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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 2554/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 2554 / 2021 Ruolo Generale tra:
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. , nella sua qualità di titolare dell'omonima C.F._1 impresa individuale corrente in Agrate Brianza via G. M. Ferrario 29, (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, dagli avv. Emanuela Galbusera (c.f.
), pec: e Massimo Vergani C.F._2 Email_1 (c.f. ), pec: e con domicilio C.F._3 Email_2 eletto presso il loro studio in Vimercate, via Manzoni n. 12
Attore- opponente
Contro
(GIA' (P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. (C.F. Controparte_3
), assistita, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto C.F._4 disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Antonio Toffoletto (C.F. , PEC C.F._5
fax 02.740707) e Massimiliano Massobrio Email_3 ( , fax CodiceFiscale_6 Email_4 02.740707), con Studio in 20129 Milano (MI), Via Archimede n. 56; domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta delega in calce al ricorso per decreto Email_3 ingiuntivo dell'11.12.2020.
Convenuta in opposizione
Conclusioni delle parti
➢ Attore/opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto delle circostanze di cui in atti e respinta ogni contraria istanza così giudicare:
In via principale:
- Rigettare l'avversa domanda così come proposta perché infondata in
1 fatto e diritto e, per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace, nullo e/o annullabile l'opposto decreto.
Con integrale rifusione delle spese di lite
➢ Convenuta/opposta
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito:
In via principale:
-respingere le domande rassegnate dal SI in proprio e quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e come meglio, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 609/2021 (R.G. 9495/2020) del 02.02.2021, emesso dal Tribunale di Monza;
In via subordinata:
- nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che è creditrice Controparte_2 nei confronti del SI in proprio e quale titolaredell'omonima impresa Parte_1 individuale, in virtù della fornitura di materiale idro termo sanitario in favore di quest'ultima, della somma di Euro 52.194,06, per tutti i motivi esposti in narrativa, e come meglio, (espressamente riservata ogni azione per le ulteriori somme che risulteranno dovute) o di quella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e benevisa al Giudice Ill.mo, oltre interessi di mora dalla scadenza di pagamento sino al saldo, calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 231/2002 e s.m.i. e, per l'effetto, condannare il SI in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, al pagamento di detta somma in favore di Controparte_2
In ogni caso:
- accertata e dichiarata la responsabilità aggravata di parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., condannare il SI in proprio e quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore di di Controparte_2 una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi della norma sopra citata;
- condannare il SI in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, alla rifusione di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., del presente procedimento (oltre che del procedimento monitorio), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri e accessori di legge (C.p.A. 4%).
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale
,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr.
24542).
*****
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'impresa ( ora Controparte_2
ha premesso di aver fornito al SI in proprio e CP_2 Parte_1 quale titolare dell'impresa individuale materiale idro termo sanitario Parte_1
3 per la somma complessiva di€ 92.136,30 (già detratta nota di accredito n. 152577 del
30.06.20 di € 610,00), come dalle fatture elettroniche prodotte in allegato al ricorso.
Ha altresì specificato che il SI in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale versava acconti per € 39.942,24; conseguentemente Parte_1 vantava un credito di € 52.194,06, oltre agli interessi di mora ex Controparte_2
D. Lgs 231/02 e s.m.i. dal dovuto al saldo.
Sulla scorta delle documentazione prodotta il Tribunale di Monza emetteva decreto ingiuntivo n. 609/2021 del 2.2.2021 nel proc. RG n. 9495/2020, per euro 52.194,06; oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
2135,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a.
Presenta opposizione , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale. La convenuta società si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va ricordato che prima della decisione, agli esordi del procedimento è stata emessa ordinanza in data 10 marzo 2022 , nella quale si è scritto:
“ L'opponente disconosce le firme apposte ai documenti di trasporto.
Non disconosce però che tra i suoi dipendenti o incaricati del ritiro della merce vi fossero le persone la cui firma appare nei documenti.
Si deve osservare che in molti documenti appare solo il nome del destinatario o del vettore ( , Per_1 Per_ Per_
, , ) ma in altri sono indicati anche i cognomi di tali destinatari o vettori e Per_2 Per_5 tali cognomi appaiono riconducibili ai predetti: ( doc. trasp. n.
5.6.2020 n. 5136), Persona_6
(doc. trasp. n. 8331 del 1^.7.2020), ( doc. trasp. n. 8019 del 25.6.2020) Persona_7 Per_8
, graficamente la firma è simile a quella di LL.
E' pur vero che vi sono delle firme che sono mere sigle o difficilmente riconducibili (n. 6169 del 9.7.2020: FIL F7 non si sa chi sia, così dicasi di n. 4547 del 21.7.2020 “ autista Parte_2 Per_ S.Angelo”) , ma si deve rilevare cha la maggior parte dei ritiri reca le firme di “ ”,” ” “ ”) Per_1 Per_2 e nessuno di questi nomi è stato disconosciuto come riconducibile all'odierna impresa opponente.
Il secondo fondamentale motivo di opposizione, riconducibile sempre al disconoscimento delle forniture, consiste nell'aver dovuto “ gestire all'interno dell'azienda un difficile periodo di collaborazione con alcune delle persone che hanno con lui precedentemente cooperato”.
La parte convenuta in opposizione , nella posizione sostanziale di parte attrice , prova le proprie affermazioni sulle fatture e sui documenti di trasporto e delle fatture produce sia la copia cartacea che la copia spedita in via telematica.
La convenuta ha prodotto anche una diffida, con raccomandata e ricevuta di ritorno, alla quale non risulta sia stato dato riscontro , che non è stata contestata, e che prova, quanto meno, una mancata contestazione delle pretese in diffida.
A ciò si devono aggiungere due elementi che emergono dalla comparsa di costituzione:
1) << Il SI si è recato personalmente presso l'ufficio del SI Parte_1 Per_9 Responsabile di Filiale di rassicurandolo che avrebbe saldato il debito non appena CP_2 incassati alcuni importi dai vari cantieri. Debito, tuttavia, mai saldato >>.
4 2) [Il SI ] << ha versato degli acconti sulle fatture azionate monitoriamente. Parte_1 Come già emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo ( allegato), il SI in proprio Parte_1 e quale titolare dell'omonima ditta individuale, ha versato acconti per un importo complessivo di € 39.942,24 >>.
All'esito dell'istruttoria il contenuto dell'ordinanza è risultato non solo confermato, ma rafforzato dalle testimonianze assunte, delle quali si riportano i contenuti essenziali.
• : sono dipendente di dal 2004 circa e mi occupo di un po' di tutto Tes_1 Controparte_2 compresi i ritiri e le consegne. Non conosco ” Parte_1 cap. 9) Vero è che, in data 21.07.2020, si è recato presso la sede dell'impresa individuale del SI per consegnare della merce ordinata dal medesimo alla Parte_1 Controparte_2 come da documento 14 che mi si rammostra? Risposta: io mi occupo di portare la merce;
non mi ricordo di questa precisa consegna però nel periodo in questione ho svolto l'attività di consegna e mi identifico nel soggetto indicato nel documento che mi viene mostrato n.14 Controparte_4 del 21.07.2020”.
• De EL WI:” sono un operaio della ditta FF Impianti, e ho ritirato il materiale per il cantiere della ditta presso . Pt_1 CP_2
- cap. 6) Vero è che la Società di cui lei è dipendente ha prestato manodopera per l'impresa individuale del SI Parte_1
Risposta “Confermo”.
Cap. 8) Vero è che, nello specifico, si è recato presso la n data 07.05.2020, Controparte_2
15.05.2020, 20.05.2020, 22.05.2020, 01.06.2020, 08.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020, 29.06.2020,
06.07.2020, 08.07.2020, 15.07.2020, 20.07.2020, 03.08.2020 e 07.08.2020, come da DDT firmati che mi si rammostrano (doc. 14 di questa parte), a ritirare il materiale idro termo sanitario per conto del signor Pt_1
Risposta: “Confermo, ho firmato io i documenti in questione”.
• TI BE :” sono dipendente di dal 2013 e sono il responsabile dal 2019 del CP_2 punto vendita di Monza. Conosco perché è un nostro cliente”. Parte_1 cap. 1) “Vero è che, nel periodo ottobre 2019 – novembre 2019, il SI unitamente Parte_1 al SI si recavano presso la filiale di Monza della per Controparte_5 Controparte_2 ordinare del materiale idro sanitario dalla medesima? risposta: “Soltanto inizialmente il signor e il signor veniva in filiale Parte_1 Controparte_5 per gli ordini. Preciso di averli visti solo una volta in filiale a inizio rapporto. Successivamente poi gli ordini venivano effettuati dal signor in filiale personalmente e invece dal signor CP_5 Pt_1 per telefono”.
Cap. 2) “Vero è che il SI presentava il SI come un suo collaboratore?” Pt_1 CP_5
Risposta: “Confermo anche se non lo ha presentato a me personalmente, ma al signor . Io ho CP_6 parlato con il signor soltanto dopo quando ha iniziato a saltare i pagamenti e si è presentato Pt_1 in filiale per spiegare. Non ho parlato con nelle prime fasi dello svolgimento dei rapporti”. Pt_1
Cap. “3) Vero è che alcuni ordini venivano fatti direttamente dal SI per conto Controparte_5 del SI ” Pt_1
Risposta: “Confermo, anche a me è successo di ricevere degli ordini del signor per conto CP_5 del Non ricordo però con precisione gli ordini”. Pt_1
Cap. “4) Vero è che il SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio Pt_1 della Filiale della di Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe CP_2 incassato alcuni importi da altri cantieri?”
5 Risposta: “Confermo, preciso che ha parlato con me ed alla presenza di . Quel giorno non ha CP_6 sollevato questione, ma ha soltanto riferito che era in ritardo nei pagamenti a causa di mancati incassi di altri cantieri”.
• : sono stato dipendente di sino al 2000 e poi collaboratore Tes_2 Testimone_3 CP_2 libero professionista fino al 2021. Ero un agente di commercio. era un nostro cliente Parte_1
e io lo seguivo come agente.
Cap. “1) Vero è che, nel periodo ottobre 2019 – novembre 2019, il SI unitamente Parte_1 al SI si recavano presso la filiale di Monza della per Controparte_5 Controparte_2 ordinare del materiale idro sanitario dalla medesima?”
Risposta “A me non risulta che venissero insieme. Quasi sempre si presentava il signor
[...]
”. CP_5
Cap. “2) Vero è che il SI presentava il SI come un suo collaboratore? Pt_1 CP_5
”Risposta: “A me il signor è stato presentato da un mio amico. è venuto in Parte_1 Pt_1 filiale con credo almeno cinque o sei volte in mia presenza. Non ricordo come si siano CP_5 qualificati/presentati, io ho avuto l'impressione che fossero soci”.
Cap. 3) “Vero è che alcuni ordini venivano fatti direttamente dal SI per conto Controparte_5 del SI ” Pt_1
Risposta: “confermo, anche a me direttamente”
Cap. 4) “Vero è che il SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio Pt_1 della Filiale della di Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe CP_2 incassato alcuni importi da altri cantieri?”
Risposta: “Confermo, ero presente con il signor resumibilmente si trattava di settembre 2020. Per_9 non ha contestato i mancati pagamenti e li ha imputati a problemi di incasso verso suoi Pt_1 debitori, precisando che avrebbe provveduto a pagare nel momento in cui avrebbe avuto la disponibilità”
Queste testimonianze, lette in parallelo con le fatture e i documenti di trasporto prodotti da parte convenuta, non lasciano margini di dubbio sulla diretta riconducibilità dei beni indicati nelle fatture e nei DDT all'impresa individuale del Pt_1
Non si può trascurare che il a parzialmente onorato il proprio debito e non ha Pt_1 mosso contestazioni alla diffide del 6.20.2010 ( doc. 16 convenuta, si veda anche doc. 18 convenuta).
Non può pertanto essere accolta la prospettazione difensiva di parte attrice secondo cui “ l'istruttoria svolta in corso di causa ha confermato gli assunti difensivi di parte opponente, ovvero la non imputabilità al sig. degli ordini e delle consegne di cui alle fatture azionate”. Pt_1
A nulla rileva il disconoscimento delle firme in calce ai documenti di trasporto, posto che la merce può essere ritirata sia da dipendenti del destinatario, sia consegnata da dipendenti del mittente, senza necessità che vi sia il legale rappresentante dell'impresa acquirente a ritirare materialmente la merce e a sottoscrivere il DDT.
Inequivoca la testimonianza di , terzo estraneo sia all'impresa attrice, sia Testimone_4 all'impresa convenuta.
Smentita è l'affermazione dell'opponente secondo cui “I testi sentiti in corso di causa non hanno fornito alcun elemento di prova a favore delle ragioni di parte opposta”.
Assumono rilevanza . al contrario le seguenti deposizioni:
6 :” nel periodo in questione ho svolto l'attività di consegna e mi identifico nel soggetto Tes_1
“ ” indicato nel documento che mi viene mostrato n.14 del 21.07.2020”. Controparte_4
:” sono un operaio della ditta FF Impianti, e ho ritirato il materiale per il cantiere Testimone_4 della ditta presso . Pt_1 CP_2
TI BE: “Soltanto inizialmente il signor e il signor Parte_1 Controparte_5 veniva in filiale per gli ordini. Preciso di averli visti solo una volta in filiale a inizio rapporto. Successivamente poi gli ordini venivano effettuati dal signor in filiale personalmente e invece dal signor CP_5 Pt_1 per telefono”. Io ho parlato con il signor soltanto dopo quando ha iniziato a saltare i pagamenti e si Pt_1
è presentato in filiale per spiegare. Non ho parlato con nelle prime fasi dello svolgimento dei Pt_1 rapporti”(…) anche a me è successo di ricevere degli ordini del signor per conto del …)il CP_5 Pt_1
SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio della Filiale della di Pt_1 CP_2
Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe incassato alcuni importi da altri cantieri?”
Risposta: “Confermo, preciso che ha parlato con me ed alla presenza di . Quel giorno non ha sollevato CP_6 questione, ma ha soltanto riferito che era in ritardo nei pagamenti a causa di mancati incassi di altri cantieri”.
: è venuto in filiale con , credo almeno cinque o sei Persona_10 Pt_1 CP_5 volte in mia presenza. Non ricordo come si siano qualificati/presentati, io ho avuto l'impressione che fossero soci”.(..)il SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio della Filiale della Pt_1 di Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe incassato alcuni importi da CP_2 Per_ altri cantieri?”Risposta: “Confermo, ero presente con il signor presumibilmente si trattava di settembre
2020. non ha contestato i mancati pagamenti e li ha imputati a problemi di incasso verso suoi Pt_1 debitori, precisando che avrebbe provveduto a pagare nel momento in cui avrebbe avuto la disponibilità”
La semplice lettura delle testimonianze dimostra quindi pienamente il contrario.
A nulla rileva la circostanza, peraltro non provata, che il “ nel periodo di riferimento Pt_1 delle fatture che si afferma non essere state pagate, si è trovato a gestire all'interno dell'azienda un difficile periodo di collaborazione con alcune delle persone che hanno con lui precedentemente cooperato”.
La convenuta in opposizione – parte attrice sostanziale – ha pertanto pienamente provato le proprie ragioni di credito con le fatture, i DDT, le testimonianze, le parziali ammissioni derivanti dai pagamenti frazionari.
Per completezza di motivazione va ricordato che per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la prova documentale delle fatture, con la conseguenza che anche l'eccezione preliminare di parte opponente è infondata.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato, rigettandosi l'opposizione, con le conseguenze derivanti dalla soccombenza.
Parte convenuta invoca l'applicazione dell'articolo 96 cpc;
non viene però fornito alcun parametro per una decisione in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando , nel contraddittorio tra le parti,
, opponente, e (GIA' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, convenuta/opposta:
[...]
7 accertato il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto, n. 609/2021 del 2.2.2021 nel proc. RG n.
9495/2020 del Tribunale di Monza.
Rigetta l'opposizione e dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento degli importi indicati nel decreto, oltre agli interessi calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs
231/2002 e s.m.i, dal dovuto al saldo , nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta , che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda ,istanza , conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 8 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 2554 / 2021 Ruolo Generale tra:
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. , nella sua qualità di titolare dell'omonima C.F._1 impresa individuale corrente in Agrate Brianza via G. M. Ferrario 29, (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, dagli avv. Emanuela Galbusera (c.f.
), pec: e Massimo Vergani C.F._2 Email_1 (c.f. ), pec: e con domicilio C.F._3 Email_2 eletto presso il loro studio in Vimercate, via Manzoni n. 12
Attore- opponente
Contro
(GIA' (P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. (C.F. Controparte_3
), assistita, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto C.F._4 disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Antonio Toffoletto (C.F. , PEC C.F._5
fax 02.740707) e Massimiliano Massobrio Email_3 ( , fax CodiceFiscale_6 Email_4 02.740707), con Studio in 20129 Milano (MI), Via Archimede n. 56; domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta delega in calce al ricorso per decreto Email_3 ingiuntivo dell'11.12.2020.
Convenuta in opposizione
Conclusioni delle parti
➢ Attore/opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto delle circostanze di cui in atti e respinta ogni contraria istanza così giudicare:
In via principale:
- Rigettare l'avversa domanda così come proposta perché infondata in
1 fatto e diritto e, per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace, nullo e/o annullabile l'opposto decreto.
Con integrale rifusione delle spese di lite
➢ Convenuta/opposta
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito:
In via principale:
-respingere le domande rassegnate dal SI in proprio e quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e come meglio, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 609/2021 (R.G. 9495/2020) del 02.02.2021, emesso dal Tribunale di Monza;
In via subordinata:
- nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che è creditrice Controparte_2 nei confronti del SI in proprio e quale titolaredell'omonima impresa Parte_1 individuale, in virtù della fornitura di materiale idro termo sanitario in favore di quest'ultima, della somma di Euro 52.194,06, per tutti i motivi esposti in narrativa, e come meglio, (espressamente riservata ogni azione per le ulteriori somme che risulteranno dovute) o di quella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e benevisa al Giudice Ill.mo, oltre interessi di mora dalla scadenza di pagamento sino al saldo, calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 231/2002 e s.m.i. e, per l'effetto, condannare il SI in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, al pagamento di detta somma in favore di Controparte_2
In ogni caso:
- accertata e dichiarata la responsabilità aggravata di parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., condannare il SI in proprio e quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore di di Controparte_2 una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi della norma sopra citata;
- condannare il SI in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, alla rifusione di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., del presente procedimento (oltre che del procedimento monitorio), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri e accessori di legge (C.p.A. 4%).
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale
,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr.
24542).
*****
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'impresa ( ora Controparte_2
ha premesso di aver fornito al SI in proprio e CP_2 Parte_1 quale titolare dell'impresa individuale materiale idro termo sanitario Parte_1
3 per la somma complessiva di€ 92.136,30 (già detratta nota di accredito n. 152577 del
30.06.20 di € 610,00), come dalle fatture elettroniche prodotte in allegato al ricorso.
Ha altresì specificato che il SI in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale versava acconti per € 39.942,24; conseguentemente Parte_1 vantava un credito di € 52.194,06, oltre agli interessi di mora ex Controparte_2
D. Lgs 231/02 e s.m.i. dal dovuto al saldo.
Sulla scorta delle documentazione prodotta il Tribunale di Monza emetteva decreto ingiuntivo n. 609/2021 del 2.2.2021 nel proc. RG n. 9495/2020, per euro 52.194,06; oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
2135,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a.
Presenta opposizione , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale. La convenuta società si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va ricordato che prima della decisione, agli esordi del procedimento è stata emessa ordinanza in data 10 marzo 2022 , nella quale si è scritto:
“ L'opponente disconosce le firme apposte ai documenti di trasporto.
Non disconosce però che tra i suoi dipendenti o incaricati del ritiro della merce vi fossero le persone la cui firma appare nei documenti.
Si deve osservare che in molti documenti appare solo il nome del destinatario o del vettore ( , Per_1 Per_ Per_
, , ) ma in altri sono indicati anche i cognomi di tali destinatari o vettori e Per_2 Per_5 tali cognomi appaiono riconducibili ai predetti: ( doc. trasp. n.
5.6.2020 n. 5136), Persona_6
(doc. trasp. n. 8331 del 1^.7.2020), ( doc. trasp. n. 8019 del 25.6.2020) Persona_7 Per_8
, graficamente la firma è simile a quella di LL.
E' pur vero che vi sono delle firme che sono mere sigle o difficilmente riconducibili (n. 6169 del 9.7.2020: FIL F7 non si sa chi sia, così dicasi di n. 4547 del 21.7.2020 “ autista Parte_2 Per_ S.Angelo”) , ma si deve rilevare cha la maggior parte dei ritiri reca le firme di “ ”,” ” “ ”) Per_1 Per_2 e nessuno di questi nomi è stato disconosciuto come riconducibile all'odierna impresa opponente.
Il secondo fondamentale motivo di opposizione, riconducibile sempre al disconoscimento delle forniture, consiste nell'aver dovuto “ gestire all'interno dell'azienda un difficile periodo di collaborazione con alcune delle persone che hanno con lui precedentemente cooperato”.
La parte convenuta in opposizione , nella posizione sostanziale di parte attrice , prova le proprie affermazioni sulle fatture e sui documenti di trasporto e delle fatture produce sia la copia cartacea che la copia spedita in via telematica.
La convenuta ha prodotto anche una diffida, con raccomandata e ricevuta di ritorno, alla quale non risulta sia stato dato riscontro , che non è stata contestata, e che prova, quanto meno, una mancata contestazione delle pretese in diffida.
A ciò si devono aggiungere due elementi che emergono dalla comparsa di costituzione:
1) << Il SI si è recato personalmente presso l'ufficio del SI Parte_1 Per_9 Responsabile di Filiale di rassicurandolo che avrebbe saldato il debito non appena CP_2 incassati alcuni importi dai vari cantieri. Debito, tuttavia, mai saldato >>.
4 2) [Il SI ] << ha versato degli acconti sulle fatture azionate monitoriamente. Parte_1 Come già emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo ( allegato), il SI in proprio Parte_1 e quale titolare dell'omonima ditta individuale, ha versato acconti per un importo complessivo di € 39.942,24 >>.
All'esito dell'istruttoria il contenuto dell'ordinanza è risultato non solo confermato, ma rafforzato dalle testimonianze assunte, delle quali si riportano i contenuti essenziali.
• : sono dipendente di dal 2004 circa e mi occupo di un po' di tutto Tes_1 Controparte_2 compresi i ritiri e le consegne. Non conosco ” Parte_1 cap. 9) Vero è che, in data 21.07.2020, si è recato presso la sede dell'impresa individuale del SI per consegnare della merce ordinata dal medesimo alla Parte_1 Controparte_2 come da documento 14 che mi si rammostra? Risposta: io mi occupo di portare la merce;
non mi ricordo di questa precisa consegna però nel periodo in questione ho svolto l'attività di consegna e mi identifico nel soggetto indicato nel documento che mi viene mostrato n.14 Controparte_4 del 21.07.2020”.
• De EL WI:” sono un operaio della ditta FF Impianti, e ho ritirato il materiale per il cantiere della ditta presso . Pt_1 CP_2
- cap. 6) Vero è che la Società di cui lei è dipendente ha prestato manodopera per l'impresa individuale del SI Parte_1
Risposta “Confermo”.
Cap. 8) Vero è che, nello specifico, si è recato presso la n data 07.05.2020, Controparte_2
15.05.2020, 20.05.2020, 22.05.2020, 01.06.2020, 08.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020, 29.06.2020,
06.07.2020, 08.07.2020, 15.07.2020, 20.07.2020, 03.08.2020 e 07.08.2020, come da DDT firmati che mi si rammostrano (doc. 14 di questa parte), a ritirare il materiale idro termo sanitario per conto del signor Pt_1
Risposta: “Confermo, ho firmato io i documenti in questione”.
• TI BE :” sono dipendente di dal 2013 e sono il responsabile dal 2019 del CP_2 punto vendita di Monza. Conosco perché è un nostro cliente”. Parte_1 cap. 1) “Vero è che, nel periodo ottobre 2019 – novembre 2019, il SI unitamente Parte_1 al SI si recavano presso la filiale di Monza della per Controparte_5 Controparte_2 ordinare del materiale idro sanitario dalla medesima? risposta: “Soltanto inizialmente il signor e il signor veniva in filiale Parte_1 Controparte_5 per gli ordini. Preciso di averli visti solo una volta in filiale a inizio rapporto. Successivamente poi gli ordini venivano effettuati dal signor in filiale personalmente e invece dal signor CP_5 Pt_1 per telefono”.
Cap. 2) “Vero è che il SI presentava il SI come un suo collaboratore?” Pt_1 CP_5
Risposta: “Confermo anche se non lo ha presentato a me personalmente, ma al signor . Io ho CP_6 parlato con il signor soltanto dopo quando ha iniziato a saltare i pagamenti e si è presentato Pt_1 in filiale per spiegare. Non ho parlato con nelle prime fasi dello svolgimento dei rapporti”. Pt_1
Cap. “3) Vero è che alcuni ordini venivano fatti direttamente dal SI per conto Controparte_5 del SI ” Pt_1
Risposta: “Confermo, anche a me è successo di ricevere degli ordini del signor per conto CP_5 del Non ricordo però con precisione gli ordini”. Pt_1
Cap. “4) Vero è che il SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio Pt_1 della Filiale della di Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe CP_2 incassato alcuni importi da altri cantieri?”
5 Risposta: “Confermo, preciso che ha parlato con me ed alla presenza di . Quel giorno non ha CP_6 sollevato questione, ma ha soltanto riferito che era in ritardo nei pagamenti a causa di mancati incassi di altri cantieri”.
• : sono stato dipendente di sino al 2000 e poi collaboratore Tes_2 Testimone_3 CP_2 libero professionista fino al 2021. Ero un agente di commercio. era un nostro cliente Parte_1
e io lo seguivo come agente.
Cap. “1) Vero è che, nel periodo ottobre 2019 – novembre 2019, il SI unitamente Parte_1 al SI si recavano presso la filiale di Monza della per Controparte_5 Controparte_2 ordinare del materiale idro sanitario dalla medesima?”
Risposta “A me non risulta che venissero insieme. Quasi sempre si presentava il signor
[...]
”. CP_5
Cap. “2) Vero è che il SI presentava il SI come un suo collaboratore? Pt_1 CP_5
”Risposta: “A me il signor è stato presentato da un mio amico. è venuto in Parte_1 Pt_1 filiale con credo almeno cinque o sei volte in mia presenza. Non ricordo come si siano CP_5 qualificati/presentati, io ho avuto l'impressione che fossero soci”.
Cap. 3) “Vero è che alcuni ordini venivano fatti direttamente dal SI per conto Controparte_5 del SI ” Pt_1
Risposta: “confermo, anche a me direttamente”
Cap. 4) “Vero è che il SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio Pt_1 della Filiale della di Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe CP_2 incassato alcuni importi da altri cantieri?”
Risposta: “Confermo, ero presente con il signor resumibilmente si trattava di settembre 2020. Per_9 non ha contestato i mancati pagamenti e li ha imputati a problemi di incasso verso suoi Pt_1 debitori, precisando che avrebbe provveduto a pagare nel momento in cui avrebbe avuto la disponibilità”
Queste testimonianze, lette in parallelo con le fatture e i documenti di trasporto prodotti da parte convenuta, non lasciano margini di dubbio sulla diretta riconducibilità dei beni indicati nelle fatture e nei DDT all'impresa individuale del Pt_1
Non si può trascurare che il a parzialmente onorato il proprio debito e non ha Pt_1 mosso contestazioni alla diffide del 6.20.2010 ( doc. 16 convenuta, si veda anche doc. 18 convenuta).
Non può pertanto essere accolta la prospettazione difensiva di parte attrice secondo cui “ l'istruttoria svolta in corso di causa ha confermato gli assunti difensivi di parte opponente, ovvero la non imputabilità al sig. degli ordini e delle consegne di cui alle fatture azionate”. Pt_1
A nulla rileva il disconoscimento delle firme in calce ai documenti di trasporto, posto che la merce può essere ritirata sia da dipendenti del destinatario, sia consegnata da dipendenti del mittente, senza necessità che vi sia il legale rappresentante dell'impresa acquirente a ritirare materialmente la merce e a sottoscrivere il DDT.
