Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5737/2020 posta in deliberazione il giorno 19/03/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
(00000000000000) CP_1
Avv. MARSILI MASSIMILIANO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11337/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con Parte_1
la quale il tribunale aveva così statuito: “ Accoglie l'opposizione promossa dalla e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4976/2015; b) Parte_1
1
231/2002 residui sulla sorte capitale che, quantifica e liquida – alla data della pronuncia della sentenza – in € 59.528,71, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, come in parte motiva. c) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opposta per questa fase di merito che liquida nella misura di € 6.274,98 (compreso rimborso forfettario spese generali, nonché IVA C.p.A ). Oltre alle spese processuali già liquidate in sede di emissione del monitorio che – come tali – devono esser confermate, nonostante la revoca del decreto, in favore di parte opposta”.
Si è costituita in giudizio ccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva per avere ceduto medio tempore il credito alla Parte_2
Con ordinanza in data 27-28 ottobre 2023 il processo è stato dichiarato interrotto per il fallimento di CP_1
Il giudizio è stato riassunto dall'appellante nei confronti della CP_2
, che è rimasto contumace .
[...]
Precisate conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art
127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190
c.p.c.
2.La vicenda è stata così riassunta nella sentenza impugnata: pagina1 di 4 N. R.G. 25772/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione II in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato, SENTENZA nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione TRA in Parte_1
persona del Prefetto p.t. rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello
Stato e domiciliata presso la sua nota sede in Via dei Portoghesi n. 12 Pt_1
OPPONENTE CONTRO in persona del l.r.p.t. rappresentato e CP_1
difeso dall'avvocato Massimiliano Marsili, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata come in atti, in Viale Parioli 44,
2 presso lo studio del difensore. OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, giudice dr. Tanferna Mario, n.
4976/2015 del 25.02.2015 relativo ad un credito per prestazioni eseguite in servizio di “Facility management”. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E
PROCESSO “Con atto di citazione notificato in data 13.04.2015 – la
[...]
- ha proposto opposizione al decreto Parte_3
ingiuntivo - n. 4976/2015 richiesto ed ottenuto dalla er il pagamento CP_1
della complessiva somma di € 178.396,30 oltre interessi moratori ex D.lgs
231/2002, a titolo di credito residuo, giuste fatture, relativo ad un ordinativo di fornitura servizi - prot. 103089/SAC - per servizi di Facility Management per gli immobili in uso alla PA. Firmato Da: AT LA Emesso Da:
NG CA 3 Serial#: Controparte_3 CodiceFiscale_1
pagina2 di 4 Le prestazioni di cui al lotto erano descritte nel piano dettagliato degli interventi – Lotto 09 – per gli immobili specificatamente individuati nei moduli allegati. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la i lamentava di un CP_1
parziale inadempimento relativo alle fatture 225, 226, 630, 631, 1168, 1169 per un totale dovuto di € 182.382,81 oltre interessi di mora ex D.lgs 231/2002 dalla data di emissione al soddisfo, che si erano ridotte alla cifra di cui al decreto - €
178.396,30 – in ragione dell'emissione delle note di credito n. 213/2014 (per €
3681,79) e n. 214/2014 ( per € 304,72) a storno parziale delle fatture nn. 1168 e
1169 sopra citate. Nell'atto di citazione in opposizione la contestava Parte_1
il debito residuo evidenziando – sulla base della documentazione offerta in visione – che le fatture 225 e 226 del 28.02.2014 e le fatture 630 e 631 del
30.04.2014 erano state liquidate con ordinativo di pagamento n. 13993 del
11.12.2014, come poteva evincersi dall'allegato 1, mentre le fatture 1168 e 1169 del 30.06.2014 erano pervenute nel sistema di fatturazione elettronica solo in data 26.03.2015 ed erano state pagate nella medesima data a mezzo ordinativo di pagamento n. 3631/2015. Si costituiva in giudizio in data 28.10.2015 la con comparsa di costituzione depositata in data 28.10.2015, che non CP_1
3 negava quanto dedotto dall'opponente, ma evidenziava che le date di pagamento indicate dalla di nell'atto di citazione, si riferivano agli Parte_1 Pt_1
ordinativi di pagamento, non alla ricezione delle somme da parte della CP_1
Che l'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 11.12.2014,
e che conseguentemente la aveva provveduto al pagamento delle Parte_1
somme dovute da solo dopo la proposizione del decreto ingiuntivo CP_1
opposto. Che quindi, se si fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere avrebbe in ogni caso dovuto tenersi conto del gravame delle spese secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”. Che in ogni caso, occorreva considerare che nei pagamenti disposti con gli ordinativi del Dicembre del 2014 e del Marzo 2015, la si era limitata a corrispondere Parte_1
alla solo l'importo dovuto a titolo di sorte, omettendo quindi di CP_1
corrispondere gli interessi di mora di cui alla disciplina del D.lgs 231/2002 “….
Nel merito il Tribunale aveva, per la parte che interessa così motivato il parziale rigetto dell'opposizione.
