclo ES riverso a terra e l'auto di colore Parte_1 scuro (rimasta ignota) sulla sinistra;
inoltre, il Seno dichiarava che – conformemente a quanto descritto in citazione – il conducente dell'auto ignota dapprima si fermava e poi con la scusa di dover recuperare i documenti in auto si dava alla fuga, non permettendo così di poter procedere alla sua identificazione dopo aver ammesso di essere passato con il rosso.
Di seguito si riporta uno stralcio delle dichiarazioni resa dal sig. “Premetto di Tes_1 essere intervenuto sul luogo, in qualità di autista soccorritore del 118, solo dopo il sinistro e ho visto il motociclo in questione a terra e la ford fiesta ferma al lato. I due conducenti erano
6 presenti e ricordo che il proprietario della venne vicino all'ambulanza per sapere come CP_5 stava il ragazzo del motociclo. »
A.d.r. Il proprietario della FO , successivamente non l'ho più visto;
ADR sul capo 2) Non posso riferire sulla circostanza in quanto non ero presente, ma ricordo che il conducente della FO
Fiesta si scusava con il ragazzo dicendo che non aveva visto il semaforo rosso. Noi dell'ambulanza abbiamo fatto allontanare il conducente della FO perché ci dovevamo prendere cura del ragazzo….ADR sul capo 3) Ricordo che conducente della FO ci chiese se poteva allontanarsi ma gli rispondemmo che in tal caso avrebbe dovuto lasciare i documenti. Non so cosa sia avvenuto in quanto io con l'ambulanza, dopo aver caricato caricato il ragazzo del motociclo ci avviammo verso l'ospedale.”
4. La dinamica del sinistro appare dunque chiara atteso che il conducente dell'auto rimasta ignota, non rispettando il semaforo rosso, attraversava l'incrocio in direzione Salerno/Agropoli ed investiva il sig. che aveva impegnato l'incrocio bordo del ciclomotore, facendolo Parte_1 rovinare al suolo;
in seguito all'investimento il conducente dell'auto FO dapprima si fermava per prestare i soccorsi ma poi una volta intervenuti gli operatori del 118 si dava alla fuga, al fine di non farsi identifcare.
4.1. Per quanto attiene poi al nesso di causalità tra il sinistro occorso all'attore e le lesioni dallo stesso subite, tale elemento si desume in maniera evidente dalla diagnosi di cui al referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia, ove l'attore veniva ricoverato pochi minuti dopo il sinistro, nonché dalla copiosa documentazione sanitaria in atti.
4.2.Accertata in tal modo la dinamica del sinistro, osserva questo giudicante che nella specie, può senz'altro giungersi all'affermazione dell'esclusiva responsabilità del veicolo FO (scuro) rimasto ignoto per la produzione del sinistro de quo, se si considera che tale conducente, non mantenendo una condotta di guida prudente, urtava al lato destro il ciclomotore tg CY22104 su cui si trovava a bordo il sig. , il quale a seguito dell'urto riportava una serie di lesioni, Parte_1 come riferito dai testi escussi e come risulta dai referti medici allegati in atti.
4.3. Sussistono, pertanto, alla luce dell'espletata istruttoria, i presupposti per affermare la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. a),
d.lgs. n. 209/05; segue l'accoglimento della domanda di condanna risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della nella citata qualità di impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett. a d.lgs. 209/05, non potendo certo imputarsi all'attore la mancata individuazione dell'autoveicolo, visto anche la dinamica del
7 sinistro e lo stato in cui l'attore si trovava nel momento in cui il responsabile del sinistro si diede a precipitosa fuga.
5. Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno premettere che la più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e n.
233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,
1226, 2056, 2059 c.c.).
Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale....".
8 Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
5.1.Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott.ssa
[...]
, le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate Per_2 su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da , avente 18 anni all'epoca del Parte_1 sinistro, può essere calcolato come di seguito indicato.
In particolare, lesioni subite dell'attore consistono, come rilevato nella CTU medico-legale dalla dott.ssa “frattura-lussazione dell'anca destra, con distacco della parete Persona_2 posteriore del cotile…Tali lesioni traumatiche risultano compatibili con la dinamica del sinistro stradale riferita in anamnesi e descritta in atti, per cui sussiste nesso causale tra le predette lesioni ed il sinistro de quo.
