TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 139/2023 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Cacciola, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] e res. in Scordia, Controparte_1 CodiceFiscale_1
via P.pe di Piemonte n°94, in proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il [...]; Persona_2
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
1
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE
Conclusioni delle parti
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni con note scritte tempestivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.1.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 2.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il 2.2.2023, la sig.ra , in proprio Parte_1
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , Persona_1
conveniva in giudizio la sig.ra , personalmente ed in qualità di genitrice Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , al fine di far dichiarare ed ottenere Persona_2
il riconoscimento della paternità biologica del piccolo in capo al sig. Persona_1 CP_2
, con il quale la attrice aveva una relazione sentimentale – iniziata nel 2021- da cui appunto
[...]
era nato il piccolo , in data 12.12.2022. Il padre biologico, sig. era tuttavia Per_1 _2
improvvisamente deceduto in Scordia il giorno successivo alla nascita del bambino, ossia in data
13.12.2022, non potendo dunque procedere a riconoscerne la paternità.
Al momento del decesso, era ancora formalmente legato in matrimonio con Controparte_2
l'odierna convenuta, e da detto matrimonio, il 17.8.2016, era nata la figlia Controparte_1 _2
. Più propriamente tra il sig. e la sig.ra era già intervenuto il
[...] _2 CP_1
provvedimento di omologa della separazione ed anzi era pendente anche il giudizio di divorzio, la cui sentenza veniva poi resa da questo stesso Tribunale in data 16.12.2022 (dunque appena 4 giorni dopo il decesso dello . _2
Con comparsa datata 5.5.2023 si costituiva in giudizio la quale confermava le Controparte_1 circostanze esposte dall'attrice. Affermava, inoltre, di essere stata a conoscenza della relazione tra l'ex marito e la sig.ra . Affermava espressamente di non sollevare alcuna eccezione alla Pt_1
richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità e alla domanda di aggiunta del cognome paterno, qualora l'istruttoria avesse confermato tale rapporto.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., dunque, venivano ammesse le prove orali richieste dalla parte attrice.
2 All'esito delle prove orali assunte, ritenuta superflua la CTU genetica (che avrebbe anche comportato necessariamente la riesumazione della salma del sig. , la causa veniva rinviata per la _2
precisazione delle conclusioni.
§
L'istruttoria orale svolta ha consentito di ritenere pienamente accertato il rapporto di filiazione tra il piccolo e il defunto sig. e pertanto la domanda di parte attrice Persona_1 Controparte_2
può essere accolta, tanto più che le parti eventualmente controinteressate ed evocate in giudizio (nella specie la ex moglie del sig. anche in rappresentanza della figlia minore) non si sono di fatto _2
opposte, anzi confermando sia la relazione sentimentale tra le parti sia la conoscenza della gravidanza della sig.ra . Pt_1
Tutti i testimoni assunti ( , e ) hanno poi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
concordemente e specificamente confermato che il sig. e la sig.ra , che da tempo _2 Pt_1
avevano una relazione, avevano accolto con felicità la notizia della gravidanza, tanto che il sig. il giorno stesso della nascita del bambino (quindi il giorno prima della sua stessa morte) _2
aveva festeggiato insieme ad alcuni amici in un locale di Scordia il lieto evento.
Parimenti, i testi hanno confermato anche la circostanza che i genitori avessero già deciso in precedenza di dare al bambino il nome “ ”, come il padre del defunto sig. Per_1 _2
In punto di diritto, giova rammentare che la ricerca della paternità naturale si basa sul principio della libertà della prova. L'art. 269, 2° comma, c.c. dispone infatti che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. Conseguentemente il giudice di merito può legittimamente trarre il proprio convincimento, in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione, da risultanze probatorie anche dotate di mero valore indiziario con l'unico limite posto dal legislatore è quello contenuto nell'ultimo comma dell'art. 269 c.c., che afferma che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione.
In ogni caso, nella vicenda in esame, tutte le asserzioni della attrice hanno trovato un riscontro preciso, chiaro e concordante in tutte le testimonianze raccolte e pertanto deve ritenersi provato il rapporto di filiazione tra il piccolo e il defunto sig. . Persona_1 Controparte_2
Può parimenti essere accolta la domanda di parte attrice in merito alla apposizione al piccolo del cognome paterno in aggiunta a quello materno. In linea generale, come noto, ai sensi Per_1 dell'art. 262 c.c., qualora la filiazione nei confronti del padre venga riconosciuta (ovvero
3 giudizialmente accertata) successivamente al riconoscimento da parte della madre, è comunque possibile attribuire il cognome paterno al figlio, sostituendolo, anteponendolo ovvero posponendolo a quello materno.
§
In considerazione dell'esito del giudizio e della natura delle questioni trattate, vista anche la sostanziale non opposizione della parte convenuta, devono ritenersi integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che il sig. , nato a [...] il Controparte_2
24.06.1994 e deceduto in Scordia il 13.12.2022 è padre naturale di , nato a Persona_1
Catania il 12.12.2022;
2. DISPONE, per l'effetto, che il minore , nato a [...] il [...], Persona_1
assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, chiamandosi pertanto:
[...]
Persona_3
3. ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore;
4. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 27.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 139/2023 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Cacciola, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] e res. in Scordia, Controparte_1 CodiceFiscale_1
via P.pe di Piemonte n°94, in proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il [...]; Persona_2
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
1
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE
Conclusioni delle parti
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni con note scritte tempestivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.1.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 2.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il 2.2.2023, la sig.ra , in proprio Parte_1
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , Persona_1
conveniva in giudizio la sig.ra , personalmente ed in qualità di genitrice Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , al fine di far dichiarare ed ottenere Persona_2
il riconoscimento della paternità biologica del piccolo in capo al sig. Persona_1 CP_2
, con il quale la attrice aveva una relazione sentimentale – iniziata nel 2021- da cui appunto
[...]
era nato il piccolo , in data 12.12.2022. Il padre biologico, sig. era tuttavia Per_1 _2
improvvisamente deceduto in Scordia il giorno successivo alla nascita del bambino, ossia in data
13.12.2022, non potendo dunque procedere a riconoscerne la paternità.
Al momento del decesso, era ancora formalmente legato in matrimonio con Controparte_2
l'odierna convenuta, e da detto matrimonio, il 17.8.2016, era nata la figlia Controparte_1 _2
. Più propriamente tra il sig. e la sig.ra era già intervenuto il
[...] _2 CP_1
provvedimento di omologa della separazione ed anzi era pendente anche il giudizio di divorzio, la cui sentenza veniva poi resa da questo stesso Tribunale in data 16.12.2022 (dunque appena 4 giorni dopo il decesso dello . _2
Con comparsa datata 5.5.2023 si costituiva in giudizio la quale confermava le Controparte_1 circostanze esposte dall'attrice. Affermava, inoltre, di essere stata a conoscenza della relazione tra l'ex marito e la sig.ra . Affermava espressamente di non sollevare alcuna eccezione alla Pt_1
richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità e alla domanda di aggiunta del cognome paterno, qualora l'istruttoria avesse confermato tale rapporto.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., dunque, venivano ammesse le prove orali richieste dalla parte attrice.
2 All'esito delle prove orali assunte, ritenuta superflua la CTU genetica (che avrebbe anche comportato necessariamente la riesumazione della salma del sig. , la causa veniva rinviata per la _2
precisazione delle conclusioni.
§
L'istruttoria orale svolta ha consentito di ritenere pienamente accertato il rapporto di filiazione tra il piccolo e il defunto sig. e pertanto la domanda di parte attrice Persona_1 Controparte_2
può essere accolta, tanto più che le parti eventualmente controinteressate ed evocate in giudizio (nella specie la ex moglie del sig. anche in rappresentanza della figlia minore) non si sono di fatto _2
opposte, anzi confermando sia la relazione sentimentale tra le parti sia la conoscenza della gravidanza della sig.ra . Pt_1
Tutti i testimoni assunti ( , e ) hanno poi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
concordemente e specificamente confermato che il sig. e la sig.ra , che da tempo _2 Pt_1
avevano una relazione, avevano accolto con felicità la notizia della gravidanza, tanto che il sig. il giorno stesso della nascita del bambino (quindi il giorno prima della sua stessa morte) _2
aveva festeggiato insieme ad alcuni amici in un locale di Scordia il lieto evento.
Parimenti, i testi hanno confermato anche la circostanza che i genitori avessero già deciso in precedenza di dare al bambino il nome “ ”, come il padre del defunto sig. Per_1 _2
In punto di diritto, giova rammentare che la ricerca della paternità naturale si basa sul principio della libertà della prova. L'art. 269, 2° comma, c.c. dispone infatti che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. Conseguentemente il giudice di merito può legittimamente trarre il proprio convincimento, in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione, da risultanze probatorie anche dotate di mero valore indiziario con l'unico limite posto dal legislatore è quello contenuto nell'ultimo comma dell'art. 269 c.c., che afferma che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione.
In ogni caso, nella vicenda in esame, tutte le asserzioni della attrice hanno trovato un riscontro preciso, chiaro e concordante in tutte le testimonianze raccolte e pertanto deve ritenersi provato il rapporto di filiazione tra il piccolo e il defunto sig. . Persona_1 Controparte_2
Può parimenti essere accolta la domanda di parte attrice in merito alla apposizione al piccolo del cognome paterno in aggiunta a quello materno. In linea generale, come noto, ai sensi Per_1 dell'art. 262 c.c., qualora la filiazione nei confronti del padre venga riconosciuta (ovvero
3 giudizialmente accertata) successivamente al riconoscimento da parte della madre, è comunque possibile attribuire il cognome paterno al figlio, sostituendolo, anteponendolo ovvero posponendolo a quello materno.
§
In considerazione dell'esito del giudizio e della natura delle questioni trattate, vista anche la sostanziale non opposizione della parte convenuta, devono ritenersi integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che il sig. , nato a [...] il Controparte_2
24.06.1994 e deceduto in Scordia il 13.12.2022 è padre naturale di , nato a Persona_1
Catania il 12.12.2022;
2. DISPONE, per l'effetto, che il minore , nato a [...] il [...], Persona_1
assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, chiamandosi pertanto:
[...]
Persona_3
3. ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore;
4. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 27.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
4