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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14741/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 da
con l'avv. TOFFANELLO NICOLA;
Parte_1
e
, con l'avv. TOFFANELLO NICOLA;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Con ricorso depositato l'11/12/2024 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Candiana
(PD) il 30 maggio 1998 tra i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Candiana (PD) al n. 5, Parte II,
serie A, anno 1998 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di 2
Candiana di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti
di matrimonio del medesimo Comune.
2) Disporre che i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
3) Nulla disporre in punto mantenimento poiché i coniugi si dichiarano
economicamente autosufficienti.
Per_ 4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia e verseranno alla
stessa il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova, noto
ai ricorrenti, oltre in ogni caso il 50% delle spese di trasporto e tasse/rette
universitarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario il 30.05.1998 in CANDIANA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 5 anno 1998.
Dalla loro unione è nata la figlia il 20.06.2001, maggiorenne Persona_2
ma non economicamente autosufficiente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale il 25.01.2022 e la separazione è stata omologata con Decreto n. 617/2022 del 26.01.2022.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio, del
25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato
membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
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nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento 1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio,
del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18
giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità
europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo
dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009). 4
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il Parte_1 Controparte_1
30.05.1998 in CANDIANA (PD) e trascritto nel relativo registro, parte II serie A
n. 5 anno 1998.
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova il 28.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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