Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Il diritto del lavoratore all'indennità di malattia è condizionato all'adempimento dell'onere gravante sull'assicurato di invio all'INPS (a mezzo raccomandata con certificato di ritorno) del certificato medico entro il termine perentorio di due giorni dal suo rilascio e l'omesso o ritardato invio dà luogo a perdita dell'indennità in tutto o limitatamente ai giorni di ritardo e gli interessi sono dovuti solo nel caso di pagamento ritardato rispetto alle scadenze normativamente previste; allorquando la prestazione sia pagata direttamente dall'INPS, gli interessi legali eventualmente dovuti decorrono dalla data di reiezione dell'istanza o dal centoventunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza senza che l'Ente abbia provveduto su di essa.
Commentario • 1
- 1. Malattia invio certificato medico lavoratore: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore Prof. Ing. Giovanni Billia rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Vincenzo Cerioni e Giuseppe Gigante con elezione di domicilio nel loro ufficio presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in Roma alla via della Frezza n. 17
- ricorrente -
contro
ZA NN
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona in data 20 febbraio - 4 marzo 1998, n. 504/98, n. 196/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001;
udito l'avv. Vincenzo Cerioni per l'INPS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso innanzi al Pretore di Verona, giudice del lavoro, il signor NN AN chiedeva che fosse accertata l'illegittimità di due provvedimenti INPS con cui erano state ritenute ingiustificate assenze e, visite domiciliari di controllo, fosse dichiarato il diritto all'indennità per i periodi di malattia disconosciuti, fosse condannato l'INPS al pagamento delle somme corrispondenti con interessi dalla data del maturato al pagamento.
Si costituiva parte convenuta, che insisteva per il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata.
Il Pretore dichiarava cessata la materia del contendere quanto all'assenza 12 giugno 1996, essendo stato accolto nel frattempo il ricorso amministrativo, riconosceva il diritto quanto all'assenza del 31 ottobre 1995, adottando tutti i susseguenti provvedimenti accertativi e di condanna.
Avverso tale decisione interponeva appello l'INPS adducendo a sostegno i seguenti motivi: erronea applicazione di norme di legge quanto alla ritenuta cessazione della materia del contendere e quanto alla decorrenza degli interessi legali;
ingiusta condanna al pagamento delle spese.
Si costituiva parte appellata, che insisteva per la conferma della decisione.
Con sentenza in data 20 febbraio - 4 marzo 1998 il Tribunale di Verona rigettava l'appello. Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, relativamente alla decorrenza degli interessi, che, secondo la normativa regolante la materia specifica, il diritto agli interessi sorgeva in capo all'interessato al momento stesso in cui sorgeva il diritto, quindi alla data iniziale del periodo di malattia indennizzabile;
che non si trattava di prestazione dovuta a domanda, cui doveva seguire una fase amministrativa, bensì di prestazione che maturava immediatamente, con il sorgere della situazione indennizzabile, ma ciononostante - non riconosciuta. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 25 maggio 1998, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimato non si è costituito in giudizio.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, comma 1^ d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 22 febbraio 1980, n. 33; 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 7 legge 11 agosto 1973 n. 533;
in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (n. 5), l'Ente ricorrente, richiamati i principi contenuti nel sesto comma dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 e nell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, deduce che detti principi normativi - in tema di indennità
economica di malattia - devono essere coordinati con le specifica disciplina di cui all'art. 2, comma 2^, d.l. 30 dicembre 1970 n. 663, convertito nella legge 22 febbraio 1980 n. 33; che il pagamento della prestazione, ove dovuta, è effettuato a norma del primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 663 cit. alle scadenze fissate, e che gli interessi sono dovuti soltanto in caso di pagamento ritardato rispetto alle scadenze predette;
che nel caso di specie, che riguardava un normale lavoratore subordinato (operaio-tecnico), il dell'indennità economica di malattia era regolato dal 1^ comma dell'art. 1 del d.l. n. 633 del 1979, ed il Tribunale di Verona
avrebbe dovuto riconoscere gli interessi dalla data di scadenza dei pagamenti delle anticipazioni e del conguaglio da effettuarsi da parte del datore di lavoro, ai sensi della disposizione citata. Osserva la Corte, per quanto concerne l'unico motivo, che le Sezioni Unite della Corte medesima, con la sentenza n. 4854/87, hanno affermato che l'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia - la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge n. 138/43 - è condizionata dall'onere che ha l'assicurato di inviare all'INPS (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) il certificato medico di diagnosi della malattia (e di attestazione dell'inizio e della durata della stessa) entro il termine di due giorni dal suo rilascio, al fine di consentire all'Istituto la possibilità del tempestivo controllo dello stato morboso denunciato e della relativa attività di certazione.
Il termine suddetto ha carattere perentorio e, quindi, essendo la prestazione previdenziale costituita da un'indennità giornaliera, che, come tale, matura di giorno in giorno, in corrispondenza della durata del processo morboso, il ritardato invio della certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità del tempestivo esercizio del potere di controllo e dell'attività di certazione dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto all'indennità medesima limitatamente ai giorni di ritardo.
Il certificato medico, peraltro, deve essere inviato, nel termine predetto all'INPS ed al datore di lavoro, a norma dell'art. 2, comma 2^, del d.l. n. 663/79, convertito nella legge n. 33/80.
Il pagamento della prestazione, ove dovuto, è effettuato a norma del 1^ comma dell'art. 1 del d.l. citato, a cura del datore di lavoro, all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma del contratto collettivo di lavoro. È evidente che gli interessi sono dovuti solo in caso di pagamento ritardato rispetto alle scadenze come sopra fissate. Nel frattempo certamente matura il diritto all'indennità, ma il relativo credito resta inesigibile fino al momento stabilito per la corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
corresponsione che sostituisce il provvedimento dell'Istituto. Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS per le categorie di lavoratori indicate nel sesto comma dell'art. 1 del citato decreto, gli interessi legali richiesti decorrono dalla data di reiezione dell'istanza, ovvero dal 121^ giorno dalla presentazione dell'istanza, senza che l'Ente abbia provveduto su di essa. Non appare quindi l'affermazione dell'impugnata sentenza, che ha negato l'esistenza, nella materis dell'assicurazione economica di malattia, del principio della necessità di una domanda di prestazione, cui debba seguire una fase amministrativa. A diversa conclusione, come si è detto, è pervenuta questa Corte, con la predetta decisione n. 4854/87 delle Sezioni Unite, che - va ribadito - ha stabilito l'insussistenza del diritto all'indennità in caso di omesso o tardivo inoltro del certificato medico, tenuto conto che la legge n. 13/80 ha previsto una speciale disciplina per l'accertamento del diritto. Così come non è corretta l'affermazione del Tribunale di Verona, che ritiene sussistente il diritto agli interessi fin dall'iniziale momento della maturazione del diritto alla prestazione, non tenendosi conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di interessi in materia previdenziale.
In definitiva nel caso di specie, in cui spettava all'INPS il pagamento della prestazione, il riconoscimento degli interessi spettava dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza, senza che l'Ente si fosse pronunziato. A tale principio il Tribunale non si è attenuto, di tal che il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio alla Corte di appello di Venezia, che si atterrà al principio predetto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione (artt. 384 e 385 comma terzo, cod. proc. civ.)
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001