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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG2904\ 2021 introitata in decisione a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
C.F. , nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1
dicembre 1966 e residente in [...] e
LI GA, C.F. , nato a [...], il 24 C.F._2
marzo 1948 ed ivi residente in [...] e entrambi elettivamente domiciliati in Messina via Cesare Battisti n. 167, presso lo studio dell'Avv. Carlo Carrozza, e rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto che si trasmette ai sensi di cui all'art. 83 c.p.c. dall'Avv.
IN TA LO AP, c.f. la quale dichiara CodiceFiscale_3
di voler ricevere comunicazioni al numero di fax 095 899 1524 e/o indirizzo di posta elettronica certificata ai Email_1
sensi di cui all'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68,
Ricorrenti Contro
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_4
18 dicembre 1966, residente in [...], nella qualità di titolare della ditta individuale Servizio Casa, P. IVA , con sede P.IVA_1
in Letojanni, via IV novembre 24 ed ivi elett.te dom.to in via Vittorio
Emanuele, 137 presso lo studio dell'avv. Giacomo Rossini (C.F.
[...]
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria C.F._5
relative alla presente procedura a mezzo telefax al n. 0942.89.76.76, ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo che lo Email_2
rappresenta e difende giusta procura alle liti 12 marzo 2021 depositata in uno al ricorso per decreto ingiuntivo;
-
Resistente opposto
Oggetto : pagamento somme
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con ricorso ritualmente notificato i signori LI GA
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
424/2021 con cui , n.q. di titolare della ditta individuale Controparte_1
Servizio Casa ingiungeva ,ai ricorrenti il pagamento della somma complessiva di € 6.954,00 di cui € 5.700,00 per sorte capitale ed € 1.254,00
a titolo di IVA, e ciò per un ammontare complessivo di € 13.908,00, oltre interessi moratori ed oltre le spese di giudizio liquidate in complessivi €
845,50 di cui € 700,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre oneri accessori e fiscali dovuti come per legge per attività di intermediazione spiegata diretta a pubblicizzare la vendita dell'immobile ubicato in
Letojanni, c.da Sillemi, facente parte del Complesso Blue Holiday, di proprietà del Sig. GA LI
Premettevano gli istanti la carenza di presupposti per l'emissione del decreto opposto, rilevavano altresì l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata stante che nessuna attività di intermediazione era stata svolta dal Sig. CP_1
nella compravendita dell'immobile, chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituiva in giudizio l'opposto e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il presente giudizio per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 27 febbraio 2024, veniva differito per carico di ruolo fino all'udienza del 18 novembre 2025 ed ivi rinviato all'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. con termine di gg 10 per il deposito di memorie conclusive.
Dalle risultanze processuali è emerso che alcuna attività di intermediazione sarebbe stata spiegata ai fini della vendita dell'immobile.
Nel caso di specie non risulta che le parti abbiano stipulato un preliminare di vendita
L'art. 1755 c.c., prevede che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento. Per affare compiuto, ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto che produca un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione grazie all'attività di intermediazione, che permetta loro di agire per l'esecuzione di tale atto, stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle stesse parti.
Preme evidenziare che, la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto;
invero , non è considerato “affare compiuto” la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto”, riguardo la quale la Suprema Corte, già nel 2009, ha sancito addirittura la nullità.
Il dovere di corrispondere la provvigione sorge tutte le volte in cui le parti abbiano tratto vantaggio dall'opera svolta dal mediatore ossia ogni qualvolta,
a seguito della messa in comunicazione ad opera del mediatore, abbiamo concluso un negozio giuridico produttivo di effetti.
I giudici di legittimità , Sez. II Civile, con Ordinanza 3 settembre 2018, n.
21559 hanno affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
(Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass.
n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002).
Or, occorre che la conclusione dell'affare sia riconducibile all'attività di intermediazione ,antecedente indispensabile per la stipula del contratto ( Sent
Tribunale di Nola n 2390/ 25) , affinchè sorga il diritto alla provvigione.
Dalla documentazione in atti si evince che il contratto con cui venne conferito mandata di vendere l'immobile fu sottoscritto in data 7 dicembre
2011 con scadenza non rinnovabile, ai sensi dell'art. 3 del detto contratto, il
31 dicembre 2012.
Or, quanto sostenuto da parte opposta in ordine al fatto di aver continuato a pubblicizzare la vendita nonostante il contratto non fosse più in vigore, non scalfisce il quadro probatorio, posto che dalle risultanze istruttorie non è emerso che l'attività spiegata dall'opposto sia stata determinante nella conclusione della vendita dell'immobile non avendo l'opposto fornito la prova che la sua attività fosse stata indispensabile per la conclusione del contratto di vendita.
Nel caso di specie l'opposto non ha dimostrato l'avvicinamento tra le due parti che già si conoscevano , tantomeno di aver appianato divergenze esistenti tra i due soggetti che fino ad allora avevano impedito la conclusione dell'affare (sul punto Cassazione civile , ordinanza n. 4921 del 16 febbraio
2023).
La teste escusse , portinaia dello stabile ha riferito Testimone_1
che” l'accordo fra il GA ed il sig. era stato già raggiuto Pt_1
precedentemente e cioè nel periodo di aprile/maggio 2020. Ciò lo so perché io stessa ho contattato la sig.ra GA comunicandole l'interesse del sig all'acquisto della casa.” . “Egli ha manifestato detta intenzione dopo Pt_1 aver visitato diverse case del complesso. “ …il sig. aveva visitato Pt_1
l'immobile insieme a me l'anno prima, cioè nel 2019”.
Questa attività l'ho svolta a titolo di cortesia come sempre faccio come portinaia del Complesso immobiliare
“L'immobile era messo in vendita da circa un anno dopo il periodo in cui ho iniziato a lavorare e quindi dal 2016. Io sapevo che l'immobile era posto in vendita perché ciò mi era stato comunicato dalla sig.ra coniugata CP_2
GA” , ed ancora “ Preciso che ciò è avvenuto con certezza nell'anno
2019 perché io stessa in quell'anno ho fatto visitare l'immobile al sig. Pt_1
ed alla moglie.”
La teste dipendente dal 2004 della Servizio Casa di Francesco Tes_2
IA ha precisato “ che il sig riferiva di conoscere già Pt_1
l'appartamento e che pertanto non aveva necessità di visionarlo. Non ricordo se ciò era stato detto a me personalmente o al sig. ”. CP_1
Alla luce di quanto argomentato, stante che parte opposta non ha dimostrato che l'attività di intermediazione immobiliare concretamente svolta sia stata indispensabile ai fini della conclusione del contratto di vendita (cfr.
Tribunale di Nola, Sentenza n. 2390/2025 del 16-09-2025), l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 424/2021 va revocato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento dell'opposizione proposta da
LI GA e revoca il decreto ingiuntivo portante n. Parte_1
424/2021 emesso il 03/04/2021. Condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida in euro
145,50 per spese vive ed euro per 1.690,00 per compensi oltre I.V.A. e c.p.a. e spese generali .
Così deciso in Messina il 17 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG2904\ 2021 introitata in decisione a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
C.F. , nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1
dicembre 1966 e residente in [...] e
LI GA, C.F. , nato a [...], il 24 C.F._2
marzo 1948 ed ivi residente in [...] e entrambi elettivamente domiciliati in Messina via Cesare Battisti n. 167, presso lo studio dell'Avv. Carlo Carrozza, e rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto che si trasmette ai sensi di cui all'art. 83 c.p.c. dall'Avv.
IN TA LO AP, c.f. la quale dichiara CodiceFiscale_3
di voler ricevere comunicazioni al numero di fax 095 899 1524 e/o indirizzo di posta elettronica certificata ai Email_1
sensi di cui all'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68,
Ricorrenti Contro
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_4
18 dicembre 1966, residente in [...], nella qualità di titolare della ditta individuale Servizio Casa, P. IVA , con sede P.IVA_1
in Letojanni, via IV novembre 24 ed ivi elett.te dom.to in via Vittorio
Emanuele, 137 presso lo studio dell'avv. Giacomo Rossini (C.F.
[...]
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria C.F._5
relative alla presente procedura a mezzo telefax al n. 0942.89.76.76, ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo che lo Email_2
rappresenta e difende giusta procura alle liti 12 marzo 2021 depositata in uno al ricorso per decreto ingiuntivo;
-
Resistente opposto
Oggetto : pagamento somme
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con ricorso ritualmente notificato i signori LI GA
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
424/2021 con cui , n.q. di titolare della ditta individuale Controparte_1
Servizio Casa ingiungeva ,ai ricorrenti il pagamento della somma complessiva di € 6.954,00 di cui € 5.700,00 per sorte capitale ed € 1.254,00
a titolo di IVA, e ciò per un ammontare complessivo di € 13.908,00, oltre interessi moratori ed oltre le spese di giudizio liquidate in complessivi €
845,50 di cui € 700,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre oneri accessori e fiscali dovuti come per legge per attività di intermediazione spiegata diretta a pubblicizzare la vendita dell'immobile ubicato in
Letojanni, c.da Sillemi, facente parte del Complesso Blue Holiday, di proprietà del Sig. GA LI
Premettevano gli istanti la carenza di presupposti per l'emissione del decreto opposto, rilevavano altresì l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata stante che nessuna attività di intermediazione era stata svolta dal Sig. CP_1
nella compravendita dell'immobile, chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituiva in giudizio l'opposto e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il presente giudizio per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 27 febbraio 2024, veniva differito per carico di ruolo fino all'udienza del 18 novembre 2025 ed ivi rinviato all'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. con termine di gg 10 per il deposito di memorie conclusive.
