CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 328/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. R.G. 328/2024 la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 279/2024, pubblicata l'08.02.2024, del Tribunale di Trani-Sezione
Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 1578/2020, proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Banfi Parte_1
Appellante
contro rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Spadavecchia Controparte_1
Appellato
e con l'intervento del
Proc. Generale della Corte d'Appello di Bari, nella persona del Dott. Francesco Bretone
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso depositato il 07.04.2020 , , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 05.06.2000, che dall'unione coniugale in data 22.06.2002 nasceva il figlio Controparte_1 [...]
e di essere legalmente separata dal coniuge giusta sentenza n. 1807/2019 del Tribunale di Trani, ha Per_1
chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle Controparte_1
seguenti condizioni: 1.- disporre a carico del padre per le accresciute esigenze del figlio quale contributo al mantenimento, il versamento mensile della somma di Euro 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, oltre al versamento del 50 % delle spese straordinarie
(universitarie, mediche, sportive, ricreative ecc.); 2.- disporre in favore della ricorrente l'assegno divorzile nella misura di €. 150,00, nella stessa misura dell'assegno di mantenimento già disposto nella sentenza di separazione;
3.- disporre in favore della moglie, , il versamento della quota di TFR, ex art. Parte_1
12 bis L.898/1970; 4.- disporre altresì in favore della moglie, , il trattamento della pensione Parte_1
di reversibilità in caso di morte del coniuge obbligato in applicazione della sentenza Cass. Sez. Lavoro
28/04/2020 n. 8263, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del deducente avvocato anticipatario.
2.- Con ordinanza del 24.09.2020 il Presidente del Tribunale, ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi del 23.07.2019 (pubblicata il 26.07.2019), salvo revoca dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare che è risultata effettivamente dismessa. Sulle conclusioni contestualmente precisate dalle parti e assunte prove orali, la causa è stata assegnata a sentenza. Il Tribunale , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso, ha così disposto: “1) dichiara la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto in Bisceglie (BT) il 05.06.2000, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bisceglie, atto n. 57, Anno 2000, Parte II, Serie
A; 2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi
atti; 3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio Per_1
[...
nella misura di €.350,00, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da
corrispondere alla , entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dell'aumento dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
Parte_1
5) rigetta la domanda di attribuzione di una quota del tfr e della pensione di reversibilità proposte da parte
ricorrente; 6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in €3808,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge.”
3. – Con ricorso depositato il 13.03.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.279/2024 , sulla base di quattro motivi d'impugnazione: 1.- Errata valutazione in merito alla sussistenza di una convivenza more uxorio di con altra persona e all'assunzione volontaria di un impegno Parte_1
reciproco di assistenza morale e materiale, asseritamente non provate dal anche in riferimento alla CP_1 continuità del rapporto sentimentale;
2.- mancato riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativa/compensativa, sulla base delle allegazioni, non avendo il Tribunale considerato i sacrifici lavorativi dell'appellante ed il suo contributo dato alla famiglia , soprattutto a seguito dell'arresto del avvenuto nel mese di aprile 2010 per spaccio di droga e detenzione di sostanze stupefacenti, poi CP_1
proseguito con l'arresto domiciliare;
3.- Errata condanna alle spese di lite , non avendo il Tribunale
considerato la natura subordinata delle domande relative alla richiesta di TFR ed alla pensione di reversibilità
e la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;
4.- Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, anche alla luce della disparità reddituale e della durata del matrimonio.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata: 1) – Disporre che, a titolo di assegno divorzile,
debba corrispondere a la somma di €. 150,00 entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in
giudicato della sentenza sullo status;
2) – Disporre la compensazione delle spese legali del doppio grado di
giudizio.” Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
4.- Si costituiva in giudizio , contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con Controparte_1
conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del grado di appello. Ribadiva la sussistenza di una stabile relazione sentimentale della , giuridicamente rilevante ai fini dell'esclusione dell'assegno Parte_1
divorzile, e l'assenza di prove in ordine ai presupposti per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno divorzile.
5.- Il PG ha dichiarato non luogo a provvedere trattandosi di questioni che non attengono a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
6.- All'udienza del 10.09.2024 disposta in modalità telematica, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria,
rinviando la causa all'udienza del 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, in applicazione delle disposizioni di legge ante “Riforma Cartabia”.
7.- Con dichiarazione dell'11.12.2024, depositata in cancelleria in data 12.12.2024, Parte_1
dichiarava di non avere più i requisiti per l'accesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato, al quale formalmente rinunciava avendo, per mero refuso, dichiarato il reddito errato ed alla luce della verifica delle sue attuali condizioni reddituali, diverse rispetto al passato. 8.- All'udienza del 12.11.2024, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha riservato la causa con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
9.- Con il primo, secondo e quarto motivo di appello, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente una sua stabile relazione sentimentale, equiparabile ad una convivenza “more uxorio” , tale da escludere il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, sostenendo che il non CP_1
avrebbe fornito prova adeguata di tale convivenza , né dell'assunzione di un impegno reciproco di assistenza morale e materiale con il sig. il quale , peraltro, risiederebbe in Toscana e incontrerebbe la Parte_2 [...]
solo saltuariamente;
e per aver escluso la componente perequativa/compensativa dell'assegno di Pt_1
mantenimento, non avendo valutato il contributo dato dall' appellante alla conduzione familiare e alla formazione patrimoniale, nonché i sacrifici professionali a seguito dell'arresto dell'ex marito, e delle difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro a causa dell'età e per le patologie da cui è affetta .
9.1- Sul punto relativo al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, la Corte ritiene che, in virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018, il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge possiede una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la conseguenza che richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Occorre quindi procedere, per il suo riconoscimento, ad una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Inoltre, deve guardarsi al concetto di autosufficienza economica quale parametro di riferimento da individuarsi nel raggiungimento dell'indipendenza economica della richiedente e, qualora risulti accertato che quest'ultima sia economicamente indipendente o, comunque, in grado di esserlo, non deve esserle riconosciuto il relativo diritto, poiché l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non deve essere il riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi ma esclusivamente il raggiungimento dell'indipendenza economica che si giustifica avendo riguardo alla funzione esclusivamente assistenziale rivestita dall'assegno divorzile stesso.
Gli indicatori dell'autonomia economica del coniuge più debole vengono individuati dalla Suprema Corte nel possesso, da parte del richiedente l'assegno, di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza), delle capacità di lavoro in relazione allo stato di salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro, nonché della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
9.2- In applicazione di tali principi giurisprudenziali si osserva, quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, che il Tribunale, correttamente ha rilevato come fosse pacifica l'esistenza di una stabile relazione sentimentale tra la e l' , protrattasi per diversi anni (almeno tre al Parte_1 Parte_2
momento della memoria istruttoria del 09.03.2021) , circostanza non specificatamente contestata dall'appellante nei suoi aspetti di stabilità e durata , la quale si è limitata a negare la coabitazione e la costituzione di un nuovo nucleo familiare con assunzione di impegni reciproci. Tuttavia, la durata pluriennale e la stabilità del legame affettivo, non smentite, costituiscono elementi presuntivi significativi dell'esistenza di un progetto di vita comune e di una reciproca solidarietà tra i partner, idonei a recidere il legame di solidarietà post-matrimoniale con l'ex coniuge.
Sebbene l'onere di provare l'esistenza di tale nuova relazione, idonea a incidere sul diritto all'assegno, gravi sul coniuge onerato della sua corresponsione, ( Cass. Civ. Sez. 1 n. 34728 del 12.12.2023), il Tribunale ha correttamente ritenuto implicitamente assolto tale onere sulla base della non contestazione da parte dell'appellante della relazione e della sua significativa durata. Né l'appellante, nel presente grado di giudizio ha offerto elementi concreti idonei a smentire la stabilità e la natura del legame affettivo, concentrandosi sulla mancata coabitazione, aspetto, non dirimente, tenuto conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali secondo i quali (ultima Cass. n. 13175 /2024) non basta rilevare che i partner abbiano due distinte abitazione ( poste in città diverse l'uno a Firenze e l'altra a Bisceglie come nel caso di specie) , per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica.
Ad ogni buon conto, pur ritenendo che non sia stata data prova da parte del che la distanza di CP_1
abitazione comprenda un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile tra la e l' Parte_1 Parte_2
fatta di solidarietà, come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto di vita e di sussidio reciproco, è da rilevare comunque la mancanza del requisito assistenziale dell'assegno divorzile sotto altro profilo relativo all'autonomia reddituale dell'appellante.
Sul punto deve tenersi conto che nel corso del presente procedimento , ammessa Parte_1
inizialmente al patrocinio a spese dello Stato, ha dovuto rinunciare a tale beneficio , avendo dichiarato con istanza dell'11.12.2024, prodotta in giudizio il 12.12.2024, di aver verificato “di non avere più i requisiti per
l'accesso al beneficio richiesto, al quale formalmente rinunzio alla luce della verifica delle mie attuali
condizioni reddituali, diverse rispetto al passato”. Da tale dichiarazione e successiva rinuncia deve presuntivamente dedursi che allo stato la percepisce un reddito imponibile complessivo annuale Parte_1
certamente superiore ad €. 12.838,01 ( soglia di accesso al patrocinio a spese dello Stato stabilita dall'art.76
del D.P.R. n. 115/2002 e ss. modifiche ), non potendosi così ritenere provata l'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente l'assegno né l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
dovendosi comunque ritenere provata la capacità reddituale della richiedente tale da consentirle l'autosufficienza economica.
Orbene, nella vicenda in esame deve aggiungersi che la , in possesso del titolo di studio di Parte_1
licenza media inferiore, ha dichiarato di avere un contratto part time di 4 ore la settimana , circa venti ore mensili , presso la pizzeria di proprietà del fratello, dove già svolgeva questa attività durante la separazione, che il matrimonio ha avuto una durata di circa quattordici anni, di provvedere al pagamento mensile di un canone di locazione di €.400,00, di non essere proprietaria di alcun immobile , di avere
56 anni di età e di non essere affetta da alcuna patologia invalidante, risultando – allo stato – quale
“portatrice della variante patogenetica…”(cfr certificato “Diagnosi molecolare del 02.11.2023).
Invece l'ex marito, come accertato nella sentenza di separazione, ha un lavoro dipendente con un reddito di €. 1.200,00 al mese, non è titolare di alcuna proprietà immobiliare, vive presso la casa d'abitazione della madre.
Tanto induce questa Corte a ritenere, in conformità al giudizio espresso dal Tribunale, che la giovane età dell' appellante all'epoca dell'introduzione del giudizio di separazione (quarantacinquenne) e la sua età al momento del matrimonio (trentunenne), età in cui il percorso formativo è solitamente concluso,
nonché l'attuale attività lavorativa , pur considerando la patologia documentata che comunque non è -
allo stato- invalidante, non sono di per sé elementi sufficienti a fondare la componente compensativ a in assenza della prova del sacrificio pregresso e del suo nesso con lo squilibrio patrimoniale.
10.- Sul terzo motivo di appello, la si duole della condanna alle spese di lite inflitte in primo Parte_1
grado, sostenendo che le domande relative alla richiesta del TFR ed alla pensione di reversibilità fossero subordinate all'accoglimento della domanda principale di assegno divorzile e che, pertanto, il Tribunale
avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.
