Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona all'udienza di discussione del giorno 24 giugno 2025, ha pronunciato, ex art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6674/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...], residente a [...]S. Anastasia, Parte_1
Strada Policara n. 11, cod. fisc. , nato CodiceFiscale_1 Parte_2
a Catania il 02.07.1978, residente in [...], cod. fisc.
[...]
, e nata a [...] il [...], ivi C.F._2 Parte_3 residente in [...], cod. fisc. nella qualità di C.F._3 eredi di nata a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1 [...]
, deceduta in Misterbianco in data 25.06.2023, rappresentati e C.F._4 difesi dall'avv. Salvatore Motta, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_2 di Roma del 22/03/2024 (rep n. n.37875 Raccolta n.7313);
- Resistente-
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2024 i ricorrenti, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (n. 1990/2024 R.G.), presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla de cuius per l'indennità di Persona_1 accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa (05/12/2019).
In particolare, contestavano gli esiti del giudizio della Commissione medica che aveva riconosciuto la de cuius persona con invalidità medio-grave al 67%-99% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, con decorrenza dal 05.12.2019, e persona invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 01.06.2023.
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“frutto di un'insufficiente e sbrigativa valutazione del caso di specie sia sotto il profilo diagnostico sia sotto quello motivazionale, non essendosi approfondita, con la necessaria diligenza, la documentazione medica versata in atti” (cfr ricorso in opposizione) rilevando che “accertato il diritto alla indennità di accompagnamento, avrebbe dovuto indicarne la decorrenza, quanto meno da un certo mese del 2021 o del 2022..” laddove peraltro il CTU “..non prende alcuna posizione in merito alla chiesta invalidità civile, decorrente dal 05.12.2019” mentre “già dal 2019 la Sig.ra necessitava di assistenza continua.” Persona_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
Disposta con ordinanza del 24/04/2025 l'esibizione dell'originale del certificato medico dell'ASP di Catania prodotto dalla medesima parte ricorrente in allegato al ricorso come documento n. 16, all'odierna udienza all'uopo fissata, la causa veniva discussa oralmente dalla parte ricorrente presente e sulle conclusioni delle parti come trascritte negli atti difensivi e al termine della discussione è pronunciata sentenza della quale viene data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui era affetta (“esiti di ictus ischemico in paziente monorene Persona_1 con cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale cronica, distiroidea”) all'epoca della domanda amministrativa la rendevano invalida grave ma ancora capace a svolgere i normali atti di vita quotidiana;
mentre la stessa diveniva bisognevole di assistenza continua negli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di marzo
2023 con l'aggravarsi delle condizioni generali a seguito del quale interveniva poi l'exitus nel mese di giugno 2023. (cfr Conclusioni del CTU di cui alla Relazione depositata il 13/01/2025).
Invero ha considerato il CTU: “Da quanto su descritto e valutando cronologicamente sugli atti le condizioni cliniche dell'istante, si ha che all'epoca della domanda amministrativa la sig.ra fosse affetta da patologie che la Per_1 rendevano invalida grave ma ancora capace a svolgere i normali atti di vita quotidiana e, pertanto, non necessitava di assistenza continua. Non è infatti presente documentazione clinica che faccia rilevare una non autosufficienza a quell'epoca. Le condizioni cliniche della ricorrente rimangono invariate fino all'epoca in cui, nel giugno del 2023, si ricoverava in ambito ospedaliero per trauma cranico con ferita lacero contusa da caduta accidentale. Tale quadro rilevato palesava un quadro patologico invalidante con un netto aggravamento delle patologie precedentemente sofferte.
Dopo qualche giorno per l'aggravarsi delle condizioni generali avveniva l'exitus.
Alla luce di quanto esposto sopra, si può pertanto concludere che il quadro patologico da cui era affetta la sig. ra la rendevano sicuramente invalido Per_1 2 grave nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua;
in considerazione del carattere evolutivo presentato dalle patologie da cui l'istante risultava affetta (esiti di ictus ischemico in paziente monorene con cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale cronica, distiroidea) tenuto conto altresì che nelle more erano intervenuti gravi disturbi posturali con impossibilità assoluta a mantenere la stazione eretta (sindrome da allettamento), tutto ciò giustifica la concessione dell'indennità di accompagnamento, essendo impossibilitata a deambulare senza l'aiuto costante di un accompagnatore ed incapace a compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua con decorrenza retroattiva, e pertanto fissarla al mese di marzo 2023” (cfr Relazione del CTU dott.ssa depositata il 13/01/2025). Persona_4
In seno alle note scritte depositate il 05/02/2025 e il 20/04/2025 parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU (dott.ssa ) nella presente fase di giudizio, Per_4 assumendo che l'opposizione verterebbe “solo sulla individuazione della data di decorrenza del diritto alla indennità di accompagnamento. Data che dal precedente
CTU dott. era stata già valutata (dai documenti prodotti) tra il Persona_5
2021 e il 2022…” (cfr note scritte parte ricorrente del 20/04/2025) atteso che il CTU dott. in ATP ha così concluso “…..per quanto attiene la decorrenza Per_3
L.508/88 escludo che si possa farla decorrere dal 1/6/2023 perché c'è una certificazione, anche se incompleta nella data e nella firma dell'estensore, che per l'elemento indicativo dell'età della paziente è da ascrivere tra il 2021 e il 2022, per cui la decorrenza deve collocarsi almeno in questo lasso di tempo e non già dal
1/6/2023…” (cfr conclusioni del CTU dott. in ATP) facendo riferimento a Per_3
“certificato medico dell'ASP di Catania, P.T.A. San Luigi” (nuovamente allegato alle note del 20/04/2025, ma già in atti al doc. n. 16 del ricorso per ATP e al all'allegato n. 16 del ricorso in opposizione) attestante che la sig,ra era CP_2
“allettata”.
Sostengono pertanto i ricorrenti che “Il 2021/2022, quale anno incontestabile per aver diritto all'accompagnamento, viene fuori dall'età della sig.ra scritta Per_1 sul certificato (anni 83), detratta la sua data di nascita” e pertanto la situazione legittimante l'indennità di accompagnamento “va fatta decorrere, nella peggiore delle ipotesi, almeno dal settembre 2022 e ciò per l'evidenza della certificazione pubblica prodotta e per come correttamente aveva già fatto rilevato il CTU dott.
” (cfr note scritte ricorrenti del 20/04/2025). Persona_6
A fronte di tali rilievi, richiamato con ordinanza del 07/02/2025, il CTU (dott.ssa ha precisato “…. La decorrenza da cui far partire l'indennità Per_4
d'accompagnamento, così come individuata dal precedente CTU, non può farsi risalire ad epoca precedente a quella già individuata dalla scrivente (ossia marzo
2023).
Invero, in via preliminare, si evidenzia che il certificato prodotto è privo di data, di firma e timbro del sanitario che l'ha redatto, così come confermato anche dal procuratore di parte ricorrente in seno alle note sostitutive di udienza, ed ai fini della individuazione della decorrenza del richiesto beneficio non si può di certo considerare come elemento indicativo l'età della ricorrente e da ciò decidere di fare arbitrariamente decorrere il beneficio (“Il 2021, quale anno incontestabile per aver 3 diritto all'accompagnamento, viene fuori dall'età della sig.ra scritta sul Per_1 certificato (anni 83), detratta la sua data di nascita;
quindi se la visita è stata eseguita nel 2021 e la sig.ra è nata nel 1938, ella a quella data aveva Per_1 appunto 83 anni (2021-1938=83)”).
È il caso peraltro di evidenziare, come la stessa certificazione di cui trattasi riporta invero sul retro, anche se in maniera non ben leggibile, il timbro del sanitario,
D.SSA C. RAMONDETTA Ordine dei medici CT10461 e data del 31.03.2023
(periodo in cui la scrivente ha fatto decorrere il beneficio dell'indennità di accompagnamento).
Di contro, da nessuna delle altre certificazioni in atti emergono elementi che possano certificare o evidenziare in maniera puntuale la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in epoca antecedente al 31.03.2023, trattandosi di certificazioni che ribadiscono patologie già riconosciute ed accertate (cfr lettera di dimissioni in data 25.11.2020: “… vigile e collaborante, orientata, sfumata paresi faciale”.cfr certificazione del 17.12.2020 che rileva: esiti di paresi CP_3 centrale VII n.c.. paziente collaborante; cfr certificazione del 25.03.2021 che riporta: pregresso ictus cerebrale ischemico in atto nella norma; cfr CP_3 certificazione del 7.09.2022 che rileva: “controllo di routine, …assenza di edemi periferici, assenza di turbe specifiche della ripolarizzazione continuare l'attuale terapia) e che non riportano alcuna delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nel caso a mano, la decorrenza assegnata dal CTU, così come concluso nella relazione, da cui far partire l'indennità d'accompagnamento, non può quindi farsi risalire ad epoca antecedente al marzo 2023 (epoca della certificazione rilasciata dalla dott.ssa ), risultando le affermazioni del ricorrente mere petizioni Per_7 di principio prive di alcun supporto documentale. A conferma di quanto sopra, sarebbe utile la produzione in originale cartaceo della predetta certificazione.….” (cfr relazione integrativa CTU depositata il 14/02/2025).
La relazione di C.T.U. (ivi compresa la relazione integrativa), immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta (all'uopo evidenziandosi come correttamente l'accertamento in fase di opposizione debba vertere sulla decorrenza delle condizioni rilevanti per il chiesto beneficio).
Invero, sulla scorta della detta integrazione peritale e delle considerazioni ivi formulate è stata disposta l'esibizione dell' “originale del certificato medico dell'ASP di Catania prodotto dalla medesima parte ricorrente in allegato al ricorso come documento n. 16..” (cfr. ordinanza 24/04/2025).
Tale ordine è tuttavia rimasto inadempiuto, laddove il Procuratore dei ricorrenti all'udienza del 24/06/2025 deputata alla disposta esibizione dell'originale del documento si è limitato a esibire non già l'originale me una copia fotostatica del documento n. 16 citato, nella porzione esattamente già presente al fascicolo telematico (doc. n. 16 fascicolo opposizione e doc 16 fascicolo ATP) “dichiarando che è l'unico documento in suo possesso” siccome trasmessogli dalle parti ed insistendo “in ordine alla decorrenza da ricondurre al momento dell'età indicata in tale documento ossia 83 anni” (cfr verbale dell'udienza del 24/06/2025). 4 Le argomentazioni di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, laddove di certo parte ricorrente non può giovarsi del suddetto documento, privo di data, di firma e timbro del sanitario che l'ha redatto, come invero confermato anche dal procuratore di parte ricorrente in seno alle note sostitutive di udienza e che all'evidenza si presenta incompleto. A fronte, peraltro, di quanto condivisibilmente evidenziato dal CTU nella suddetta integrazione peritale del 14/02/2025, che rileva come di esso verosimilmente si scorga un retro che peraltro lo riconduca ad una data (31/03/2023) successiva a quella indicata dai medesimi ricorrenti.
E dovendo peraltro desumersi argomenti di prova a norma dell'art. 116 c.p.c. dal contegno assunto dalla parte ricorrente volto a sottrarsi ingiustificatamente a consentire l'analisi del documento (in possesso dei ricorrenti) siccome ordinata (cfr ord. del 24/04/2025) indispensabile a conoscere i fatti di causa.
Come del resto correttamente rilevato dal CTU, il riferimento all'età della paziente (indicata in “aa 83” nel suddetto documento) non è in alcun modo decisivo (peraltro in difetto della suddetta esibizione e considerato quanto ulteriormente riscontrabile da esso) a fronte peraltro di quanto emergente dalla ulteriore documentazione sanitaria pure in atti che - in epoca coeva a quella a cui si voglia far risalire la condizione utile al beneficio dell'indennità di accompagnamento (anno 2021- anno
2022) - piuttosto non evidenzia in maniera puntuale la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale beneficio. Come infatti rilevato dal CTU in seno alla disposta integrazione peritale del 14/02/2025 (“…da nessuna delle altre certificazioni in atti emergono elementi che possano certificare o evidenziare in maniera puntuale la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in epoca antecedente al 31.03.2023, trattandosi di certificazioni che ribadiscono patologie già riconosciute ed accertate (cfr lettera di dimissioni in data
25.11.2020: “… vigile e collaborante, orientata, sfumata paresi faciale”.cfr certificazione del 17.12.2020 che rileva: esiti di paresi centrale VII n.c.. CP_3 paziente collaborante; cfr certificazione del 25.03.2021 che riporta: pregresso ictus cerebrale ischemico in atto E.O.N. nella norma; cfr certificazione del
7.09.2022 che rileva: “controllo di routine, …assenza di edemi periferici, assenza di turbe specifiche della ripolarizzazione continuare l'attuale terapia) e che non riportano alcuna delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento…” ).
Devono quindi condividersi e farsi proprie le conclusioni del CTU (dott.ssa Per_4 in sede del presente giudizio di opposizione e di cui alla Relazione di CTU depositata il 13/01/2025, come confermate con la Relazione integrativa depositata il 14/02/2025, per cui la de cuius era invalida grave (100%) Persona_1 dall'epoca della domanda amministrativa (5.12.2019) “ma ancora capace a svolgere i normali atti di vita quotidiana”, mentre la stessa era impossibilitata a deambulare senza l'aiuto costante di un accompagnatore ed incapace a compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua con decorrenza dal mese di marzo 2023 (cfr Conclusioni del CTU).
Le spese di lite della fase di ATP e della presente fase vanno compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (05/12/2019). 5 Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' , anche ex art. 152 disp. att. cpc. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6674/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che era invalida nella misura del 100% dalla Persona_1 domanda amministrativa e dal mese di marzo 2023 sino alla data della morte avvenuta il 25/06/2023 con necessità di assistenza continua;
compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Catania, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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