Dalle risultanze processuali è emerso che alcuna attività di intermediazione sarebbe stata spiegata ai fini della vendita dell'immobile.
Nel caso di specie non risulta che le parti abbiano stipulato un preliminare di vendita
L'art. 1755 c.c., prevede che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento. Per affare compiuto, ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto che produca un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione grazie all'attività di intermediazione, che permetta loro di agire per l'esecuzione di tale atto, stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle stesse parti.
Preme evidenziare che, la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto;
invero , non è considerato “affare compiuto” la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto”, riguardo la quale la Suprema Corte, già nel 2009, ha sancito addirittura la nullità.
Il dovere di corrispondere la provvigione sorge tutte le volte in cui le parti abbiano tratto vantaggio dall'opera svolta dal mediatore ossia ogni qualvolta,
a seguito della messa in comunicazione ad opera del mediatore, abbiamo concluso un negozio giuridico produttivo di effetti.
I giudici di legittimità , Sez. II Civile, con Ordinanza 3 settembre 2018, n.
21559 hanno affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
(Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass.
n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002).
Or, occorre che la conclusione dell'affare sia riconducibile all'attività di intermediazione ,antecedente indispensabile per la stipula del contratto ( Sent
Tribunale di Nola n 2390/ 25) , affinchè sorga il diritto alla provvigione.
Dalla documentazione in atti si evince che il contratto con cui venne conferito mandata di vendere l'immobile fu sottoscritto in data 7 dicembre
2011 con scadenza non rinnovabile, ai sensi dell'art. 3 del detto contratto, il
31 dicembre 2012.
Or, quanto sostenuto da parte opposta in ordine al fatto di aver continuato a pubblicizzare la vendita nonostante il contratto non fosse più in vigore, non scalfisce il quadro probatorio, posto che dalle risultanze istruttorie non è emerso che l'attività spiegata dall'opposto sia stata determinante nella conclusione della vendita dell'immobile non avendo l'opposto fornito la prova che la sua attività fosse stata indispensabile per la conclusione del contratto di vendita.
Nel caso di specie l'opposto non ha dimostrato l'avvicinamento tra le due parti che già si conoscevano , tantomeno di aver appianato divergenze esistenti tra i due soggetti che fino ad allora avevano impedito la conclusione dell'affare (sul punto Cassazione civile , ordinanza n. 4921 del 16 febbraio
2023).
La teste escusse , portinaia dello stabile ha riferito Testimone_1
che” l'accordo fra il GA ed il sig. era stato già raggiuto Pt_1
precedentemente e cioè nel periodo di aprile/maggio 2020. Ciò lo so perché io stessa ho contattato la sig.ra GA comunicandole l'interesse del sig all'acquisto della casa.” . “Egli ha manifestato detta intenzione dopo Pt_1 aver visitato diverse case del complesso. “ …il sig. aveva visitato Pt_1
l'immobile insieme a me l'anno prima, cioè nel 2019”.
Questa attività l'ho svolta a titolo di cortesia come sempre faccio come portinaia del Complesso immobiliare
“L'immobile era messo in vendita da circa un anno dopo il periodo in cui ho iniziato a lavorare e quindi dal 2016. Io sapevo che l'immobile era posto in vendita perché ciò mi era stato comunicato dalla sig.ra coniugata CP_2
GA” , ed ancora “ Preciso che ciò è avvenuto con certezza nell'anno
2019 perché io stessa in quell'anno ho fatto visitare l'immobile al sig. Pt_1
ed alla moglie.”
La teste dipendente dal 2004 della Servizio Casa di Francesco Tes_2
IA ha precisato “ che il sig riferiva di conoscere già Pt_1
l'appartamento e che pertanto non aveva necessità di visionarlo. Non ricordo se ciò era stato detto a me personalmente o al sig. ”. CP_1
Alla luce di quanto argomentato, stante che parte opposta non ha dimostrato che l'attività di intermediazione immobiliare concretamente svolta sia stata indispensabile ai fini della conclusione del contratto di vendita (cfr.
Tribunale di Nola, Sentenza n. 2390/2025 del 16-09-2025), l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 424/2021 va revocato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento dell'opposizione proposta da
LI GA e revoca il decreto ingiuntivo portante n. Parte_1
424/2021 emesso il 03/04/2021. Condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida in euro
145,50 per spese vive ed euro per 1.690,00 per compensi oltre I.V.A. e c.p.a. e spese generali .
Così deciso in Messina il 17 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò