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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 489/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 489/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti Enrico Cornelio, Parte_1 C.F._1
Claudia Cornelio e l'abogada Livia Cornelio dell' (n. Controparte_1
iscr. 129911), nonché avvocato Stabilito presso il Foro di Venezia;
attrice, contro
(c.f. ), con l'avv. Stefania Trivellato, Controparte_2 P.IVA_1
convenuta,
In punto: responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 25.9.2024.
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 25.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato dalla Controparte_2
pagina 1 di 14 erronea diagnosi e dal mancato approfondimento diagnostico con r.m., nonché dall'omessa prescrizione cautelare di applicazione di idoneo immobilizzo e di prescrizione dell'uso di stampelle dopo l'accesso al Pronto Soccorso e, in particolare, del danno biologico subito dall'attrice per l'errata diagnosi comprensivo del danno morale per le sofferenze conseguenti;
del danno patrimoniale conseguente le spese mediche da liquidarsi secondo documentazione;
del danno non patrimoniale per perdita della capacità di fare areddittuale;
del danno patrimoniale in forza del demansionamento subito come da buste paga;
del danno morale conseguente al demansionamento medesimo, secondo i normali criteri di calcolo in misura pari al danno patrimoniale conseguito alla differenza tra lo svolgimento delle mansioni precedenti e quella attuale, oltre interessi e rivalutazioni dal fatto al saldo.
Parte ricorrente ha allagato che:
- ella è dipendente di per cui lavora con inquadramento di “capotreno”; CP_3
- in data 20.7.2021, cadeva accidentalmente dalla scala di casa procurandosi una lesione al piede destro;
- si recava così al Pronto Soccorso di Dolo dove veniva visitata e sottoposta a rx con diagnosi negativa per frattura e diagnosi di distorsione alla caviglia destra con 7 giorni di prognosi ed in tale sede non le è stata data indicazione di non deambulare;
- risentendo di dolori ingravescenti e non riscontrando miglioramenti, in data 2.8.2021, ella si è rivolta ad un centro privato dove è stata sottoposta ad una risonanza magnetica da cui è emersa una frattura sottoperiostale dei 2/3 supero anteriori del calcagno;
- è seguito, in data 6.8.2021, un ulteriore ingresso al Pronto Soccorso di Dolo, da cui è stata dimessa, ingessata, con una diagnosi di “infrazione del calcagno” del piede destro ed una prognosi di 30 giorni ed il pronto soccorso ha contestualmente rilasciato una consulenza di
“trauma del piede destro occorso il 20.07.21dove non si evidenziavano apparenti segni di frattura, tuttavia
pagina 2 di 14 per la persistenza del dolore la paziente eseguiva RM che evidenziava una minuta infrazione della parte superiore del calcagno”;
- in data 1.9.2021, ella ha eseguito una visita di controllo in seguito alla quale, per la prima volta le è stato consigliato la mobilizzazione della caviglia e del piede e deambulazione per ulteriori 20 giorni con le stampelle;
- il 3.11.2021, prima di essere riammessa in servizio, è stata sottoposta a visita da parte del medico competente, che l'ha dichiarata “inidonea alla mansione di capotreno”.
Si è costituita in giudizio l negando e contestando gli assunti attorei sia Controparte_2
per quanto atteneva all'an, infondato sia in fatto che in diritto, che al quantum debeatur perché determinato in misura eccessiva e concludendo chiedendo il rigetto della domanda attorea ritenuta temeraria, tale da ritenersi poter essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di CTU medico – legale, mentre la prova orale e la C.T.U. contabile richieste da parte attrice sono state rigettate con Ordinanza del
13/03/2023.
In data 2/11/2023, il Collegio peritale composto dal Dott. , Persona_1 [...]
, e dal Dott. Controparte_4 Persona_2 [...]
, hanno depositato l'elaborato peritale. Controparte_5
Con successiva Ordinanza 17/11/2023, considerato che il Collegio non aveva tenuto in conto le osservazioni del C.T. dell'attrice, il Giudice ha disposto che il Collegio peritale le valutasse, concedendo termine di giorni 15 affinché il Collegio depositasse una relazione integrativa che confermasse, modificasse od integrasse le conclusioni già formulate.
In data 20/11/2023, il Collegio peritale ha depositato una relazione integrativa, che è stata discussa all'udienza del 12/12/2023 a seguito della quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/9/2024, disponendo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la pagina 3 di 14 sostituzione dell'udienza così fissata con il deposito di note di trattazione scritta nelle quali le parti hanno rassegnato le conclusioni di merito che di seguito di riportano.
Parte attrice:
“Condannarsi l' al risarcimento del danno causato dalla erronea diagnosi e dal mancato Controparte_2
approfondimento diagnostico con r.m., nonché dall'omessa prescrizione cautelare di applicazione di idoneo
CP_ immobilizzo e di prescrizione dell'uso di stampelle dopo l'accesso al Pronto Soccorso, condannando l medesima al risarcimento del danno biologico subito dall'attrice per l'errata diagnosi comprensivo del danno morale per le sofferenze conseguenti;
del danno patrimoniale conseguente le spese mediche da liquidarsi secondo documentazione;
del danno non patrimoniale per perdita della capacità di fare areddittuale;
del danno patrimoniale in forza del demansionamento subito come da buste paga;
del danno morale conseguente al demansionamento medesimo, secondo i normali criteri di calcolo in misura pari al danno patrimoniale conseguito alla differenza tra lo svolgimento delle mansioni precedenti e quella attuale. Interessi e rivalutazioni dal fatto al saldo. Vittoria di spese”.
Parte convenuta:
“Nel merito, in principalità: respingersi in toto le domande di risarcimento dei danni formulate da parte attrice nei confronti dell' , in quanto infondate in fatto ed in diritto, per Parte_2
i motivi di cui in narrativa. Con condanna ex art. 96, III^ C. C.P.C._ Con il favore delle spese di lite, oltre a spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Nel merito, in via subordinata: ridursi e moderarsi tutte le pretese attoree nei confronti dell' in quanto formulate in misura Parte_2
eccessiva e secondo quanto verrà provato nel corso dell'assumenda istruttoria, nonché in ragione del concorso colposo, ex art. 1227 C.C., di parte attrice. Con il favore delle spese di lite, oltre a spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, o quantomeno compensate”.
*****
Si deve ricordare in punto di diritto che, in linea con gli esiti cui era pervenuta la giurisprudenza in merito all'inquadramento dogmatico della responsabilità dell'ente gestore pagina 4 di 14 della struttura sanitaria, l'art. 7 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli) delinea un modello di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, la quale risponde nei casi in cui l'inadempimento riguardi obbligazioni proprie dell'ente, nonché nei casi in cui l'inadempimento sia dipeso da un fatto del personale medico e paramedico che svolge la propria prestazione all'interno della struttura.
L'art. 7 comma 1, prevede, infatti, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Il legislatore, sul punto, ha positivizzato gli esiti interpretativi di consolidata giurisprudenza, secondo la quale la responsabilità della struttura sanitaria s'inserisce nell'ambito di un rapporto negoziale, qualificabile come complesso e atipico “contratto di spedalità”, il quale sorge per il solo effetto anche tacito del ricovero del paziente o del suo “contatto” e sottoposizione alla attività terapeutica o, sanitaria in generale: le prestazioni sanitarie da parte di una struttura ospedaliera (o altra struttura) deputata a fornire assistenza sanitaria avvengono, infatti, sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza sanitaria”, ove assumono primario rilievo le prestazioni di cura medica, ma nel quale si possono rinvenire anche prestazioni diverse quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché obbligazioni accessorie cosiddette di sicurezza e/o protezione.
L'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale.
pagina 5 di 14 Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili, limitano la responsabilità della struttura sanitaria al dolo ed alla colpa grave.
