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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/09/2024, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE così composta:
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott. Pierluigi De Nardis Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di titolare della Parte_1 C.F._1
omonima azienda agricola con sede in Lanuvio (Roma),) domiciliata in Roma, V.le
Germanico n.172, presso lo studio dell'Avv. Francesco DI CIOLLO (c.f.
, che la rappresenta e difende per delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(p.i. n. ) rappresentata e _1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Michele Ferreri per delega in atti e domiciliata presso di lui in Roma, via
Gramsci n.54;
APPELLATA
E
(c.f. ) che agisce a mezzo del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2
(p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_3 P.IVA_3
Palomba e dall'avv. Rachele Polidori giusta delega in atti e presso di loro domiciliata in
Roma, V.le Regina Margherita n.8;
INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1607/2018 emessa dal Tribunale di r.g. n. 996/ 2019 1 Velletri in data 05/07/2018.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 4 febbraio 2019, la signora ha adito la Corte di Appello di Roma, per sentire riformare la Parte_1
sentenza n. 1607/2018, R.G. 2306/2018, pubblicata il 5/07/2018, resa dal Tribunale
Civile di Velletri ed accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, in accoglimento integrale dei sopra estesi motivi, riformare parzialmente
l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) Accertare e dichiarare che la società appellata, ha agito in primo grado con dolo e mala fede, tentando di ingannare il Tribunale in ordine alla non contestazione della ricostruzione dei consumi e richiedendo la provvisoria esecutività del DI opposto, nonostante l'eccepita duplicazione della domanda, rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata nal giudizio RG n
7831/2014. 2) Per l'effetto condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, ed al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura che sarà equitativamente determinata dalla Corte”.
Si è costituito in giudizio (già denominata _1
, che, nel contestare tutto quanto dedotto a sostegno del _1
gravame, ne chiedeva il rigetto.
Parimenti con atto di intervento del 16.2.2021 si costituiva in giudizio
[...]
tramite il suo procuratore speciale quale successore a CP Controparte_3
titolo particolare di riportandosi alle conclusioni di _1
quest'ultima.
La causa è stata riservata in decisione con ordinanza 26.6.2023 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
§§§
L'appello – che riguarda la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio - è fondato e merita accoglimento.
Invero, il primo giudice ha accolto la domanda affermando che : “ va anzitutto rilevato che la società ha proposto con il ricorso di cui all'articolo 630 3CPC una domanda già inclusa in un precedente processo pendente davanti al tribunale ( inscritto al numero 7831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014,
r.g. n. 996/ 2019 2 deciso in data odierna in un momento anteriore e con condanna della somministrata) moltiplicando in tal modo le iniziative giudiziarie volte ad ottenere tutela. La questione emersa con riferimento al cosiddetto frazionamento della domanda ( estensibile analogicamente alla proposizione della stessa domanda in momenti diversi), riguarda le ipotesi di ricorso allo strumento processuale senza necessità di apprezzabile vantaggio per il creditore, interferendo nel funzionamento dell'apparato giudiziario.
Ebbene, la inutile riproposizione della domanda deve ritenersi lesiva (della buona fede, del dovere di solidarietà previsto dall'articolo due cost. e del principio giusto processo, confliggendo con la ragionevole durata dello stesso ex articolo 111 della cost.. D'altra parte, il deprecabile allungamento dei tempi processuali necessari per la definizione
l'antecedente processo è reso evidente dalla astratta concedibilità dei termini di cui all'articolo 183 comma sei c pc per la seconda causa. Va allora affermato che la riproposizione contestata integra un abuso del processo con conseguente inammissibilità del ricorso successivamente proposto e revoca del decreto ingiuntivo”.
Ciò nonostante il primo giudice ha ritenuto di compensare le spese di lite attesa: “ la novità della questione è l'esistenza dei precedenti giurisprudenziali contrastanti con la decisione assunta”.
Tale motivazione non è condivisibile.
Invero il precedente giurisprudenziale contrastante è una risalente decisione della Suprema Corte e precisamente la numero 1876/ 1999 la quale, successivamente,
è stata modifica e superata da un costante orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità che può ritenersi assestato sin dal 2007 momento in cui le sezioni unite hanno affermato che: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli
r.g. n. 996/ 2019 3 strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007 ).
Tale orientamento, quindi, si è assestato in data notevolmente antecedente l'introduzione del presente giudizio avvenuta, in primo grado, nel 2018 ed è rimasto costante nel tempo (vedasi Cass. Ord. N. 19898/2018; Cass. n. 326/ 2023 ed altre conformi).
Deve , pertanto, ritenersi errata la decisione impugnata laddove è giunta a compensare le spese di lite “attesa la novità della questione e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti con la decisione assunta” per le ragioni sopra evidenziate che risultano del tutto contrastare con la motivazione del tribunale.
Va, quindi, applicato, per la liquidazione delle spese processuali, il principio della soccombenza che, per le ragioni illustrate, non può trovare deroga nel presente caso.
In considerazione delle medesime argomentazioni utilizzate per l'accoglimento del primo motivo d'appello, può trovare accoglimento anche il secondo e, pertanto,
l'appellata va condannata, ex art. 96 c.p.c., poiché ha agito con colpa grave riproponendo una domanda già pendente innanzi l'Autorità Giudiziaria.
La misura del risarcimento può essere contenuta nella somma di € 2.000,00
In conclusione, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Di Ciollo che se ne è dichiarato antistatario e si liquidano come da somme indicate in dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018,
n. 37 e dal d.m. 147/22, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nei due gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n.1607/2018 resa tra le parti dal Tribunale di Velletri in Parte_1
r.g. n. 996/ 2019 4 data 5.7.2018, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma delle appellata sentenza,
Condanna al rimborso, in favore di CP_1 _1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in Parte_1
euro 3.235,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Di Ciollo che se ne è dichiarato antistatario;
- Condanna, altresì, a pagare ad _1
l'importo di €. 2000,00 a titolo di risarcimento ex art.96 c.p.c.; Parte_1
- condanna, infine, e _1 CP
, in solido tra loro, al rimborso, in favore di , delle spese di
[...] Parte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 355,50 per esborsi ed euro
3.866,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Di Ciollo che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 12/03/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Pierluigi De Nardis Dott. Giuseppe Lo Sinno
r.g. n. 996/ 2019 5