Allo stato residua, come evidenziato all'esame obiettivo, una discreta menomazione dell'arto inferiore destro, che si compendia in una estesa cicatrice chirurgica alla coscia, con persistenza di coxalgia, ipotonotrofia muscolare e limitazione funzionale dell'anca.”.
5.2.Tale danno biologico, in ragione delle evidenze documentali scrupolosamente analizzate, è stato correttamente valutato dal CTU nella misura del 15%, con una riduzione della capacità lavorativa generica di grado lieve e senza alcuna incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica del sig. . Parte_1
Rispetto al profilo della riduzione della capacità lavorativa generica va sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale presta adesione, che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della
9 capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico- fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n.
15187).
5.3.Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti, compresa la cd lesione della capacità generica di lavoro.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (18 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
-Percentuale di invalidità permanente 15%
-Punto danno biologico € 3.211,51
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 39
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
-Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
- Danno non patrimoniale risarcibile € 44.078,00
-Invalidità temporanea totale € 4.485,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
-Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
-Totale danno biologico temporaneo € 10.522,50
- Totale generale: € 54.600,50
5.4. Sempre in relazione alla quantificazione del danno deve ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.ssa con motivazione Per_2 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 1.188,41.
5.5. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il 10 danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14); circostanze non emerse nel caso di specie.
5.6. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo risarcitorio totale è pari ad euro 55.788,91 (54.600,50 + 1.188,41).
6. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la , nella qualità, va condannata CP_1 al pagamento di euro 55.788,91 in favore di . Parte_1
6.1. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
7. Non resta che disciplinare le spese di lite.
7.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della CP_1
nella qualità, in applicazione del principio della soccombenza con determinazione secondo
[...] il DM 55/14 e calcolo in base ai valori tra minimi e medi, stante le attività espletate, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa come da separato decreto, vanno poste parimenti a definitivo carico della , nella qualità. Va Controparte_2 disposta, infine, la distrazione delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CE SS, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta nell'ambito del giudizio n.
11784/2019 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale in esame;
2) per l'effetto, condanna la , quale impresa designata per il F.G.V.S., in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di ed a titolo Parte_1 risarcitorio della somma di € 55.788,91, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto indicato in motivazione;
11 3) condanna la società convenuta, nella qualità indicata, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 8.500,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. EP Bisantis dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, per intero a definitivo carico delle . nella qualità d'Impresa Designata per Controparte_2 la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S..
Così deciso all'esito della discussione orale della causa in Salerno, in data 08.10.2025
Il Giudice
CE SS
12
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 08/10/2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Lorenzo Scarsellone, per delega dell'avv. Bisantis
- per parte convenuta, l'avv. Tiziana Cobuccio, per delega dell'avv. ST MA GN Angeloni.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti e contestando quelli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CE SS
1
N. R.G. 11784/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. CE SS, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, nella causa iscritta al n. 11784/2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
, (CF ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti EP Bisantis e De Rosa Massimiliano, come da procure in atti, con ultimo domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. De Rosa, sito in
Cava de' Tirreni (SA) alla Via della Repubblica n. 12;
ATTORE
E
- quale impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio in Persona_1 atti, dall'Avv. ST MA GN Angeloni, con il quale è elett.te dom.ta in Cava de' Tirreni alla S. Benedetto n.21 giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
2 CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, la quale impresa Controparte_1 designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, esponendo:
- che in data 22.07.2018, tra le ore 03.00 e le ore 4.00 del mattino, in località Laura del Comune di Capaccio Paestum, precisamente lungo la via Laura Mare, mentre si accingeva ad attraversare l'intersezione ivi esistente a bordo del motociclo ES tg CY22104, veniva urtato nella parte anteriore destra del motociclo, da un'automobile FO Fiesta di colore scuro, che transitava lungo la via Poseidonia con direzione Salerno - Agropoli che non arrestava la marcia nonostante il semaforo rosso;
- che in seguito all'urto il conducente del motociclo rovinava al suolo mentre il conducente dell'autovettura FO Fiesta dapprima si si fermava e poi si rimetteva alla guida, allontanandosi senza segnalare i propri dati ai fini dell'identificazione;
- che esso attore riportava una serie di lesioni e veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, presso l'Ospedale di Battipaglia, ove gli veniva diagnosticata: “lussazione d'anca dx” - e veniva ricoverato ed operato d'urgenza nel reparto di Ortopedia e Traumatologia.
