Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22381 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio De Nova e Francesco Parte_1 P.IVA_1
Delfini del Foro di Milano, elettivamente domiciliata a Milano, via Pietro Cossa n. 2, presso lo studio dell'avv. De Nova, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Controparte_1 P.IVA_2
Salvatore Campisi del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, viale Sabotino n. 19/2, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte attorea: “In via pregiudiziale di rito: rigettare le avversarie eccezioni di invalidità ed inefficacia della clausola compromissoria azionata, per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi - ed in particolare in ragione dell'avvenuta sottoscrizione del Sub- Contratto da parte del rappresentante di per la inapplicabilità ad esso degli artt. 1341- 1342 cod. Controparte_1 civ. e comunque per il ricorrere quantomeno di una apparente rappresentanza - e conseguentemente dichiarare l'incompetenza di codesto On. le Tribunale in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 26 del Sub-Contratto e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o rescindere il decreto ingiuntivo opposto n. 6635/2024, emesso in data 10 maggio 2024 da codesto Tribunale di Milano;
in ogni caso, confermata l'ordinanza in data 28 marzo 2025, rigettare, non ricorrendo i presupposti dell'art. 648 cod. proc. civ., l'avversaria domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in subordine (per la denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie eccezioni di nullità/inefficacia della clausola compromissoria): rigettare per carenza di presupposti e/o infondatezza le domande avversarie di condanna per sorte capitale ed interessi e per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 6635/2024, emesso in data 10 maggio 2024 da codesto Tribunale di Milano, mandando assolta l'esponente da ogni avversaria pretesa;
accertare la responsabilità di ex art. 1338 cod. civ. e per l'effetto pronunciare condanna generica della medesima Controparte_1 al risarcimento del danno subito da per aver confidato senza propria colpa nella Controparte_1 Parte_1 validità della clausola compromissoria;
rigettare le avversarie domande e conclusioni formulate come segue alle pagg.
7-8 della comparsa di costituzione avversaria: <<accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento fatto colpa di confermare il decreto ingiuntivo tribunale milano r.g.n. n. parte_1 co condannandola al risarcimento danno patito patendo da nella misura risultante in corso causa o ritenuta giustizia oltre interessi rivalutazione monetaria se dovuta subordine condannare a pagare ad controparte_1 maggiore minor somma ed>o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, con compensazione dei rapporti dare ed avere tra le parti>> e conseguentemente, accertato l'inadempimento di al Sub-Contratto, e l'avvenuta Controparte_1 risoluzione di diritto del medesimo per effetto della lettera del 14 marzo 2024 di invocazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 24.4.2 delle Special Conditions (Allegato 1, ns. doc. 19), ovvero pronunciata giudizialmente la risoluzione dello stesso,
1 condannare al pagamento della ex art. 24.5.1 delle Special Conditions e comunque Controparte_1 Parte_2 al risarcimento del danno patito e patiendo da nella misura risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, Parte_1 oltre interessi anche ex art. 1284, co. 4 cod. civ. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, co. 2 cod. civ. In ogni caso: revocata la statuizione con cui il decreto ingiuntivo ha posto a carico dell'esponente le spese del procedimento monitorio, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di ogni spesa Controparte_1 Parte_1 di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A”. parte convenuta: “rigettare l'eccezione di incompetenza confermando quella di questo On.le Tribunale;
concedere ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano R.G.N. 14530/24, N. 6635/24, del 13.05.2024, atteso che l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione;
rigettare le domande di parte attrice;
accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, fatto e colpa di , confermare il decreto ingiuntivo del Parte_1 Tribunale di Milano R.G.N. 14530/24, N. 6635/24, del 13.05.2024, condannandola al risarcimento del danno patito e patendo da Co
nella misura risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
in subordine condannare a pagare ad la maggiore e/o minor somma risultante in corso di causa ed Parte_1 Controparte_1 al risarcimento del danno nella misura risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, con compensazione dei rapporti dare ed avere tra le parti. Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Concise ragioni della decisione
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore degli arbitri, sollevata dalla parte opponente merita accoglimento. Parte_1
La clausola 26 del contratto di subappalto, stipulato in data 19 novembre 2021, da Parte_1
e da statuisce che “Tutte le contestazioni, controversie o pretese Controparte_1
derivanti dal presente contratto o in connessione con esso saranno esclusivamente risolte ai sensi delle regole di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o tre arbitri nominati in conformità con le suddette regole. La sede dell'arbitrato sarà Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà in italiano. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva per gli arbitri”.
Pe un verso, la società opposta ha eccepito l'invalidità della clausola in oggetto, invocando, in via Cont principale, il fatto che il contratto di appalto non fu sottoscritto dal legale rappresentante di e, in via subordinata, che la stessa non fu specificatamente approvata per iscritto, essendo carente la prova della doppia sottoscrizione.
