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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. SC Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4627/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA HOUEL, 24 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. COGLITORE DARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA HOUEL, 24 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ALFANO VALENTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 ottobre 2025 e sottoscritto il 3 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 03/10/2005).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi da oggi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, senza interferenza di ciascuno di essi nella vita privata dell'altro, ed ognuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza o dimora ove meglio crederà opportuno;
2. L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Palermo alla via
Sambucia n. 92, rimarrà assegnato in uso alla medesima che lo continuerà ad abitare insieme ai figli con ogni arredo e corredo mantenuto inalterato al fine di preservare l'habitat domestico nell'interesse della prole;
conseguentemente, le parti convengono che la sig.ra effettuerà la voltura a suo Parte_1 nome delle utenze domestiche correlate all'immobile in questione;
3. Sotto il profilo delle condizioni economiche della presente separazione, il
IG. , a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, si Controparte_1 obbliga a corrispondere alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli SC, attualmente minorenne, e , ER maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Il figlio Per_2
è invece maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
4. Le spese di natura straordinaria nell'interesse del figli e SC ER resteranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% del loro ammontare.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, le parti concordano che ad esse si applichi la seguente regolamentazione, secondo il regime previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo: dovranno essere distinte le spese che non richiedano il preventivo accordo di entrambi i genitori, con quelle che invece lo prevedano. Nell'ambito del primo gruppo, il genitore avrà l'obbligo di rimborsare all'altro che le abbia sostenute per intero (in ragione della aliquota dovuta), senza preventivo accordo: a) spese mediche relative a: 1) visite
2 specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
4) tickets sanitari;
b) spese scolastiche relative a: 5) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
6) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
7) gite scolastiche senza pernottamento;
8) trasporto pubblico;
9) mensa;
c) spese extrascolastiche relative a: 10) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 11) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo tra i genitori, ed il cui rimborso è condizionato all'ottenimento di esso, si annoverano: a) spese mediche relative a: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
4) farmaci particolari;
b) spese scolastiche relative a: 5) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
6) corsi di specializzazione;
7) gite scolastiche con pernottamento;
8) corsi di recupero e lezioni private;
9) alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a: 10) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche;
11) spese di custodia (baby-sitter); 12) viaggi e vacanze;
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso sia condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, il genitore che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni di modo che l'altro abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà consentita dall'altro genitore e dunque sarà soggetta a rimborso nei limiti di quota imposta. Le parti comunque rinviano espressamente a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo;
5. I coniugi infine dichiarano che nulla è dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo per il loro mantenimento;
6. In merito all'affidamento del figlio minorenne SC, le parti stabiliscono che il predetto verrà affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte di maggiore rilievo nell'esclusivo interesse del minore e con domicilio prevalente presso la residenza materna;
3 7. Con riguardo al regime di visita del padre, il sig. , fatto Controparte_1 salvo ogni diverso accordo tra le parti, avrà facoltà di incontrare il figlio minorenne SC, dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore
20:00, con rientro presso la residenza materna ed ogni mercoledì dalle ore
15:00 alle ore 20:00, con rientro presso l'abitazione della madre;
8. Per quanto attiene alle festività calendate da trascorrere con entrambi i genitori, si chiede che esse seguano il regime di alternanza, secondo le modalità ritenute più opportune di volta in volta dalle parti e tenendo sempre in considerazione i desideri e gli impegni anche extrascolastici del minore;
9. I tempi ed i modi di permanenza del figlio minorenne SC presso ciascun genitore durante l'arco del periodo feriale estivo, sarà oggetto di preventivo accordo tra i coniugi, da comunicarsi annualmente entro la data del 31 maggio. In ogni caso, il IG. avrà facoltà di tenere con Controparte_1 sé il figlio per giorni quindici, assumendo l'obbligo di comunicare con congruo anticipo all'altro genitore il prescelto luogo di dimora, nonché di prelevarlo e riaccompagnarlo presso il domicilio materno;
10. Le parti prestano fino d'ora reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione dovrà valere come “nulla osta” per qualunque autorità competente per il rilascio o rinnovo dei detti passaporti;
11. Le previsioni contenute nel presente accordo si intendono efficaci e vincolanti tra le parti già a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
12. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì, ai sensi di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
13. Gli avvocati dichiarano espressamente di rinunciare al beneficio di solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge 247/2012 e succ. modifiche e art. 68 legge Professionale Forense;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
4 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 87, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore SC Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. SC Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4627/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA HOUEL, 24 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. COGLITORE DARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA HOUEL, 24 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ALFANO VALENTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 ottobre 2025 e sottoscritto il 3 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 03/10/2005).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi da oggi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, senza interferenza di ciascuno di essi nella vita privata dell'altro, ed ognuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza o dimora ove meglio crederà opportuno;
2. L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Palermo alla via
Sambucia n. 92, rimarrà assegnato in uso alla medesima che lo continuerà ad abitare insieme ai figli con ogni arredo e corredo mantenuto inalterato al fine di preservare l'habitat domestico nell'interesse della prole;
conseguentemente, le parti convengono che la sig.ra effettuerà la voltura a suo Parte_1 nome delle utenze domestiche correlate all'immobile in questione;
3. Sotto il profilo delle condizioni economiche della presente separazione, il
IG. , a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, si Controparte_1 obbliga a corrispondere alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli SC, attualmente minorenne, e , ER maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Il figlio Per_2
è invece maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
4. Le spese di natura straordinaria nell'interesse del figli e SC ER resteranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% del loro ammontare.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, le parti concordano che ad esse si applichi la seguente regolamentazione, secondo il regime previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo: dovranno essere distinte le spese che non richiedano il preventivo accordo di entrambi i genitori, con quelle che invece lo prevedano. Nell'ambito del primo gruppo, il genitore avrà l'obbligo di rimborsare all'altro che le abbia sostenute per intero (in ragione della aliquota dovuta), senza preventivo accordo: a) spese mediche relative a: 1) visite
2 specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
4) tickets sanitari;
b) spese scolastiche relative a: 5) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
6) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
7) gite scolastiche senza pernottamento;
8) trasporto pubblico;
9) mensa;
c) spese extrascolastiche relative a: 10) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 11) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo tra i genitori, ed il cui rimborso è condizionato all'ottenimento di esso, si annoverano: a) spese mediche relative a: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
4) farmaci particolari;
b) spese scolastiche relative a: 5) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
6) corsi di specializzazione;
7) gite scolastiche con pernottamento;
8) corsi di recupero e lezioni private;
9) alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a: 10) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche;
11) spese di custodia (baby-sitter); 12) viaggi e vacanze;
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso sia condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, il genitore che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni di modo che l'altro abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà consentita dall'altro genitore e dunque sarà soggetta a rimborso nei limiti di quota imposta. Le parti comunque rinviano espressamente a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo;
5. I coniugi infine dichiarano che nulla è dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo per il loro mantenimento;
6. In merito all'affidamento del figlio minorenne SC, le parti stabiliscono che il predetto verrà affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte di maggiore rilievo nell'esclusivo interesse del minore e con domicilio prevalente presso la residenza materna;
3 7. Con riguardo al regime di visita del padre, il sig. , fatto Controparte_1 salvo ogni diverso accordo tra le parti, avrà facoltà di incontrare il figlio minorenne SC, dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore
20:00, con rientro presso la residenza materna ed ogni mercoledì dalle ore
15:00 alle ore 20:00, con rientro presso l'abitazione della madre;
8. Per quanto attiene alle festività calendate da trascorrere con entrambi i genitori, si chiede che esse seguano il regime di alternanza, secondo le modalità ritenute più opportune di volta in volta dalle parti e tenendo sempre in considerazione i desideri e gli impegni anche extrascolastici del minore;
9. I tempi ed i modi di permanenza del figlio minorenne SC presso ciascun genitore durante l'arco del periodo feriale estivo, sarà oggetto di preventivo accordo tra i coniugi, da comunicarsi annualmente entro la data del 31 maggio. In ogni caso, il IG. avrà facoltà di tenere con Controparte_1 sé il figlio per giorni quindici, assumendo l'obbligo di comunicare con congruo anticipo all'altro genitore il prescelto luogo di dimora, nonché di prelevarlo e riaccompagnarlo presso il domicilio materno;
10. Le parti prestano fino d'ora reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione dovrà valere come “nulla osta” per qualunque autorità competente per il rilascio o rinnovo dei detti passaporti;
11. Le previsioni contenute nel presente accordo si intendono efficaci e vincolanti tra le parti già a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
12. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì, ai sensi di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
13. Gli avvocati dichiarano espressamente di rinunciare al beneficio di solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge 247/2012 e succ. modifiche e art. 68 legge Professionale Forense;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
4 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 87, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore SC Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
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