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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6455 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5133/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. NT RI
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SAMBUCCI LEOPOLDO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. GUIDALDI PIERO avv Magni in sost.
CP_2
Avv. DE VITO VITO presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Sambucci insiste nelle istanze istruttorie con modifica dell'ordinanza emessa da questa
Corte. Gli altri difensori si oppongono
La Corte, riservato al merito la valutazione delle istanze istruttorie, invita le parti alla discussione
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NT RI
RI EL NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. NT RI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1 difensore avv. Leopoldo Sambucci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. CP_2 C.F._2
IT De IT che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. CP_1 C.F._3
ER AL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
2 OGGETTO: appello contro la sentenza n.1229/2020 resa in data 2.09.2020 dal Tribunale di Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 5.10.2020 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.1229/2020 pubblicata in data 2.09.2020 dal Tribunale di
Velletri, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.7469/2017, avente ad oggetto l'opposizione promossa da al decreto ingiuntivo n.2078/2017 CP_1 emesso dal Tribunale di Velletri in favore di per l'importo pari ad Parte_1 euro 59.550,00 oltre interessi, con successiva chiamata in causa da parte dell'opponente di
CP_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art.638
e segg. c.p.c. chiedeva ingiungersi al signor il Parte_1 CP_1 pagamento di € 59.550,00, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo. A fondamento della domanda allegava e dimostrava i. che il medesimo si era CP_1 appropriato di premi per complessivi € 179.362,14, riscossi in qualità di amministratore unico della s.r.l. B&P esercente attività di brokeraggio assicurativo;
ii. che detti premi erano, invece, destinati a esso ricorrente, in quanto titolare dell'Agenzia 63k delle
Assicurazioni Generali;
iii. che il aveva riconosciuto le plurime appropriazioni CP_1 indebite perpetrate (doc. 2 del fascicolo monitorio); iv. che, nel medesimo contesto documentale appena richiamato (cfr. ancora doc. 2 del fascicolo monitorio), il si CP_1 diceva consapevole che B&P s.r.l. stava preparando l'azione di responsabilità contro di lui e, al fine di evitarla, aveva persuaso a soprassedere all'esercizio Parte_1 dei suoi diritti in cambio del suo (i.e.: impegno a rimborsargli interamente il Parte_2 dovuto;
v. che in effetti in data 13.12.2013 tra e veniva raggiunto un Parte_1 CP_1 accordo mediante scambio di corrispondenza (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio), accordo che l'odierno esponente accettò di modificare allorquando, il 21.10.2015, il debitore ne fece richiesta (cfr. docc. 5 e 6 del fascicolo monitorio); vi. che aveva CP_1 onorato solo parzialmente le proprie obbligazioni, avendo omesso di corrispondere al la somma di € 59.550,00, per la quale aveva rilasciato un assegno bancario Parte_1
(cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio). Avverso il decreto ingiuntivo, emesso con clausola di provvisoria esecutività, proponeva opposizione il eccependo l'inesistenza del CP_1 credito e affermando di essere a propria volta creditore del per € 61.717,54, Parte_1 per averne estinto un debito contratto verso la signora acquistandone il CP_2 portafoglio assicurativo. Nelle conclusioni chiedeva accertarsi e dichiararsi la “nullità e/o annullabilità con conseguente inefficacia della scrittura del 21 ottobre 2015 per vizio del
3 consenso”. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale di accertamento e condanna del per tale titolo o, in subordine, per il solo ammontare residuo dopo la Parte_1 compensazione giudiziale fra i reciproci crediti e debiti. Dichiarava, in subordine, di voler chiamare in causa la signora al fine di esserne indennizzato nell'eventualità di CP_2 reiezione dell'opposizione, per essersi la stessa arricchita in suo danno. Si costituiva in giudizio il signor contestando specificamente le allegazioni e le tesi Parte_1 dell'opponente, negando, fra l'altro di aver mai esercitato alcuna pressione e di aver mai minacciato il di aver mai acquistato il portafoglio assicurativo di e di aver CP_1 CP_2 contratto alcun debito verso di lei, men che meno un debito onorato dal in sua vece, CP_1 depositando ulteriori documenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Differita, con provvedimento del 9.1.2018, l'udienza di comparizione ex artt. 106 e 269 c.p.c., il CP_1 notificava l'atto di citazione per chiamata in causa alla signora la quale si CP_2 costituiva a mezzo del proprio difensore confermando di aver ceduto il proprio portafoglio assicurativo a e chiedendo al Tribunale di accogliere l'eccezione di Parte_1 compensazione sollevata dal nei confronti di costui e di estrometterla dal giudizio CP_1
o, in subordine, di rigettare la domanda proposta dal nei suoi confronti.”. CP_1
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accoglie l'eccezione di compensazione del credito dovuto dal nei confronti del e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1
n. 2078/17 emesso dal tribunale di Velletri;
-rigetta la domanda avanzata dal di CP_1 condanna della alla restituzione della somma di € 61.717,54 quale indebito CP_2 arricchimento: - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di e della terza chiamata in causa che si liquidano in € Parte_3 CP_2
5.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge;
”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'opposizione è fondata in parte.
