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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6847/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Mauro Manassero Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Paola Ripa Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Contrariis reiectis,
In via preliminare,
- respingere la domanda preliminare di parte resistente avente ad oggetto la dichiarazione di
nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi dedotti nel capitolo II, alla pag. 5 della
Memoria autorizzata ex art. 473.bis.17, 1° c., c.p.c. del 12/09/2023;
pagina 1 di 11 - respingere la domanda preliminare di parte resistente avente ad oggetto la dichiarazione di
intervenuta decadenza ed inammissibilità della domanda di addebito per non esser stata la medesima
formulata dalla ricorrente;
- respingere la domanda preliminare di parte resistente avente ad oggetto la dichiarazione di
intervenuta decadenza della ricorrente dalle istanze istruttorie e dalle prove per i motivi dedotti nel
capitolo II, alla pag. 5 della presente Memoria autorizzata ex art. 473.bis.17, 1° c., c.p.c. del
12/09/2023;
In via istruttoria,
- ammettere le prove dedotte e deducende;
Nel merito,
emettere Sentenza con la quale:
sia pronunciata la separazione dei coniugi;
la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
l'abitazione coniugale sita in Rivoli, Via Reno 1, sia assegnata alla moglie, con gli arredi ivi
esistenti;
al Sig. sia ordinato di contribuire mensilmente al mantenimento della figlia Controparte_1
minore nella misura di €uro 300,00 e della figlia , maggiorenne non Persona_1 Per_2
autosufficiente, nella misura di €uro 150,00; da corrispondersi alla moglie entro il giorno cinque di
ogni mese;
e che tali somme siano soggette ad adeguamento annuale nella misura del 100% della
variazione dell'indice ISTAT, fino al raggiungimento dell'autonomia da parte delle figlie;
al Sig. sia ordinato di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie Controparte_1
di entrambe le figlie, secondo la definizione contenuta nel Protocollo sottoscritto dal Pres. del
Tribunale di Torino e dal Pres. dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016;
al Sig. sia ordinato di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di Controparte_1
€uro 500,00 mensili da corrispondersi alla medesima entro il giorno cinque di ogni mese;
e che tale
somma sia soggetta ad adeguamento annuale nella misura del 100% della variazione dell'indice
ISTAT.
pagina 2 di 11 Per parte convenuta
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza assoluta quanto al punto e) dell'art. 473 bis n.12 c.p.c. Dichiarare sin da ora la decadenza e
conseguente inammissibilità della domanda di addebito della separazione, mai formulata;
Dichiarare la decadenza di parte avversa dalle istanze istruttorie tutte per violazione del punto f) dell'art. 473 bis
n.12 c.p.c.
NEL MERITO
Rigettare ogni avversaria domanda e,
1. confermare il decreto 11/10/2023 che autorizzava i coniugi a vivere separati e dichiarare la loro
separazione legale;
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con Persona_1
gestione separata della ordinaria amministrazione, fissandone la residenza anagrafica e la dimora
abituale presso la madre;
3. assegnare la casa coniugale di Rivoli (TO), Via Reno 1, alla madre, fino alla vendita della stessa;
4. fatti salvi diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con se secondo le seguenti Persona_1
modalità: - con il papà due fine settimana mensili alternati a quelle della madre dalla mattina del
sabato fino alla domenica sera alle ore 21; - durante la settimana due pomeriggi (indicativamente
martedì e giovedì), dalle ore 18 alle ore 21 nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine
settimana con la madre;
il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21 nella settimana in cui la minore
trascorrerà il fine settimana con il padre;
5. laddove le festività di calendario (escluse quelle natalizie e di Pasqua) ricadano in prossimità dei
fine settimana (ovvero cadano di lunedì o venerdì), la minore minori trascorrerà l'intero periodo (c.d.
ponte) con il genitore di competenza per quel week-end;
6. le vacanze di fine anno verranno trascorse da con l'uno o l'altro dei genitori ad anni Persona_1
alterni, il periodo natalizio, compreso tra il 24/12 e il 31/12, e quello compreso tra il 31/12 e il 6/1; le
vacanze di Pasqua (sabato, Pasqua e Pasquetta) verranno trascorsi da ad anni alterni Persona_1
con l'uno o l'altro dei genitori;
pagina 3 di 11
7. le vacanze estive verranno concordate entro il mese di maggio di ogni anno, prevedendo che
trascorrerà con il papà 15 giorni anche non consecutivi in agosto o luglio e con la Persona_1
mamma altri 15 giorni, anche non consecutivi, in qualsiasi altro momento dell'estate (compreso
agosto) e/o dell'anno;
8. La figlia maggiore si autodeterminerà in ordine alla frequentazione del padre, con lui Per_2
concordando le relative modalità e cadenze, anche in ordine alla sua collocazione abitativa;
9. il signor dovrà corrispondere alla signora la somma di € 200,00, o altra veriore CP_1 Pt_1
accertanda, a titolo di mantenimento della sola , fino alla di lei autonomia economica, Persona_1
mediante bonifico bancario ed entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie, come da Protocollo
15/3/2016;
10.nessun contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne (che andrà revocato rispetto al Per_2
disposto del decreto 11/10/2023), avendo lei reperito un impegno lavorativo che le garantisce
l'indipendenza economica, da quasi due anni;
11.le rate del mutuo gravante sull'immobile coniugale rimarranno a carico dei coniugi nella misura
del 50%, mentre le spese condominiali correnti, il riscaldamento e le bollette delle utenze, saranno a
totale carico della signora Pt_1
12. Nulla quale contributo al mantenimento della signora che percepisce una retribuzione Pt_1
adeguata in virtù dell'attività professionale da sempre svolta quale collaboratrice domestica.
Per il Pubblico Ministero
Il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in RIVOLI in data 07/07/2012.
Dall'unione sono nate le figlie: in data 23/10/2003 e , in data 25/01/2012. Per_2 Persona_1
Con ricorso depositato in data 24.03.2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza ex art. 473 bis 21 cpc, le parti comparivano e venivano sentite.
pagina 4 di 11 Con Ordinanza del 11.10.2023, il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti provvisori ed in particolare: affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponeva un calendario di visita padre-figlia, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento in favore di entrambe le figlie per euro 450 mensili (300 per e 150 per Persona_1
, assegnava la casa coniugale alla moglie. Per_2
L'istruttoria si svolgeva mediante l'acquisizione delle prove per interpello e testi chieste da parte convenuta.
Il Giudice Delegato concedeva i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
Parte ricorrente in data 07.02.2024 instava ex art. 473 bis 23 cpc per la modifica dei provvedimenti provvisori assunti. Instaurato il contraddittorio sul punto, il Giudice rigettava la richiesta di modifica con ordinanza del 08.05.2024.
All'udienza del 17.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal giudice relatore con l'ordinanza del 11.10.2023.
Sulle questioni preliminari
Parte convenuta ha chiesto di dichiarare preliminarmente la nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza assoluta quanto al punto e) dell'art. 473 bis n.12
c.p.c. e di dichiarare sin da ora la decadenza e conseguente inammissibilità della domanda di addebito della separazione, mai formulata.
Osserva questo collegio che mai nessuna domanda di addebito è stata formulata dalla ricorrente;
conseguentemente le eccezioni preliminari formulate dal sig. appaiono prive di fondamento. CP_1
pagina 5 di 11 Con riferimento alle prove formulate dalla signora le stesse non sono state ammesse in assenza Pt_1
di domanda di addebito, di talché superflua appare la trattazione dell'ulteriore eccezione di decadenza formulata dal convenuto.
Sull'affidamento, collocazione e regime di visita Parte_2
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua di quanto già disposto in via provvisoria. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e la minore, il Tribunale provvede in conformità a quanto già
statuito in via provvisoria, prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Appare, allo stato, necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei Servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva.
Il quadro familiare è evoluto in senso negativo, in seguito al completamento della separazione dei genitori. In particolare, vi è divergenza di vedute in ordine alle esigenze ed allo stile educativo di la quale di conseguenza sta manifestando un disagio radicato e profondo ponendosi spesso in Per_1
maniera oppositiva e disinteressata rispetto alla scuola ed alle attività extrascolastiche.
Per tali ragioni, in linea con quanto proposto dai servizi incaricati, appare opportuno che venga predisposto in favore della minore un progetto di affido diurno parziale. Per_1
Sul mantenimento della minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della figlia minore di euro 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie,
pagina 6 di 11 confermando in tal modo i provvedimenti interinali. Rispetto ad allora non sono emersi significativi mutamenti nei redditi delle parti.
