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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11900 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 50179/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa AN Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50179 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
Parte_1
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CAVATTONI MARCO, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. GIROLAMI ALESSANFRO, come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per Parte_1
: “Accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...] [...]
rispetto delle proprie obbligazioni nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannarla al pagamento, Parte_2
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018 in favore della stessa Parte_1 dell'importo di € 11.975,72 (undicimilanovecentosettantacinque/72) oltre interessi di mora ex art. 5, comma 1 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la ha adito questo Parte_3
Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1
rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti di essa
[...] società attrice e, per l'effetto, condannarla a pagare in favore della stessa
[...]
l'importo di € 11.975,72, di cui € 6.683,04 per spese e compensi per Parte_2 attività di CTU nella causa Tribunale di Roma RG 2834/2014 ed € 5.292,68 per compensi deposito e pagamento annualità della domanda di brevetto europeo, come risulta dalle parcelle depositate. Il tutto oltre interessi di mora D.Lgs.
231/2002 o, in subordine, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo;
in via subordinata al pagamento di quella parte degli importi che l'adita Giustizia riterrà dovuta e adeguatamente provata. Con vittoria delle spese di lite.
La società finanziaria, cui l'atto introduttivo è stato notificato in data CP_1
28.05.2019, non si è costituita.
Trasformato il rito, assegnata all'attuale estensore solo in data 24.11.2023, la causa, istruita da due precedenti assegnatari, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda, come formulata, appare parzialmente fondata, nei limiti di seguito specificati.
La ha dedotto di avere ricevuto dalla Parte_3 Controparte_1
l'incarico di fornire consulenza in materia di proprietà industriale in
[...] alcuni contenziosi giudiziari e di depositare domande di brevetto dinanzi alle competenti Istituzioni italiane, europee e canadesi anche al fine della prosecuzione della efficacia dei titoli.
In esecuzione dell'incarico ricevuto, la società professionale ricorrente effettuava le prestazioni indicate nelle fatture prodotte in atti.
Occorre preliminarmente verificare quale sia la prestazione posta in essere di cui la società attrice chiede il corrispettivo.
La società professionale attrice ha documentato di avere ricevuto incarico di consulente di parte in un procedimento civile dinanzi a questo Tribunale e a tale scopo produce solo un verbale di primo accesso.
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018 Ha poi documentato di avere ricevuto incarico con atto del 06.09.2011 , per il deposito in Italia di un brevetto avente denominazione “dispositivo portatile per transazioni finanziarie”.
Risultano inoltre prodotte una serie di atri atti ma che in realtà sono la stessa mail del 2.9.2016, peraltro non intercorsa con il legale rappresentante della convenuta società.
Orbene da siffatta documentazione non risulta essere chiaro quale sia in concreto l'attività realizzata e, conseguentemente, l'entità della stessa.
Ed, invero, quale CTP nel procedimento contraddistinto con RG 2834/2014 di questo Tribunale, oltre la presenza in un solo incontro non risulta altra attività.
Difatti, risulta prodotto un verbale del 08.08.2014 attestante l'inizio delle operazioni peritali, per una durata di 45 minuti, senza indicazione di alcuna altra prestazione professionale posta in essere.
Per quanto concerne i brevetti, non risultano documenti attestanti i relativi depositi, siano essi avvenuti in via cartacea o tramite invio telematico, né i relativi pagamenti.
Dal quadro probatorio offerto non appare assolutamente possibile determinare il quantum del compenso anche in assenza di predeterminazione consensuale delle parti.
Ragion per cui la somma richiesta con l'atto introduttivo non appare dimostrata.
Questo Tribunale pertanto ritiene congruo liquidare un compenso in via forfettaria nella misura di € 2.500,00, comprensivo degli oneri di legge, anche alla luce di mancata contestazione da parte della società convenuta.
Il parziale accoglimento della domanda e la contumacia della società convenuta integrano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 al pagamento in favore di in Parte_4 persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di € 2.500,00 per le causali di cui alla parte motiva.
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018 3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 01/08/2025
Il Giudice onorario d.ssa AN Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa AN Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50179 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
Parte_1
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CAVATTONI MARCO, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. GIROLAMI ALESSANFRO, come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per Parte_1
: “Accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...] [...]
rispetto delle proprie obbligazioni nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannarla al pagamento, Parte_2
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018 in favore della stessa Parte_1 dell'importo di € 11.975,72 (undicimilanovecentosettantacinque/72) oltre interessi di mora ex art. 5, comma 1 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la ha adito questo Parte_3
Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1
rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti di essa
[...] società attrice e, per l'effetto, condannarla a pagare in favore della stessa
[...]
l'importo di € 11.975,72, di cui € 6.683,04 per spese e compensi per Parte_2 attività di CTU nella causa Tribunale di Roma RG 2834/2014 ed € 5.292,68 per compensi deposito e pagamento annualità della domanda di brevetto europeo, come risulta dalle parcelle depositate. Il tutto oltre interessi di mora D.Lgs.
231/2002 o, in subordine, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo;
in via subordinata al pagamento di quella parte degli importi che l'adita Giustizia riterrà dovuta e adeguatamente provata. Con vittoria delle spese di lite.
La società finanziaria, cui l'atto introduttivo è stato notificato in data CP_1
28.05.2019, non si è costituita.
Trasformato il rito, assegnata all'attuale estensore solo in data 24.11.2023, la causa, istruita da due precedenti assegnatari, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda, come formulata, appare parzialmente fondata, nei limiti di seguito specificati.
La ha dedotto di avere ricevuto dalla Parte_3 Controparte_1
l'incarico di fornire consulenza in materia di proprietà industriale in
[...] alcuni contenziosi giudiziari e di depositare domande di brevetto dinanzi alle competenti Istituzioni italiane, europee e canadesi anche al fine della prosecuzione della efficacia dei titoli.
In esecuzione dell'incarico ricevuto, la società professionale ricorrente effettuava le prestazioni indicate nelle fatture prodotte in atti.
Occorre preliminarmente verificare quale sia la prestazione posta in essere di cui la società attrice chiede il corrispettivo.
La società professionale attrice ha documentato di avere ricevuto incarico di consulente di parte in un procedimento civile dinanzi a questo Tribunale e a tale scopo produce solo un verbale di primo accesso.
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018 Ha poi documentato di avere ricevuto incarico con atto del 06.09.2011 , per il deposito in Italia di un brevetto avente denominazione “dispositivo portatile per transazioni finanziarie”.
Risultano inoltre prodotte una serie di atri atti ma che in realtà sono la stessa mail del 2.9.2016, peraltro non intercorsa con il legale rappresentante della convenuta società.
Orbene da siffatta documentazione non risulta essere chiaro quale sia in concreto l'attività realizzata e, conseguentemente, l'entità della stessa.
Ed, invero, quale CTP nel procedimento contraddistinto con RG 2834/2014 di questo Tribunale, oltre la presenza in un solo incontro non risulta altra attività.
Difatti, risulta prodotto un verbale del 08.08.2014 attestante l'inizio delle operazioni peritali, per una durata di 45 minuti, senza indicazione di alcuna altra prestazione professionale posta in essere.
Per quanto concerne i brevetti, non risultano documenti attestanti i relativi depositi, siano essi avvenuti in via cartacea o tramite invio telematico, né i relativi pagamenti.
Dal quadro probatorio offerto non appare assolutamente possibile determinare il quantum del compenso anche in assenza di predeterminazione consensuale delle parti.
Ragion per cui la somma richiesta con l'atto introduttivo non appare dimostrata.
Questo Tribunale pertanto ritiene congruo liquidare un compenso in via forfettaria nella misura di € 2.500,00, comprensivo degli oneri di legge, anche alla luce di mancata contestazione da parte della società convenuta.
Il parziale accoglimento della domanda e la contumacia della società convenuta integrano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 al pagamento in favore di in Parte_4 persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di € 2.500,00 per le causali di cui alla parte motiva.
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018 3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 01/08/2025
Il Giudice onorario d.ssa AN Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 50179/2018