“L'opposizione proposta è parzialmente fondata e nei termini di cui in parte motiva dev'esser accolta. Deve evidenziarsi non esservi stata contestazione tra le parti in riferimento all'emissione delle fatture ed all'effettuazione delle prestazioni, ma solo alla tempestività dei pagamenti che per parte opposta, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, erano intervenuti solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo in data
21.01.2015. …Depositato il fascicolo del monitorio si evinceva che le fatture 225
e 226 del 28.02.2014, e le fatture 630 e 631 del 30.04.2014 - tutte con pagamento a novanta giorni – erano state pagate con l'emissione del mandato di pagamento in data 11.12.2014, e quindi oltre il termine dei novanta giorni previsto
(irrilevante ai nostri fini la scissione tra l'emissione del mandato ed il pagamento effettivo, posto che la PA, quando rilascia il mandato di pagamento emette un titolo per la somma portata in mandato che è immediatamente liquida ed
4 esigibile) e nello specifico oltre il 29.05.2014 quanto alle fatture 225 e 226 e oltre il 29.07.2014 quanto alle fatture 630 e 631. Nulla invece, in termini di ritardo, poteva esser addebitato al pagamento delle fatture 1168 e 1169 del 30.06.2014, in quanto le stesse erano state immesse nel sistema di fatturazione elettronica, e quindi rese conoscibili all'amministrazione debitrice, solo in data 26.03.2015 all'esito delle note di credito ed in pari data erano state pagate a mezzo ordinativo di pagamento 3621 ( allegato 3 del fascicolo di comparsa di costituzione e risposta). Quindi per queste ultime due fatture non si ravvisava un ritardo che legittimasse la corresponsione degli interessi di mora di cui al D.lgs 231/2002; né l'allegazione del tardivo inserimento in sistema elettronico è stato sconfessato dalla parte opposta nel giudizio di merito. E quindi, disposto il calcolo al lordo dell'Iva su ciascuna fattura pagata in ritardo, computati i termini a novanta giorni, operato il computo ai sensi della 231/2002, deve riconoscersi a carico della , incontestato il pagamento della sorte, un debito residuo Parte_1
a titolo di interessi moratori ex D.lgs 231/2002 pari a: - € 27847,43 a titolo di interessi, quanto alla fattura 225 ( € 46.022,37 per sorte ed € 10.124,92 per Iva per un lordo pari ad € 56.174,29); di € 2304,77 quanto alla fattura n. 226 ( €
3809,00 a titolo di sorte, € 837,98 per IVA, per un totale di € 4.646,98); di €
27.071,74 quanto alla fattura n. 630 (€ 46.022,37 a titolo di sorte, ed € 10.124,92 titolo di IVA per un totale di € 56.147,29); di € 2304,77 quanto alla fattura n. 631
( € 3809,00 a titolo di sorte, € 837,98 per IVA, per un totale di € 4646,98); Il tutto, alla data del 31.07.2020, nella cifra complessiva pari ad € 59.528,71 oltre interessi moratori dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue che parte la , è risultata inadempiente nei Parte_1
Parte Con confronti della relativamente al pagamento degli accessori per la cifra complessiva di € 59.528,71, oltre ulteriori interessi moratori ex D.lgs 231/2002, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo. Il decreto ingiuntivo, come tale, dev'esser invero revocato quanto alla sorte, ma va confermato quanto alle spese processuali liquidate in monitorio, essendo risultata
5 legittima la richiesta del decreto in ragione di quanto evidenziato al momento dell'iscrizione a ruolo. Le spese processuali di questa fase di merito si liquidano come in dispositivo, e vanno ridotte in correlazione al residuo debito vantato dalla fornitrice dei servizi. “
3. Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla allorchè era ancora in bonis. CP_5
La cessione in corso di causa del credito alla priva di rilievo per la Parte_2
corretta instaurazione del giudizio di appello, in quanto, a norma dell'art 111
c.p.c., il trasferimento nel corso del giudizio del diritto controverso non fa venire meno la legittimazione della parte originaria.
4. La lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 Parte_1
c.c. e del D.lgs. n. 231/2002. Errore di calcolo nel conteggio delle somme.” E deduce: “ La sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da questa Difesa e ha rideterminato la somma dovuta a titolo di interessi moratori da corrispondere calcolati sulla base dell'intera sorte capitale di cui alle fatture (fatt 225/225/630/631 del 2014). Tuttavia, il Tribunale, sebbene abbia preso atto del fatto pacifico tra le parti che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento in data 11.12.2014 di un importo pari alla sorte capitale, non ha tenuto conto di tale circostanza in sede di calcolo degli interessi. Il Tribunale sembra aver imputato i pagamenti intercorsi esclusivamente alla sorte capitale, che ha ritenuto con ciò estinta, ma ha poi calcolato gli interessi maturati e maturandi sulla base dell'intera sorte capitale assunta quale base di calcolo.
Come noto, ai sensi dell'art. 1194, co. 2, c.c. “Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale Il Tribunale, pertanto, è incorso in errore di fatto e di diritto in quanto avrebbe dovuto imputare i pagamenti intercorsi dapprima agli interessi maturati fino al giorno del pagamento 11.12.2014 e, per le somme residue, alla sorte. A questo punto, il
6 Tribunale avrebbe dovuto calcolare la sorte residua e condannare la Parte_1
al pagamento di tale sorte residua e degli interessi maturati e maturandi su tale sorte residua (e non sull'intera sorte capitale). Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano i conteggi delle somme effettivamente dovute (sorte residue e interessi moratori maturati su tale sorte) nella tabella che si allega (all. 6) e da intendersi qui integralmente trascritta. Come si può vedere nella detta tabella, a seguito dei pagamenti effettuati dalla in data 11.12.2014 e della corretta Parte_1
imputazione degli stessi dapprima agli interessi fino a quel momento maturati e poi alla sorte, la sorte residua risulta complessivamente pari ad euro 6.626,71.
Gli interessi, maturati dal giorno in cui sono avvenuti i pagamenti, devono calcolarsi sulla base di tale importo. Gli interessi moratori maturati sino al 3 novembre 2020 sono pari ad euro 4.255,54. Alla luce di quanto esposto la sentenza merita di essere riformata integralmente rideterminando il quantum dovuto dalla . Parte_1
Il motivo è parzialmente fondato
Quanto all'imputazione dei pagamenti , la doglianza è infondata.
L'art.1194 comma 2 trova applicazione nell'ipotesi che il pagamento sia stato effettuato “ in conto di capitale ed interessi”. Nella fattispecie è stata, invece, la stessa Amministrazione ad effettuare il pagamento della sola sorte capitale portata dalle fatture, non evincendosi dalle causali degli ordinativi di pagamento alcun riferimento anche agli interessi. L'Amministrazione, inoltre, nell'eseguire il pagamento non lo ha qualificato come acconto, ma ha ritenuto di avere estinto le proprie obbligazioni corrispondendo solo il dovuto per sorte, lasciando quindi intatto del creditore a pretendere il pagamento degli interessi non corrisposti e non menzionati all'atto del pagamento.
La contestazione contenuta nell'allegato 5 comunque del calcolo operato dal tribunale è fondata.
Il Tribunale ha infatti calcolato gli interessi moratori alla data del 31.7.2020, epoca della sentenza, trascurando di considerare che il pagamento delle fatture era
7 intervenuto nel 2014 e non potevano certo più produrre interessi dal pagamento, in quanto alla data dell'11.12.2014 la sorte capitale era stata estinta. Il debito per interessi , come esattamente indicato nel suddetto conteggio ammontava alla data dell'11.12.2024 ad € 4.448,94,, sicchè effettivamente il debito complessivo alla data del 3.11.2020 ammontava ad € 6.626,71
5. Con il secondo motivo di appello la di duole della regolazione delle Parte_1
spese di lite e chiede “di riformare la sentenza di prime cure nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese di lite della fase monitoria e Parte_1
del primo grado di giudizio. A tal fine, occorre tenere presente anche il comportamento gravemente scorretto di controparte, che ha azionato in via monitoria importi per la quasi totalità già pagati ben prima della proposizione del ricorso monitorio (le fatture nn. 225 e 226 del 28.2.2014 e nn.630 e 631 del
30.04.2014 sono state regolarmente liquidate in data 11.12.2014, quindi ben prima della proposizione del ricorso monitorio, con ordinativo di pagamento n.
1399) nonché importi per i quali ancora non erano state trasmesse le relative fatture all'Amministrazione, la quale ha prontamente provveduto al pagamento il giorno stesso in cui ha ricevuto le fatture (le fatture nn. 1168 e 1169 del
30.06.2014, pervenute nel sistema SICOGE per la fatturazione elettronica in data
26.3.2015 (All.2) sono state pagate nella medesima data a mezzo di ordinativo di pagamento n. 3631/2015). Pertanto, si chiede a codesta Corte di riformare la sentenza gravata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto anche nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese di lite Parte_1
della fase monitoria, e comunque dichiarare non dovute dette somme, nonché condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre che di quelle del presente grado.”
La doglianza è parzialmente fondata.
La revoca del decreto ingiuntivo chiesto, peraltro, anche per fatture non esigibili non poteva comportare la condanna della ala pagamento delle spese Parte_1
8 della fase monitoria ed in ogni caso la notevole riduzione del corrispettivo deve determinare la compensazione delle spese del primo grado per il 40%. .
6.Stante la contumacia dell'appellata prevalentemente vittoriosa non vi è a provvedere sulle spese in suo favore.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata riduce il credito nei confronti della ad € 6.626,71 alla data del 3.11.2020; annulla la Parte_1
statuizione con la quale sono state poste a carico della le spese Parte_1
della fase monitoria;
compensa per il 40% le spese del primo grado ponendo a carico della il 60% liquidandole nella frazione di Parte_1
quanto già liquidato dal tribunale per l'intero; nulla per le spese del presente grado.
Roma, 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
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