La signora ha dichiarato di guadagnare la somma di circa 800/900 euro mensili. Vive nella casa Pt_1
coniugale in comproprietà con il marito e con un mutuo di euro 664,17 mensili. Non ha finanziamenti.
Il sig. ha un lavoro dipendente ed un reddito di euro 2191 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. CP_1
modello 730/24). È tenuto al pagamento della metà del mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie, oltre ad euro 400 per l'affitto di nuova abitazione.
Sul mantenimento della figlia Per_2
Il Collegio ritiene di disporre in conformità alla domanda di parte convenuta in punto revoca del contributo al mantenimento della figlia in capo al sig. . Per_2 CP_1
In diritto si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia molto opportunamente messo in risalto il principio di autoresponsabilità al quale deve essere improntata la relazione genitori-figli, anche con riferimento al diritto/dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, per cui vi sarebbe una stretta e
necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento:
sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo…” per cui “La funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nella società (Cass.
20 agosto 2014, n. 18076; nonchè Cass. 22 giugno 20i.6, n. 12952, in motiv.).
Lo specifico obbligo di mantenimento trova quindi come limite la conclusione del percorso educativo-
formativo che rende esigibile l'efficace attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro.
Rientra pertanto responsabilità del figlio, conseguita l'attitudine al lavoro, ricercare un'occupazione,
senza continuare a contare sul mantenimento del genitore. Inoltre, una volta iniziata un'attività
lavorativa, anche se precaria e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non rivive in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa: circostanze queste che non consentono la riviviscenza di un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno (Cass
22/11/2010 n. 23590, Cass 22/7/2019 n. 19696).
pagina 7 di 11 In estrema sintesi, il Tribunale ritiene che l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne cessi irreversibilmente in capo al genitore quando, valutata anche l'età del figlio, questi si sia “affacciato” al mondo del lavoro, anche se in modo transitorio e conformemente alle condizioni attuali del mercato del lavoro, in modo coerente rispetto a quella che è la sua formazione culturale e professionale.
Ciò premesso, questo Collegio ritiene che la figlia seppure con contratti precari (contratto di Per_2
apprendistato prima presso Mc Donald, ora presso l'impresa Sacco Massimo s.r.l.), tenuto conto della propria formazione e del mercato del lavoro, tenuto altresì conto del suo attuale stipendio, pari ad euro
1200/1300 mensili, sia ormai inserita nel mondo del lavoro e che vada pertanto revocato il contributo al mantenimento a carico del padre.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di apprendistato non è di per sé prova dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio. Deve, infatti, essere valutato anche l'importo del reddito percepito.
Nel caso di specie, come detto, risulta dimostrato che il trattamento economico ricevuto dalla figlia -
quale apprendista - è idoneo ad assicurare la sua autosufficienza economica.
Sul mantenimento della signora Pt_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni pagina 8 di 11 attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, considerati i redditi delle parti come sopra indicati e considerata altresì la durata del rapporto, ritiene il collegio di riconoscere in favore della signora un assegno di mantenimento di Pt_1
euro 200,00 mensili.
Nulla può disporsi in questa sede sulla domanda del sig. relativa al pagamento del mutuo della CP_1
casa ex coniugale, trattandosi di domanda non connessa in forma cd. qualificata (art 40 cpc) al presente procedimento di separazione.
Spese di giudizio
Spese di lite compensate, in ragione della reciproca soccombenza in ordine alle domande economiche e tenuto conto del sostanziale accordo circa affidamento , collocazione e visite con la minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso CP_2
la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
-durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il giovedì) dalle ore 18 alle ore 21, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore;
- un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18 alle ore 21 nell'altra settimana;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
pagina 9 di 11 - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 300, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore , oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non Persona_1
coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016;
CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare e della minore dei Servizi Sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva affinché supportino la minore e le figure genitoriali e pongano in essere ogni intervento stimato necessario, ed in particolare il progetto di affido diurno parziale per Per_1
sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'interesse della minore.
[...]