1.1. Riferiva di aver costituito in mora, a mezzo PEC, la e la Controparte_2 CP_3 al fine di ottenere risarcimento per le lesioni patite, nonché a stipulare convenzione di negoziazione assistita, entrambe rimaste senza alcun riscontro.
1.2. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la legittimazione attiva del Sig. ; sempre in via preliminare, Parte_1 accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo alla soc. Controparte_2
quale impresa designata per la Campania del F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., con sede
[...] alla Via Marocchesa n.14 – 31021 Mogliano Veneto (TV); nel merito: -accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura tipo FO Fiesta di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare, la Controparte_4
quale impresa designata per la Campania del F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., al
[...] risarcimento in favore del sig. quale conducente del motociclo tipo ES tg Parte_1
CY22104, di tutte le lesioni da questi subite a causa delle lesioni riportate nel sinistro di cui al
3 giudizio, ed in particolare del danno quantificato in euro 80.232,33, oltre danno estetico patito ed incidenza lavorativa, nonché il danno emergente ed il lucro cessante in ordine alla propria attività che il sig. Giudice voglia liquidare in via equitativa, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche per mezzo di una CTU medica che sin d'ora si chiede;
-condannare, infine, la convenuta, al pagamento delle spese e dei compensi legali, come da D.M.
10 marzo 2014 n.55. da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre il 15% quali spese generali.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale impresa designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso e l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto delle formalità e dei termini di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 d.lgs. n. 209/05; nel merito deduceva la mancata dimostrazione delle circostanze legittimanti l'intervento del F.G.V.S. e concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata sia per l'an che per il quantum debeatur, con vittoria di spese giudiziali.
In via gradata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva contenersi il risarcimento nei limiti del giusto e del provato, anche previa declaratoria di responsabilità del danneggiato nella produzione dell'incidente e/o aggravamento die lamentati danni, ex art. 2054
e 1227 c.c.. con compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza dell'08.10.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive finali.
***
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per asserita indeterminatezza del suo oggetto: invero, dal contenuto della citazione emergono chiaramente delineati sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, analiticamente indicati) che la causa petendi (sinistro rientrante nella r.c.a., e precisamente nelle disposizioni normative inerenti all'intervento del F.G.V.S.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo e tempo del suo verificarsi, sicchè non sussiste alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della editio actionis di cui all'art. 164 c.p.c.
D'altro canto, l'analitica difesa esplicata dalla compagnia convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta lascia presumere che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse
4 argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del suo diritto di difesa.
1.1. Sempre in via preliminare, va rigettata l'altrettanto generica eccezione d'improponibilità della domanda per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 d.lgs. n.
209/05. La ratio degli artt. 145 e 148, infatti, è evidentemente quella di propiziare una conciliazione precontenziosa, attraverso una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam (cfr. art. 148, co. 5) e, più in generale, attraverso la corretta collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a. Pertanto, come sostenuto pacificamente in giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che, ex art. 145 cod. ass., la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto quando contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr., ex multis, Cass. n.
19354/2016). Conseguentemente, le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, laddove si tratti di elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione,
Cass. n. 4936/2018).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attore ha prodotto la richiesta di risarcimento danni, completa di tutte le indicazioni prescritte dal citato art. 148, inoltrata a mezzo pec sia alla Controparte_1 che alla Consap spa 03/09/2018, ai sensi dell'art. 287 d.lgs. n. 209/05. Rispetto alla data di
[...] instaurazione del presente giudizio (09/12/2019), risulta ampiamente trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge.
2. Venendo al merito, è opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01). Quanto in particolare al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre evidenziato che la disposizione in esame va interpretata in modo logico-sistematico e non strettamente letterale, per cui l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole.
5 3. Ciò premesso, deve ritenersi che l'attore abbia assolto gli oneri probatori su di lui incombenti.
Il , in primo luogo, ha sporto denuncia-querela contro ignoti in data 03.08.2018, Parte_1 fornendo una esaustiva descrizione delle circostanze del sinistro ed indicando le generalità delle persone presenti, poi escusse come testimoni nel presente giudizio.
