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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/11/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS N.R.G. 208/2025 Oggi 19 novembre 2025, alle ore 09:24, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per l'avv. TAGLIABUE MAURO, la cui identità è verificata dal Parte_1 giudice sulla base della sua conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per , l'avv. GHIANI PATRIZIA, la cui identità è CP_1 verificata dal giudice sulla base della dichiarazione enza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Parte ricorrente conferma che aderisce alla proposta del Giudice.
eccepisce la tardività dell'accettazione della proposta del Giudice, avvenuta dopo l'istruttoria. CP_1 Insiste per le rassegnate conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Precisa la domanda facendo presente che non si tratta di un superiore inquadramento. Ma resta l'art. 2103 c.c., norma inderogabile, sul livello concesso in busta paga. Contesta l'errore di controparte, trattandosi di una violazione dell'art. 2103 essendo acquisito il livello e la retribuzione (incrementata) e poi decrementata dal mese successivo. Non è sufficiente la prova dell'errore, onere gravante sul datore di lavoro. Cita Cass. del 9 giugno del 2021. Contesta trattasi di un errore essenziale e riconoscibile da controparte (art. 1429 e ss. c.c.). Richiama la deposizione del teste di controparte. Ma il quarto livello sarebbe stato riconosciuto solo a due lavoratori. Richiama le deposizioni dei testimoni. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda e per le rassegnate argomentazioni contenute nella memoria di costituzione. Contesta il riconoscimento di un livello superiore. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di DI, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 208/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TAGLIABUE MAURO, Parte_1 C.F._1
è ele in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GHIANI PATRIZIA, presso il cui CP_1 P.IVA_1 ivamen , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, ha adito il Tribunale di DI in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello J del CCNL Autotrasporto, Spedizione Merci e Logistica dal 1° marzo 2024 in poi e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare allo stesso l'importo di € 449,29 come CP_1 maturato al 28.2.2025, con riserva per il periodo successivo, b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire Contr l' e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare allo stesso CP_1
l'importo di € 250,00 come maturato al 28.2.2025, con riserva per il periodo successivo, c) accertare e dichiarare l'inclusione nella base di calcolo del TFR delle somme continuativamente percepite come controvalore dei ticket/buoni mensa e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad incrementare la quota di TFR, come CP_1 accantonata al 28.2.2025, dell'importo di € 320,00. Ovvero i diversi importi che dovessero risultare dovuti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Pag. 1 di 7 Si è ritualmente costituita in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto. CP_1
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante l'escussione di tre testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
Il ricorso merita integrale accoglimento.
dipendente a tempo indeterminato e pieno della resistente dal 01.01.2021, formalmente Parte_1 inquadrato nel livello 5 del C.C.N.L., agisce nel presente giudizio per l'accertamento del diritto al corretto inquadramento nel livello 4J del C.C.N.L. Autotrasporto, Spedizione, Merci e Logistica del 01.08.2013, per l'accertamento del diritto all'E.A.R. e per l'incidenza nella base di calcolo del T.F.R. degli importi percepiti a titolo di cosiddetti ticket mensa.
La società contesta la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente nel superiore livello 4J CP_1 del C.C.N.L. applicato, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il ricorrente non ha mai svolto l'attività di carrellista e si occupa di raccogliere i cartoni vuoti nelle corsie;
b) il patentino di carrellista posseduto dal ricorrente è scaduto ed egli è privo di idonea abilitazione alla guida;
c) l'attribuzione del 4J° livello nella busta paga di febbraio 2024, in occasione delle trattative sindacali non andate a buon fine, è stato un mero errore materiale e non vi è stato un riconoscimento generalizzato ai dipendenti del livello 4J°; d) il ricorrente non ha fornito prova dello svolgimento di mansioni superiori.
Su tale ultimo aspetto deve precisarsi che l'oggetto del presente giudizio non verte sulle mansioni effettivamente svolte da ma sul diritto dello stesso ad acquisire un livello superiore. Parte_1
L'art. 2103 c.c., per quanto di interesse, prevede: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Come prevede la disposizione, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni corrispondenti all'inquadramento che abbia successivamente acquisito.
Sussistono plurimi elementi per ritenere che il ricorrente abbia definitivamente acquisito il livello 4J° - parametro 119, per effetto del riconoscimento datoriale, la cui declaratoria è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori” (pag. 26 del doc. n. 9 ric., C.C.N.L. del 01.08.2013; doc. n.
6 res.).
