Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1833/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 15/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1833 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'esito delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/5/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DEIANA Parte_1 C.F._1
ANNA SERENA
-parte ricorrente -
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. DEIANA ROSALIA Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/5/2025.
1
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 ha chiamato in Parte_1
giudizio , con il quale aveva intrattenuto una relazione more uxorio, Controparte_1
deducendo: che dall'unione era nato il figlio (23/10/2011); Per_1
che il rapporto sentimentale tra le parti si era interrotto ed il figlio minore era rimasto a vivere con la madre nella casa familiare sita in Olbia, loc. Murta Maria, via del Rabarbaro n. 21; che il minore aveva sempre vissuto con la madre;
che era interessa della stessa regolamentare il regime di affidamento e il mantenimento del minore.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) affidare il figlio minore secondo le regole dell'affidamento condiviso a Persona_2
entrambi i genitori, i quali nell'interesse del figlio dovranno assumere insieme le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, tenendo conto di quelle che sono le sue capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere gestite separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Confermare la residenza del minore presso l'abitazione della madre, in Olbia (SS),
Località Murta Maria, Via Del Rabarbaro n. 21;
3) Disciplinare i periodi di visita e permanenza, compatibilmente con gli impegni scolastici di e lavorativi dei genitori, in base al seguente calendario: Per_1
- il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due fine settimana al mese non consecutivi dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alle ore 19.00 della domenica;
- durante la settimana, il ragazzo trascorrerà con il padre tutti i martedì e giovedì dal pomeriggio, anche a dormire, fino all'orario di ingresso a scuola dell'indomani mattina.
- Al termine del periodo scolastico, durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere 7 giorni anche consecutivi con ciascuno dei genitori nelle modalità da concordarsi secondo le esigenze di entrambi e del minore entro il 31 maggio di ogni anno.
- Per quanto attiene alle festività, il minore trascorrerà le festività a giorni e anni alterni con il padre o con la madre, a titolo di esempio: un anno trascorrerà la vigilia di Natale Per_1
con la madre, il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre e l'anno successivo il contrario;
seguendo il principio dell'alternanza, trascorrerà il giorno di Pasqua con
2 un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro e le feste ricadenti in un unica giornata alternativamente con il padre e con la madre.
- Il figlio trascorrerà il proprio compleanno con il padre o con la madre scegliendo in completa autonomia.
- I suddetti periodi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori e gli orari potranno essere oggetto di concorde spostamento e/o variazione.
- Il padre ritirerà e riporterà il figlio direttamente presso l'abitazione di residenza della madre negli orari prestabiliti, fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori (per es. portare e ritirare il bambino direttamente a scuola o presso l'abitazione dei nonni paterni o materni).
- Al fine di tutelare i rapporti con gli ascendenti, i parenti stretti e in particolare con i nonni e gli zii in primo grado, entrambi i genitori si impegnano a gestire il diritto di visita di questi con la massima collaborazione e secondo le esigenze di (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Per_1
i nonni potranno accompagnare o ritirare il minore dalla scuola e/o tenerlo presso la propria abitazione quando i genitori hanno esigenze contingenti).
- I genitori si impegnano ad avere un rapporto educato e a non fomentare nel figlio motivi di risentimento o scontro nei confronti di uno dei genitori e/o dei suoi familiari.
4) Stabilire un contributo per l'ordinario mantenimento del figlio a carico del IG. Per_1
dell'importo di € 600,00* (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) Controparte_1
oltre il 50% di spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e ludiche (da individuarsi sulla base delle Linee guida di cui al doc. 3) da corrispondere alla IG.ra entro il Parte_1
giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario.
5) Stabilire il diritto della IG.ra di richiedere e trattenere interamente l'importo del Pt_1
cosiddetto assegno unico e/o degli assegni familiari comunque denominati e la suddivisione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno degli eventuali ulteriori bonus a cui il figlio dovesse avere diritto”.