Per l'altro verso, ha rilevato che la clausola 26 è comunque in Controparte_1 contrasto con la clausola 17.4 dell'Annex 10 – anch'esso non sottoscritto – che introduce una disciplina differente in punto di convenzione di arbitrato, con conseguente incertezza sulla competenza. Difatti, la clausola 17.4 dell'Annex 10 statuisce che “Qualsiasi controversia per la quale non sia stato raggiunto un accordo amichevole sarà decisa in via definitiva mediante arbitrato internazionale, secondo le regole procedurali indicate nelle Condizioni Speciali.
L'arbitrato sarà condotto da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, in conformità con il
Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Ciascuna
Parte nominerà un arbitro nella richiesta di arbitrato e/o entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato. Se le Parti non nominano un arbitro, la nomina sarà effettuata dalla
Camera Arbitrale. Il terzo arbitro, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, sarà nominato di comune accordo dai due arbitri. Se i due arbitri non riescono a nominare il terzo arbitro entro 30
(trenta) giorni dalla loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dalla Camera Arbitrale. Il collegio arbitrale si riunirà e avrà sede a Milano, Italia”. 2 Tanto premesso, la validità del contrato di subappalto - come la natura vincolante per i contraenti -
è, in primo luogo, desumibile da fatto incontrovertibile che è stata proprio la parte opposta, con l'instaurazione della procedura monitoria, ad avvalersi dell'accordo in esame, contenente la clausola compromissoria, per ottenere una ingiunzione di pagamento a norma dell'art. 633 c.p.c.
Sul punto, l'art. 808 c.p.c., pur prevedendo che la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, aggiunge, altresì, che il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Il secondo luogo, il potere del firmatario del contratto di subappalto di impegnare la società opposta
- quanto meno in relazione alla controparte contrattuale - si ricava, non solo, dall'apposizione, in calce alla sottoscrizione, del timbro contenente la ragione sociale, ma anche, dalla incontroversa esecuzione, da parte della delle obbligazioni discendenti dallo Controparte_1
stesso.
Anche il rilievo sulla mancanza di una specifica e doppia sottoscrizione della clausola compromissoria non merita accoglimento, atteso che il contratto di subappalto in oggetto non è, di certo, un contratto per adesione concluso mediante moduli e formulari, a norma dell'art. 1342 c.c., non essendo idoneo a regolamentare una serie indefinitiva di rapporti, ma è finalizzato a disciplinare solo la progettazione, fornitura, montaggio e avviamento e messa in opera dell'impianto di trattamento fumi necessario per la costruzione di una centrale elettrica a combustione di rifiuti solidi a in Francia. CP_2
Difatti, dalle clausole del contratto e dai relativi allegati emerge che lo stesso, come rilevato dall'opponente e non specificatamente contestato dalla società opposta - la quale non ha nemmeno allegato i fatti a sostegno della asserita conclusione dell'accordo tramite moduli e formulari - fu oggetto di trattativa privata.
Da ultimo, l'Annex 10, richiamato dalla società opposta, è composto da condizioni generali del contratto, le quali, per essere valide ed efficaci, avrebbe dovuto essere specificatamente sottoscritte a norma dell'art. 1341 c.c., circostanza non verificatesi, essendo incontroverso che tale documento non reca sottoscrizioni delle parti, a differenza del contratto di subappalto.
In ogni caso, anche qualora fosse stato sottoscritto, non si può recepire la tesi dell'opposta sull'incertezza sulla clausola compromissoria da applicare, poichè il contratto di subappalto, integrando la disciplina speciale pattuita dalle parti, deve prevalere sulla disciplina generale, rappresentata dalla condizioni generali di contratto.
Può, in conclusione, affermarsi che l'odierna pretesa monitoria concerne il contratto di subappalto, per le cui controversie sono competenti gli arbitri, come pattuito dalle parti nella clausola 26.2 del contratto.
3 Ne consegue, in accoglimento dell'eccezione di compromesso, la nullità del decreto ingiuntivo, con revoca dello stesso.
I compensi professionali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. 147/2022 – e in particolare dell'art.
6 - tenuto conto del valore del decreto ingiuntivo (2.516.143,42), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto dell'unica questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di quanto alla pregiudiziale eccezione di compromesso;
Parte_1
2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 6635/2025 del 10/05/2024 del Tribunale di Milano;
3) dichiara l'incompetenza del giudice adito, in favore degli arbitri, in forza della clausola 26.2. del contratto di subappalto sottoscritto da e da in Parte_1 Controparte_1
data 19.11.2021;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
opponente, che si liquidano in euro 870,00 per spese esenti ed euro 18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se ed in quanto dovuta e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano il 6 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4