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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3602 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: punteggio servizio militare non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie permanenti del personale ATA,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Raffaella Porrino, presso il cui studio in Moiano, via Pie' Casali, 40, elettivamente domicilia, ò
RICORRENTE
E
, in persona del e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del dirigente p.t., Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÉ
tutti i soggetti inclusi nella graduatoria permanente del personale ATA valida per la provincia di
, profilo di collaboratore scolastico, CP_3
CONTROINTERESSATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10/09/2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato domanda di conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il personale ATA – profilo di collaboratore scolastico per l'Ambito
; Controparte_4
1 - di avere chiesto la valutazione del punteggio maturato per il servizio militare svolto dal
2/02/1992 al 2/02/1993;
- che a seguito di suo reclamo l' di gli aveva riconosciuto, per Controparte_3 CP_3 il servizio militare, 0,60 punti, sicché risultava inserito nella graduatoria definitiva con il punteggio di 15,10;
- che in base a concorde giurisprudenza sia amministrativa che del G.O. il punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina doveva essere pari a 6 punti, come quello per il servizio prestato in costanza di nomina.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il al fine Controparte_1 di sentire: “- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà Parte_1 diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento”; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Il non si è costituito, nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne va, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
Nemmeno si sono costituiti i controinteressati, resi edotti della pendenza del giudizio tramite pubblicazione sul sito istituzionale del , ai sensi dell'art. 151 c.p.c. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Occorre premettere che la questione controversa è stata già esaminata da questo giudice in sede cautelare e decisa con ordinanza di rigetto dell'11 ottobre 2024.
Si ritiene, anche all'esito della cognizione piena, di confermare l'orientamento espresso nel citato provvedimento, alla cui motivazione integralmente ci si riporta.
In data 22/05/2024 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ai fini del reclutamento del personale ATA di cui all'art. 554, d.lgs. 297/94 per il profilo di collaboratore scolastico.
Nella domanda ha dichiarato anche il servizio militare prestato dal 4 febbraio 1992 al 2 febbraio
1993, dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria (diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, conseguito nell'a.s. 1990/91).
Per detto servizio, l'amministrazione gli ha riconosciuto 0,60 punti.
Pertanto, il ricorrente è attualmente inserito in graduatoria al posto n. 202, con punti 15,10.
2 La questione controversa, in punto di diritto, è quella relativa alla sussistenza del diritto all'attribuzione, per il servizio militare prestato non in costanza del rapporto d'impiego, del medesimo punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato in costanza di nomina.
I concorsi, per soli titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA sono regolati dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.
L'O.M. 21/2009 differenzia le due ipotesi, prevedendo che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica”, mentre “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali” (Allegato n. 1 – Avvertenze alle
Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4 – A/5 di valutazione dei titoli). Ciò comporta che per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina siano attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, 0,05 punti, in luogo di 0,50 (cfr. tabella A/4 allegata all'O.M.).
Parte ricorrente contesta tale differenziazione sostenendo che la stessa contrasta con l'art. 52 Cost.
e con la normativa primaria.
Stante l'identità delle previsioni normative che regolano la fattispecie, possono essere estese alla presente controversia le argomentazioni sviluppate con riferimento ai decreti ministeriali che, di tempo in tempo, hanno disciplinato la valutazione dei titoli per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA.
È opportuno premettere che con l'ordinanza n. 5679/2020 (e con le successive conformi nn. 15127/2021, 15467/2021, 8586/2024) la Corte di Cassazione ha censurato l'art. 2, co. 6 del D.M.
44/2011, che aveva del tutto escluso la valutabilità del servizio militare (e del servizio civile sostitutivo) non svolto in costanza di nomina, evidenziando il contrasto di siffatta previsione con gli artt. 485, co. 7 del T.U. scuola (che contiene, per il personale docente, una norma identica a quella posta dall'art. 569, co. 3 per il personale ATA) e 2050 del d.lgs. 66/2010.
È in tale ottica che la Corte ha affermato il – pienamente condivisibile – principio per cui “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad
3 esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di
Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.