Invero, allorché siano allegati, danni derivanti, dalla sola imperita o negligente attività professionale medica, la giurisprudenza, anche prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, aveva affermato che la struttura ospedaliera debba rispondere per inadempimento contrattuale anche in relazione alla inadeguata opera prestata direttamente dai propri dipendenti o medici convenzionati, secondo la fattispecie di responsabilità per fatto altrui configurata dall'art. 1228 c.c. (responsabilità per il fatto dei propri ausiliari o collaboratori: v. ex pluribus: Cass., Sez. U, n. 577/2008, nonché Cass., n. 13953/2007; Cass.
n. 11621/2011).
Per ciò che attiene alla ripartizione degli oneri probatori tra struttura sanitaria e paziente, occorre partire dal “principio della c.d. vicinanza della prova”, inaugurato dalla Corte di
Cassazione con l'ormai celebre pronuncia, resa a Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui: “Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale;
in entrambi i casi, infatti, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento”.
Tale principio è stato confermato, proprio in tema di responsabilità sanitaria, da un'altra nota pronuncia della Suprema Corte, anch'essa resa a Sezioni unite, la n. 577/2008, la quale ha statuito che il paziente danneggiato potrà, oltre a provare il contratto (o il diverso titolo)
pagina 6 di 14 da cui deriva il suo diritto alla prestazione medica, limitarsi ad allegare il mancato, o anche solo l'inesatto, adempimento del medico “astrattamente idoneo” a provocare il danno, gravando su quest'ultimo il peso di provare l'avvenuto, esatto, adempimento e, dunque, sia che la prestazione professionale sia stata eseguita diligentemente, sia che il peggioramento nel decorso della malattia sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile
(Cass., sez. un., n. 577/2008).
L'attore danneggiato è, perciò, esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può, infatti, limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinico-patologica.
È, per contro, onere dell'ente ospedaliero provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a negligenza o imperizia del propri ausiliari;
in altri termini: “La presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile” (cfr. anche Cass n. 12274/2011).
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176, secondo comma c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave ex art. 2236 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte è peraltro pervenuta ad affermare che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici pagina 7 di 14 di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario.
All'articolo 2236 c.c. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso all'ente ospedaliero dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass. 10297/2004; Cass. 11488/2004).
In definitiva, quando vengano provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie a seguito dell'intervento o della condotta omissiva dei sanitari, incombe sulla struttura sanitaria la prova che la prestazione dell'attività abbia raggiunto il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso o, in caso contrario, che quel risultato non sia stato conseguito per il verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza.
Perciò, la dimostrazione delle cause del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria derivante dall'inadempimento è a carico del creditore, mentre resta a carico del debitore convenuto la prova del fatto estintivo, ossia delle ragioni giustificatrici dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, a partire dalla sentenza n. 18392/2017, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento.
Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata pagina 8 di 14 (Cass. n. 28992/2019; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 19204/2018; Cass. n. 26824/2017;
Cass. n. 29315/2017; Cass. 18392/2017).
La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni
Unite 30/10/2001, n. 13533, non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della
"prova liberatoria" rispetto al nesso di causa per cui ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale e lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. 28991/2019 e
28992/2019).
E non può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla
“causa”, là dove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (come riaffermato da Cass. n. 18392/2017); la causa qui attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere” che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti pagina 9 di 14 “tema di prova della parte debitrice” e concerne un “ciclo causale” che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
La causalità materiale consiste nella relazione riscontrabile tra un evento e tutti i suoi antecedenti causali “naturalistici”: è causa materiale ogni condizione che abbia dato sede ad un'inferenza sull'evento, tale per cui – in assenza della condizione medesima – l'evento non si sarebbe verificato.
Nella fase in cui si deve attribuire rilevanza giuridica ai fatti dannosi ed individuarne il responsabile, non sussiste, invero, sostanziale differenza tra come opera il nesso causale nel diritto penale, ai sensi dell'art. 40 c.p., e nella responsabilità civile.
E' diverso, tuttavia, il “grado” di probabilità richiesto, perché si possa concludere nel senso della sussistenza del rapporto eziologico fra condotta (attiva od omissiva) ed evento.
Nel diritto penale, perché sussista il nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento lesivo, dovendo la causalità sopravvivere alla “prova di resistenza” del ragionevole dubbio, occorre che l'evento dannoso costituisca la conseguenza del comportamento commissivo o omissivo del medico, in quanto quest'ultimo risulti esserne stato con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica condizione necessaria (Cass. pen. sez. un.
11.09.2002 n. 30328, Franzese); nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità
(materiale) consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” (Cass. n. 21619/2007, Cass. S.U. n. 576/2008, Cass. n. 867/2008, Cass.
n. 10743/2009; Cass. n. 16381/2010).
La causalità civile rimane, in definitiva, attestata sul versante della probabilità relativa (o
“variabile”), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità espressive che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole pagina 10 di 14 probabilità” ecc.), ma che deve, comunque obbedire alla logica del “più probabile che non”
(cfr. Cass. n. 20547 del 30/09/2014).
Ciò ricordato, si deve premettere, come già enunciato nella parte narrativa, che l'attrice ha chiesto la condanna dell' sanitaria convenuta al risarcimento del danno a lei Pt_2
occorso dalla erronea diagnosi e dal mancato approfondimento diagnostico con r.m., nonché dall'omessa prescrizione cautelare di applicazione di idoneo immobilizzo e dell'uso di stampelle dopo l'accesso al Pronto Soccorso.
Si deve rilevare che nell'ambito della C.T.U. medico – legale disposta nel presente giudizio, il Collegio peritale, composto dal medico – legale Dott. e dal Dott. Persona_1 Per_2
, ha escluso elementi
[...] Controparte_5
d'inadeguatezza sotto il profilo sia omissivo, sia commissivo nei comportamenti dei sanitari che ebbero ad assistere la sig.ra . Parte_1
In particolare, il Collegio ha evidenziato che: “Il percorso diagnostico-terapeutico messo in atto da parte dei sanitari del pronto soccorso di Dolo in data 20/7/2021 è stato corretto, con esecuzione di RX standard, refertata come negativa per fratture, con conferma anche ad una lettura dei radiogrammi effettuata dai sottoscritti. L'assenza di frattura alla RX ed il quadro clinico complessivo non ponevano indicazione ad effettuare esami di secondo livello come la TC, né a mettere in atto immobilizzazione e prescrivere divieto di carico. Non è comunque rilevabile, per i motivi più sopra ampiamente esposti, un maggior danno riconducibile alla mancanza di immobilizzazione e divieto di carico in data 20 dicembre 2021, accorgimenti che, comunque, non risultavano indicati sulla base dei dati disponibili in quel momento.
Parimenti adeguato e corretto risulta il trattamento prontamente effettuato all'atto dell'accesso al pronto soccorso di Dolo in data 6/8/2021. Non si rilevano quindi, in estrema sintesi, condotte censurabili, omissioni di doverose regole di condotta o comportamenti non aderenti alla buona pratica clinica a carico del personale sanitario dell'ospedale di Dolo che ebbe in cura la signora a seguito del trauma Parte_1
al piede destro del mese di luglio 2021” (p. 21, relazione).
pagina 11 di 14 Inoltre, il Collegio con la relazione integrativa depositata in data 20/11/2023 ha esaustivamente preso posizione e confutato le osservazioni del C.T. dell'attrice Dott.
in particolare evidenziando che: “1) Ribadiamo che non si rilevano profili di responsabilità Per_3
professionale medica. 2) Non citiamo le Linee Guida perché non esistono. 3) Le “Buone pratiche assistenziali” sono quelle che i Testi, la Letteratura e l'esperienza ci trasmettono. Rubor, tumor, calor e dolor sono elementi comuni a tutti i traumi e le distorsioni di qualsiasi entità e, quando la radiografia convenzionale non evidenzia fratture, non necessitano di ulteriori accertamenti strumentali in fase di accesso al Pronto Soccorso. 4) Si concorda che una Radiografia tradizionale non permette di valutare fratture occulte o lesioni legamentose ma, come già ampiamente specificato, in caso di negatività della radiografia convenzionale e inassenza di uno specifico sospetto clinico, non sono indicate indagini radiodiagnostiche di secondo livello in fase di accesso al Pronto Soccorso. 5) L'indicazione ad immobilizzare una caviglia in assenza di frattura dipende dalla situazione clinica rilevata, evidentemente il Collega di PS non ha ritenuto di procedere ad immobilizzazione perché il quadro clinico non lo richiedeva. Si ripete che in assenza di un referto di frattura non è prevista l'indicazione ad immobilizzazione in gesso. 6) La RMN del 2/8/21 eseguita a soli 12 gg di distanza (che è un tempo ragionevole di esecuzione in assenza di dubbi clinici specifici, si ricorda che un “normale“ PS non è in grado di eseguire in urgenza RMN o TAC in assenza di un sospetto clinico preciso) ha evidenziato per l'astragalo “focolaio di osteocondrite subcondrale e edema della spongiosa” per il calcagno “frattura sottoperiostale, senza spostamento, dei 2/3 supero anteriori del calcagno caratterizzata da intenso e disomogeneo edema della spongiosa ossea”. Ma la successiva RMN del 3/9/21 non evidenziava più il focolaio di frattura sottoperiostea al calcagno, ma solo una “area di 12 mm per componente iperemico edematosa” a livello dell'astragalo. Quindi l'ipotetica lesione all'astragalo invocata da parte ricorrente è documentata solo come di tipo “iperemico-edematosa” e non ha dato esito ad alterazioni anatomiche definitive e permanenti. 7) Per i CCTTUU la lesione del domo astragalico non è “di poco valore” ma è stata valutata come lesione, si ripete “iperemico-edematosa”, in assenza di lesioni osteocondrali documentate e permanenti”.
pagina 12 di 14 Le Conclusioni a cui sono addivenuti i Consulenti sono condivise da questo Giudice in quanto appaiono frutto di approfondito confronto tecnico, sono coerenti ed immuni da vizi logici.
Non solo la condotta dei medici appare immune da censure sotto il profilo della colpa, ma anche sotto il profilo del danno – evento subito, dato che parte attrice non ha provato che l'eventuale condotta omissiva abbia cagionato un danno risarcibile.
Infatti, sul punto, il Collegio peritale ha evidenziato: “8) Per quanto riguarda l'ultimo punto, ovverosia quello relativo alla valutazione del danno, avendo ritenuto non solo insussistenti i profili di responsabilità professionale ma anche che, di fatto, non vi è stata una guarigione in pejus riconducibile alla non prescritta (e non indicata) immobilizzazione al momento del primo accesso al p.s., si conferma quanto già ampiamente espresso nella relazione”.
Alla luce di queste argomentazioni, la domanda dell'attrice è infondata e deve essere respinta.
Anche la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta da parte convenuta deve essere respinta, dato che non si ritiene che parte attrice abbia gito con colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerando il valore indeterminato della causa e l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano su valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, con l'eccezione della fase decisionale per la quale sia attestano sui minimi, dato che la convenuta ha depositato la sola comparsa conclusionale.
Le spese di C.T.U vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 489/2022 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed
[...] Controparte_2
eccezione respinta:
pagina 13 di 14 1) Rigetta la domanda di parte attrice.
2) Condanna l'attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€6.164,00 per compenso (di cui €1.701,00 per la fase di studio;
€1.204,00 per la fase introduttiva;
€1.806,00 per la fase istruttoria;
€1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Venezia, 12/03/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 14 di 14