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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/04/2025 al n. 1695/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promosso da:
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. ASELLI GIUSEPPE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PETILLO ROSARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/04/2025, la ricorrente, sig.ra Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. CP_1
1 in Cimitile (NA) il 25.03.2000, dalla cui unione nascevano due figli, Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni Persona_2
ma non economicamente autosufficienti, ed evidenziato che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 562/2021 del 12.04.2021 reso nel procedimento RG. n. 6825/2020, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando, però, il raggiungimento della maggiore età ormai di entrambi i figli e, pertanto, esprimendo la volontà di voler versare il mantenimento per gli stessi non più alla resistente ma direttamente a loro favore.
All'udienza del 20.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione della presente procedura in divorzio congiunto.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM e dava termine per note ex art. 127 ter c.p.c. affinché le parti depositassero l'intervenuto accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso
2 che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui all'accordo concordato nella fase presidenziale confermando che di seguito si riportano testualmente:
“l'Ill.ma autorità giudiziaria adita disponga la trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto ai seguenti patti:
1- porre a carico del Sig. un assegno mensile di Euro 500.00 a titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei due figli, Euro 250,00 per ciascun figlio;
2- l'assegno mensile verrà versato direttamente ai figli e precisamente € 250,00 aumentato secondo l'indice istat al figlio sulla sua Postepay Evolution: iban n. [...] e sempre € Per_2
250,00 aumentato secondo l'indice istat alla figlia sulla sua Postepay Evolution: iban n. Per_1
[...];
3- Le spese straordinarie che riguarderanno i figli - e per esse si intendono quelle sanitarie, non coperte dal
SSN, scolastiche, di attività sportive e ricreative - saranno sempre poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
3
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nato a
[...] CP_1
OM D'AR (NA) il 30.04.1972, che hanno contratto matrimonio il 25.03.2000 in CIMITILE (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 2, Parte II, Serie A, Vol. 1, Ufficio 1, Anno 2000);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/04/2025 al n. 1695/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promosso da:
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. ASELLI GIUSEPPE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PETILLO ROSARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/04/2025, la ricorrente, sig.ra Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. CP_1
1 in Cimitile (NA) il 25.03.2000, dalla cui unione nascevano due figli, Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni Persona_2
ma non economicamente autosufficienti, ed evidenziato che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 562/2021 del 12.04.2021 reso nel procedimento RG. n. 6825/2020, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando, però, il raggiungimento della maggiore età ormai di entrambi i figli e, pertanto, esprimendo la volontà di voler versare il mantenimento per gli stessi non più alla resistente ma direttamente a loro favore.
All'udienza del 20.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione della presente procedura in divorzio congiunto.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM e dava termine per note ex art. 127 ter c.p.c. affinché le parti depositassero l'intervenuto accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso
2 che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui all'accordo concordato nella fase presidenziale confermando che di seguito si riportano testualmente:
“l'Ill.ma autorità giudiziaria adita disponga la trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto ai seguenti patti:
1- porre a carico del Sig. un assegno mensile di Euro 500.00 a titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei due figli, Euro 250,00 per ciascun figlio;
2- l'assegno mensile verrà versato direttamente ai figli e precisamente € 250,00 aumentato secondo l'indice istat al figlio sulla sua Postepay Evolution: iban n. [...] e sempre € Per_2
250,00 aumentato secondo l'indice istat alla figlia sulla sua Postepay Evolution: iban n. Per_1
[...];
3- Le spese straordinarie che riguarderanno i figli - e per esse si intendono quelle sanitarie, non coperte dal
SSN, scolastiche, di attività sportive e ricreative - saranno sempre poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
3
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nato a
[...] CP_1
OM D'AR (NA) il 30.04.1972, che hanno contratto matrimonio il 25.03.2000 in CIMITILE (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 2, Parte II, Serie A, Vol. 1, Ufficio 1, Anno 2000);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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