Sul punto si osserva che la regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Nel caso di specie la è risultata parzialmente Parte_1
soccombente in primo grado, avendo visto rigettare la sua domanda principale di riconoscimento dell'assegno divorzile, dalla quale dipendevano anche le richieste accessorie relative al TFR ed alla pensione di reversibilità, mentre è stata accolta la domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico del nella maggior misura di €. 350,00, anche se non vi è CP_1
stata alcuna opposizione su tale punto da parte del resistente.
Orbene, il Tribunale ha statuito che il rigetto della domanda di assegno comportasse il rigetto di tali domande accessorie ( per il TFR , anche per mancanza di prova della cessazione del rapporto di lavoro del resistente e per la pensione di reversibilità per infondatezza , presupponendo quest'ultima il decesso del coniuge), però non ha valutato l'accoglimento parziale della domanda riferita al riconosciuto aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, domanda sulla quale, per quanto vi sia stata acquiescenza da parte del resistente, è stata comunque accolta dal Tribunale, ravvisandosi giusti motivi per la compensazione parziale delle spese del primo grado del giudizio.
Sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite del primo grado del giudizio nella misura di 2/3 liquidate con la sentenza impugnata ( non contestata nel quantum), in relazione al rapporto processuale tra e , ponendosi il rimanente 1/3 Parte_1 Controparte_1
a carico della prima.
L'appello è, dunque, parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati in dispositivo
10. – La regolamentazione delle spese del secondo grado soggiace parimenti al criterio della soccombenza parziale. Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile giacché l'oggetto della controversia è costituito dal rapporto matrimoniale, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella loro liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate),
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza num. 279/2024, pubblicata l'08.02.2024, del
Tribunale di Trani-Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 1578/2020, proposto da , Parte_1
così provvede:
1.- In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di 1/3 delle spese processuali del giudizio di primo grado , come liquidate nella sentenza CP_1
impugnata. Dichiara compensato tra le suddette parti il rimanente 2/3 di tali spese. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
2.- condanna alla refusione in favore di di 1/3 delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado del giudizio che si liquidano in complessive €. 4.996,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%,
Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensando il rimanente 2/3.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Giudice Ausiliario est Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. R.G. 328/2024 la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 279/2024, pubblicata l'08.02.2024, del Tribunale di Trani-Sezione
Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 1578/2020, proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Banfi Parte_1
Appellante
contro rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Spadavecchia Controparte_1
Appellato
e con l'intervento del
Proc. Generale della Corte d'Appello di Bari, nella persona del Dott. Francesco Bretone
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso depositato il 07.04.2020 , , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 05.06.2000, che dall'unione coniugale in data 22.06.2002 nasceva il figlio Controparte_1 [...]
e di essere legalmente separata dal coniuge giusta sentenza n. 1807/2019 del Tribunale di Trani, ha Per_1
chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle Controparte_1
seguenti condizioni: 1.- disporre a carico del padre per le accresciute esigenze del figlio quale contributo al mantenimento, il versamento mensile della somma di Euro 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, oltre al versamento del 50 % delle spese straordinarie
(universitarie, mediche, sportive, ricreative ecc.); 2.- disporre in favore della ricorrente l'assegno divorzile nella misura di €. 150,00, nella stessa misura dell'assegno di mantenimento già disposto nella sentenza di separazione;
3.- disporre in favore della moglie, , il versamento della quota di TFR, ex art. Parte_1
12 bis L.898/1970; 4.- disporre altresì in favore della moglie, , il trattamento della pensione Parte_1
di reversibilità in caso di morte del coniuge obbligato in applicazione della sentenza Cass. Sez. Lavoro
28/04/2020 n. 8263, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del deducente avvocato anticipatario.
2.- Con ordinanza del 24.09.2020 il Presidente del Tribunale, ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi del 23.07.2019 (pubblicata il 26.07.2019), salvo revoca dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare che è risultata effettivamente dismessa. Sulle conclusioni contestualmente precisate dalle parti e assunte prove orali, la causa è stata assegnata a sentenza. Il Tribunale , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso, ha così disposto: “1) dichiara la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto in Bisceglie (BT) il 05.06.2000, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bisceglie, atto n. 57, Anno 2000, Parte II, Serie
A; 2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi
atti; 3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio Per_1
[...
nella misura di €.350,00, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da
corrispondere alla , entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dell'aumento dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
Parte_1
5) rigetta la domanda di attribuzione di una quota del tfr e della pensione di reversibilità proposte da parte
ricorrente; 6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in €3808,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge.”