Dall'istruttoria è emerso che gli assegni emessi dal e per i quali, in questa sede, il CP_1 medesimo ne chiede la restituzione alla che li aveva incassati, la medesima li CP_2 aveva ricevuti dal a titolo di pagamento del corrispettivo previsto Parte_1 nel contratto del 28/10/2010. Il nel proprio atto di opposizione, solleva CP_1 un'eccezione di compensazione, avendo versato alla una parte del prezzo che il CP_2
era tenuto a corrispondere alla medesima, in virtù del contratto Parte_1 sottoscritto in data 28/10/2010. Tale eccezione merita di essere accolta. La
[...]
infatti, a titolo di pagamento del prezzo pattuito con il nel CP_2 Parte_1 contratto dagli stessi sottoscritto in data 28/10/2010, ha incassato assegni emessi dal
per l'importo complessivo di € 62.000,00, ma consegnati alla dal CP_1 CP_2
4 , a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto, in forza di quel Parte_1 contratto. Il contratto in parola, del resto, è chiaro nella definizione dell'oggetto (v. capi
4.4 e 4.5): il trasferimento del portafoglio di titolarità della al CP_2 [...]
(il portafoglio era costituito da polizze emesse dalla Parte_1 Controparte_3
. In ordine alla scrittura del 28/10/2010, il nell'atto di
[...] Parte_1 costituzione nel presente giudizio, afferma che quella scrittura sarebbe rimasta priva di effetti. Tale circostanza non ha trovato riscontro all'esito del giudizio. È emerso, invece, come il ha corrisposto personalmente, a titolo di corrispettivo, per Parte_1
l'acquisto del portafoglio, l'importo di € 80.500,00 (v. capo 4.6), cioè più della metà del prezzo pattuito, che la non ha mai perfezionato alcun accordo con la CP_2
Società B&P srl che prevedesse, a favore di questa, un trasferimento del suo portafoglio.
Era stato sottoscritto un contratto il 7/4/2009 (v. capi 3.1, 3.2 e 3.3.), questo sì, come si è visto, rimasto senza effetto, che prevedeva, in ogni caso, il trasferimento della titolarità del portafoglio all' di Roma;
lasciando, a carico della B&P, le sole attività di: CP_4 liquidazione, presa in carico e futura gestione del portafoglio ceduto alla di CP_4
Roma. Inoltre, a far data dal 1/1/2011, il portafoglio in questione risulta trasferito all' di Roma, di cui è sempre stato titolare il e non la CP_4 Parte_1
Portafoglio in carico alla MP RO, ditta attraverso cui operava la Controparte_5
fino al 31/12/2010. Inoltre, in giudizio non è stato prodotto alcun contratto CP_2 sottoscritto dalla e dalla B&P, avente ad oggetto il trasferimento del CP_2 portafoglio in questione a favore di B&P. Il doc. 5 prodotto dal , sul Parte_1 punto, non dà alcuna prova di quanto affermato dal medesimo a pag. 5, capo 2.2, della comparsa di risposta. Si tratta di un atto, invero, ove non è apposta alcuna sottoscrizione della e che la medesima ha disconosciuto totalmente. Si tratta di un atto CP_2 ove non è apposta alcuna data certa. Si tratta di un atto ove l'oggetto non è, come sostiene il il trasferimento del portafoglio della alla B&P, ma un trasferimento Parte_1 CP_2 di quote della B&P a favore di da parte degli altri soci, per consentire a CP_1 costui di salire dal 5 al 25% del capitale sociale della B&P. Per tutte le ragion esposte, emerge come le deduzioni offerte dal , in ordine alla presenta Parte_1 infondatezza dell'eccezione di compensazione avanzata dal appaiono del CP_1 tutto prive di fondamento. Pertanto, previo accoglimento dell'eccezione di compensazione presentata dal deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto CP_1 ingiuntivo opposto. Deve inoltre essere rigettata la domanda avanzata dal di CP_1 condanna della alla restituzione della somma di € 61.717,54 quale indebito CP_2 arricchimento. Disattese ed assorbite ogni altra domanda ed eccezione. Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le
5 prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 55/2014 per la fascia di valore ed applicando i compensi medi, deve condannarsi
l'attore alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nei confronti della parte opponente e della terza chiamata in causa, così ripartite in € 2.000,00 oltre accessori per parte opponente ed €
3.000,00 oltre accessori nei confronti della terza chiamata in causa ogni parte. Disattesa ed assorbita ogni diversa ed ulteriore istanza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare integralmente nei sensi di cui ai sopra estesi motivi la sentenza n. 1229/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 2.9.2020, notificata dal difensore della signora il 3.9.2020 a mezzo p.e.c., con la quale è stato definito il CP_2 giudizio iscritto al n. 7469/2017 r.g., accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado dal signor e perciò rigettando l'opposizione del al decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo. Per l'effetto, accertato il pagamento da parte dell'appellante delle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata a favore della signora condannare la CP_2 medesima alla restituzione dell'importo percepito oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.”.
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 17.12.2020 ha resistito al CP_1 gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
- Nel merito, per tutto quanto dedotto, RIGETTARE integralmente l'appello proposto dal
SI. in quanto privo di fondamento fattuale e giuridico. - In via Parte_1 incidentale, per tutto quanto dedotto, previa dichiarazione di nullita' e/o annullabilità con conseguente inefficacia della scrittura del 21 ottobre 2015 per vizio del consenso,
ACCERTARE E DICHIARARE che alcun importo risulta dovuto dal nei confronti CP_1 del e per l'effetto, CONDANNARE il al pagamento dell'importo di Parte_1 Parte_1
€ 61.717,54 in favore del - In via subordinata incidentale, nella denegata ipotesi CP_1 in cui fosse accertata l'esistenza di un residuo credito del nei confronti del Parte_1
CONFERMATA la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la CP_1 compensazione dei relativi crediti e debiti tra il sig. ed il SI. CP_1 Parte_1
CONDANNARE quest'ultimo al pagamento del maggior importo dovuto in favore del
6 a seguito della compensazione;
- In via subordinata incidentale gradata, nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE che la SI.ra risulta debitrice nei confronti del SI. CP_2 CP_1 della somma di €61.717,54 in quanto costituente indebito arricchimento, e conseguentemente CONDANNARE la stessa alla restituzione in favore del del CP_1 suddetto importo. In ogni caso, in via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare il SI. al pagamento delle spese legali del primo grado in favore Parte_1 del nella misura da determinarsi in conformità a quanto previsto dal D.M. 55/2014 CP_1 in materia di compensi avvocati.”.
§ 6.1 - , costituitasi con comparsa depositata il 16.12.2020, ha resistito al CP_2 gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Si chiede il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata per quanto dedotto ai capi da A) a D) del presente atto. Si chiede, altresì, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1229/2020, per le ragioni esposte al capo E) del presente atto
e, per l'effetto, condannare il SI. alla rifusione delle spese ed onorari del CP_1 primo grado di giudizio come da nota spese depositata, negli atti di quel giudizio, unitamente alla memoria conclusionale di replica ovvero ponendola a carico di entrambe le controparti, in via solidale o in misura diversa, secondo il prudente apprezzamento di codesta Ecc.ma Corte d'Appello e fermo restando quanto dedotto al capo D del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del presente grado giudizio, per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. In via guardata, nella denegata eventualità di un accoglimento dell'appello, si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalla terza chiamata negli atti del primo grado di giudizio come riproposti in questa sede al capo F).”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado per violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., mancando la prova del controcredito opposto in compensazione dal con la conseguenza che il giudice CP_1 di primo grado avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata.
In particolare, deduceva la mancanza di prova del credito vantato dal nei CP_1 propri confronti.
Evidenziava che il giudice di primo grado lo avrebbe erroneamente ritenuto provato sulla base delle allegazioni difensive di che non costituivano prova certa dei fatti CP_2
7 rappresentati.
Soggiungeva che il non aveva provato il credito di cui aveva dichiarato CP_1 essere titolare e dallo stesso opposto in compensazione, in quanto aveva soltanto depositato la copia fotostatica degli assegni da lui emessi in favore di senza tuttavia CP_2 allegare in maniera specifica e provare la causa della dazione, necessaria, in ragione del carattere astratto proprio degli assegni bancari.
Precisava che non erano state, invero, illustrate in maniera specifica le ragioni di trasparenza fiscale, per cui, avrebbe personalmente pagato un debito del CP_1 Parte_1 nei confronti della evidenziando che tali pagamenti risultavano anteriori alla CP_2 dichiarazione sottoscritta dallo stesso in data 13.12.2013, in cui non si faceva CP_1 menzione alcuna degli stessi.
Allegava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di compensazione mancando il carattere di certezza del controcredito, in ragione delle proprie contestazioni e del mancato assolvimento dell'onere della prova.
In conclusione, considerate le incongruenze emerse dalle allegazioni delle parti e la mancata prova del controcredito opposto in compensazione, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado che aveva erroneamente accolto l'eccezione di compensazione.
§ 8.2. - Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduceva che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere esistente un proprio debito nei confronti di CP_2 estinto da CP_1
In particolare, evidenziava che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che, con contratto del 28.10.2010, avesse ceduto a sé il proprio portafoglio CP_2 assicurativo, giacché con precedente contratto del 7.04.2009, lo stesso portafoglio era stato già oggetto di cessione in favore della società B&P, di cui era amministratore. CP_1
Pertanto, la mancata risoluzione del primo contratto avrebbe reso inefficace il contratto concluso successivamente.
Deduceva inoltre che il giudice di primo grado avrebbe confuso il portafoglio del broker assicurativo con i contratti di assicurazione stipulati mediante l'intermediazione dello stesso broker, considerata anche la distinzione tra broker ed agente assicurativo, quindi non essendo broker assicurativo, non avrebbe potuto trasferire a i contratti Parte_1 di assicurazione.
Deduceva inoltre che alcuna prova era stata offerta a fondamento del pagamento eseguito dal in favore della quale corrispettivo della presunta cessione. Parte_1 CP_2
§ 8.3. - Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, per aver omesso di valorizzare la confessione stragiudiziale resa dallo stesso CP_1 circa l'acquisto del portafoglio assicurativo della ad opera di B&P s.r.l., di cui lo CP_2
8 stesso era stato amministratore unico dal 23.04.2010 sino al 1.10.2013. CP_1
Precisava che la circostanza emergeva dal documento n.5 allegato alla propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo, in cui si faceva menzione dell'obbligo assunto da CP_1 di rimborsare pro quota agli altri soci di B&P s.r.l. “a seguito della cessione da parte del
RO ' del portafoglio della stessa alla 'B&P srl'” (cfr. doc. 5 allegato Controparte_2 al fascicolo dell'opposto).
Allegava quindi che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la suddetta scrittura privata non fosse fonte di prova, poiché priva della sottoscrizione di e di CP_2 data certa, nonché per l'avvenuto disconoscimento ad opera della stessa Deduceva CP_2 inoltre che alcun disconoscimento era stato eseguito dal il quale aveva quindi CP_1 esplicitamente riconosciuto di averlo sottoscritto.
§ 8.4. - Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato la sentenza appellata, nella parte in cui l'appellante stesso è stato condannato alla rifusione delle spese legali in favore di quale terza chiamata in causa. CP_2
Invero, deduceva che nonostante per giurisprudenza consolidata l'attore soccombente fosse tenuto al pagamento delle spese del terzo chiamato in causa, ciò doveva avvenire solo se la soccombenza si fosse verificata in relazione alla pretesa che aveva giustificato la chiamata in causa del terzo, rimanendo, invece, a carico del chiamante le spese nel caso in cui la domanda fosse risultata infondata, pertanto, nel caso in esame, in cui la chiamata in causa della non era stata una chiamata in garanzia (propria o impropria) né CP_2 una chiamata in responsabilità, quale chiamante, sarebbe stato onerato della CP_1 rifusione delle spese legali sostenute dalla considerato anche il rigetto della CP_2 domanda dallo stesso avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata.
Dunque, il giudice di primo grado aveva errato nel condannarlo alla rifusione delle spese legali sostenute dalla terza chiamata in causa, da porsi a carico del chiamante ex art. 91
c.p.c..
§ 9. - Parte appellata ha spiegato appello incidentale articolato in tre motivi. CP_1
§ 9.1 - Con il primo motivo intestato “riforma della sentenza di primo grado in ordine alla domanda principale di nullità del decreto ingiuntivo per estinzione del debito e conseguente condanna del al pagamento dell'importo di € 61.717,54 ovvero Parte_1 del maggior importo conseguente alla compensazione”, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata, per non aver condannato l'appellante all'adempimento del debito nei suoi confronti.
In particolare, evidenziava che il credito del pari ad euro 73.238,88 quale Parte_1 risultante dalla scrittura del 31.01.2014, era stato estinto mediante assegni bancari da sé regolarmente emessi che non erano stati contestati dal creditore dovendosi pertanto ritenere
9 soddisfatto.
In aggiunta deduceva che il riconoscimento del debito di cui al doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo era stato sottoscritto sotto minaccia di protesto, avendo le parti posto in essere un sistema per cui egli emetteva periodicamente un assegno a garanzia dell'adempimento, poi sostituito, di volta in volta, con uno di minor importo, con una differenza pari alla somma già versata, sistema conclusosi, allorquando, nel novembre del
2016, volutamente aveva emesso un assegno di importo pari ad euro 59,550 in luogo della somma evidenziata dalla controparte di euro 59.550,00.
L'appellante incidentale chiedeva quindi la condanna di al pagamento Parte_1 in suo favore del debito pari a euro 61.717,54, quale somma pagata alla per CP_2 estinguere il debito dell'appellante principale ovvero della minor somma risultante in seguito alla compensazione.
§ 9.2 - Con il secondo motivo intestato “Riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa al quantum della condanna alle spese di lite”, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di primo grado aveva limitato all'importo di euro 5.000,00 la condanna del quale parte soccombente, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Evidenziava che la statuizione in punto di spese legali di lite era illegittima, in quanto inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M.55/2014, senza che il giudice avesse esplicitato le motivazioni a fondamento della stessa.
§ 9.3 - Con il terzo motivo intestato “Condanna della per indebito CP_2 arricchimento”, l'appellante incidentale ha chiesto, in via subordinata, la condanna di alla restituzione delle somme alla stessa versate in maniera indebita. CP_2
Precisava che la domanda doveva intendersi condizionata all'accoglimento dell'appello principale proposto da essendosi verificato un indebito arricchimento Parte_1 in favore di , tale da giustificare la domanda di restituzione ex art.2041 c.c. CP_2
§ 10. – a sua volta ha spiegato appello incidentale articolato in un unico CP_2 motivo, con cui ha censurato la sentenza impugnata per l'illegittima statuizione in punto di spese.
Evidenziava che la statuizione in punto di spese di lite era illegittima in quanto non avrebbe tenuto in considerazione la complessità della vicenda fattuale e delle questioni trattate e che il giudice di primo grado avrebbe omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del proprio difensore, nonostante lo stesso si fosse dichiarato antistatario con le note del
21.02.2020.
