Art. 127. (Trattamento di quiescenza e di previdenza)
Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 161.
Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 161.