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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1436 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato il [...] in [...], Cod. Fisc. Parte_1
e residente a [...]
105 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. C.F._2
Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: , P.IVA_1 Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Partita IVA ), Controparte_1 C.F._5 P.IVA_2
con sede legale in MO SAAN (TE), alla via Colle Pizzuto n. 1, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro CP_1
( ) del foro di Teramo, e con lui elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6
studio sito in Teramo, Corso De Michetti n. 64, in forza di procura in atti
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ 1) Dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere inquadrato nell'Area 1A e quindi al riconoscimento della qualifica di operaio specializzato.
2) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 53.744,51. CP_1
3) In subordine, dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nell'Area 2A e, quindi, al riconoscimento della qualifica di operaio qualificato.
4) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 40.789,16 5) In via di ulteriore subordine, condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 4.989,54. 6) Condannare il convenuto a pagare interessi e rivalutazione.”
Parte resistente: “a) rigettare il ricorso della signora;
Parte_1 b) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento, in favore dell'impresa agricola convenuta dell'importo di euro CP_1
1.295,06, dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso. In via subordinata, disporre la compensazione di detto importo con quanto eventualmente venisse riconosciuto dovuto al ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso;
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 25.8.2022 Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di al fine di ottenere il
[...] CP_1 riconoscimento del diritto ad essere inquadrata nell'Area 1A con qualifica di operaio specializzato e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di €
53.744,51, o in subordine, dichiarare il diritto all'inquadramento nell'Area 2A con la qualifica di operaio qualificato e per l'effetto ottenere il pagamento della somma di €40.789,16, ed in via ulteriormente subordinata ottenere il diritto alle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 4.989,54.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 20.06.2013 al 23.03.2021 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato e cessato in data 23.3.2021 a seguito di dimissioni per giusta causa, in ragione dell'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021.
Sosteneva di non aver mai usufruito di ferie e aver osservato l'orario giornaliero di 10 ore (con un'ora di pausa per pranzo) per 5 giorni la settimana.
Assumeva di aver svolto mansioni ascrivibili all'Area Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, come addetta alla coltivazione dei terreni tenuti a vigna, all'effettuazione della vendemmia, alla potatura degli ulivi e degli altri alberi da frutto e all'utilizzo del trattore
In subordine riteneva, comunque, sussistente il diritto ad ottenere l'inquadramento nell'Area A2, deducendo di essersi sempre occupata della cura delle vigne sino alla maturazione dell'uva e provvedendo anche alle operazioni di vendemmia, e sottolineando
2 come garantiva una presenza costante e continuativa nell'azienda abitando l'immobile concessogli in comodato dal datore. Aggiungeva, inoltre, di aver lavorato nell'azienda agricola del sin dal 2000 sebbene la sua posizione lavorativa fosse stata regolarizzata CP_1
soltanto nel 2010.
In ulteriore subordine, assumeva la sussistenza di differenze retributive anche parametrando la retribuzione dovuta a quella prevista per l'inquadramento all'Area 3 A, rivendicando, in ogni caso, l'indennità di mancato preavviso essendo le dimissioni dalla stessaa rassegnate sorrette da giusta causa ed in particolare dalla omessa corresponsione delle retribuzioni nei mesi di gennaio e febbraio 2021.
1.2. Si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Deduceva, in particolare, che l'attività agricola si svolgeva a MO S. AN alla via Colle Pizzuto n. 1, ove la convenuta si occupava esclusivamente di coltivazione dell'uliveto e della vigna nei terreni di Giulianova a via Colledoro.
Assumeva che la tali attività erano gestite direttamente e quotidianamente non solo dal titolare dell'impresa che è un agronomo, ma anche dal Dr. CP_1 Per_1
(anch'egli agronomo e consulente agrario), da (agronomo che
[...] Controparte_2 si occupa delle attività fito sanitarie essendo titolare dell'impresa fornitrice dei prodotti fitosanitarie e concimi naturali e che suggerisce quali usare) e dal Dr. Persona_2
(agronomo della , di cui è socio e a cui Controparte_3 CP_1
conferisce le uve), risultando, invece, gli operai agricoli (sia la ricorrente, sia quelli che vengono assunti stagionalmente) adibiti esclusivamente alle attività esecutive, senza alcun margine di discrezionalità e o di autonomia in merito alle attività da svolgere, ai loro tempi e alle loro modalità. In particolare rilevava che la ricorrente svolgeva le seguenti mansioni, esclusivamente in aiuto al coniuge, , quando quest'ultimo: Testimone_1
- stralciava i resti delle viti potate;
- teneva pulita la vite e tagliava l'erba a mano dotata di guanti;
- tagliava i grappoli con le forbici e inseriva l'uva nel rimorchio del trattore;
- a fine raccolta puliva il terreno.
Deduceva che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era il seguente: da aprile a settembre dalle 8.00 alle 12.00 o in alternativa, a sua scelta dalle 13.00 alle 17.00; nei mesi invernali, in caso di pioggia e brutto tempo, la ricorrente svolgeva attività di pulizia con orario ridotto.