§ 11. – Tali i rispettivi motivi d'appello e le conclusioni delle parti debbono anzitutto evidenziarsi le ragioni per cui non sono state ammesse le richieste istruttorie articolate dagli
10 appellanti incidentali con le rispettive comparse di costituzione e risposta, dovendosi invece per l'appellante principale richiamare l'ordinanza del 1.12.2021 emessa dal precedente Collegio.
Per quanto concerne le istanze istruttorie proposte dalle parti appellate, deve osservarsi che le stesse risultano generiche e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Invero, con riferimento alle istanze di si evidenzia come la prova CP_1 testimoniale, l'interrogatorio formale e l'ordine di esibizione non erano decisivi, non consentendo di provare l'avvenuta estinzione di un debito di verso la Parte_1
dovendosi dimostrare mediante documentazione idonea a comprovare l'effettivo CP_2 versamento delle somme.
A ciò si aggiunga poi che il richiesto interrogatorio formale di e quello Parte_1 di erano generici o irrilevanti ed erano vertenti su capitoli neppure formulati CP_2 in primo grado.
Medesime considerazioni debbono svolgersi per gli ordini di esibizione richiesti dalle parti
(cfr., Cass.civ.n.27412/2021 circa la natura residuale e discrezionale).
Quanto poi alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta da ambedue le parti appellate, deve rammentarsi che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, bensì un ausilio di natura tecnica di cui il giudice può servirsi per supplire a conoscenze di natura tecnica, sicché alla parte risulta precluso ricorrere alla stessa per rimediare a carenze in punto di allegazione e prova (Cass.civ.n.30218/2017).
§ 12. – Ciò posto, osserva il Collegio che l'appello principale risulta fondato in base a quanto segue, in relazione al primo, secondo e quarto motivo.
Con specifico riferimento al primo e secondo motivo (§ 8.1 e 8.2) dell'appello principale - che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione - deve infatti osservarsi come le motivazioni della sentenza di primo grado non paiono condivisibili in quanto il giudice di primo grado risulta aver accolto l'eccezione di compensazione dando prevalenza a quanto prospettato nella comparsa della terza chiamata circa la CP_2 fondatezza dell'eccezione del di estinzione del debito altrui, che, al più, invero CP_1 poteva essere liberamente valutato da parte del Tribunale.
Deve invero tenersi in considerazione quanto affermato dalla S.C. con ordinanza n.38626/2021 in tema di valore probatorio dell'interrogatorio formale – con principio valevole anche nel caso di specie - per cui la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare
11 liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono comunque prevalere rispetto alle risultanze delle prove dirette.
Dunque, nel caso di specie le sole allegazioni di primo grado della unitamente ai CP_2 documenti relativi alle cessioni del portafoglio di detta broker sul cui valore probatorio si argomenterà innanzi, non potevano essere poste isolatamente a fondamento della decisione, dovendosi valorizzare tali aspetti unitamente a tutte le altre prove acquisite nel corso del precedente grado di giudizio, tenuto conto soprattutto delle produzioni della fase monitoria, da cui risultavano ricognizioni di debito e confessioni del in cui si evidenziava la CP_1 persistenza del debito e per ammontare corrispondente a quanto richiesto in monitorio, sin anche dopo gli asseriti antecedenti pagamenti alla da parte del che tuttavia CP_2 CP_1 significativamente in dette scritture non venivano affatto menzionati.
Orbene, e in primo grado hanno rispettivamente dedotto di essere titolari Parte_1 CP_1 di crediti reciproci, sicché, per valutare la fondatezza dell'eccezione di compensazione, doveva ricostruirsi la vicenda fattuale come risultante dalla rappresentazione delle parti ed emersa in relazione ai documenti prodotti in giudizio, inclusi appunto quelli della fase monitoria, in cui peraltro il decreto ingiuntivo era stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva ex art.642 c.p.c. proprio in relazione alle dichiarazioni scritte ricognitive e confessorie rilasciate dal CP_1
Ebbene, il credito vantato dal nei confronti di di ammontare pari a euro Parte_1 CP_1
59.550,00 quale richiesto in monitorio, risultava documentalmente provato dalle produzioni di seguito evidenziate. aveva invero dedotto che quale amministratore unico della B&P s.r.l., si Parte_1 CP_1 era appropriato di premi assicurativi a sé spettanti in maniera indebita, in quanto destinati all' dello stesso ricorrente in monitorio, ciò per un importo totale pari ad euro CP_4
179.362,14.
In seguito all'adempimento parziale eseguito dal in parte mediante pagamenti CP_1 rateali e in parte mediante la cessione di quote sociali della stessa B&P s.r.l., il debito residuo si era ridotto ad euro 59.550,00.