REVOCA l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre a far data dal mese di aprile Per_2
2024;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
RIGETTA le ulteriori domande.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 10 di 11 Così deciso in Torino, il 23.12.2024
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Alberto Tetamo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6847/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Mauro Manassero Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Paola Ripa Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Contrariis reiectis,
In via preliminare,
- respingere la domanda preliminare di parte resistente avente ad oggetto la dichiarazione di
nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi dedotti nel capitolo II, alla pag. 5 della
Memoria autorizzata ex art. 473.bis.17, 1° c., c.p.c. del 12/09/2023;
pagina 1 di 11 - respingere la domanda preliminare di parte resistente avente ad oggetto la dichiarazione di
intervenuta decadenza ed inammissibilità della domanda di addebito per non esser stata la medesima
formulata dalla ricorrente;
- respingere la domanda preliminare di parte resistente avente ad oggetto la dichiarazione di
intervenuta decadenza della ricorrente dalle istanze istruttorie e dalle prove per i motivi dedotti nel
capitolo II, alla pag. 5 della presente Memoria autorizzata ex art. 473.bis.17, 1° c., c.p.c. del
12/09/2023;
In via istruttoria,
- ammettere le prove dedotte e deducende;
Nel merito,
emettere Sentenza con la quale:
sia pronunciata la separazione dei coniugi;
la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
l'abitazione coniugale sita in Rivoli, Via Reno 1, sia assegnata alla moglie, con gli arredi ivi
esistenti;
al Sig. sia ordinato di contribuire mensilmente al mantenimento della figlia Controparte_1
minore nella misura di €uro 300,00 e della figlia , maggiorenne non Persona_1 Per_2
autosufficiente, nella misura di €uro 150,00; da corrispondersi alla moglie entro il giorno cinque di
ogni mese;
e che tali somme siano soggette ad adeguamento annuale nella misura del 100% della
variazione dell'indice ISTAT, fino al raggiungimento dell'autonomia da parte delle figlie;
al Sig. sia ordinato di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie Controparte_1
di entrambe le figlie, secondo la definizione contenuta nel Protocollo sottoscritto dal Pres. del
Tribunale di Torino e dal Pres. dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016;
al Sig. sia ordinato di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di Controparte_1
€uro 500,00 mensili da corrispondersi alla medesima entro il giorno cinque di ogni mese;
e che tale
somma sia soggetta ad adeguamento annuale nella misura del 100% della variazione dell'indice
ISTAT.
pagina 2 di 11 Per parte convenuta
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza assoluta quanto al punto e) dell'art. 473 bis n.12 c.p.c. Dichiarare sin da ora la decadenza e
conseguente inammissibilità della domanda di addebito della separazione, mai formulata;
Dichiarare la decadenza di parte avversa dalle istanze istruttorie tutte per violazione del punto f) dell'art. 473 bis
n.12 c.p.c.
NEL MERITO
Rigettare ogni avversaria domanda e,
1. confermare il decreto 11/10/2023 che autorizzava i coniugi a vivere separati e dichiarare la loro
separazione legale;
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con Persona_1
gestione separata della ordinaria amministrazione, fissandone la residenza anagrafica e la dimora
abituale presso la madre;
3. assegnare la casa coniugale di Rivoli (TO), Via Reno 1, alla madre, fino alla vendita della stessa;
4. fatti salvi diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con se secondo le seguenti Persona_1
modalità: - con il papà due fine settimana mensili alternati a quelle della madre dalla mattina del
sabato fino alla domenica sera alle ore 21; - durante la settimana due pomeriggi (indicativamente
martedì e giovedì), dalle ore 18 alle ore 21 nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine
settimana con la madre;
il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21 nella settimana in cui la minore
trascorrerà il fine settimana con il padre;
5. laddove le festività di calendario (escluse quelle natalizie e di Pasqua) ricadano in prossimità dei
fine settimana (ovvero cadano di lunedì o venerdì), la minore minori trascorrerà l'intero periodo (c.d.