3 Sottolineava che l'azienda gli aveva fornito un alloggio in comodato a MO S.
AN in via Fonte Alessio facendosi carico delle spese di energia elettrica, acqua, gas, per un benefit annuo di € 5.000,00 e che ogni anno usufruiva di tre settimane di ferie nel mese di agosto e si recava in Romania, generalmente dal 4/5 agosto sino al 26/27 agosto.
In ordine alla modalità di cessazione del rapporto, rilevava che dal 13 gennaio 2021 la ricorrente si assentava dal lavoro senza alcuna motivazione, tanto che il datore di lavoro avviava la contestazione di addebito del 20.01.2021, a cui seguiva la contestazione del
26.1.2021 e quella del 2.3.2021, non rientrava più al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni per giusta causa, che venivano contestate dal datore di lavoro il quale non la riteneva sussistente.
A fronte di tali premesse assumeva la correttezza del livello di inquadramento assegnato alla ricorrente, contestava il conteggio prodotto e e formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso dell'importo di euro 1.295,06 o in subordine eccependo tale credito in compensazione.
1.3. La ricorrente si difendeva sulla domanda riconvenzionale assumendone la infondatezza, in particolare sottolineando come il motivo delle dimissioni per giusta causa era giustificato dall'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021, rispetto alle quali il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova.
1.4. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, dipendente dell'azienda agricola dal 20.6.2013 al 23.03.2021, ha agito in giudizio rivendicando il diritto ad ottenere in via principale l'inquadramento nell'Area Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, ritenendo di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro, compiti riconducibili alla posizione dell'operaio specializzato, in quanto la loro esecuzione richiedeva conoscenze specifiche ed investiva le lavorazioni di maggiore
4 complessità nel ciclo produttivo di un'azienda agricola.
In subordine ritiene di avere diritto all'inquadramento nell'Area 2A e, in via ulteriormente subordinata, chiede il pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 3A, rivendicando, altresì, il pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021, nonché l'indennità per mancato preavviso.
Ebbene, considerata la diversità delle domande si ritiene necessario una trattazione separata delle stesse.
Inquadramento superiore
3. In punto di diritto giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..)Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (... )"
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra
5 mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
3.1. Orbene, ai fini di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, appare necessario premettere un esame delle declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Il contratto collettivo da prendere in esame è il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicabile nella versione vigente ratione temporis, non essendo oggetto di contestazione tra le parti.
La disciplina di riferimento è, invece, contenuta nell'articolo 31 dedicato proprio alla classificazione del personale, la quale non ha subito modifiche nelle versioni succedutesi nel tempo (cfr. CCNL del 25.5.2010, del 2018, del 2022, cfr. d0c. 6 fas. ric.). L'articolo 31 distingue, nella classificazione del personale, gli operai agricoli (paragrafo A) e gli operai florovivaisti (paragrafo B).
Il suddetto disposto normativo prevede che gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del CCNL 10.7.1998.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
6 AREA 1A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, i Contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.
A dispetto della classificazione riferita agli operai florovivaisti, per i quali, oltre alle declaratorie professionali di riferimento, le cui definizioni generiche sono esattamente le stesse per gli operai agricoli, sono anche indicate le qualifiche di riferimento, per gli operai agricoli il contratto collettivo enuclea la declaratoria professionale di riferimento in base ad una definizione generica, che ne indica gli elementi caratterizzanti.
In particolare, dalla lettura comparata del disposto contrattuale, emerge il tratto differenziale delle diverse aree di inquadramento risiede nel diverso livello di conoscenza e professionalità richiesto per l'espletamento delle mansioni, oltre che dal diverso grado di complessità delle mansioni affidate.
Nello specifico, l'operaio agricolo di è addetto allo svolgimento di CP_4
mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali (si tratta dell'operaio generico sostanzialmente), l'operaio agricolo di svolte compiti CP_5
esecutivi variabili non complessi, per la cui esecuzione occorrono capacità professionali acquisite per pratica o per titolo (il c.d. operaio qualificato), mentre l'operaio agricolo di svolte lavori complessi, in ragione del possesso di titolo o di specifiche conoscenze CP_6
e capacità professionali (si tratta dell'operaio specializzato).
Così ricostruito il contesto normativo e fattuale di riferimento è possibile passare ad analizzare il merito della domanda.
7 3.2. Nel caso di specie la ricorrente è stata assunta in data 20.6.2013 come bracciante agricola, con inquadramento al livello 3° del CCNL agricoltura, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno di 39 ore settimanali.
Il contratto di lavoro veniva, poi, trasformato a tempo indeterminato per poi cessare in data 23.3.2021 a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate dalla ricorrente in ragione dell'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021.
Tanto premesso, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale, e dalle stesse dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, emerga la Testimone_2
correttezza del livello di inquadramento riconosciuto alla dipendente, come peraltro ammesso dalla medesima in sede di note conclusionali.
