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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
n. 20348/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20348 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Maria Santarsenio e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Sorrentino sito in Napoli alla via Posillipo n. 394, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) e
[...] C.F._4 Parte_5
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria C.F._5
Marcella Pannone presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via P. Leonardi
Cattolica n. 16, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
Oggetto: proprietà, risarcimento danni;
Conclusioni: all'udienza del 13 maggio 2025 il procuratore degli attori: “si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti e alle note conclusionali da ultimo
depositate in atti;
chiede che la causa sia assegnata a sentenza con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore dei convenuti “preliminarmente eccepisce la tardività e inammissibilità dell'all.
n. 12 depositato da controparte unitamente alle nota conclusionale sul quale non si accetta il contraddittorio e se ne chiede lo stralcio;
precisa che anche in sede di mediazione la richiesta aveva ad oggetto la sola divisione dei beni in comunione e non anche la richiesta di risarcimento per frutti non percepiti;
si riporta a tutti i propri scritti difensivi in atti ed alle conclusioni ivi rassegante e chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3-10/08/2022,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_2 Parte_1
deducendo: - il primo di aver ereditato, alla morte del padre, Per_1
unitamente ai germani, e , una
[...] Parte_3 Parte_4
serie di immobili tra cui l'appartamento sito in Napoli, alla via Vicinale
Festignano n. 5, terzo piano, interno 13, indicato in catasto urbano alla sezione CHI al foglio n. 28 part.lla 449 sub 13, zona censuaria 10A, categoria
A3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie 46,45 mq, rendita 469,98; - di aver, poi, promosso, nei confronti di e , Parte_4 Parte_3
sempre innanzi al Tribunale di Napoli, il giudizio di divisione degli cespiti ereditati iscritto con n.r.g. 10104/2020; - che in data 24/03/2022 detto giudizio veniva dichiarato estinto essendo le parti addivenute, in data 19/03/2021, ad un accordo, - che in forza del predetto accordo agli odierni attori era stata riconosciuta la somma di euro 54.000,00 per addebito dell'eccedenza nella
- 2 -
porzione dei coeredi e;
- che gli attori Parte_3 Parte_4
durante la comunione ereditaria erano stati privati della disponibilità dell'immobile sito in via vicinale Festignano n. 5 al terzo piano, interno 13, - che, nello specifico, detto immobile fino all'anno 2014 era stato concesso in locazione e i proventi del fitto erano stati distribuiti in parti eguali tra i germani;
- che alla scadenza del citato contratto di locazione, l'immobile de quo era stato, per esclusiva volontà di e , Parte_4 Parte_3
concesso in uso esclusivo a madre dei germani . Parte_5 Pt_3
Tanto premesso, ritenendo “di essere stati ingiustamente privati della disponibilità” dell'immobile da parte di e Parte_4 Pt_3
che arbitrariamente avrebbero impedito loro di esercitare il diritto di
[...]
utilizzazione pro quota del bene comune, violando così il disposto di cui all'art. 1102 c.c. ed impedendo loro la percezione dei frutti civili, gli attori hanno chiesto all'adito Tribunale la condanna delle controparti al risarcimento del danno pari ad € 16.250,00 ossia pari a n. 75 mensilità decorrenti a far data dal 03/01/2014 (data della cessata locazione) sino a marzo 2021 (data della sottoscrizione dell'accordo giudiziario depositato nell'ambito del giudizio
Tribunale di Napoli r.g. n. 10104/2020) parametrato al corrispettivo del canone dell'ultima locazione, vinte le spese di lite.
In data 20/12/2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
essendo il bene immobile in forza del quale gli attori chiedevano il risarcimento dei danni inserito in un trust avente come trustee TE
US; hanno, altresì, eccepito la carenza di legittimazione passiva di in quanto estranea ai fatti di causa, non essendo la stessa né Parte_5 titolare di diritti sull'immobile né residente nell'unità immobiliare nel periodo contestato dagli attori.
Nel merito, poi, hanno contestato la fondatezza dell'avversa domanda in quanto l'immobile oggetto di causa era rimasto vuoto fino a luglio 2014 e, successivamente, dal 7 luglio 2014 fino al 18 maggio 2022, era stato utilizzato
- 3 -
come residenza da il quale si era ivi trasferito al solo fine di Parte_4
assistere la madre, vedova e affetta da gravi patologie la quale, poi, si era trasferita nell'immobile solo a far data dal 19/05/2022. Hanno, quindi, evidenziato che mai, in costanza di comunione, era stato impedito agli attori di utilizzare il bene comune e che mai aveva manifestato Parte_1
l'intenzione di locare detto immobile. Hanno, pertanto, insistito per il rigetto della domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali nonché per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza, con provvedimento reso in data
20/12/2022, la scrivente ha concesso alle parti termine per l'esperimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria che, tuttavia, si concludeva con verbale negativo del 19/04/2023 ( cfr. all. n. 2 delle note scritte depositate per l'udienza del 2/05/2023).
La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 13/05/2025 è stata riservata in decisone previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare rileva il Tribunale che la causa viene decisa in base a quanto risulta dal fascicolo d'ufficio e dalle prove tempestivamente depositate dalle parti.
Come noto, difatti, “ Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali…” (cfr. Cass., ez. III, ord. n. 16800 del 26/06/2018) (Rv. 649419
- 01).
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Ciò posto risultano inammissibili i documenti depositati dalla difesa di parte attrice solo in data 10/03/2025 e, quindi, ben oltre lo spirare del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 co.VI c.p.c.
Sempre in via preliminare osserva il Tribunale che merita accoglimento l'eccezione, sollevata dalla difesa dei convenuti, di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
Ed invero, dalla documentazione in atti (cfr. all. 3 memoria n.1 ex art. 183, co. 6 di parte attrice), risulta che: - in data 25/11/2011 Parte_2 aveva instituito un trust all'interno del quale era confluita anche la quota, pari a 1/3, dell'immobile per cui è causa spettante al disponente in forza della successione ereditaria di;
- che la moglie Persona_1 [...]
era stata nominata trustee; - che i beneficiari del trust erano i tre Parte_1
figli della coppia.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza al trust non è riconosciuta soggettività giuridica autonoma non potendo “essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari”
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.1826 del 20/01/2022); di conseguenza l'unico soggetto legittimato a gestire i beni conferiti nel trust e a difendere gli interessi patrimoniali ad essi correlati, nonché l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, dotato altresì di legittimazione processuale, è il trustee
( cfr. Cass. sent. n. 2429 del 5/06/2019 secondo cui “la legittimazione processuale spetta esclusivamente al trustee, quale unico soggetto che ha il potere di gestire i beni conferiti nel trust in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo”). Il disponente, infatti, perde la titolarità diretta dei beni conferiti al trust e, dunque, non può agire in giudizio per la loro gestione o per danni ad essi arrecati.
Va, quindi, dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Pt_2
.
[...]
- 5 -
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pt_5
merita accoglimento.
[...]
Parte attrice è ricorsa all'Autorità giudiziaria lamentando la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, nel periodo dal 2014 a marzo del 2021, e la mancata percezione dei frutti civili, chiedendo il relativo ristoro: a tal fine ha invocato l'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso della cosa comune.
E', quindi, evidente che l'azione esperita ha come contraddittori i soli comunisti – comproprietari e non anche terzi, quali nel caso di specie la madre dei tre germani, che alcun diritto reale vanta Parte_5 sull'immobile oggetto di controversia (cfr. pag. 4 note di parte attrice del
30/04/2025 “La IG.ra , all'epoca dei fatti contestati, non era né Pt_5 proprietaria, né usufruttuaria dell'immobile alla Via Vicinale Festignano n.
5, int 13; tuttavia, la stessa occupava l'appartamento sito al terzo piano”).
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come detto la norma invocata da parte attrice a fondamento della pretesa risarcitoria è l'art. 1102 c.c. nella parte in cui prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
La norma richiamata prevede quindi che ogni compartecipe gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purché, oltre a conservarne la destinazione originaria, non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari.
In sostanza, tutti i partecipanti alla comunione devono ritenersi proprietari e possessori della cosa comune, perché il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una sua frazione ( cfr.
Cass., Sez. VI-2, n. 1560 del 28/01/2015). Da ciò deriva, secondo la
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giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende aderire, che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Conseguenza di ciò è che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al proprietario pro indiviso che rimanga inerte o abbia consentito detto uso esclusivo (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 2423 del 09/02/2015 (Rv. 634127 - 01)).
l'utilizzo esclusivo della cosa comune non genera di per sé un Per_2
danno risarcibile in quanto tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario.
In argomento la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738 del 20/01/2022).
Ancora più di recente la Suprema Corte è tornata a ribadire, con l'ordinanza n. 31105 dell'8/11/2023, che “Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e
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di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass.
14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass.
2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene
(Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)”.
Tanto premesso in diritto, la domanda di parte attrice non merita accoglimento in quanto i fatti posti a fondamento della pretesa non risultano provati.
In primo luogo evidenzia il Tribunale che l'istruttoria esperita non ha provato che l'immobile per cui è causa sia stato occupato dal 2014 in poi da madre dei germani come sostenuto dalla difesa di Parte_5 Pt_3
parte attrice.
Ed, infatti, mentre i testi di parte attrice, , zia di MO
, e , amico di , entrambi Parte_1 Testimone_2 Parte_2
escussi all'udienza del 13/02/2025, hanno riferito l'immobile posto al terzo piano di via Vicinale Festignano n. 5 era stato occupato a far data dal 2014 e fino all'attualità da la teste , moglie Parte_5 Testimone_3
di , escussa sempre nel corso della medesima udienza, ha Parte_4
riferito, invece, che la suocera si era trasferita nell'appartamento in questione solo dal 2022 e che in precedenza l'immobile, dal 2014 al 2022, era stato occupato dalla famiglia di trasferitasi da LL a via Parte_4
Vicinale Festignano n. 5 al solo fine di accudire bisognosa Parte_5
di assistenza.
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La testimonianza della ha trovato conferma nei certificati Tes_3
di residenza storica depositati in atti dai convenuti da cui si evince che ha trasferito la propria residenza nell'immobile per cui è Parte_4
causa a far data dal 7/07/2014 al 18/05/2022 e che dal Parte_5
10/10/1997 al 18/05/2022 ha risieduto al secondo piano, int.n.2 di via
Vicinale Festignano n. 5 per, poi, trasferire la propria residenza nell'immobile sito terzo piano, int. n. 13 a far data dal 19/05/2022, in epoca successiva all'accordo di divisione intervenuto tra le parti in data 19/03/2021.
L'istruttoria ha, quindi, provato che l'immobile per cui è causa è stato occupato dal 2014 in poi dal comproprietario . Parte_4
Orbene, come detto l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso rispetto agli altri contitolari purché tale utilizzo non ecceda i limiti di cui alla norma citata.
Di contro, parte attrice non ha dimostrato di aver manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere né che le controparti abbiano tratto un vantaggio patrimoniale dall'occupazione del bene.
Non vi è, cioè, in atti prova che i germani e Parte_4 Pt_3
abbiano sottratto o impedito in maniera assoluta l'esercizio delle
[...]
facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettante all'altro contitolare o che abbiano, nell'esercizio delle loro facoltà di comproprietari, violato i criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.
Ed invero la difesa di parte istante si è limitata a depositare, entro i termini previsti per la produzione di documenti, solo un verbale di mediazione del 13/01/2017 avente, tuttavia, ad oggetto la sola divisione del compendio ereditario che, quindi, esula dall'oggetto del presente giudizio.
Né, tantomeno, risulta idonea a dimostrare la volontà della trustee
TE di utilizzare il bene la perizia di stima immobiliare redatta nel 2017 dall'arch. e dal perito agrario ed Persona_3 Persona_4
- 9 -
avente ad oggetto non solo l'immobile per cui è causa, ma anche l'appartamento posto al primo piano di via Vicinale Festignano n. 5.
Appare, piuttosto, verosimile che la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice sia stata redatta in occasione della divisione dei beni immobiliari in comproprietà dei germani Pt_3
In definitiva, parte attrice non ha in alcun modo provato di aver espresso la volontà di godere in via diretta o indiretta del bene per cui è causa e che ciò le sia stato impedito;
pertanto, la domanda risarcitoria non può che essere respinta.
Non può trovare accoglimento neanche la domanda proposta dai convenuti tesa alla condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte istante provato né il dolo o la colpa grave di parte attrice, né il danno subito (elemento necessario, a differenza di quanto previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei valori di cui al D.M. 55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa (valore da 5.201 a 26.000), dell'attività concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e della difesa di più parti aventi posizioni giuridiche differenti con la precisazione che ci si discosta dai paramentri medi del 30% stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_5
3) Rigetta la domanda di parte attrice;
- 10 -
4) Rigetta la domanda di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
5) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore dei convenuti che si liquidano in €
5.686,24 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ilaria Marcella Pannone, dichiaratasi antistataria;
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Napoli, 14 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20348 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Maria Santarsenio e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Sorrentino sito in Napoli alla via Posillipo n. 394, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) e
[...] C.F._4 Parte_5
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria C.F._5
Marcella Pannone presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via P. Leonardi
Cattolica n. 16, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
Oggetto: proprietà, risarcimento danni;
Conclusioni: all'udienza del 13 maggio 2025 il procuratore degli attori: “si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti e alle note conclusionali da ultimo
depositate in atti;
chiede che la causa sia assegnata a sentenza con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore dei convenuti “preliminarmente eccepisce la tardività e inammissibilità dell'all.
n. 12 depositato da controparte unitamente alle nota conclusionale sul quale non si accetta il contraddittorio e se ne chiede lo stralcio;
precisa che anche in sede di mediazione la richiesta aveva ad oggetto la sola divisione dei beni in comunione e non anche la richiesta di risarcimento per frutti non percepiti;
si riporta a tutti i propri scritti difensivi in atti ed alle conclusioni ivi rassegante e chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3-10/08/2022,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_2 Parte_1
deducendo: - il primo di aver ereditato, alla morte del padre, Per_1
unitamente ai germani, e , una
[...] Parte_3 Parte_4
serie di immobili tra cui l'appartamento sito in Napoli, alla via Vicinale
Festignano n. 5, terzo piano, interno 13, indicato in catasto urbano alla sezione CHI al foglio n. 28 part.lla 449 sub 13, zona censuaria 10A, categoria
A3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie 46,45 mq, rendita 469,98; - di aver, poi, promosso, nei confronti di e , Parte_4 Parte_3
sempre innanzi al Tribunale di Napoli, il giudizio di divisione degli cespiti ereditati iscritto con n.r.g. 10104/2020; - che in data 24/03/2022 detto giudizio veniva dichiarato estinto essendo le parti addivenute, in data 19/03/2021, ad un accordo, - che in forza del predetto accordo agli odierni attori era stata riconosciuta la somma di euro 54.000,00 per addebito dell'eccedenza nella
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porzione dei coeredi e;
- che gli attori Parte_3 Parte_4
durante la comunione ereditaria erano stati privati della disponibilità dell'immobile sito in via vicinale Festignano n. 5 al terzo piano, interno 13, - che, nello specifico, detto immobile fino all'anno 2014 era stato concesso in locazione e i proventi del fitto erano stati distribuiti in parti eguali tra i germani;
- che alla scadenza del citato contratto di locazione, l'immobile de quo era stato, per esclusiva volontà di e , Parte_4 Parte_3
concesso in uso esclusivo a madre dei germani . Parte_5 Pt_3
Tanto premesso, ritenendo “di essere stati ingiustamente privati della disponibilità” dell'immobile da parte di e Parte_4 Pt_3
che arbitrariamente avrebbero impedito loro di esercitare il diritto di
[...]
utilizzazione pro quota del bene comune, violando così il disposto di cui all'art. 1102 c.c. ed impedendo loro la percezione dei frutti civili, gli attori hanno chiesto all'adito Tribunale la condanna delle controparti al risarcimento del danno pari ad € 16.250,00 ossia pari a n. 75 mensilità decorrenti a far data dal 03/01/2014 (data della cessata locazione) sino a marzo 2021 (data della sottoscrizione dell'accordo giudiziario depositato nell'ambito del giudizio
Tribunale di Napoli r.g. n. 10104/2020) parametrato al corrispettivo del canone dell'ultima locazione, vinte le spese di lite.
In data 20/12/2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
essendo il bene immobile in forza del quale gli attori chiedevano il risarcimento dei danni inserito in un trust avente come trustee TE
US; hanno, altresì, eccepito la carenza di legittimazione passiva di in quanto estranea ai fatti di causa, non essendo la stessa né Parte_5 titolare di diritti sull'immobile né residente nell'unità immobiliare nel periodo contestato dagli attori.
Nel merito, poi, hanno contestato la fondatezza dell'avversa domanda in quanto l'immobile oggetto di causa era rimasto vuoto fino a luglio 2014 e, successivamente, dal 7 luglio 2014 fino al 18 maggio 2022, era stato utilizzato
- 3 -
come residenza da il quale si era ivi trasferito al solo fine di Parte_4
assistere la madre, vedova e affetta da gravi patologie la quale, poi, si era trasferita nell'immobile solo a far data dal 19/05/2022. Hanno, quindi, evidenziato che mai, in costanza di comunione, era stato impedito agli attori di utilizzare il bene comune e che mai aveva manifestato Parte_1
l'intenzione di locare detto immobile. Hanno, pertanto, insistito per il rigetto della domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali nonché per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza, con provvedimento reso in data
20/12/2022, la scrivente ha concesso alle parti termine per l'esperimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria che, tuttavia, si concludeva con verbale negativo del 19/04/2023 ( cfr. all. n. 2 delle note scritte depositate per l'udienza del 2/05/2023).
La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 13/05/2025 è stata riservata in decisone previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare rileva il Tribunale che la causa viene decisa in base a quanto risulta dal fascicolo d'ufficio e dalle prove tempestivamente depositate dalle parti.
Come noto, difatti, “ Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali…” (cfr. Cass., ez. III, ord. n. 16800 del 26/06/2018) (Rv. 649419
- 01).
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Ciò posto risultano inammissibili i documenti depositati dalla difesa di parte attrice solo in data 10/03/2025 e, quindi, ben oltre lo spirare del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 co.VI c.p.c.
Sempre in via preliminare osserva il Tribunale che merita accoglimento l'eccezione, sollevata dalla difesa dei convenuti, di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
Ed invero, dalla documentazione in atti (cfr. all. 3 memoria n.1 ex art. 183, co. 6 di parte attrice), risulta che: - in data 25/11/2011 Parte_2 aveva instituito un trust all'interno del quale era confluita anche la quota, pari a 1/3, dell'immobile per cui è causa spettante al disponente in forza della successione ereditaria di;
- che la moglie Persona_1 [...]
era stata nominata trustee; - che i beneficiari del trust erano i tre Parte_1
figli della coppia.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza al trust non è riconosciuta soggettività giuridica autonoma non potendo “essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari”
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.1826 del 20/01/2022); di conseguenza l'unico soggetto legittimato a gestire i beni conferiti nel trust e a difendere gli interessi patrimoniali ad essi correlati, nonché l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, dotato altresì di legittimazione processuale, è il trustee
( cfr. Cass. sent. n. 2429 del 5/06/2019 secondo cui “la legittimazione processuale spetta esclusivamente al trustee, quale unico soggetto che ha il potere di gestire i beni conferiti nel trust in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo”). Il disponente, infatti, perde la titolarità diretta dei beni conferiti al trust e, dunque, non può agire in giudizio per la loro gestione o per danni ad essi arrecati.
Va, quindi, dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Pt_2
.
[...]
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Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pt_5
merita accoglimento.
[...]
Parte attrice è ricorsa all'Autorità giudiziaria lamentando la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, nel periodo dal 2014 a marzo del 2021, e la mancata percezione dei frutti civili, chiedendo il relativo ristoro: a tal fine ha invocato l'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso della cosa comune.
E', quindi, evidente che l'azione esperita ha come contraddittori i soli comunisti – comproprietari e non anche terzi, quali nel caso di specie la madre dei tre germani, che alcun diritto reale vanta Parte_5 sull'immobile oggetto di controversia (cfr. pag. 4 note di parte attrice del
30/04/2025 “La IG.ra , all'epoca dei fatti contestati, non era né Pt_5 proprietaria, né usufruttuaria dell'immobile alla Via Vicinale Festignano n.
5, int 13; tuttavia, la stessa occupava l'appartamento sito al terzo piano”).
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come detto la norma invocata da parte attrice a fondamento della pretesa risarcitoria è l'art. 1102 c.c. nella parte in cui prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
La norma richiamata prevede quindi che ogni compartecipe gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purché, oltre a conservarne la destinazione originaria, non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari.
In sostanza, tutti i partecipanti alla comunione devono ritenersi proprietari e possessori della cosa comune, perché il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una sua frazione ( cfr.
Cass., Sez. VI-2, n. 1560 del 28/01/2015). Da ciò deriva, secondo la
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giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende aderire, che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Conseguenza di ciò è che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al proprietario pro indiviso che rimanga inerte o abbia consentito detto uso esclusivo (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 2423 del 09/02/2015 (Rv. 634127 - 01)).
l'utilizzo esclusivo della cosa comune non genera di per sé un Per_2
danno risarcibile in quanto tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario.
In argomento la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738 del 20/01/2022).
Ancora più di recente la Suprema Corte è tornata a ribadire, con l'ordinanza n. 31105 dell'8/11/2023, che “Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e
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di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass.
14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass.
2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene
(Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)”.
Tanto premesso in diritto, la domanda di parte attrice non merita accoglimento in quanto i fatti posti a fondamento della pretesa non risultano provati.
In primo luogo evidenzia il Tribunale che l'istruttoria esperita non ha provato che l'immobile per cui è causa sia stato occupato dal 2014 in poi da madre dei germani come sostenuto dalla difesa di Parte_5 Pt_3
parte attrice.
Ed, infatti, mentre i testi di parte attrice, , zia di MO
, e , amico di , entrambi Parte_1 Testimone_2 Parte_2
escussi all'udienza del 13/02/2025, hanno riferito l'immobile posto al terzo piano di via Vicinale Festignano n. 5 era stato occupato a far data dal 2014 e fino all'attualità da la teste , moglie Parte_5 Testimone_3
di , escussa sempre nel corso della medesima udienza, ha Parte_4
riferito, invece, che la suocera si era trasferita nell'appartamento in questione solo dal 2022 e che in precedenza l'immobile, dal 2014 al 2022, era stato occupato dalla famiglia di trasferitasi da LL a via Parte_4
Vicinale Festignano n. 5 al solo fine di accudire bisognosa Parte_5
di assistenza.
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La testimonianza della ha trovato conferma nei certificati Tes_3
di residenza storica depositati in atti dai convenuti da cui si evince che ha trasferito la propria residenza nell'immobile per cui è Parte_4
causa a far data dal 7/07/2014 al 18/05/2022 e che dal Parte_5
10/10/1997 al 18/05/2022 ha risieduto al secondo piano, int.n.2 di via
Vicinale Festignano n. 5 per, poi, trasferire la propria residenza nell'immobile sito terzo piano, int. n. 13 a far data dal 19/05/2022, in epoca successiva all'accordo di divisione intervenuto tra le parti in data 19/03/2021.
L'istruttoria ha, quindi, provato che l'immobile per cui è causa è stato occupato dal 2014 in poi dal comproprietario . Parte_4
Orbene, come detto l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso rispetto agli altri contitolari purché tale utilizzo non ecceda i limiti di cui alla norma citata.
Di contro, parte attrice non ha dimostrato di aver manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere né che le controparti abbiano tratto un vantaggio patrimoniale dall'occupazione del bene.
Non vi è, cioè, in atti prova che i germani e Parte_4 Pt_3
abbiano sottratto o impedito in maniera assoluta l'esercizio delle
[...]
facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettante all'altro contitolare o che abbiano, nell'esercizio delle loro facoltà di comproprietari, violato i criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.
Ed invero la difesa di parte istante si è limitata a depositare, entro i termini previsti per la produzione di documenti, solo un verbale di mediazione del 13/01/2017 avente, tuttavia, ad oggetto la sola divisione del compendio ereditario che, quindi, esula dall'oggetto del presente giudizio.
Né, tantomeno, risulta idonea a dimostrare la volontà della trustee
TE di utilizzare il bene la perizia di stima immobiliare redatta nel 2017 dall'arch. e dal perito agrario ed Persona_3 Persona_4
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avente ad oggetto non solo l'immobile per cui è causa, ma anche l'appartamento posto al primo piano di via Vicinale Festignano n. 5.
Appare, piuttosto, verosimile che la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice sia stata redatta in occasione della divisione dei beni immobiliari in comproprietà dei germani Pt_3
In definitiva, parte attrice non ha in alcun modo provato di aver espresso la volontà di godere in via diretta o indiretta del bene per cui è causa e che ciò le sia stato impedito;
pertanto, la domanda risarcitoria non può che essere respinta.
Non può trovare accoglimento neanche la domanda proposta dai convenuti tesa alla condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte istante provato né il dolo o la colpa grave di parte attrice, né il danno subito (elemento necessario, a differenza di quanto previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei valori di cui al D.M. 55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa (valore da 5.201 a 26.000), dell'attività concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e della difesa di più parti aventi posizioni giuridiche differenti con la precisazione che ci si discosta dai paramentri medi del 30% stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_5
3) Rigetta la domanda di parte attrice;
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4) Rigetta la domanda di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
5) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore dei convenuti che si liquidano in €
5.686,24 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ilaria Marcella Pannone, dichiaratasi antistataria;
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Napoli, 14 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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