3. – Con ricorso depositato il 13.03.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.279/2024 , sulla base di quattro motivi d'impugnazione: 1.- Errata valutazione in merito alla sussistenza di una convivenza more uxorio di con altra persona e all'assunzione volontaria di un impegno Parte_1
reciproco di assistenza morale e materiale, asseritamente non provate dal anche in riferimento alla CP_1 continuità del rapporto sentimentale;
2.- mancato riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativa/compensativa, sulla base delle allegazioni, non avendo il Tribunale considerato i sacrifici lavorativi dell'appellante ed il suo contributo dato alla famiglia , soprattutto a seguito dell'arresto del avvenuto nel mese di aprile 2010 per spaccio di droga e detenzione di sostanze stupefacenti, poi CP_1
proseguito con l'arresto domiciliare;
3.- Errata condanna alle spese di lite , non avendo il Tribunale
considerato la natura subordinata delle domande relative alla richiesta di TFR ed alla pensione di reversibilità
e la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;
4.- Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, anche alla luce della disparità reddituale e della durata del matrimonio.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata: 1) – Disporre che, a titolo di assegno divorzile,
debba corrispondere a la somma di €. 150,00 entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in
giudicato della sentenza sullo status;
2) – Disporre la compensazione delle spese legali del doppio grado di
giudizio.” Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
4.- Si costituiva in giudizio , contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con Controparte_1
conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del grado di appello. Ribadiva la sussistenza di una stabile relazione sentimentale della , giuridicamente rilevante ai fini dell'esclusione dell'assegno Parte_1
divorzile, e l'assenza di prove in ordine ai presupposti per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno divorzile.
5.- Il PG ha dichiarato non luogo a provvedere trattandosi di questioni che non attengono a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
6.- All'udienza del 10.09.2024 disposta in modalità telematica, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria,
rinviando la causa all'udienza del 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, in applicazione delle disposizioni di legge ante “Riforma Cartabia”.
7.- Con dichiarazione dell'11.12.2024, depositata in cancelleria in data 12.12.2024, Parte_1
dichiarava di non avere più i requisiti per l'accesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato, al quale formalmente rinunciava avendo, per mero refuso, dichiarato il reddito errato ed alla luce della verifica delle sue attuali condizioni reddituali, diverse rispetto al passato. 8.- All'udienza del 12.11.2024, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha riservato la causa con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
9.- Con il primo, secondo e quarto motivo di appello, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente una sua stabile relazione sentimentale, equiparabile ad una convivenza “more uxorio” , tale da escludere il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, sostenendo che il non CP_1
avrebbe fornito prova adeguata di tale convivenza , né dell'assunzione di un impegno reciproco di assistenza morale e materiale con il sig. il quale , peraltro, risiederebbe in Toscana e incontrerebbe la Parte_2 [...]
solo saltuariamente;
e per aver escluso la componente perequativa/compensativa dell'assegno di Pt_1
mantenimento, non avendo valutato il contributo dato dall' appellante alla conduzione familiare e alla formazione patrimoniale, nonché i sacrifici professionali a seguito dell'arresto dell'ex marito, e delle difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro a causa dell'età e per le patologie da cui è affetta .
9.1- Sul punto relativo al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, la Corte ritiene che, in virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018, il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge possiede una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la conseguenza che richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Occorre quindi procedere, per il suo riconoscimento, ad una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Inoltre, deve guardarsi al concetto di autosufficienza economica quale parametro di riferimento da individuarsi nel raggiungimento dell'indipendenza economica della richiedente e, qualora risulti accertato che quest'ultima sia economicamente indipendente o, comunque, in grado di esserlo, non deve esserle riconosciuto il relativo diritto, poiché l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non deve essere il riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi ma esclusivamente il raggiungimento dell'indipendenza economica che si giustifica avendo riguardo alla funzione esclusivamente assistenziale rivestita dall'assegno divorzile stesso.
Gli indicatori dell'autonomia economica del coniuge più debole vengono individuati dalla Suprema Corte nel possesso, da parte del richiedente l'assegno, di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza), delle capacità di lavoro in relazione allo stato di salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro, nonché della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
9.2- In applicazione di tali principi giurisprudenziali si osserva, quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, che il Tribunale, correttamente ha rilevato come fosse pacifica l'esistenza di una stabile relazione sentimentale tra la e l' , protrattasi per diversi anni (almeno tre al Parte_1 Parte_2
momento della memoria istruttoria del 09.03.2021) , circostanza non specificatamente contestata dall'appellante nei suoi aspetti di stabilità e durata , la quale si è limitata a negare la coabitazione e la costituzione di un nuovo nucleo familiare con assunzione di impegni reciproci. Tuttavia, la durata pluriennale e la stabilità del legame affettivo, non smentite, costituiscono elementi presuntivi significativi dell'esistenza di un progetto di vita comune e di una reciproca solidarietà tra i partner, idonei a recidere il legame di solidarietà post-matrimoniale con l'ex coniuge.
Sebbene l'onere di provare l'esistenza di tale nuova relazione, idonea a incidere sul diritto all'assegno, gravi sul coniuge onerato della sua corresponsione, ( Cass. Civ. Sez. 1 n. 34728 del 12.12.2023), il Tribunale ha correttamente ritenuto implicitamente assolto tale onere sulla base della non contestazione da parte dell'appellante della relazione e della sua significativa durata. Né l'appellante, nel presente grado di giudizio ha offerto elementi concreti idonei a smentire la stabilità e la natura del legame affettivo, concentrandosi sulla mancata coabitazione, aspetto, non dirimente, tenuto conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali secondo i quali (ultima Cass. n. 13175 /2024) non basta rilevare che i partner abbiano due distinte abitazione ( poste in città diverse l'uno a Firenze e l'altra a Bisceglie come nel caso di specie) , per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica.
Ad ogni buon conto, pur ritenendo che non sia stata data prova da parte del che la distanza di CP_1
abitazione comprenda un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile tra la e l' Parte_1 Parte_2
fatta di solidarietà, come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto di vita e di sussidio reciproco, è da rilevare comunque la mancanza del requisito assistenziale dell'assegno divorzile sotto altro profilo relativo all'autonomia reddituale dell'appellante.
Sul punto deve tenersi conto che nel corso del presente procedimento , ammessa Parte_1
inizialmente al patrocinio a spese dello Stato, ha dovuto rinunciare a tale beneficio , avendo dichiarato con istanza dell'11.12.2024, prodotta in giudizio il 12.12.2024, di aver verificato “di non avere più i requisiti per
l'accesso al beneficio richiesto, al quale formalmente rinunzio alla luce della verifica delle mie attuali
condizioni reddituali, diverse rispetto al passato”. Da tale dichiarazione e successiva rinuncia deve presuntivamente dedursi che allo stato la percepisce un reddito imponibile complessivo annuale Parte_1
certamente superiore ad €. 12.838,01 ( soglia di accesso al patrocinio a spese dello Stato stabilita dall'art.76
del D.P.R. n. 115/2002 e ss. modifiche ), non potendosi così ritenere provata l'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente l'assegno né l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
dovendosi comunque ritenere provata la capacità reddituale della richiedente tale da consentirle l'autosufficienza economica.
Orbene, nella vicenda in esame deve aggiungersi che la , in possesso del titolo di studio di Parte_1
licenza media inferiore, ha dichiarato di avere un contratto part time di 4 ore la settimana , circa venti ore mensili , presso la pizzeria di proprietà del fratello, dove già svolgeva questa attività durante la separazione, che il matrimonio ha avuto una durata di circa quattordici anni, di provvedere al pagamento mensile di un canone di locazione di €.400,00, di non essere proprietaria di alcun immobile , di avere
56 anni di età e di non essere affetta da alcuna patologia invalidante, risultando – allo stato – quale
“portatrice della variante patogenetica…”(cfr certificato “Diagnosi molecolare del 02.11.2023).
Invece l'ex marito, come accertato nella sentenza di separazione, ha un lavoro dipendente con un reddito di €. 1.200,00 al mese, non è titolare di alcuna proprietà immobiliare, vive presso la casa d'abitazione della madre.
Tanto induce questa Corte a ritenere, in conformità al giudizio espresso dal Tribunale, che la giovane età dell' appellante all'epoca dell'introduzione del giudizio di separazione (quarantacinquenne) e la sua età al momento del matrimonio (trentunenne), età in cui il percorso formativo è solitamente concluso,
nonché l'attuale attività lavorativa , pur considerando la patologia documentata che comunque non è -
allo stato- invalidante, non sono di per sé elementi sufficienti a fondare la componente compensativ a in assenza della prova del sacrificio pregresso e del suo nesso con lo squilibrio patrimoniale.
10.- Sul terzo motivo di appello, la si duole della condanna alle spese di lite inflitte in primo Parte_1
grado, sostenendo che le domande relative alla richiesta del TFR ed alla pensione di reversibilità fossero subordinate all'accoglimento della domanda principale di assegno divorzile e che, pertanto, il Tribunale
avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.
Sul punto si osserva che la regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Nel caso di specie la è risultata parzialmente Parte_1
soccombente in primo grado, avendo visto rigettare la sua domanda principale di riconoscimento dell'assegno divorzile, dalla quale dipendevano anche le richieste accessorie relative al TFR ed alla pensione di reversibilità, mentre è stata accolta la domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico del nella maggior misura di €. 350,00, anche se non vi è CP_1
stata alcuna opposizione su tale punto da parte del resistente.
Orbene, il Tribunale ha statuito che il rigetto della domanda di assegno comportasse il rigetto di tali domande accessorie ( per il TFR , anche per mancanza di prova della cessazione del rapporto di lavoro del resistente e per la pensione di reversibilità per infondatezza , presupponendo quest'ultima il decesso del coniuge), però non ha valutato l'accoglimento parziale della domanda riferita al riconosciuto aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, domanda sulla quale, per quanto vi sia stata acquiescenza da parte del resistente, è stata comunque accolta dal Tribunale, ravvisandosi giusti motivi per la compensazione parziale delle spese del primo grado del giudizio.
Sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite del primo grado del giudizio nella misura di 2/3 liquidate con la sentenza impugnata ( non contestata nel quantum), in relazione al rapporto processuale tra e , ponendosi il rimanente 1/3 Parte_1 Controparte_1
a carico della prima.
L'appello è, dunque, parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati in dispositivo
10. – La regolamentazione delle spese del secondo grado soggiace parimenti al criterio della soccombenza parziale. Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile giacché l'oggetto della controversia è costituito dal rapporto matrimoniale, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella loro liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate),
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza num. 279/2024, pubblicata l'08.02.2024, del
Tribunale di Trani-Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num. 1578/2020, proposto da , Parte_1
così provvede:
1.- In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di 1/3 delle spese processuali del giudizio di primo grado , come liquidate nella sentenza CP_1
impugnata. Dichiara compensato tra le suddette parti il rimanente 2/3 di tali spese. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
2.- condanna alla refusione in favore di di 1/3 delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado del giudizio che si liquidano in complessive €. 4.996,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%,
Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensando il rimanente 2/3.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Giudice Ausiliario est Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola