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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2075/2025 R.G trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 30.07.2025
promossa da:
, , con il dal Parte_1 Parte_2 prof. avv. elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in BOLOGNA VIA Per_1
FARINI N. 3
- appellante –
Contro
Controparte_1
NO CO E con l'avv.
[...] Controparte_2
NO CO e con domicilio eletto in PARMA Controparte_2
(PR), STRADA GARIBALDI N. 22,
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 709/2023 del
26 maggio 2023
1 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 709/2023 il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa n. 4801/2020 R.G. promossa da e Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1451/2020 emesso a favore Parte_2
di Controparte_1
NO CO E con il quale si
[...] Controparte_2
ingiungeva il pagamento immediato della somma di € 121.468,72, oltre interessi e spese di procedura a titolo di prestazioni professionali, ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto opposto e ha condannato gli opponenti alle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 96, II comma c.p.c.
Gli opponenti chiedevano:
1) L'accertamento e la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Parma e la competenza del Tribunale di Varese e del Tribunale di Milano quali fori esclusivi dei consumatori;
2) L'accertamento e la declaratoria di prescrizione per decorrenza del termine di tre anni a far data dal 16 settembre 2016 del credito azionato per il processo penale, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.;
3) L'accertamento e la declaratoria di abuso del diritto e del processo da parte dei ricorrenti che per la medesima attività professionale per la parcellizzazione del credito;
4) L'accertamento e la declaratoria della non conformità della copia prodotta all'originale del contratto del 12 ottobre 2012;
5) La presa d'atto del disconoscimento specifico del contenuto delle singole pagine e delle sottoscrizioni apposte nel contratto di prestazione d'opera professionale datato 12 ottobre
2012, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
6) L'accertamento e la declaratoria d'inadempimento contrattuale e la violazione del dovere di buona fede e correttezza dei ricorrenti, con conseguente riduzione del compenso richiesto;
2 7) L'accertamento e la declaratoria della sproporzione ed eccessività del compenso richiesto in via monitoria rispetto all'effettiva attività svolta a favore di entrambi i clienti con conseguente riduzione del compenso richiesto, in base al Pt_2 Parte_1
Dm 140/2012 allora in vigore;
8) L'accertamento e la declaratoria di estinzione del credito azionato con il pagamento di €
25.000,00, da parte del condebitore in solido , come ammesso Parte_1
dai ricorrenti nel ricorso R.G. n. 1286/2020, riferito a tutta l'attività e a tutto il contenzioso contro il Parte_3
9) In denegata ipotesi di ritenuta validità del contratto del 12 .10.2012, l'accertamento e la declaratoria che i ricorrenti hanno convenuto per tutta l'attività professionale e per tutti i contenziosi contro il la complessiva somma di € 50.000,00 non Parte_3
riferibile al solo primo grado e conseguentemente declaratoria di illegittima e non dovuta la somma pretesa con l'ingiunzione opposta, anche alla luce di parametri legali;
10) La declaratoria di nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva parte creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La sentenza L'ordinanza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , Parte_1 Pt_2
, che hanno chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento della domanda
[...]
dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di mancato accoglimento dell'eccezione di d'incompetenza del Tribunale di Parma a favore della competenza del Tribunale di Varese
e del Tribunale di Milano quali fori esclusivo del consumatore;
2 – Erronea motivazione in tema nullità del decreto ingiuntivo per omessa indicazione del soggetto beneficiario dell'ingiunzione;
3 – Erronea motivazione in punto di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato;
4 – Erronea motivazione in tema di inadempimento contrattuale e violazione del dovere di buona fede e correttezza dei ricorrenti;
Sproporzione tra attività prestata e compenso richiesto. In via subordinata: estinzione totale o parziale del credito per pagamento da parte del condebitore in solido;
5 – Erronea motivazione in punto di a) Abuso del diritto e del processo da parte dei ricorrenti per parcellizzazione del credito;
b) Operatività del contratto di opera
3 professionale del 12 ottobre 2012 in quanto riconosciuto dagli attori;
c) Eccezione di compensazione ed estinzione totale o parziale del credito;
Si costituiva l'appellato preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello siccome proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 342 c.p.c.
La formulazione dell'atto di impugnazione, consente, infatti, di individuare le parti della sentenza impugnate e i motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificabili nell'errata valutazione delle risultanze istruttorie in tema di raggiungimento della prova del fatto costitutivo della domanda relativi all'applicazione delle norme di diritto, addebitati al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 3, n. 20124/2015).
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea motivazione in punto di mancato accoglimento dell'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Parma a favore del
Tribunale di Varese e del Tribunale di Milano quali foro esclusivo del consumatore.
Deducono che il requisito soggettivo della qualità di consumatore non può essere riferito all'obbligazione pregressa oggetto di causa, o come nel caso all'obbligazione pregressa al rapporto con l'avvocato, con conseguente operatività del criterio dell'inderogabilità del foro del consumatore, ciò secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Il motivo è infondato.
Trattasi nella fattispecie di mandato conferito dagli appellanti nella loro qualità di consiglieri di amministrazione della società nel giudizio di appello promosso Parte_3 dal innanzi alla Corte d'Appello di Milano e nel procedimento Parte_3
penale di bancarotta celebrato innanzi al Tribunale di Pavia, concernenti l'attività professionale degli opponenti e Parte_1 Pt_2
Il caso in oggetto, ad avviso del Collegio, non è riconducibile nell'ambito della pronuncia richiamata dalla difesa appellante (19 novembre 2015, causa C-74/15- Pres. Borg Barthet-
attinente alla fattispecie di fideiussore prestatore di garanzia, affatto diversa CP_3
dalla odierna.
4 Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea motivazione in tema nullità del decreto ingiuntivo per omessa indicazione del soggetto beneficiario dell'ingiunzione.
Secondo giurisprudenza consolidata, l'omissione di un elemento formale dell'atto, non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (cfr.
Cass. n. 1928 del 28/01/2020).
Nel caso di specie, ciò si è effettivamente avverato, come è si evince agevolmente dall'incipit del provvedimento in cui chiaramente si legge quali presentatori del ricorso il nominativo dei ricorrenti odierni appellati, il che non può dare adito ad alcuna incertezza.
Il motivo non è meritevole ed è respinto.
Con il terzo motivo si censura l'erronea motivazione in punto di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Si deduce che la relativa eccezione sollevata dagli opponenti in via preliminare debba trovare accoglimento ancorché i medesimi abbiano avanzato contestazioni in via subordinata circa l'ammontare e/o la debenza della somma azionata.
L'argomento non coglie nel segno.
Si osserva come gli odierni appellanti in sede di atto di citazione in opposizione hanno formulato conclusioni unitariamente, non logicamente graduate, cui si sono riportati in sede di precisazione delle conclusioni;
così come dalla condotta processuale dei medesimi emergono contestazioni in ordine al pagamento parziale della somma ingiunta, ovvero alla congruità della medesima, incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva (cfr.
Cass. n. 11991 del 28 maggio 2014).
Il motivo non merita accoglimento ed è rigettato.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'errata motivazione in tema di inadempimento contrattuale e violazione del dovere di buona fede e correttezza dei ricorrenti;
Sproporzione tra attività prestata e compenso richiesto.
A tal proposito, va considerato che in atto di citazione di opposizione l'attore ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di incarico Parte_1
professionale del 12.10.2012, dallo stesso invocato.
Per effetto della mancata richiesta di verificazione da parte dei convenuti, tale disconoscimento ha come conseguenza la non utilizzabilità del documento nel giudizio.
Nell'incontestata circostanza che alcun accordo sia intervenuto tra Parte_2
e gli opposti in tema di compenso professionale in relazione alla vertenza penale, ne
5 consegue che i compensi spettanti ai convenuti devono essere determinati sia in relazione al giudizio civile di appello, sia in relazione al procedimento penale, in assenza appunto di un accordo, in base alle tariffe vigenti al momento della conclusione delle attività difensive.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Con il quinto motivo si lamenta l'abuso del diritto e del processo da parte dei ricorrenti per parcellizzazione del credito.
Le argomentazioni svolte risultano inidonee e confutare e contrastare le ragioni del primo giudice, che ha ritenuto che non sia riscontrabile alcun frazionamento del credito, avendo legittimamente i ceditori agito per il pagamento dei compensi professionali relativi ad attività professionali differenti da quelle di cui agli altri due decreti ingiuntivi, attinenti al giudizio di primo grado, e dunque, crediti diversi per oggetto e per titolo, né potendosi individuare il presupposto dell'abuso del processo per illegittimo frazionamento, che presuppone la sussistenza di crediti derivanti da un unico rapporto.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e e , avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. Pt_1 Parte_2
709/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna parte appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.397,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 23.09.2025
6 Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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