Il teste , infatti, ha confermato che la ricorrente, lungi dallo Testimone_2
svolgere compiti di particolare complessità o che presupponessero particolari conoscenze professionali, era di ausilio al marito soprattutto nelle attività di raccolta dell'uva durante la vendemmia, senza in alcun modo condurre mezzi agricoli o occuparsi della potatura. Il teste ha anche dichiarato che l'orario di lavoro non era a tempo pieno, nel momento in cui è nato il bambino, aggiungendo che usufruiva ogni anno delle ferie per tornare in Romania.
Le mansioni inerente alla raccolta dell'uva durante il periodo della vendemmia sono perfettamente compatibili con l'area A3 di inquadramento formalmente assegnata, con la conseguenza che sia la domanda principale, sia la domanda subordinata, non meritano accoglimento.
Accertata la correttezza del livello di inquadramento assegnato, la ricorrente sostiene di essere comunque creditrice della somma di € 4.989,54 come risultante dal conteggio sindacale allegato (doc. 9 fas. ric.).
Esaminando il suddetto conteggio emerge che il credito di € 4.989,54 deriva esclusivamente a titolo di TFR ed a titolo di indennità di mancato preavviso. Segnatamente a titolo di TFR viene indicato l'importo di € 6.776,67 a fronte di € 2.661,78 corrisposti, mentre nulla viene richiesto e liquidato, a dispetto di quanto dedotto nel ricorso, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021, per le quali la differenza a titolo di retribuzione ordinaria è pari a zero.
Orbene, per quanto riguarda il TFR è sufficiente esaminare le buste paga di gennaio e marzo 2021.
Nella busta paga di gennaio 2021 viene liquidato un importo lordo di € 2.153,00 a titolo di anticipo di TFR (il netto della busta paga è pari ad € 1.973,00), mentre nella busta
8 paga di marzo 2021 viene indicata la somma di € 508,78 a titolo di TFR (il netto della totalità della busta paga è di € 1.608,81).
Ebbene, l'importo netto della busta paga di gennaio 2021 (contenente l'acconto del
TFR) risulta corrisposto e ricompreso nei i bonifici del 11.1.2021 e del 9.2.2021 (entrambi riferiti alle buste paga di entrambi i coniugi), mentre il netto di € 1.608,81 della busta paga di marzo 2021 è stato corrisposto con bonifico del 2.4.2021.
L'importo totale lordo corrisposto dalla parte resistente a titolo di TFR è, dunque, di €
2.661,78, come indicato, peraltro, nel conteggio sindacale.
Può, dunque, ritenersi provato che l'importo indicato nelle buste paga a titolo di TFR risulta regolarmente corrisposto.
Si ritiene, però, di dover concordare con quanto dedotto dalla parte ricorrente secondo cui l'importo di € 2.661,78 liquidato a titolo di TFR non risulti corretto, apparendo inferiore a quanto, invece, dovuto in base al livello di inquadramento formalmente riconosciuto.
Ed infatti, anche effettuando la semplice operazione matematica di quantificazione del
TFR ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (ovvero dividendo il totale della retribuzione annuale corrisposta per 13,5, proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, ritenendo, dunque, per tale calcolo non necessaria una CTU contabile;
l'articolo 2120 c.c. prevede quanto segue: il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come rese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni) rispetto alla retribuzione corrisposta annualmente, per come indicata dalla stessa parte resistente, emerga un importo superiore a titolo di TFR e parti all'importo lordo di € 6.299,76.
Ne consegue che la differenza dovuta alla ricorrente a titolo di TFR risulta pari ad €
3.637,98 lorde, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
In ordine, invece, all'orario di lavoro, è emerso dalla prova testimoniale che durante i periodi di pioggia o di avversità metereologiche la ricorrente non prestava attività lavorativa e che per esigenze familiari, legate alla gestione della prole, prestava attività lavorativa con orario ridotto o comunque per parte della giornata.
Quanto alle ferie asseritamente non godute, pur non essendoci alcuna domanda specifica al riguardo, valga rilevare che, a dispetto di quanto assunto dal ricorrente, dall'istruttoria orale è emerso che la lavoratrice insieme al marito godevano regolarmente di ferie annuali, prevalentemente concentrate nei mesi estivi, al fine di fare ritorno al proprio paese di origine.
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4. Mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021
La ricorrente sostiene di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, tanto da aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 23.3.2021.
In verità, dall'esame delle dimissioni in atti, risulta che la causale delle dimissioni riguardava l'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021 (quindi non gennaio
2021) e comportamenti ingiuriosi del datore di lavoro.
Non viene fatto riferimento alla mensilità di gennaio 2021 che invece viene citata nel ricorso introduttivo, salvo, poi, nel conteggio sindacale, parametrato al livello di formale inquadramento, indicare un credito pari a zero.
Ebbene, come sopra esposto, dall'esame comparato delle buste paga e dei bonifici in atti risulta dimostrato l'integrale pagamento degli emolumenti di cui alle buste paga di gennaio e marzo 2021, la mensilità di gennaio 2021, peraltro, ben prima delle dimissioni rassegnate, risultando, di converso, il credito per la mensilità di febbraio 2021 strettamente legata alla sussistenza o meno della sua maturazione, in ragione dell'assenza ingiustificata contestata alla lavoratrice.
Il prospetto paga di febbraio 2021 risulta, infatti, pari a zero.
Quanto a tale ultimo aspetto appare evincibile dalle lettere di contestazioni disciplinari ed anche dalle prove testimoniali, che la ricorrente, così come il marito, dalla fine di gennaio
2021 non si è più recata al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni in data 23.3.2021.
In particolare, con tre diverse lettere di contestazione disciplinare, tutte regolarmente recapitate, il datore di lavoro contestava alla ricorrente l'assenza ingiustificata sul posto di lavoro a far data dal 13 gennaio 2021, a cui non seguiva alcuna giustificazione da parte della lavoratrice.
La teste ha confermato la circostanza, indicando, anche le possibili Testimone_3 ragioni di tale atteggiamento da parte della ricorrente: “Si è vero, lei e il marito non sono più venuti, il titolare ha fatto loro delle lettere di contestazione. Non so di preciso la ragione per la quale non sono più venuti. Siccome aveva assunto un altro operaio, e visto che CP_1
c'erano tante spese ed aveva chiesto l'affitto dell'alloggio, probabilmente si sono un po' infastiditi e quindi non sono più venuti. Non ho mai visto conflitti, litigi o discussioni. Le lettere ci sono state per chiedere il rientro al lavoro. Loro hanno comprato casa e quindi sono andati via”.
10 Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che la ricorrente non abbia maturato alcun diritto alla retribuzione per la mensilità di febbraio 2021, stante l'inadempimento della sua obbligazione contrattuale.
5. Indennità mancato preavviso
Come noto, in punto di diritto, l'art. 2118 c.c. prescrive che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso….”.
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750
c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Ai sensi dell'articolo 73 del CCNL di categoria l'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Il successivo articolo 74 stabilisce, poi, il periodo di preavviso che per le dimissioni è pari ad un mese.
Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che le dimissioni rassegnate dal ricorrente non possano dirsi sorrette dalla giusta causa.
Ed infatti, in linea generale, le dimissioni - motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi retributivi da parte del datore di lavoro - sono sorrette da giusta causa, in quanto la mancata reiterata corresponsione delle retribuzioni costituisce senza
11 dubbio rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Nel caso di specie, però, la ricorrente ha rassegnato dimissioni per giusta causa in data
23.3.2021 motivando il recesso in ragione del mancato pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021, nonché in ragione di comportamenti ingiuriosi e irrispettosi del datore di lavoro.
Ebbene, circa i comportamenti asseritamente irrispettosi del datore di lavoro non vi è alcuna deduzione nel ricorso, e quindi non sussiste alcuna prova al riguardo.
In merito, invece, alla omessa retribuzione, è bene sottolineare che alla data del 23.3.2021 non era ancora cessato il mese di marzo 2021, sicchè in teoria non era ancora maturato il relativo credito retributivo.
Quanto, invece, alla mensilità di febbraio 2021, la stessa non è stata corrisposta, perché la ricorrente ha omesso di presentarsi sul luogo di lavoro e quindi non ha ottemperato alla propria obbligazione contrattuale di prestazione lavorativa.
Ad ogni modo, si sarebbe trattato di una sola mensilità non retribuita, a fronte di un rapporto di lavoro di durata estremamente rilevante, nel corso del quale non si è mai verificato un ritardo nel pagamento, come dimostrato anche dal fatto che proprio nel gennaio 2021 veniva corrisposta una somma non esigua a titolo di anticipo TFR per acquisto della prima casa.
Ne consegue che, venendo meno il presupposto della giusta causa delle dimissioni, il datore di lavoro ha diritto all'indennità sostituita del mancato preavviso, pari ad una mensilità, quindi dell'importo di € 1.295,06 (importo non oggetto di contestazione), da detrarre, a titolo di compensazione impropria, al credito della lavoratrice come sopra accertato.
6. Alla luce delle precedenti considerazioni, effettuando una compensazione impropria tra crediti e debiti delle parti, va condannato a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo lordo di € 2.342,92 a titolo di differenze retributive da TFR, al netto del credito del datore di lavoro a titolo di indennità sostituiva del mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
7. La particolare distanza tra l'oggetto della domanda ed il credito riconosciuto, nonché
l'accoglimento della domanda riconvenzionale, giustificano una compensazione totale delle spese di lite.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1436/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta la domanda di inquadramento superiore ed accerta e dichiara la correttezza del livello di inquadramento formalmente assegnato alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro;
- Accoglie la domanda subordinata riconoscendo un credito della ricorrente a titolo di differenza per TFR;
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente accertando e dichiarando il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento dell'indennità sostituiva del mancato preavviso, stante l'assenza di giusta causa delle dimissioni;
- Per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive a titolo di TFR, conguagliate del debito di cui al punto precedente, pari all'importo lordo di € 2.342,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato il [...] in [...], Cod. Fisc. Parte_1
e residente a [...]
105 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. C.F._2
Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: , P.IVA_1 Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Partita IVA ), Controparte_1 C.F._5 P.IVA_2
con sede legale in MO SAAN (TE), alla via Colle Pizzuto n. 1, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro CP_1
( ) del foro di Teramo, e con lui elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6
studio sito in Teramo, Corso De Michetti n. 64, in forza di procura in atti
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ 1) Dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere inquadrato nell'Area 1A e quindi al riconoscimento della qualifica di operaio specializzato.
2) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 53.744,51. CP_1
3) In subordine, dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nell'Area 2A e, quindi, al riconoscimento della qualifica di operaio qualificato.
4) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 40.789,16 5) In via di ulteriore subordine, condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 4.989,54. 6) Condannare il convenuto a pagare interessi e rivalutazione.”
Parte resistente: “a) rigettare il ricorso della signora;
Parte_1 b) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento, in favore dell'impresa agricola convenuta dell'importo di euro CP_1
1.295,06, dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso. In via subordinata, disporre la compensazione di detto importo con quanto eventualmente venisse riconosciuto dovuto al ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso;
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 25.8.2022 Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di al fine di ottenere il
[...] CP_1 riconoscimento del diritto ad essere inquadrata nell'Area 1A con qualifica di operaio specializzato e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di €
53.744,51, o in subordine, dichiarare il diritto all'inquadramento nell'Area 2A con la qualifica di operaio qualificato e per l'effetto ottenere il pagamento della somma di €40.789,16, ed in via ulteriormente subordinata ottenere il diritto alle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 4.989,54.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 20.06.2013 al 23.03.2021 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato e cessato in data 23.3.2021 a seguito di dimissioni per giusta causa, in ragione dell'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021.
Sosteneva di non aver mai usufruito di ferie e aver osservato l'orario giornaliero di 10 ore (con un'ora di pausa per pranzo) per 5 giorni la settimana.
Assumeva di aver svolto mansioni ascrivibili all'Area Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, come addetta alla coltivazione dei terreni tenuti a vigna, all'effettuazione della vendemmia, alla potatura degli ulivi e degli altri alberi da frutto e all'utilizzo del trattore
In subordine riteneva, comunque, sussistente il diritto ad ottenere l'inquadramento nell'Area A2, deducendo di essersi sempre occupata della cura delle vigne sino alla maturazione dell'uva e provvedendo anche alle operazioni di vendemmia, e sottolineando
2 come garantiva una presenza costante e continuativa nell'azienda abitando l'immobile concessogli in comodato dal datore. Aggiungeva, inoltre, di aver lavorato nell'azienda agricola del sin dal 2000 sebbene la sua posizione lavorativa fosse stata regolarizzata CP_1
soltanto nel 2010.
In ulteriore subordine, assumeva la sussistenza di differenze retributive anche parametrando la retribuzione dovuta a quella prevista per l'inquadramento all'Area 3 A, rivendicando, in ogni caso, l'indennità di mancato preavviso essendo le dimissioni dalla stessaa rassegnate sorrette da giusta causa ed in particolare dalla omessa corresponsione delle retribuzioni nei mesi di gennaio e febbraio 2021.
1.2. Si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Deduceva, in particolare, che l'attività agricola si svolgeva a MO S. AN alla via Colle Pizzuto n. 1, ove la convenuta si occupava esclusivamente di coltivazione dell'uliveto e della vigna nei terreni di Giulianova a via Colledoro.
Assumeva che la tali attività erano gestite direttamente e quotidianamente non solo dal titolare dell'impresa che è un agronomo, ma anche dal Dr. CP_1 Per_1
(anch'egli agronomo e consulente agrario), da (agronomo che
[...] Controparte_2 si occupa delle attività fito sanitarie essendo titolare dell'impresa fornitrice dei prodotti fitosanitarie e concimi naturali e che suggerisce quali usare) e dal Dr. Persona_2
(agronomo della , di cui è socio e a cui Controparte_3 CP_1
conferisce le uve), risultando, invece, gli operai agricoli (sia la ricorrente, sia quelli che vengono assunti stagionalmente) adibiti esclusivamente alle attività esecutive, senza alcun margine di discrezionalità e o di autonomia in merito alle attività da svolgere, ai loro tempi e alle loro modalità. In particolare rilevava che la ricorrente svolgeva le seguenti mansioni, esclusivamente in aiuto al coniuge, , quando quest'ultimo: Testimone_1
- stralciava i resti delle viti potate;
- teneva pulita la vite e tagliava l'erba a mano dotata di guanti;
- tagliava i grappoli con le forbici e inseriva l'uva nel rimorchio del trattore;
- a fine raccolta puliva il terreno.
Deduceva che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era il seguente: da aprile a settembre dalle 8.00 alle 12.00 o in alternativa, a sua scelta dalle 13.00 alle 17.00; nei mesi invernali, in caso di pioggia e brutto tempo, la ricorrente svolgeva attività di pulizia con orario ridotto.
3 Sottolineava che l'azienda gli aveva fornito un alloggio in comodato a MO S.
AN in via Fonte Alessio facendosi carico delle spese di energia elettrica, acqua, gas, per un benefit annuo di € 5.000,00 e che ogni anno usufruiva di tre settimane di ferie nel mese di agosto e si recava in Romania, generalmente dal 4/5 agosto sino al 26/27 agosto.
In ordine alla modalità di cessazione del rapporto, rilevava che dal 13 gennaio 2021 la ricorrente si assentava dal lavoro senza alcuna motivazione, tanto che il datore di lavoro avviava la contestazione di addebito del 20.01.2021, a cui seguiva la contestazione del
26.1.2021 e quella del 2.3.2021, non rientrava più al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni per giusta causa, che venivano contestate dal datore di lavoro il quale non la riteneva sussistente.
A fronte di tali premesse assumeva la correttezza del livello di inquadramento assegnato alla ricorrente, contestava il conteggio prodotto e e formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso dell'importo di euro 1.295,06 o in subordine eccependo tale credito in compensazione.
1.3. La ricorrente si difendeva sulla domanda riconvenzionale assumendone la infondatezza, in particolare sottolineando come il motivo delle dimissioni per giusta causa era giustificato dall'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021, rispetto alle quali il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova.
1.4. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, dipendente dell'azienda agricola dal 20.6.2013 al 23.03.2021, ha agito in giudizio rivendicando il diritto ad ottenere in via principale l'inquadramento nell'Area Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, ritenendo di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro, compiti riconducibili alla posizione dell'operaio specializzato, in quanto la loro esecuzione richiedeva conoscenze specifiche ed investiva le lavorazioni di maggiore
4 complessità nel ciclo produttivo di un'azienda agricola.
In subordine ritiene di avere diritto all'inquadramento nell'Area 2A e, in via ulteriormente subordinata, chiede il pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 3A, rivendicando, altresì, il pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021, nonché l'indennità per mancato preavviso.
Ebbene, considerata la diversità delle domande si ritiene necessario una trattazione separata delle stesse.
Inquadramento superiore
3. In punto di diritto giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..)Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (... )"
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra
5 mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
3.1. Orbene, ai fini di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, appare necessario premettere un esame delle declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Il contratto collettivo da prendere in esame è il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicabile nella versione vigente ratione temporis, non essendo oggetto di contestazione tra le parti.
La disciplina di riferimento è, invece, contenuta nell'articolo 31 dedicato proprio alla classificazione del personale, la quale non ha subito modifiche nelle versioni succedutesi nel tempo (cfr. CCNL del 25.5.2010, del 2018, del 2022, cfr. d0c. 6 fas. ric.). L'articolo 31 distingue, nella classificazione del personale, gli operai agricoli (paragrafo A) e gli operai florovivaisti (paragrafo B).
Il suddetto disposto normativo prevede che gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del CCNL 10.7.1998.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
6 AREA 1A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, i Contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.
A dispetto della classificazione riferita agli operai florovivaisti, per i quali, oltre alle declaratorie professionali di riferimento, le cui definizioni generiche sono esattamente le stesse per gli operai agricoli, sono anche indicate le qualifiche di riferimento, per gli operai agricoli il contratto collettivo enuclea la declaratoria professionale di riferimento in base ad una definizione generica, che ne indica gli elementi caratterizzanti.
In particolare, dalla lettura comparata del disposto contrattuale, emerge il tratto differenziale delle diverse aree di inquadramento risiede nel diverso livello di conoscenza e professionalità richiesto per l'espletamento delle mansioni, oltre che dal diverso grado di complessità delle mansioni affidate.
Nello specifico, l'operaio agricolo di è addetto allo svolgimento di CP_4
mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali (si tratta dell'operaio generico sostanzialmente), l'operaio agricolo di svolte compiti CP_5
esecutivi variabili non complessi, per la cui esecuzione occorrono capacità professionali acquisite per pratica o per titolo (il c.d. operaio qualificato), mentre l'operaio agricolo di svolte lavori complessi, in ragione del possesso di titolo o di specifiche conoscenze CP_6
e capacità professionali (si tratta dell'operaio specializzato).
Così ricostruito il contesto normativo e fattuale di riferimento è possibile passare ad analizzare il merito della domanda.
7 3.2. Nel caso di specie la ricorrente è stata assunta in data 20.6.2013 come bracciante agricola, con inquadramento al livello 3° del CCNL agricoltura, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno di 39 ore settimanali.
Il contratto di lavoro veniva, poi, trasformato a tempo indeterminato per poi cessare in data 23.3.2021 a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate dalla ricorrente in ragione dell'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021.
Tanto premesso, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale, e dalle stesse dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, emerga la Testimone_2
correttezza del livello di inquadramento riconosciuto alla dipendente, come peraltro ammesso dalla medesima in sede di note conclusionali.
Il teste , infatti, ha confermato che la ricorrente, lungi dallo Testimone_2
svolgere compiti di particolare complessità o che presupponessero particolari conoscenze professionali, era di ausilio al marito soprattutto nelle attività di raccolta dell'uva durante la vendemmia, senza in alcun modo condurre mezzi agricoli o occuparsi della potatura. Il teste ha anche dichiarato che l'orario di lavoro non era a tempo pieno, nel momento in cui è nato il bambino, aggiungendo che usufruiva ogni anno delle ferie per tornare in Romania.
Le mansioni inerente alla raccolta dell'uva durante il periodo della vendemmia sono perfettamente compatibili con l'area A3 di inquadramento formalmente assegnata, con la conseguenza che sia la domanda principale, sia la domanda subordinata, non meritano accoglimento.
Accertata la correttezza del livello di inquadramento assegnato, la ricorrente sostiene di essere comunque creditrice della somma di € 4.989,54 come risultante dal conteggio sindacale allegato (doc. 9 fas. ric.).
Esaminando il suddetto conteggio emerge che il credito di € 4.989,54 deriva esclusivamente a titolo di TFR ed a titolo di indennità di mancato preavviso. Segnatamente a titolo di TFR viene indicato l'importo di € 6.776,67 a fronte di € 2.661,78 corrisposti, mentre nulla viene richiesto e liquidato, a dispetto di quanto dedotto nel ricorso, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021, per le quali la differenza a titolo di retribuzione ordinaria è pari a zero.
Orbene, per quanto riguarda il TFR è sufficiente esaminare le buste paga di gennaio e marzo 2021.
Nella busta paga di gennaio 2021 viene liquidato un importo lordo di € 2.153,00 a titolo di anticipo di TFR (il netto della busta paga è pari ad € 1.973,00), mentre nella busta
8 paga di marzo 2021 viene indicata la somma di € 508,78 a titolo di TFR (il netto della totalità della busta paga è di € 1.608,81).
Ebbene, l'importo netto della busta paga di gennaio 2021 (contenente l'acconto del
TFR) risulta corrisposto e ricompreso nei i bonifici del 11.1.2021 e del 9.2.2021 (entrambi riferiti alle buste paga di entrambi i coniugi), mentre il netto di € 1.608,81 della busta paga di marzo 2021 è stato corrisposto con bonifico del 2.4.2021.
L'importo totale lordo corrisposto dalla parte resistente a titolo di TFR è, dunque, di €
2.661,78, come indicato, peraltro, nel conteggio sindacale.
Può, dunque, ritenersi provato che l'importo indicato nelle buste paga a titolo di TFR risulta regolarmente corrisposto.
Si ritiene, però, di dover concordare con quanto dedotto dalla parte ricorrente secondo cui l'importo di € 2.661,78 liquidato a titolo di TFR non risulti corretto, apparendo inferiore a quanto, invece, dovuto in base al livello di inquadramento formalmente riconosciuto.
Ed infatti, anche effettuando la semplice operazione matematica di quantificazione del
TFR ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (ovvero dividendo il totale della retribuzione annuale corrisposta per 13,5, proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, ritenendo, dunque, per tale calcolo non necessaria una CTU contabile;
l'articolo 2120 c.c. prevede quanto segue: il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come rese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni) rispetto alla retribuzione corrisposta annualmente, per come indicata dalla stessa parte resistente, emerga un importo superiore a titolo di TFR e parti all'importo lordo di € 6.299,76.
Ne consegue che la differenza dovuta alla ricorrente a titolo di TFR risulta pari ad €
3.637,98 lorde, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
In ordine, invece, all'orario di lavoro, è emerso dalla prova testimoniale che durante i periodi di pioggia o di avversità metereologiche la ricorrente non prestava attività lavorativa e che per esigenze familiari, legate alla gestione della prole, prestava attività lavorativa con orario ridotto o comunque per parte della giornata.
Quanto alle ferie asseritamente non godute, pur non essendoci alcuna domanda specifica al riguardo, valga rilevare che, a dispetto di quanto assunto dal ricorrente, dall'istruttoria orale è emerso che la lavoratrice insieme al marito godevano regolarmente di ferie annuali, prevalentemente concentrate nei mesi estivi, al fine di fare ritorno al proprio paese di origine.
9
4. Mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021
La ricorrente sostiene di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, tanto da aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 23.3.2021.
In verità, dall'esame delle dimissioni in atti, risulta che la causale delle dimissioni riguardava l'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021 (quindi non gennaio
2021) e comportamenti ingiuriosi del datore di lavoro.
Non viene fatto riferimento alla mensilità di gennaio 2021 che invece viene citata nel ricorso introduttivo, salvo, poi, nel conteggio sindacale, parametrato al livello di formale inquadramento, indicare un credito pari a zero.
Ebbene, come sopra esposto, dall'esame comparato delle buste paga e dei bonifici in atti risulta dimostrato l'integrale pagamento degli emolumenti di cui alle buste paga di gennaio e marzo 2021, la mensilità di gennaio 2021, peraltro, ben prima delle dimissioni rassegnate, risultando, di converso, il credito per la mensilità di febbraio 2021 strettamente legata alla sussistenza o meno della sua maturazione, in ragione dell'assenza ingiustificata contestata alla lavoratrice.
Il prospetto paga di febbraio 2021 risulta, infatti, pari a zero.
Quanto a tale ultimo aspetto appare evincibile dalle lettere di contestazioni disciplinari ed anche dalle prove testimoniali, che la ricorrente, così come il marito, dalla fine di gennaio
2021 non si è più recata al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni in data 23.3.2021.
In particolare, con tre diverse lettere di contestazione disciplinare, tutte regolarmente recapitate, il datore di lavoro contestava alla ricorrente l'assenza ingiustificata sul posto di lavoro a far data dal 13 gennaio 2021, a cui non seguiva alcuna giustificazione da parte della lavoratrice.
La teste ha confermato la circostanza, indicando, anche le possibili Testimone_3 ragioni di tale atteggiamento da parte della ricorrente: “Si è vero, lei e il marito non sono più venuti, il titolare ha fatto loro delle lettere di contestazione. Non so di preciso la ragione per la quale non sono più venuti. Siccome aveva assunto un altro operaio, e visto che CP_1
c'erano tante spese ed aveva chiesto l'affitto dell'alloggio, probabilmente si sono un po' infastiditi e quindi non sono più venuti. Non ho mai visto conflitti, litigi o discussioni. Le lettere ci sono state per chiedere il rientro al lavoro. Loro hanno comprato casa e quindi sono andati via”.
10 Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che la ricorrente non abbia maturato alcun diritto alla retribuzione per la mensilità di febbraio 2021, stante l'inadempimento della sua obbligazione contrattuale.
5. Indennità mancato preavviso
Come noto, in punto di diritto, l'art. 2118 c.c. prescrive che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso….”.
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750
c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Ai sensi dell'articolo 73 del CCNL di categoria l'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Il successivo articolo 74 stabilisce, poi, il periodo di preavviso che per le dimissioni è pari ad un mese.
Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che le dimissioni rassegnate dal ricorrente non possano dirsi sorrette dalla giusta causa.
Ed infatti, in linea generale, le dimissioni - motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi retributivi da parte del datore di lavoro - sono sorrette da giusta causa, in quanto la mancata reiterata corresponsione delle retribuzioni costituisce senza
11 dubbio rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Nel caso di specie, però, la ricorrente ha rassegnato dimissioni per giusta causa in data
23.3.2021 motivando il recesso in ragione del mancato pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021, nonché in ragione di comportamenti ingiuriosi e irrispettosi del datore di lavoro.
Ebbene, circa i comportamenti asseritamente irrispettosi del datore di lavoro non vi è alcuna deduzione nel ricorso, e quindi non sussiste alcuna prova al riguardo.
In merito, invece, alla omessa retribuzione, è bene sottolineare che alla data del 23.3.2021 non era ancora cessato il mese di marzo 2021, sicchè in teoria non era ancora maturato il relativo credito retributivo.
Quanto, invece, alla mensilità di febbraio 2021, la stessa non è stata corrisposta, perché la ricorrente ha omesso di presentarsi sul luogo di lavoro e quindi non ha ottemperato alla propria obbligazione contrattuale di prestazione lavorativa.
Ad ogni modo, si sarebbe trattato di una sola mensilità non retribuita, a fronte di un rapporto di lavoro di durata estremamente rilevante, nel corso del quale non si è mai verificato un ritardo nel pagamento, come dimostrato anche dal fatto che proprio nel gennaio 2021 veniva corrisposta una somma non esigua a titolo di anticipo TFR per acquisto della prima casa.
Ne consegue che, venendo meno il presupposto della giusta causa delle dimissioni, il datore di lavoro ha diritto all'indennità sostituita del mancato preavviso, pari ad una mensilità, quindi dell'importo di € 1.295,06 (importo non oggetto di contestazione), da detrarre, a titolo di compensazione impropria, al credito della lavoratrice come sopra accertato.
6. Alla luce delle precedenti considerazioni, effettuando una compensazione impropria tra crediti e debiti delle parti, va condannato a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo lordo di € 2.342,92 a titolo di differenze retributive da TFR, al netto del credito del datore di lavoro a titolo di indennità sostituiva del mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
7. La particolare distanza tra l'oggetto della domanda ed il credito riconosciuto, nonché
l'accoglimento della domanda riconvenzionale, giustificano una compensazione totale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1436/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta la domanda di inquadramento superiore ed accerta e dichiara la correttezza del livello di inquadramento formalmente assegnato alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro;
- Accoglie la domanda subordinata riconoscendo un credito della ricorrente a titolo di differenza per TFR;
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente accertando e dichiarando il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento dell'indennità sostituiva del mancato preavviso, stante l'assenza di giusta causa delle dimissioni;
- Per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive a titolo di TFR, conguagliate del debito di cui al punto precedente, pari all'importo lordo di € 2.342,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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