Si è costituito in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
concluso e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“- rigettare la richiesta di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre avanzata dalla ricorrente;
- disporre l'affidamento paritario del minore , con residenza alternata tra i Persona_2
due genitori secondo un calendario paritetico, da articolarsi in 15 giorni ciascuno al mese (o secondo schema alternativo che garantisca piena equità);
- non venga riconosciuto, in perfetta equivalenza nella gestione diretta del figlio, alcun assegno di mantenimento in favore della madre, limitandosi ciascun genitore a sostenere
3 autonomamente le spese durante i propri periodi di permanenza, e ripartendo al 50% le sole spese straordinarie previamente concordate;
- venga formalizzata la presenza equilibrata di entrambi i genitori nella vita del figlio, disponendo un calendario stabile per festività, compleanni e vacanze in regime di alternanza;
(…)
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Nel corso del giudizio le parti hanno avviato trattative per la conciliazione della controversia, con esito positivo, tanto è che con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/5/2025 hanno chiesto disporsi il mutamento del rito da contenzioso in consensuale e accogliersi conclusioni concordate in esse note riportate.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda congiuntamente formulata può trovare accoglimento.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra le parti è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla interruzione della convivenza senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione del rergime di affidamento del minore e del di lui mantenimento;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto proposto da e da Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni:
[...]
“1) stabilire l'affidamento del figlio minore secondo le regole dell'affidamento Persona_2
paritetico a entrambi i genitori, i quali nell'interesse del figlio dovranno assumere insieme le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, tenendo conto di quelle che sono le sue capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere gestite separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di convivenza;
2) stabilire il collocamento paritario di presso l'abitazione di ciascuno dei genitori, Per_1
confermandone la residenza presso l'abitazione della madre, in Olbia (SS), Località Murta Maria,
Via Del Rabarbaro n. 21: il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni al mese non
4 consecutivi che verranno concordati tra le parti tenendo conto della volontà e degli impegni del figlio e garantendo che il ragazzo trascorra con ciascuno di essi due fine settimana al mese non consecutivi;
- i genitori provvederanno a ritirare e riportare il figlio presso l'abitazione dell'altro genitore, fatti salvi eventuali diversi accordi (per es. portare e ritirare il bambino direttamente a scuola o presso l'abitazione dei nonni paterni o materni);
- tutte le festività seguiranno il principio dell'alternanza e, in ogni caso, i genitori si impegneranno a far sì che il ragazzo trascorra alcune giornate di festa con ciascuno di loro;
- il figlio potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, ad esempio festeggiando con uno il pranzo e con l'altro la cena e alternando di anno in anno;
- salvo diverse intese, il minore trascorrerà rispettivamente con la madre la festa della mamma e il giorno del rispettivo compleanno e con il padre la festa del papà e il giorno del suo compleanno;
- al fine di tutelare i rapporti con gli ascendenti e i parenti stretti e in particolare con i nonni e gli zii, i genitori si impegnano a gestire il diritto di visita di questi ultimi con la massima collaborazione e secondo le esigenze del minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nonni potranno accompagnare o ritirare il minore dalla scuola o tenerlo presso la propria abitazione quando i genitori hanno esigenze contingenti).
- I genitori si impegnano ad avere un rapporto educato e a non fomentare nel figlio motivi di risentimento o scontro nei confronti di uno dei genitori e/o dei suoi familiari.
3) A titolo di contributo per l'ordinario mantenimento, il IG. si impegna e si obbliga a CP_1 corrispondere l'importo mensile di € 200,00 che, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario a favore della
IG.ra presso il suo conto corrente;
Pt_1
- le spese straordinarie, così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, che si allegano per formare parte integrante del presente atto, saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% e dovranno essere preventivamente concordate e documentate;
- la IG.ra potrà richiedere e trattenere interamente l'importo del cosiddetto assegno Pt_1
unico e/o degli assegni familiari comunque denominati e il IG. provvederà a trasmetterle la CP_1
documentazione a tal uopo necessaria;
- gli eventuali ulteriori bonus a cui il figlio dovesse avere diritto saranno divisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione di residenza o
5 domicilio dando, altresì, il reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
5) Tutte le clausole dell'accordo sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione.
6) Le presenti condizioni potranno essere derogate solo su accordo delle parti in un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente del minore”.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 15/5/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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