3.1. L'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.2. Può ritenersi accertato che in data 22.07.2018 verso le ore 3.00/4.00 circa, il sig. , Parte_1 mentre percorreva a bordo del motociclo ES tg CY22104 via Laura Mare, veniva urtato da un'auto di colore scuro – non identificata - rovinando al suolo.
3.3. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da GN ST MA, indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazione non vi è motivo di dubitare.
Il predetto teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo che il motociclo dell'attore procedeva regolarmente con semaforo verde laddove l'auto rimasta ignota che proveniva da strada posta sulla destra della marcia – verosimilmente quindi passando con semaforo rosso – colpiva il motociclo ES tg CY22104, che aveva tra l'altro già impegnato l'incrocio.
Si riporta stralcio della deposizione: “ho assistito alla dinamica dell'incidente, in quanto mi trovavo alla guida della mia autovettura dietro di due macchine rispetto alla vespa oggetto del sinistro per cui è causa. Ho potuto vedere che con il semaforo verde la vesta aveva oltrepassato il semaforo quando è stata urtata da una macchina di colore scuro che proveniva dalla destra del motociclo verso sinistra…È vero. Preciso che non ricordo di quale macchina si trattasse, ma ricordo che era una macchina di colore scuro. Per quanto riguarda il semaforo, presumo che fosse di colore rosso in relazione alla macchina scura, in quanto, diversamente, non si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa…”.
Anche l'altra teste escusso – operatore del 118 intervenuto per prestare soccorso Tes_1 al sig. – dichiarava di aver trovato il motociclo ES riverso a terra e l'auto di colore Parte_1 scuro (rimasta ignota) sulla sinistra;
inoltre, il Seno dichiarava che – conformemente a quanto descritto in citazione – il conducente dell'auto ignota dapprima si fermava e poi con la scusa di dover recuperare i documenti in auto si dava alla fuga, non permettendo così di poter procedere alla sua identificazione dopo aver ammesso di essere passato con il rosso.
Di seguito si riporta uno stralcio delle dichiarazioni resa dal sig. “Premetto di Tes_1 essere intervenuto sul luogo, in qualità di autista soccorritore del 118, solo dopo il sinistro e ho visto il motociclo in questione a terra e la ford fiesta ferma al lato. I due conducenti erano
6 presenti e ricordo che il proprietario della venne vicino all'ambulanza per sapere come CP_5 stava il ragazzo del motociclo. »
A.d.r. Il proprietario della FO , successivamente non l'ho più visto;
ADR sul capo 2) Non posso riferire sulla circostanza in quanto non ero presente, ma ricordo che il conducente della FO
Fiesta si scusava con il ragazzo dicendo che non aveva visto il semaforo rosso. Noi dell'ambulanza abbiamo fatto allontanare il conducente della FO perché ci dovevamo prendere cura del ragazzo….ADR sul capo 3) Ricordo che conducente della FO ci chiese se poteva allontanarsi ma gli rispondemmo che in tal caso avrebbe dovuto lasciare i documenti. Non so cosa sia avvenuto in quanto io con l'ambulanza, dopo aver caricato caricato il ragazzo del motociclo ci avviammo verso l'ospedale.”
4. La dinamica del sinistro appare dunque chiara atteso che il conducente dell'auto rimasta ignota, non rispettando il semaforo rosso, attraversava l'incrocio in direzione Salerno/Agropoli ed investiva il sig. che aveva impegnato l'incrocio bordo del ciclomotore, facendolo Parte_1 rovinare al suolo;
in seguito all'investimento il conducente dell'auto FO dapprima si fermava per prestare i soccorsi ma poi una volta intervenuti gli operatori del 118 si dava alla fuga, al fine di non farsi identifcare.
4.1. Per quanto attiene poi al nesso di causalità tra il sinistro occorso all'attore e le lesioni dallo stesso subite, tale elemento si desume in maniera evidente dalla diagnosi di cui al referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia, ove l'attore veniva ricoverato pochi minuti dopo il sinistro, nonché dalla copiosa documentazione sanitaria in atti.