I decreti ministeriali successivi hanno invece sancito la piena valutabilità del servizio militare ai fini del collocamento in graduatoria, ma hanno previsto che lo stesso valga e sia valutabile come servizio specifico solo se è svolto in costanza di nomina;
diversamente, esso è equiparato al
“servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali”.
Identica previsione si rinviene, come visto, nell'O.M. 21/2009.
Pertanto, i principi affermati dalla S.C. in quelle pronunce non sono utilmente invocabili a supporto della tesi del ricorrente, stante la diversità delle fattispecie e della relativa disciplina.
La differenza di trattamento fra il servizio in costanza di nomina e quello svolto non in costanza di nomina operata dall'O.M. 21/2009 non appare né arbitraria, né contrastante con fonti di rango primario.
Al contrario, essa è coerente con il principio di cui all'art. 52, co. 2, Cost., per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, e con la diversa pregnanza delle esigenze di tutela nel caso in cui il lavoratore, docente o appartenente al personale
ATA, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, rispetto al caso in cui vi sia chiamato in un momento in cui non ha ancora ottenuto alcun incarico.
Ed invero, solo per il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego vi è la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'amministrazione scolastica, sia poi costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, co. 2, Cost., nonché di evitare – poiché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi – una discriminazione di genere rispetto alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per quanto riguarda il servizio militare svolto non in costanza di impiego, invece, la valutabilità è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che abbia ottenuto un qualsiasi impiego presso un'altra pubblica amministrazione, in quanto quest'ultimo potrebbe godere di benefici, in termini di punteggio, da tale impiego.
Per tale ragione non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare prestato prima di accedere all'impiego presso il convenuto, o CP_1 comunque in un periodo in cui non aveva in corso alcun rapporto con quest'ultimo, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1720/2022 non appaiono condivisibili.
4 Invero, con detta pronuncia il Consiglio di Stato si è limitato a recepire in toto le argomentazioni poste a base dell'ordinanza della S.C. n. 5679/2020, la quale però aveva ad oggetto – come già rimarcato – una fattispecie del tutto diversa, in cui il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, prestati non in costanza di nomina, non venivano valutati affatto. Al contrario, nel
D.M. 50/2021 ne viene sancita la valutabilità con il medesimo punteggio riconosciuto al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, esattamente come prevede il 1° comma dell'art. 2050, d.lgs. 66/2020, in base al quale il servizio militare è valutato, nei concorsi pubblici,
“con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, e come indicato dalla predetta ordinanza della Cassazione.
Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, successivamente, è andato di contrario avviso, argomentando come segue: “Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del
2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono
5 valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. […] risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (così Cons. Stato, sez.
VII, sentenza n. 11602 del 29/12/2022).
La determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato appare, conclusivamente, legittima (nello stesso senso, v. Trib. Novara, sent. n. 167 del 6/07/2021, Trib.
Modena, sent. n. 425 del 9/11/2021, C. App. Genova, sent. n. 182/2021, C. App. Torino, sent. n.
326/2022, Trib. Bergamo, sent. n. 270 del 28/03/2023, Trib. Varese, sent. n. 143 del 16/05/2023,
Trib. Chieti, sent. n. 180 dell'11/05/2023, Trib. Venezia, sent. n. 298/2023 del 3/05/2023, Trib.
Firenze, sent. n. 36/2023 del 19/01/2023, Trib. Lecco, sent. 6/09/2023).
