Sentenza 7 febbraio 2012
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge ex art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice.
Commentario • 1
- 1. Precedenti penali non escludono il patrocinio a spese dello stato (Cass. 28383/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2023
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici: l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone però al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. L'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa. Corte di Cassazione Sent. Sez. IV …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2012, n. 16908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16908 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 17/02/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 234
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 23808/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR GI N. IL 28/02/1954;
contro
MINISTERO ECONIMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 5861/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 20/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto inammissibilità. OSSERVA
Il Tribunale di Roma rigettava l'istanza con la quale GR IG aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale stesso rigettava poi il ricorso ritualmente proposto nell'interesse del GR, osservando che la indicazione del GR appariva non credibile avuto riguardo al certificato penale dell'interessato dal quale poteva desumersi che egli traesse abitualmente, e quindi anche all'epoca dell'istanza in argomento, notevoli redditi dai numerosi reati contro il patrimonio da lui commessi, ovviamente non dichiarati e non accertati. Ricorre per cassazione il GR, tramite il difensore, deducendo violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 79, comma 1, lett. c) - sul rilievo che il GR aveva precisato nell'istanza di aver percepito nell'anno solare antecedente alla presentazione dell'istanza stessa un reddito pari a 7.000,00 Euro - nonché vizio motivazionale posto che i precedenti penali erano risalenti nel tempo e riguardavano esclusivamente furti di beni di scarso valore.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Quanto alle doglianze di violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, osserva il Collegio che il ricorrente ha in realtà sostanzialmente svolto considerazioni in chiave di denuncia di motivazione non adeguata, nonché incongrua con riferimento al disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96. Nella concreta fattispecie non si verte dunque in ipotesi di mancanza di motivazione - che per pacifica e costante giurisprudenza integra il vizio di violazione di legge - bensì di vizio motivazionale concernente valutazioni del giudice poste a base della statuizione dallo stesso adottata: vizio, la cui denuncia non è consentita in questa sede stante l'espressa previsione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di impugnazione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 può essere proposto solo per violazione di legge. Nel caso in esame, il giudice, con argomentazioni prive di connotazioni di illogicità, ha ravvisato fondati motivi per ritenere non attendibile la dichiarazione del GR, circa la situazione reddituale, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla natura delle condanne riportate dal GR;
e così facendo ha proceduto a valutazioni esplicitamente consentite dal D.P.R. n.115 del 2002, art. 96, comma 2. Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili (ivi compresi anche i proventi derivanti da attività illecita), che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei suoi familiari con lui conviventi. In tal senso si è espressa, "ex pluribus", la Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 25044 del 11/04/2007 Cc. (dep. 28/06/2007 ), Rv. 237008, ric. Salvemini ed altri: in tale pronuncia è stata affermata la rilevanza di qualunque fatto "che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito".
A ciò aggiungasi quanto testualmente precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 1992: "...rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che, secondo una recente giurisprudenza (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale;
tutti tali redditi sono poi accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2729 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi)".
Nè il ricorrente ha provveduto ad allegare al ricorso idonea documentazione a sostegno delle sue doglianze, così venendo meno all'onere dell'autosufficienza del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012