Pag. 2 di 7 In primo luogo, la stessa declaratoria generale della categoria pretesa non impone il possesso di una patente di guida, che pure il ricorrente possedeva (doc. n. 3 ric.; per l'attività di guida, v. deposizione teste
[...]
). Tes_1
In secondo luogo, la declaratoria generale della categoria pretesa prevede specifiche conoscenze tecniche, che il ricorrente documenta di possedere avendo frequentato il corso di formazione sui carrelli elevatori
(doc. n. 2 ric.).
In terzo luogo e soprattutto, nella parte alta del cedolino paga di febbraio 2024 vi è la dicitura “Livello 4J”
(doc. n. 6 ric. pag. 56, mese di febbraio del 2024), con un contenuto incremento retributivo (sia sufficiente confrontare il netto della busta paga di febbraio del 2024 con quella del mese precedente di gennaio del
2024) e, come è noto, la busta paga: “ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 30/01/2017, n. 2239; v. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/05/2022, n.
17312). Si osserva che l'indicazione del livello successivamente acquisito è chiara e non contraddittoria.
La tesi societaria che sia stato un mero errore, oltre che sfornita di precisa deduzione sulle modalità di compimento del presunto errore nel compilare il cedolino paga, non può essere condivisa.
A prescindere dal fatto che non viene richiesta una revoca del valore confessorio di quanto riportato in busta paga (cfr. doc. n. 6 ric. cit., pag. 56), occorre dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il dichiarante-confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero (v. Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 12/05/2016, n. 9777, conforme Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/12/2013, n. 26985). In tal senso
è irrilevante quale sia la mansione effettivamente svolta dal ricorrente, perché a rilevare sono le circostanze dell'errore (essenziale e riconoscibile dallo stesso ricorrente).
Il riconoscimento (di valore confessorio) del superiore livello, operato dalla società nel cedolino paga, è elemento di rilievo che non può essere posto nel nulla da quanto contenuto (genericamente) nella lettera raccomandata del 21.5.2024 (doc. n. 3 res.), trattandosi di un diritto acquisito dal ricorrente, ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Anche in tale missiva del 21.5.2024, comunque, non viene dato atto delle circostanze dell'errore, testualmente: “[…] è semplicemente accaduto che la società sia incorsa in un errore nell'elaborazione della busta paga del sig. di competenza del mese di febbraio 2024. Trattasi di circostanza chiarita – nell'immediatezza del Parte_1 rinvenimento dell'errore – anche all'O.S. di appartenenza del sig. (e non solo) […]” (doc. n. 3 res. cit.). Pt_1
Pag. 3 di 7 Si tratta di un riconoscimento che trova una giustificazione a posteriori negli avvenimenti sottesi al periodo febbraio-marzo 2024, documentati dalla società.
Infatti, come è dato evincersi dal “resoconto sommario” del 20.03.2024 avanti alla Prefettura di DI, durante il
“tavolo di mediazione”, le parti sociali segnalavano in quel frangente il riconoscimento del livello superiore a due lavoratori (uno dei due era il ricorrente), denunciandone il carattere discriminatorio per la generalità dei dipendenti e rappresentando che era stato poi revocato dalla società senza giustificazione (doc. n. 4 res.).
Il contenuto di tale documento ufficiale trova un riscontro estrinseco nell'articolo de “Il Giorno” del
27.03.2024 prodotto da parte ricorrente (doc. n. 4 ric.), nel quale viene esposto: “invece il livello è stato concesso solo a due persone che puliscono le corsie, tagliano cartone, raccolgono la plastica, due Rsu AS che hanno portato i sindacati
a denunciare la questione […] è proprio per il loro scatto contrattuale che è scoppiata la protesta […]”.
La riconoscibilità dell'errore da parte del ricorrente viene a essere negata proprio dalla vicenda che vide coinvolte le parti sociali avanti alla Prefettura di DI in data 20.03.2024, laddove emerge che le rivendicazioni di un miglioramento delle condizioni contrattuali, in specie un passaggio di livello, erano attese dai lavoratori del sito produttivo oramai da diversi anni (doc. n. 4 res.)(cfr. Cass. civ. n. 15729/2011;
v. Cass. civ. n. 818/2007, il cui principio appare estensibile al caso di specie).
È del tutto logico che una persona di normale diligenza, con una qualifica sindacale come il ricorrente, non avrebbe potuto avvedersi dell'errore, trattandosi di un riconoscimento atteso, rivendicato e infine ottenuto in buona fede, relativamente al mese di febbraio 2024.