4.2.Accertata in tal modo la dinamica del sinistro, osserva questo giudicante che nella specie, può senz'altro giungersi all'affermazione dell'esclusiva responsabilità del veicolo FO (scuro) rimasto ignoto per la produzione del sinistro de quo, se si considera che tale conducente, non mantenendo una condotta di guida prudente, urtava al lato destro il ciclomotore tg CY22104 su cui si trovava a bordo il sig. , il quale a seguito dell'urto riportava una serie di lesioni, Parte_1 come riferito dai testi escussi e come risulta dai referti medici allegati in atti.
4.3. Sussistono, pertanto, alla luce dell'espletata istruttoria, i presupposti per affermare la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. a),
d.lgs. n. 209/05; segue l'accoglimento della domanda di condanna risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della nella citata qualità di impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett. a d.lgs. 209/05, non potendo certo imputarsi all'attore la mancata individuazione dell'autoveicolo, visto anche la dinamica del
7 sinistro e lo stato in cui l'attore si trovava nel momento in cui il responsabile del sinistro si diede a precipitosa fuga.
5. Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno premettere che la più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e n.
233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,
1226, 2056, 2059 c.c.).
Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale....".
8 Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
5.1.Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott.ssa
[...]
, le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate Per_2 su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da , avente 18 anni all'epoca del Parte_1 sinistro, può essere calcolato come di seguito indicato.
In particolare, lesioni subite dell'attore consistono, come rilevato nella CTU medico-legale dalla dott.ssa “frattura-lussazione dell'anca destra, con distacco della parete Persona_2 posteriore del cotile…Tali lesioni traumatiche risultano compatibili con la dinamica del sinistro stradale riferita in anamnesi e descritta in atti, per cui sussiste nesso causale tra le predette lesioni ed il sinistro de quo.
Allo stato residua, come evidenziato all'esame obiettivo, una discreta menomazione dell'arto inferiore destro, che si compendia in una estesa cicatrice chirurgica alla coscia, con persistenza di coxalgia, ipotonotrofia muscolare e limitazione funzionale dell'anca.”.
5.2.Tale danno biologico, in ragione delle evidenze documentali scrupolosamente analizzate, è stato correttamente valutato dal CTU nella misura del 15%, con una riduzione della capacità lavorativa generica di grado lieve e senza alcuna incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica del sig. . Parte_1
Rispetto al profilo della riduzione della capacità lavorativa generica va sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale presta adesione, che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della
9 capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico- fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n.
15187).
5.3.Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti, compresa la cd lesione della capacità generica di lavoro.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (18 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
-Percentuale di invalidità permanente 15%
-Punto danno biologico € 3.211,51
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 39
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
-Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
- Danno non patrimoniale risarcibile € 44.078,00
-Invalidità temporanea totale € 4.485,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
-Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
-Totale danno biologico temporaneo € 10.522,50
- Totale generale: € 54.600,50
5.4. Sempre in relazione alla quantificazione del danno deve ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.ssa con motivazione Per_2 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 1.188,41.
5.5. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il 10 danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14); circostanze non emerse nel caso di specie.
5.6. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo risarcitorio totale è pari ad euro 55.788,91 (54.600,50 + 1.188,41).
6. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la , nella qualità, va condannata CP_1 al pagamento di euro 55.788,91 in favore di . Parte_1
6.1. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
7. Non resta che disciplinare le spese di lite.
7.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della CP_1
nella qualità, in applicazione del principio della soccombenza con determinazione secondo
[...] il DM 55/14 e calcolo in base ai valori tra minimi e medi, stante le attività espletate, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa come da separato decreto, vanno poste parimenti a definitivo carico della , nella qualità. Va Controparte_2 disposta, infine, la distrazione delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CE SS, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta nell'ambito del giudizio n.
11784/2019 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale in esame;
2) per l'effetto, condanna la , quale impresa designata per il F.G.V.S., in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di ed a titolo Parte_1 risarcitorio della somma di € 55.788,91, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto indicato in motivazione;
11 3) condanna la società convenuta, nella qualità indicata, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 8.500,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. EP Bisantis dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, per intero a definitivo carico delle . nella qualità d'Impresa Designata per Controparte_2 la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S..
Così deciso all'esito della discussione orale della causa in Salerno, in data 08.10.2025
Il Giudice
CE SS
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