In questo senso si è, da ultimo, espressa anche la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024), la quale ha affermato il principio di diritto per cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA,
è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Nella pronuncia, la S.C. ha evidenziato che la norma primaria di cui all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare “non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò 6 indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”, e che la regolamentazione stabilita dal D.M. 50/2021, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole, stante la diversità della situazione che si realizza quando il servizio militare costringa all'interruzione di un rapporto in essere rispetto a quando lo stesso servizio, svolto al di fuori del rapporto di impiego, debba essere valorizzato ai soli fini del punteggio.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del resistente e dei controinteressati. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Benevento, 29 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3602 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: punteggio servizio militare non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie permanenti del personale ATA,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Raffaella Porrino, presso il cui studio in Moiano, via Pie' Casali, 40, elettivamente domicilia, ò
RICORRENTE
E
, in persona del e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del dirigente p.t., Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÉ
tutti i soggetti inclusi nella graduatoria permanente del personale ATA valida per la provincia di
, profilo di collaboratore scolastico, CP_3
CONTROINTERESSATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10/09/2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato domanda di conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il personale ATA – profilo di collaboratore scolastico per l'Ambito
; Controparte_4
1 - di avere chiesto la valutazione del punteggio maturato per il servizio militare svolto dal
2/02/1992 al 2/02/1993;
- che a seguito di suo reclamo l' di gli aveva riconosciuto, per Controparte_3 CP_3 il servizio militare, 0,60 punti, sicché risultava inserito nella graduatoria definitiva con il punteggio di 15,10;
- che in base a concorde giurisprudenza sia amministrativa che del G.O. il punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina doveva essere pari a 6 punti, come quello per il servizio prestato in costanza di nomina.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il al fine Controparte_1 di sentire: “- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà Parte_1 diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento”; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Il non si è costituito, nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne va, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
Nemmeno si sono costituiti i controinteressati, resi edotti della pendenza del giudizio tramite pubblicazione sul sito istituzionale del , ai sensi dell'art. 151 c.p.c. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Occorre premettere che la questione controversa è stata già esaminata da questo giudice in sede cautelare e decisa con ordinanza di rigetto dell'11 ottobre 2024.
Si ritiene, anche all'esito della cognizione piena, di confermare l'orientamento espresso nel citato provvedimento, alla cui motivazione integralmente ci si riporta.
In data 22/05/2024 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ai fini del reclutamento del personale ATA di cui all'art. 554, d.lgs. 297/94 per il profilo di collaboratore scolastico.
Nella domanda ha dichiarato anche il servizio militare prestato dal 4 febbraio 1992 al 2 febbraio
1993, dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria (diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, conseguito nell'a.s. 1990/91).
Per detto servizio, l'amministrazione gli ha riconosciuto 0,60 punti.
Pertanto, il ricorrente è attualmente inserito in graduatoria al posto n. 202, con punti 15,10.
2 La questione controversa, in punto di diritto, è quella relativa alla sussistenza del diritto all'attribuzione, per il servizio militare prestato non in costanza del rapporto d'impiego, del medesimo punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato in costanza di nomina.
I concorsi, per soli titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA sono regolati dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.
L'O.M. 21/2009 differenzia le due ipotesi, prevedendo che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica”, mentre “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali” (Allegato n. 1 – Avvertenze alle
Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4 – A/5 di valutazione dei titoli). Ciò comporta che per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina siano attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, 0,05 punti, in luogo di 0,50 (cfr. tabella A/4 allegata all'O.M.).
Parte ricorrente contesta tale differenziazione sostenendo che la stessa contrasta con l'art. 52 Cost.
e con la normativa primaria.
Stante l'identità delle previsioni normative che regolano la fattispecie, possono essere estese alla presente controversia le argomentazioni sviluppate con riferimento ai decreti ministeriali che, di tempo in tempo, hanno disciplinato la valutazione dei titoli per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA.
È opportuno premettere che con l'ordinanza n. 5679/2020 (e con le successive conformi nn. 15127/2021, 15467/2021, 8586/2024) la Corte di Cassazione ha censurato l'art. 2, co. 6 del D.M.
44/2011, che aveva del tutto escluso la valutabilità del servizio militare (e del servizio civile sostitutivo) non svolto in costanza di nomina, evidenziando il contrasto di siffatta previsione con gli artt. 485, co. 7 del T.U. scuola (che contiene, per il personale docente, una norma identica a quella posta dall'art. 569, co. 3 per il personale ATA) e 2050 del d.lgs. 66/2010.
È in tale ottica che la Corte ha affermato il – pienamente condivisibile – principio per cui “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad
3 esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di
Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.
I decreti ministeriali successivi hanno invece sancito la piena valutabilità del servizio militare ai fini del collocamento in graduatoria, ma hanno previsto che lo stesso valga e sia valutabile come servizio specifico solo se è svolto in costanza di nomina;
diversamente, esso è equiparato al
“servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali”.
Identica previsione si rinviene, come visto, nell'O.M. 21/2009.
Pertanto, i principi affermati dalla S.C. in quelle pronunce non sono utilmente invocabili a supporto della tesi del ricorrente, stante la diversità delle fattispecie e della relativa disciplina.
La differenza di trattamento fra il servizio in costanza di nomina e quello svolto non in costanza di nomina operata dall'O.M. 21/2009 non appare né arbitraria, né contrastante con fonti di rango primario.
Al contrario, essa è coerente con il principio di cui all'art. 52, co. 2, Cost., per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, e con la diversa pregnanza delle esigenze di tutela nel caso in cui il lavoratore, docente o appartenente al personale
ATA, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, rispetto al caso in cui vi sia chiamato in un momento in cui non ha ancora ottenuto alcun incarico.
Ed invero, solo per il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego vi è la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'amministrazione scolastica, sia poi costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, co. 2, Cost., nonché di evitare – poiché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi – una discriminazione di genere rispetto alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per quanto riguarda il servizio militare svolto non in costanza di impiego, invece, la valutabilità è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che abbia ottenuto un qualsiasi impiego presso un'altra pubblica amministrazione, in quanto quest'ultimo potrebbe godere di benefici, in termini di punteggio, da tale impiego.
Per tale ragione non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare prestato prima di accedere all'impiego presso il convenuto, o CP_1 comunque in un periodo in cui non aveva in corso alcun rapporto con quest'ultimo, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1720/2022 non appaiono condivisibili.
4 Invero, con detta pronuncia il Consiglio di Stato si è limitato a recepire in toto le argomentazioni poste a base dell'ordinanza della S.C. n. 5679/2020, la quale però aveva ad oggetto – come già rimarcato – una fattispecie del tutto diversa, in cui il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, prestati non in costanza di nomina, non venivano valutati affatto. Al contrario, nel
D.M. 50/2021 ne viene sancita la valutabilità con il medesimo punteggio riconosciuto al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, esattamente come prevede il 1° comma dell'art. 2050, d.lgs. 66/2020, in base al quale il servizio militare è valutato, nei concorsi pubblici,
“con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, e come indicato dalla predetta ordinanza della Cassazione.
Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, successivamente, è andato di contrario avviso, argomentando come segue: “Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del
2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono
5 valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. […] risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (così Cons. Stato, sez.
VII, sentenza n. 11602 del 29/12/2022).
La determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato appare, conclusivamente, legittima (nello stesso senso, v. Trib. Novara, sent. n. 167 del 6/07/2021, Trib.
Modena, sent. n. 425 del 9/11/2021, C. App. Genova, sent. n. 182/2021, C. App. Torino, sent. n.
326/2022, Trib. Bergamo, sent. n. 270 del 28/03/2023, Trib. Varese, sent. n. 143 del 16/05/2023,
Trib. Chieti, sent. n. 180 dell'11/05/2023, Trib. Venezia, sent. n. 298/2023 del 3/05/2023, Trib.
Firenze, sent. n. 36/2023 del 19/01/2023, Trib. Lecco, sent. 6/09/2023).
In questo senso si è, da ultimo, espressa anche la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024), la quale ha affermato il principio di diritto per cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA,
è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Nella pronuncia, la S.C. ha evidenziato che la norma primaria di cui all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare “non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò 6 indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”, e che la regolamentazione stabilita dal D.M. 50/2021, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole, stante la diversità della situazione che si realizza quando il servizio militare costringa all'interruzione di un rapporto in essere rispetto a quando lo stesso servizio, svolto al di fuori del rapporto di impiego, debba essere valorizzato ai soli fini del punteggio.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del resistente e dei controinteressati. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Benevento, 29 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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