ponte) con il genitore di competenza per quel week-end;
6. le vacanze di fine anno verranno trascorse da con l'uno o l'altro dei genitori ad anni Persona_1
alterni, il periodo natalizio, compreso tra il 24/12 e il 31/12, e quello compreso tra il 31/12 e il 6/1; le
vacanze di Pasqua (sabato, Pasqua e Pasquetta) verranno trascorsi da ad anni alterni Persona_1
con l'uno o l'altro dei genitori;
pagina 3 di 11
7. le vacanze estive verranno concordate entro il mese di maggio di ogni anno, prevedendo che
trascorrerà con il papà 15 giorni anche non consecutivi in agosto o luglio e con la Persona_1
mamma altri 15 giorni, anche non consecutivi, in qualsiasi altro momento dell'estate (compreso
agosto) e/o dell'anno;
8. La figlia maggiore si autodeterminerà in ordine alla frequentazione del padre, con lui Per_2
concordando le relative modalità e cadenze, anche in ordine alla sua collocazione abitativa;
9. il signor dovrà corrispondere alla signora la somma di € 200,00, o altra veriore CP_1 Pt_1
accertanda, a titolo di mantenimento della sola , fino alla di lei autonomia economica, Persona_1
mediante bonifico bancario ed entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie, come da Protocollo
15/3/2016;
10.nessun contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne (che andrà revocato rispetto al Per_2
disposto del decreto 11/10/2023), avendo lei reperito un impegno lavorativo che le garantisce
l'indipendenza economica, da quasi due anni;
11.le rate del mutuo gravante sull'immobile coniugale rimarranno a carico dei coniugi nella misura
del 50%, mentre le spese condominiali correnti, il riscaldamento e le bollette delle utenze, saranno a
totale carico della signora Pt_1
12. Nulla quale contributo al mantenimento della signora che percepisce una retribuzione Pt_1
adeguata in virtù dell'attività professionale da sempre svolta quale collaboratrice domestica.
Per il Pubblico Ministero
Il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in RIVOLI in data 07/07/2012.
Dall'unione sono nate le figlie: in data 23/10/2003 e , in data 25/01/2012. Per_2 Persona_1
Con ricorso depositato in data 24.03.2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza ex art. 473 bis 21 cpc, le parti comparivano e venivano sentite.
pagina 4 di 11 Con Ordinanza del 11.10.2023, il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti provvisori ed in particolare: affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponeva un calendario di visita padre-figlia, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento in favore di entrambe le figlie per euro 450 mensili (300 per e 150 per Persona_1
, assegnava la casa coniugale alla moglie. Per_2
L'istruttoria si svolgeva mediante l'acquisizione delle prove per interpello e testi chieste da parte convenuta.
Il Giudice Delegato concedeva i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
Parte ricorrente in data 07.02.2024 instava ex art. 473 bis 23 cpc per la modifica dei provvedimenti provvisori assunti. Instaurato il contraddittorio sul punto, il Giudice rigettava la richiesta di modifica con ordinanza del 08.05.2024.
All'udienza del 17.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal giudice relatore con l'ordinanza del 11.10.2023.
Sulle questioni preliminari
Parte convenuta ha chiesto di dichiarare preliminarmente la nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza assoluta quanto al punto e) dell'art. 473 bis n.12
c.p.c. e di dichiarare sin da ora la decadenza e conseguente inammissibilità della domanda di addebito della separazione, mai formulata.
Osserva questo collegio che mai nessuna domanda di addebito è stata formulata dalla ricorrente;
conseguentemente le eccezioni preliminari formulate dal sig. appaiono prive di fondamento. CP_1
pagina 5 di 11 Con riferimento alle prove formulate dalla signora le stesse non sono state ammesse in assenza Pt_1
di domanda di addebito, di talché superflua appare la trattazione dell'ulteriore eccezione di decadenza formulata dal convenuto.
Sull'affidamento, collocazione e regime di visita Parte_2
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua di quanto già disposto in via provvisoria. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e la minore, il Tribunale provvede in conformità a quanto già
statuito in via provvisoria, prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Appare, allo stato, necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei Servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva.
Il quadro familiare è evoluto in senso negativo, in seguito al completamento della separazione dei genitori. In particolare, vi è divergenza di vedute in ordine alle esigenze ed allo stile educativo di la quale di conseguenza sta manifestando un disagio radicato e profondo ponendosi spesso in Per_1
maniera oppositiva e disinteressata rispetto alla scuola ed alle attività extrascolastiche.
Per tali ragioni, in linea con quanto proposto dai servizi incaricati, appare opportuno che venga predisposto in favore della minore un progetto di affido diurno parziale. Per_1
Sul mantenimento della minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della figlia minore di euro 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie,
pagina 6 di 11 confermando in tal modo i provvedimenti interinali. Rispetto ad allora non sono emersi significativi mutamenti nei redditi delle parti.
La signora ha dichiarato di guadagnare la somma di circa 800/900 euro mensili. Vive nella casa Pt_1
coniugale in comproprietà con il marito e con un mutuo di euro 664,17 mensili. Non ha finanziamenti.
Il sig. ha un lavoro dipendente ed un reddito di euro 2191 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. CP_1
modello 730/24). È tenuto al pagamento della metà del mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie, oltre ad euro 400 per l'affitto di nuova abitazione.
Sul mantenimento della figlia Per_2
Il Collegio ritiene di disporre in conformità alla domanda di parte convenuta in punto revoca del contributo al mantenimento della figlia in capo al sig. . Per_2 CP_1
In diritto si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia molto opportunamente messo in risalto il principio di autoresponsabilità al quale deve essere improntata la relazione genitori-figli, anche con riferimento al diritto/dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, per cui vi sarebbe una stretta e
necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento:
sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo…” per cui “La funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nella società (Cass.
20 agosto 2014, n. 18076; nonchè Cass. 22 giugno 20i.6, n. 12952, in motiv.).
Lo specifico obbligo di mantenimento trova quindi come limite la conclusione del percorso educativo-
formativo che rende esigibile l'efficace attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro.
Rientra pertanto responsabilità del figlio, conseguita l'attitudine al lavoro, ricercare un'occupazione,
senza continuare a contare sul mantenimento del genitore. Inoltre, una volta iniziata un'attività
lavorativa, anche se precaria e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non rivive in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa: circostanze queste che non consentono la riviviscenza di un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno (Cass
22/11/2010 n. 23590, Cass 22/7/2019 n. 19696).
pagina 7 di 11 In estrema sintesi, il Tribunale ritiene che l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne cessi irreversibilmente in capo al genitore quando, valutata anche l'età del figlio, questi si sia “affacciato” al mondo del lavoro, anche se in modo transitorio e conformemente alle condizioni attuali del mercato del lavoro, in modo coerente rispetto a quella che è la sua formazione culturale e professionale.
Ciò premesso, questo Collegio ritiene che la figlia seppure con contratti precari (contratto di Per_2
apprendistato prima presso Mc Donald, ora presso l'impresa Sacco Massimo s.r.l.), tenuto conto della propria formazione e del mercato del lavoro, tenuto altresì conto del suo attuale stipendio, pari ad euro
1200/1300 mensili, sia ormai inserita nel mondo del lavoro e che vada pertanto revocato il contributo al mantenimento a carico del padre.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di apprendistato non è di per sé prova dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio. Deve, infatti, essere valutato anche l'importo del reddito percepito.
Nel caso di specie, come detto, risulta dimostrato che il trattamento economico ricevuto dalla figlia -
quale apprendista - è idoneo ad assicurare la sua autosufficienza economica.
Sul mantenimento della signora Pt_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni pagina 8 di 11 attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, considerati i redditi delle parti come sopra indicati e considerata altresì la durata del rapporto, ritiene il collegio di riconoscere in favore della signora un assegno di mantenimento di Pt_1
euro 200,00 mensili.
Nulla può disporsi in questa sede sulla domanda del sig. relativa al pagamento del mutuo della CP_1
casa ex coniugale, trattandosi di domanda non connessa in forma cd. qualificata (art 40 cpc) al presente procedimento di separazione.
Spese di giudizio
Spese di lite compensate, in ragione della reciproca soccombenza in ordine alle domande economiche e tenuto conto del sostanziale accordo circa affidamento , collocazione e visite con la minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso CP_2
la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
-durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il giovedì) dalle ore 18 alle ore 21, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore;
- un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18 alle ore 21 nell'altra settimana;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
pagina 9 di 11 - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 300, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore , oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non Persona_1
coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016;
CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare e della minore dei Servizi Sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva affinché supportino la minore e le figure genitoriali e pongano in essere ogni intervento stimato necessario, ed in particolare il progetto di affido diurno parziale per Per_1
sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'interesse della minore.
[...]
REVOCA l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre a far data dal mese di aprile Per_2
2024;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
RIGETTA le ulteriori domande.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 10 di 11 Così deciso in Torino, il 23.12.2024
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Alberto Tetamo
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