Tale circostanza emerge con evidenza dalla lettera del 13.12.2013 inviata dal allo CP_1 stesso in cui era testualmente riportato che “… come sai ho omesso, per conto Parte_1 di B&P, di versare alla Tua Agenzia premi riscossi presso gli assicurati per importo complessivo di Euro 179.362,14”, riconoscendo così il proprio debito e dichiarandosi disponibile ad adempiere nelle forme ivi stabilite (cfr. doc. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Con successiva missiva del 31.01.2014, lo stesso aveva accettato la proposta Parte_1
12 fatta, decidendo di astenersi dall'intraprendere iniziative legali per tutelare le proprie ragioni creditorie (cfr. doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
A quanto sopra deve ulteriormente aggiungersi il riconoscimento del debito abbinato alla confessione stragiudiziale del quale risultante dalla scrittura del 21.10.2015 rivolta CP_1 al in cui l'appellato aveva dichiarato e sottoscritto – senza menzionare affatto Parte_1 precedenti pagamenti alla - che “… alla data del 30 settembre 2015 il mio CP_2 residuo debito nei suoi confronti, derivante dalle somme da me indebitamente trattenute come descritto ed evidenziato nelle precedenti lettere tutte ed accordi sottoscritti per la restituzione, ammonta ad euro 64.000,00 a questi debbono aggiungersi n. 3 titoli da me sottoscritti ed a Lei rilasciati con scadenze entro il prossimo 31 dicembre 2015 per un ulteriore importo di euro 10.000,00 che portano il saldo totale ad essere pari ad euro
75.000,00” (cfr. doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Pertanto, da tali dichiarazioni, sottoscritte dallo stesso e da lui non disconosciute con CP_1
l'atto d'opposizione, emerge, con evidenza, il credito vantato da nei suoi Parte_1 confronti, per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, limitato ad euro 59.550,00 per effetto di ulteriori pagamenti successivi alla scrittura del 21.10.2015.
Invero, tali dichiarazioni costituiscono ricognizioni di debito, quindi producono l'effetto tipico della relevatio ab onere probandi, così dispensando il destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, salva la prova liberatoria che lo stesso rapporto era invalido o non era mai sorto (Cass. civ. Sez. III, 31818/2024; Cass. civ. Sez. I,
n.20689/2016) ma soprattutto contenendo la descrizione di fatti storici relativi al rapporto fondamentale, oltre alla dichiarazione di volontà diretta all'adempimento del debito, assumevano rilevante natura confessoria, sicché la possibilità di revoca risultava limitata ai soli casi di errore di fatto e violenza ex art.2732 c.c. (Cass. civ. Sez. III, n.1972/1975;
Cass.civ.n.3512/1958), circostanze affatto dedotte dall'opponente in primo grado circa un possibile errore di fatto e non comprovate quanto alla asserita violenza.
Pertanto, tali dichiarazioni dovevano necessariamente assumere efficacia di prova legale nei confronti del confitente ai sensi dell'art.2735 c.c., in quanto da lui emesse e sottoscritte, mentre ai sensi dell'art.2732 c.c., per privare la confessione del valore probatorio suo proprio, non era affatto sufficiente provare l'insussistenza obiettiva del fatto confessato, essendo altresì necessario provare, sotto l'aspetto soggettivo, anche le circostanze che avevano indotto il confitente all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero, mentre non era consentito dimostrare, attraverso altri mezzi di prova, la verità di fatti contrari a quelli oggetto della confessione, quali appunto una precedente estinzione del debito mediante pagamenti effettuati alla e volti ad estinguere un debito del CP_2
risalenti vieppiù a periodo precedente alle menzionate dichiarazioni. Parte_1
13 La confessione infatti può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza, con la conseguenza che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non era sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (cfr., Cass.civ.n.17716/2020), ovvero vertenti su altre circostanze non rilevanti.
Non risulta, inoltre, provata la circostanza dedotta da per cui lo stesso sarebbe stato CP_1 costretto a rendere dichiarazioni inveritiere per effetto della violenza su di lui esercitata dal
Parte_1
In particolare, in base a quanto dedotto dall'appellante incidentale, le parti avrebbero posto in essere un sistema per cui emetteva periodicamente un assegno a garanzia CP_1 dell'adempimento, poi sostituito, di volta in volta, con uno di minor importo, con una differenza pari alla somma già versata e secondo la prospettazione del tale sistema, CP_1 operante in virtù dell'asserita minaccia del protesto, lo avrebbe esposto a conseguenze pregiudizievoli sul piano economico, lavorativo e sociale.
Orbene, dagli atti depositati, tantomeno dall'interrogatorio formale dell'appellante in cui questi ha negato tali circostanze, non è emersa la prospettata minaccia esercitata dal atteso che tali circostanze non risultano, né dalle comunicazioni intercorse tra Parte_1 le parti tra le date 8.08.2016 - 4.03.2017 (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di di Parte_1 primo grado), né dai messaggi scambiati in data 10.08.2016 (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di di primo grado), pertanto, non è stato affatto provato che con la Parte_1 Parte_1 asserita minaccia del protesto, avesse esercitato una violenza morale sul tale da CP_1 coartarlo nella sua volontà e costringerlo a sottoscrivere false ricognizioni di debito e confessioni, non rinvenendosi invero in atti alcuna comunicazione in tal senso proveniente dall'appellante che possa aver condizionato l'appellato.
A ciò deve aggiungersi che non risulta essere neppure emerso il controcredito opposto dal in compensazione derivante dall'adempimento da lui asseritamente eseguito di un CP_1 debito preesistente del nei confronti della Parte_1 CP_2
Il infatti, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (a pag.n.5) ebbe CP_1
a dedurre “Già prima, infatti, di aver provveduto al pagamento delle somme oggi oggetto di ingiunzione, il era stato chiamato ad estinguere, su richiesta dello stesso CP_1
, a suo dire impossibilitato a provvedervi personalmente per motivi Parte_1 di trasparenza fiscale, un debito di € 61.717,54 contratto da quest'ultimo nei confronti di una sua creditrice, SI.ra , tuttavia non vi è prova - a fronte delle CP_2
14 contestazioni avversarie - che il avesse estinto in tal modo il debito del CP_1 Parte_1 derivante, secondo la sua prospettazione, da un accordo del 28.10.2010 tra quest'ultimo e la avente ad oggetto trasferimento mediante corrispettivo di contratti assicurativi. CP_2
Il infatti, nella comparsa di risposta del giudizio di opposizione a d.i. ebbe a Parte_1 replicare alla pag.n.5: “trascura, il di informare il Tribunale che tale accordo CP_1 rimase privo di effetti, perché fu poi la società della quale egli stesso è stato CP_6 amministratore unico dal 23.4.2010 al dì 1.10.2013 (doc. 1 del fascicolo monitorio), a subentrare nel portafoglio della signora (doc. 5). Solo per questa ragione, non CP_2 certo per favorire o avvantaggiare l'opposto, lo stesso legale rappresentante di CP_1
B&P s.r.l., eseguì pagamenti a costei. Come lo abbia fatto, se in proprio anziché mediante utilizzo delle risorse sociali, è questione irrilevante nel presente giudizio.”.
Dunque, il risulta aver indicato la sussistenza di diverse ed ulteriori ragioni di Parte_1 debito, costituenti autonome causali per cui il avrebbe potuto effettuare versamenti CP_1 in favore della ed invero nella stessa scrittura del 28.10.2010 – che secondo CP_2
l'opponente avrebbe avuto effetti nei confronti del solo - si era evidenziato alla Parte_1 pag.n.1 punto 4) che la avrebbe provveduto a trasferire tutti i contratti assicurativi CP_2 nel portafoglio della MP RO (la denominazione della sua impresa) ed emessi da
Compagnie diverse da al portafoglio del RO B&P, Controparte_3 circostanza da cui si evinceva che i due documenti (la scrittura del 2009 e quella del 2010) in contrapposizione tra le parti non costituivano documenti contrastanti ma anzi evidenziavano una pluralità di impegni della nei confronti di diversi soggetti CP_2 inclusa la stessa società B&P di cui il era amministratore. CP_1
Ciò nondimeno deve osservarsi – in tal senso dovendosi riformare le considerazioni del primo giudice - che non è stato neppure provato che tale debito fosse stato estinto dal CP_1 con la conseguente possibilità di opporre il controcredito al Parte_1
A tale riguardo deve infatti anzitutto rilevarsi che non risulta provata la causa del rapporto fondamentale per cui tali assegni sarebbero stati emessi (doc.n.3 seconda memoria appellato) atteso che gli assegni bancari costituiscono titoli di credito astratti, ragion per cui era onere del debitore provare la causa del rapporto fondamentale, prova nel caso di specie affatto dimostrata, trattandosi di assegni di importi non ingenti, ricompresi tra euro
4.170,00 ed euro 932,00 (alcuni vieppiù privi del nominativo del prenditore) di cui oltretutto non è stata offerta alcuna prova di effettivo incasso, non potendosi neppure escludere altre causali nella dazione, tenuto conto altresì che tanto la quanto il CP_2 avevano ricoperto la carica di amministratore della B&P srl, per quanto evincibile CP_1 dalla visura camerale prodotta in primo grado dalla terza chiamata.
Dunque, da quanto prodotto in primo grado non risulta affatto comprovato un collegamento
15 degli assegni prodotti dal con il prospettato debito del quale risultante CP_1 Parte_1 dal contratto del 28.10.2010, potendosi ragionevolmente ritenere che avesse CP_1 adempiuto un diverso debito o vi fossero altre causali, considerati anche gli articolati rapporti professionali intercorrenti tra le parti, quali emersi dalle loro allegazioni difensive.
A ciò deve inoltre aggiungersi che il non ha affatto comprovato l'estinzione CP_1 dell'obbligazione restitutoria con gli assegni depositati con il doc.n.4 (produzione seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c.) atteso che stando a quanto dallo stesso evidenziato nell'opposizione al d.i. avevano soltanto ridotto l'esposizione debitoria (così infatti può leggersi a pag.n.5 di detto atto “il presunto credito (comunque non dovuto) determinato sulla base del documento del 21 ottobre 2015 nel quale veniva imposto al il CP_1 riconoscimento di debito per €75.000,00 al netto dei versamenti eseguiti da tale data, risulta essere di €59.250,00 e non quello ingiunto e derivato dal titolo rilasciato a garanzia di €59.550,00”).
Si rinvengono infatti dopo la scrittura del 21.10.2015 (e sino al 10.02.2017 data riportata nel ricorso monitorio), quattordici assegni di data successiva per importo pari ad euro
14.700,00 comunque ben inferiore al residuo debito e tale da legittimare la pretesa azionata in monitorio, nell'ammontare richiesto.
Ne consegue che l'appello del deve essere accolto dovendosi altresì considerare Parte_1 che ove il controcredito è contestato nel medesimo o in separato giudizio, resta precluso al giudice disporre la compensazione, non potendosi disporre neanche la sospensione del giudizio (Cass. SS.UU., n.23225/2016; Cass. civ. Sez. II, n.27113/2024).
Dunque, in considerazione di quanto testé enunciato, l'appello principale risulta fondato in via assorbente in relazione al primo (§ 8.1) ed al secondo motivo (§ 8.2), con il conseguente rigetto dell'appello incidentale del in relazione a tutti i propri motivi, inclusa la CP_1 domanda di ripetizione dell'indebito arricchimento rivolta nei confronti della CP_2 invero prospettata in maniera del tutto generica sin dal primo grado di giudizio, atteso altresì che colui che agisce in ripetizione del pagamento di una somma di denaro, anche se tale pagamento è stato effettuato con la dazione di un assegno bancario, ha l'onere di provare che la consegna del denaro è stata fatta per un titolo che comporta, per l'"accipiens", l'obbligo della restituzione (cfr., Cass.civ.n.2333/1992).
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, non avendo dimostrato CP_1 ex art.2697 c.c. l'estinzione dell'obbligazione restitutoria in favore del (quale Parte_1 invero comprovata mediante le dichiarazioni ricognitive e confessorie prodotte con il ricorso monitorio, tra cui quella datata 21.10.15, sottoscritta dal va condannato al CP_1 pagamento in favore dell'appellante principale dell'importo pari ad euro Parte_1
59.500,00 (tenuto conto del petitum di cui sopra) quale appunto riconosciuto in monitorio
16 oltre interessi legali dal 19.09.2017 data di notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo, considerando che “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.” (Cass. civ. Sez. VI, n. 20868/2017; Cass.
SS.UU., n. 4071/2010).
Da quanto precede discende che anche il motivo dell'appello principale relativo alle spese di lite deve essere accolto per quanto di seguito illustrato.
§ 13 – Passando infine all'appello incidentale della relativo alla quantificazione CP_2 delle spese di lite di primo grado deve osservarsi che lo stesso è fondato essendo stata liquidata una somma inferiore ai minimi di cui al d.m.n.55/2014 tenuto conto del valore della causa, dovendosi rideterminare ai sensi del punto seguente (§ 14) e porsi a carico del stante l'infondatezza della chiamata in causa della (cfr., CP_1 CP_2
Cass.n.31889/2019).
A ciò deve inoltre aggiungersi che il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore con le note depositate in data 20.02.2020.
§ 14. – Pertanto, a fronte di quanto precede deve procedersi - anche ai sensi dell'art.336
c.p.c. - ad una nuova liquidazione delle spese di lite, da porsi a carico del sia per il CP_1 primo che per il secondo grado, tanto in favore del che nei confronti della Parte_1
CP_2
Dunque, quanto al primo grado, debbono liquidarsi secondo soccombenza - applicato il d.m.n.147/2022 tenuto conto del valore della causa e quindi del quinto scaglione (da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00) - in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, secondo valori medi di fase, mentre per il secondo grado vanno liquidate in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due fasi ed i minimi per le altre attesa l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
§ 15. – Infine, in accoglimento della domanda di restituzione spiegata dal deve Parte_1 essere condannata alla restituzione in suo favore delle spese di lite (euro CP_2
3.588,00 versate in data 16.09.2020) pagate in esecuzione della sentenza di primo grado
(cfr., Cass.civ.n.24896/2024 e altre conformi), circostanza incontestata e dimostrata anche mediante bonifico bancario, cui aggiungere gli interessi legali dal 16.09.2020 al soddisfo
17 (cfr., Cass.civ.n.6942/2010 e ss.).
§ 16. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di CP_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 5.10.2020 e sugli appelli incidentali proposti da CP_1
e avverso la sentenza n.1229/2020 resa in data 2.09.2020 dal
[...] CP_2
Tribunale di Velletri, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale e riforma integrale della sentenza di primo grado condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo pari ad euro 59.500,00, oltre interessi legali dal 19.09.2017 sino al soddisfo.
2) Rigetta l'appello incidentale di CP_1
3) Condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1 dell'importo pari ad euro 3.588,00 oltre interessi legali dal 16.09.2020 al soddisfo;
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese Parte_1 forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in complessivi euro 9.603,00 per compensi, oltre euro 1.192,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
5) Condanna - anche in accoglimento dell'appello incidentale di CP_1 [...]
- alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore di avv. CP_2 CP_2
IT De IT, dichiaratosi antistatario in atti, che liquida per il primo grado in euro
14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in complessivi euro 9.603,00 per compensi, oltre euro 777,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante incidentale CP_1
Roma, 5.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. NT RI
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
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