Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2012, n. 16908
CASS
Sentenza 7 febbraio 2012

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Massime1

Il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge ex art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice.

Commentario1

  • 1Precedenti penali non escludono il patrocinio a spese dello stato (Cass. 28383/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2023

    Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici: l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone però al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. L'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa. Corte di Cassazione Sent. Sez. IV …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2012, n. 16908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16908
Data del deposito : 7 febbraio 2012

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