Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5620
CASS
Sentenza 17 aprile 2001

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Il diritto del lavoratore all'indennità di malattia è condizionato all'adempimento dell'onere gravante sull'assicurato di invio all'INPS (a mezzo raccomandata con certificato di ritorno) del certificato medico entro il termine perentorio di due giorni dal suo rilascio e l'omesso o ritardato invio dà luogo a perdita dell'indennità in tutto o limitatamente ai giorni di ritardo e gli interessi sono dovuti solo nel caso di pagamento ritardato rispetto alle scadenze normativamente previste; allorquando la prestazione sia pagata direttamente dall'INPS, gli interessi legali eventualmente dovuti decorrono dalla data di reiezione dell'istanza o dal centoventunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza senza che l'Ente abbia provveduto su di essa.

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  • 1Malattia invio certificato medico lavoratore: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 giugno 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5620
Data del deposito : 17 aprile 2001

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