Tra i due lavoratori vi è anche l'odierno ricorrente.
L'istruttoria orale tenutasi in data 8.10.2025 ha confermato quanto sopra.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “confermo la circostanza, fu riconosciuto il livello Testimone_1
4 a due ragazzi, e il ricorrente, lo l'ho visto nella busta paga del ricorrente. So che ci fu un incontro con i AS e i Per_1 datori di lavoro e che avrebbe chiesto anche a noi se volessimo il livello 4. Preciso che facemmo casino quando sapemmo che il livello 4 era stato dato solo a e al ricorrente. Fu riconosciuto prima a Quando facemmo casino la società lo Per_1 Per_1 tolse […] non so perché la società lo ha riconosciuto solo a due persone, ho solo visto la busta paga”.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “a gennaio o febbraio, non ricordo il mese, in busta Testimone_2 paga vidi il livello 4, che dopo fu tolto. Le buste paga erano del ricorrente e di Noi altri abbiamo fatto Persona_2 confusione per avere anche noi il livello, ma il mese successivo lo hanno tolto anche a loro due. La voce che girava era che era stato un errore. Anche l'azienda mi confermò che era stato un errore […] e il ricorrente sono delegati sindacali del Per_1
SiAS. Non so il motivo per cui i due si trovarono il libello 4, forse l'anzianità”.
Il teste di parte resistente , sentito a prova contraria, pur confermando la Testimone_3 sussistenza di un “errore”, genericamente inteso, ha anche precisato: “non c'è mai stato un riconoscimento ufficiale CP_ perché si attiene alle declaratorie del CCNL, non posso sapere da cosa è stato cagionato l'errore”.
Pag. 4 di 7 Viceversa, come detto, le modalità dell'errore nella compilazione del cedolino paga non trovano riscontro nei documenti prodotti (il capitolo di prova orale n. 2 di è generico per formulazione e CP_1 irrilevante). Irrilevante, ai fini della decisione, è l'esito delle trattative sindacali svoltesi con la mediazione della DI (cfr. docc. nn.
5-6 res.). CP_3
Consegue da ciò che il ricorrente ha diritto di ottenere il livello 4J del C.C.N.L. di riferimento applicato dalla datrice di lavoro dal 01.03.2024 in poi, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate alla data del 28.2.2025, pari a € 449,29 lordi.
Con riferimento all'indennità di mensa (voce non contestata), la sua costante e continuativa presenza nelle buste paga del ricorrente (“buoni pasto esenti”, v. doc. n. 6 ric.) la rendono istituto di carattere retributivo che entra nella base di computo del T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 comma 2 c.c. (che fa riferimento a “tutte le somme […] corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale […]”), così come peraltro previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. di riferimento del 01.08.2013 (doc. n. 9 ric., pag. 63) sul trattamento di fine rapporto, che include nella retribuzione annua da prendere a riferimento per il computo del T.F.R. pure la:
“- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste”.
Con particolare riguardo all' previsto dall'art. 52 del C.C.N.L., il Giudice ritiene che l'emolumento CP_2 spetti, in quanto:
a) è pacifico che non sia contestato nell'an e nel quantum;
b) è parimenti pacifico che la resistente non sia aderente alle associazioni firmatarie il C.C.N.L. di riferimento e che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi il relativo contributo all'Ente
Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) e che pertanto debba erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (E.A.R., “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 52 del C.C.N.L. cit.
Entrambe queste ultime pretese non sono specificamente contestate dalla resistente nell'an e nel quantum.
La stessa deve essere condannata alla loro corresponsione in favore del ricorrente.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ma vengono integralmente compensate tra le parti per la particolare novità e rilevanza ai fini del giudizio della questione affrontata e per l'assenza di precedenti giurisprudenziali pertinenti (art. 92 comma 2 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello 4J del C.C.N.L. di riferimento Parte_1
(Trasporto, Merci, Logistica, Spedizione del 1.8.2013) con decorrenza dal 1.3.2024 e per l'effetto condanna la resistente a pagare allo stesso le differenze retributive alla data del 28.2.2025, pari a €
449,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la resistente a pagare al ricorrente: - € 250,00 a titolo di EAR;
- € 320,00 a titolo di
Pag. 5 di 7 inclusione del cosiddetto ticket mensa nella base di calcolo del TFR;
il tutto alla data del 28.2.2025; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in DI, il 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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