Inequivoca la testimonianza di , terzo estraneo sia all'impresa attrice, sia Testimone_4 all'impresa convenuta.
Smentita è l'affermazione dell'opponente secondo cui “I testi sentiti in corso di causa non hanno fornito alcun elemento di prova a favore delle ragioni di parte opposta”.
Assumono rilevanza . al contrario le seguenti deposizioni:
6 :” nel periodo in questione ho svolto l'attività di consegna e mi identifico nel soggetto Tes_1
“ ” indicato nel documento che mi viene mostrato n.14 del 21.07.2020”. Controparte_4
:” sono un operaio della ditta FF Impianti, e ho ritirato il materiale per il cantiere Testimone_4 della ditta presso . Pt_1 CP_2
TI BE: “Soltanto inizialmente il signor e il signor Parte_1 Controparte_5 veniva in filiale per gli ordini. Preciso di averli visti solo una volta in filiale a inizio rapporto. Successivamente poi gli ordini venivano effettuati dal signor in filiale personalmente e invece dal signor CP_5 Pt_1 per telefono”. Io ho parlato con il signor soltanto dopo quando ha iniziato a saltare i pagamenti e si Pt_1
è presentato in filiale per spiegare. Non ho parlato con nelle prime fasi dello svolgimento dei Pt_1 rapporti”(…) anche a me è successo di ricevere degli ordini del signor per conto del …)il CP_5 Pt_1
SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio della Filiale della di Pt_1 CP_2
Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe incassato alcuni importi da altri cantieri?”
Risposta: “Confermo, preciso che ha parlato con me ed alla presenza di . Quel giorno non ha sollevato CP_6 questione, ma ha soltanto riferito che era in ritardo nei pagamenti a causa di mancati incassi di altri cantieri”.
: è venuto in filiale con , credo almeno cinque o sei Persona_10 Pt_1 CP_5 volte in mia presenza. Non ricordo come si siano qualificati/presentati, io ho avuto l'impressione che fossero soci”.(..)il SI si recava personalmente, nel settembre 2020, presso l'ufficio della Filiale della Pt_1 di Monza per rassicurare che avrebbe saldato il debito appena avrebbe incassato alcuni importi da CP_2 Per_ altri cantieri?”Risposta: “Confermo, ero presente con il signor presumibilmente si trattava di settembre
2020. non ha contestato i mancati pagamenti e li ha imputati a problemi di incasso verso suoi Pt_1 debitori, precisando che avrebbe provveduto a pagare nel momento in cui avrebbe avuto la disponibilità”
La semplice lettura delle testimonianze dimostra quindi pienamente il contrario.
A nulla rileva la circostanza, peraltro non provata, che il “ nel periodo di riferimento Pt_1 delle fatture che si afferma non essere state pagate, si è trovato a gestire all'interno dell'azienda un difficile periodo di collaborazione con alcune delle persone che hanno con lui precedentemente cooperato”.
La convenuta in opposizione – parte attrice sostanziale – ha pertanto pienamente provato le proprie ragioni di credito con le fatture, i DDT, le testimonianze, le parziali ammissioni derivanti dai pagamenti frazionari.
Per completezza di motivazione va ricordato che per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la prova documentale delle fatture, con la conseguenza che anche l'eccezione preliminare di parte opponente è infondata.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato, rigettandosi l'opposizione, con le conseguenze derivanti dalla soccombenza.
Parte convenuta invoca l'applicazione dell'articolo 96 cpc;
non viene però fornito alcun parametro per una decisione in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando , nel contraddittorio tra le parti,
, opponente, e (GIA' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, convenuta/opposta:
[...]
7 accertato il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto, n. 609/2021 del 2.2.2021 nel proc. RG n.
9495/2020 del Tribunale di Monza.
Rigetta l'opposizione e dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento degli importi indicati nel decreto, oltre agli interessi calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs
231/2002 e s.m.i, dal dovuto al saldo , nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta , che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda ,istanza , conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 8 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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