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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2024, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2152/2020 avente ad oggetto “buoni postali”
TRA
, ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'avv. C.F._2
Massimo Giannatiempo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via Trento n. 109;
-Attori
E
(C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adelina Bianco ed elettivamente domiciliata presso via Paradiso di Pastena snc Controparte_2
-Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno al fine Controparte_1 di accertare l'applicazione di tassi ed interessi non pattuiti rispetto ai buoni postali cointestati e di condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Gli attori premettevano di essere cointestatari di tre buoni fruttiferi postali: n.
000.455 di Lire 2.000.000 della serie Q/P, emesso in data 22/06/1987; n. 000.662 di
Lire 1.000.000 della serie Q, emesso il 13/10/1987;n. 002.706 di Lire 1.000.000 della serie Q, emesso il 17/05/1989 aventi durata trentennale, per i quali a loro dire spetterebbe quale valore di rimborso Euro 47.721.70, e non la somma prevista e risultante dal calcolo valore rimborso riconosciuti da , somme sempre CP_1
a loro dire di molto inferiori. Pertanto, eccepivano: 1) di accertare e dichiarare che le somme dovute in funzione dei titoli , come meglio sopra specificati, è complessivamente pari ad Euro 47.721,70 al lordo di tasse e imposte, condannando
2) all'erogazione in favore dei predetti Controparte_1
della somma complessiva di Euro 47.721,70 al lordo sempre di tasse ed imposte di bollo o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare secondo giustizia oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo nonché alla spese e compensi di causa.
Con comparsa si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto di Controparte_1
tutte le domande come formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, disponendo il pagamento dei buoni postali oggetto di causa, dettagliati in atti, presso lo sportello dell'ufficio postale, previa presentazione dei titoli originali in possesso degli intestatari per la sola somma dovuta pari ad Euro 24.497,13; il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, il
Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la tratteneva in decisione all'udienza dell'8.2.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Parte ricorrente sostiene che i buoni postali fruttiferi sottoscritti nell'anno 1987-1988 debbano essere rimborsati in conformità ai tassi di interesse indicati sul retro di ciascun titolo e non già al saggio inferiore calcolato dall . Org_1 [...]
di contro, ha giustificato la mancata liquidazione di quanto indicato Controparte_1
su ciascun buono, rappresentando che, come consentito dall'art. 173 D.P.R. n.
156/1973 (all'epoca vigente), prima dell'emissione dei buoni in oggetto, era intervenuto il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che aveva variato (riducendolo) il saggio d'interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti.
Il Tribunale rileva che la fattispecie in esame si riferisce a buoni postali della serie
Q/P, espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su ff. del 28 agosto 1986, n. 148). In forza Org_2
dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n.
460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio. Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n.
284 del 30.07.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1974 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale Controparte_3
- avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. In altri termini, in base alle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, era possibile (e dunque anche prevedibile) che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse, medio tempore, variazioni
(migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R.
29/03/1973 n. 156 modificato nel 1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una (etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339 CP_1
c.c., il che ha comportato una automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Ciò posto, si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente affermato la insostenibilità della tesi secondo la quale la disciplina applicabile ai buoni postali emessi all'epoca in cui era in vigore l'art. 173 del D.P.R.
n. 156/1973 sia quella vigente al momento della riscossione, poiché la norma abrogatrice del D.P.R. n. 156/1973 ha espressamente stabilito, come si è sopra evidenziato, che i rapporti già in essere continuano a essere regolati dalle norme anteriori (Cass. S.U. n. 3963/2019).
Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la Corte di Cassazione ha fatto rilevare come sia erroneo ritenere che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Inoltre osserva il Giudicante che l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo - caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto, non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nel 1987, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n. 13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Infine, come chiarito anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'attore, il quale era tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita.
Infatti nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la estensibilità a degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei consumatori, ha Controparte_1
precisato come la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica“con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo” e ha dato rilievo, da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
Dalle considerazioni che precedono, emerge che i buoni postali nella titolarità di parte attrice non possono essere liquidati nella misura richiesta dovendosi rispettare quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite meritano di essere compensate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale .
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)Rigetta la domanda.
2)Spese integralmente compensate
Salerno, 27-5-2024
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara