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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1268/2025 R.G.
TRA
n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 12/06/1964 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stabilito NISTICO' MASSIMILIANO,
il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. BARBARA SCHIATTARELLA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07.06.2024 Il Sig. esponeva che in data Parte_1
05/09/2022 presentava alla competente sede , ai sensi della Legge 222/84 CP_1
domanda di assegno e/o pensione ordinaria d'invalidità; con nota del 12/12/2022
l' comunicava l'accoglimento della domanda e liquidava l'assegno con CP_1
decorrenza 1 ottobre 2022; in data 16/10/2023 l' revisionava la prestazione di CP_1
cui era titolare il ricorrente negando la permanenza dei presupposti utili per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità; presentava ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale Inps che ancora una volta respingeva la richiesta di Conferma dell'Assegno Ordinario di invalidità; di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 29.01.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che il Ctu avrebbe sottovalutato la gravità della cardiopatia ipertensiva e il grado di compromissione funzionale causato dalla BPCO severa.
Inoltre, si assumeva la mancata valutazione non solo delle limitazioni fisiche legate all'artrosi polidistrettuale ma anche la mancata considerazione dell'incidenza delle verie patologie sofferte da parte ricorrente in relazione al lavoro svolto.
2 A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: Cardiopatia ischemica;
BPCO; Artrosi diffusa.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che le infermità, con le menomazioni riscontrate, non determinavano e non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L.
222/1984) con riferimento all'attività lavorativa dichiarata.
Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
3
P.Q.M.
Il Tribunale di OL OR , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1268/2025 R.G.
TRA
n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 12/06/1964 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stabilito NISTICO' MASSIMILIANO,
il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. BARBARA SCHIATTARELLA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07.06.2024 Il Sig. esponeva che in data Parte_1
05/09/2022 presentava alla competente sede , ai sensi della Legge 222/84 CP_1
domanda di assegno e/o pensione ordinaria d'invalidità; con nota del 12/12/2022
l' comunicava l'accoglimento della domanda e liquidava l'assegno con CP_1
decorrenza 1 ottobre 2022; in data 16/10/2023 l' revisionava la prestazione di CP_1
cui era titolare il ricorrente negando la permanenza dei presupposti utili per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità; presentava ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale Inps che ancora una volta respingeva la richiesta di Conferma dell'Assegno Ordinario di invalidità; di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 29.01.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che il Ctu avrebbe sottovalutato la gravità della cardiopatia ipertensiva e il grado di compromissione funzionale causato dalla BPCO severa.
Inoltre, si assumeva la mancata valutazione non solo delle limitazioni fisiche legate all'artrosi polidistrettuale ma anche la mancata considerazione dell'incidenza delle verie patologie sofferte da parte ricorrente in relazione al lavoro svolto.
2 A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: Cardiopatia ischemica;
BPCO; Artrosi diffusa.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che le infermità, con le menomazioni riscontrate, non determinavano e non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L.
222/1984) con riferimento all'attività lavorativa dichiarata.
Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
3
P.Q.M.
Il Tribunale di OL OR , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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