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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/07/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1852/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
Avv. , rappresentato e difeso da sé stes- Parte_1
so;
- ATTORE -
rappresentato e difeso dall'avv.to Gaeta- Controparte_1
no Crescenzo, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
al fine di ottenere il pagamento della somma com- CP_1
plessiva di € 11.006,65, a titolo di compensi professionali per attività stragiudiziale svolta in suo favore.
L'attore deduceva di aver prestato, su incarico del convenuto, attività di assistenza stragiudiziale in diversi ambiti: a) difesa presso l' in relazione al trasferimento di una rivendita CP_2
di tabacchi;
b) recupero di un credito verso una ditta di arre- damenti;
c) messa in mora di un soggetto privato per il recu- pero di un prestito;
d) rappresentanza in un'asta giudiziaria fallimentare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il conve- nuto il quale, eccepiva di aver già corrisposto la somma di €
2.000,00 a titolo di acconto per le attività effettivamente ri- chieste ed eseguite, negando di aver conferito mandato per al-
2 cune delle attività indicate dall'attore e disconoscendo la pro- pria sottoscrizione su diversi documenti. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in dirit- to.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi pro- cessuali salienti, s'impone di scrutinare fondatezza della pro- posta domanda.
La domanda è fondata solo in parte.
A tal fine giova rammentare che in materia di giudizi avente ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale stragiudiziale, se- condo consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. civ., sez.
II, 26/11/2014, n. 25161), incombe sul professionista che agi- sca per il pagamento del compenso l'onere di provare l'esecuzione dell'attività e il relativo valore economico. In ca- so di contestazioni circa l'effettivo svolgimento o l'ampiezza dell'attività, spetta quindi all'attore fornire prova documentale o comunque convincente dell'incarico ricevuto e dell'attività concretamente prestata.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo svol- gimento dell'attività stragiudiziale indicata alla lett. a) (assi- stenza avanti all' , almeno limitatamente all'invio di al-CP_2
3 cune note sottoscritte dal convenuto e alla delega del
23.04.2018. Trattandosi però di attività stragiudiziale di me- dia complessità e durata, anche alla luce della rilevante quan- tità di atti e della varietà delle interlocuzioni effettuate con le amministrazioni coinvolte, si ritiene equo liquidare il relativo compenso in misura intermedia, pari ad € 3.200,00.
Per l'attività di cui alla lett. b, parte civile, relativa alla
[...]
, vi è corrispondenza intercorsa tra le parti Parte_2
e invio di messe in mora effettivamente riferibili al convenu- to. La relativa attività va liquidata, in misura media, in €
1.200,00. La parte penale (redazione e deposito di querela) è stata espressamente disconosciuta dal sig. anche me- CP_1
diante produzione di querela per falso, e non può essere posta a suo carico. Si richiama sul punto Cass. civ., sez. II,
02/02/2016, n. 1891.
L'attività indicata alla lett. c, (messa in mora per prestito a ter- zi) è totalmente disconosciuta e non supportata da elementi di prova idonei;
essa va quindi integralmente rigettata.
Quanto alla lett. d, è documentalmente provata la partecipa- zione all'asta giudiziaria per conto del convenuto, in forza di procura notarile. In considerazione della rilevanza economica dell'affare e dell'utilità dell'attività svolta, il compenso può essere equitativamente liquidato in € 1.800,00. In tal senso,
Cass. civ., sez. II, 10/06/2005, n. 12389.
4 Tenuto conto della durata e mole complessiva dell'attività, della documentazione prodotta, della specificità dell'interlocuzione con la pubblica amministrazione e del grado di articolazione dei contenuti delle note trasmesse, si ri- tiene equo liquidare il compenso complessivo per l'attività stragiudiziale in misura pari a € 7.200,00. Alla somma così determinata va detratto l'importo di € 2.000,00 pacificamente corrisposto dal convenuto.
In tema di liquidazione dei compensi per prestazioni stragiu- diziali, ai sensi dell'art. 17 del D.M. n. 55/2014, l'attività del professionista è valutata secondo i parametri della natura e del valore dell'affare, della complessità e del numero delle que- stioni giuridiche trattate, del numero e della rilevanza degli at- ti, delle condizioni soggettive del cliente e dell'utilità dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 19, per le attività stragiu- diziali non connesse con procedimenti giurisdizionali, il com- penso è determinato in base al valore dell'affare e tenendo conto delle fasce di complessità previste dallo stesso decreto.
È inoltre legittima, ai sensi dell'art. 2233 c.c., la liquidazione in via equitativa qualora vi sia documentazione parziale o il mandato risulti solo in parte provato.
Per quanto concerne le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda e della condotta processuale di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per
5 disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%, ponendo il residuo a carico del convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il sig. al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. , Parte_1
della somma complessiva di € 5.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) Rigetta le altre domande;
c) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, della residua metà che liquida in € 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 11/7/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1852/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
Avv. , rappresentato e difeso da sé stes- Parte_1
so;
- ATTORE -
rappresentato e difeso dall'avv.to Gaeta- Controparte_1
no Crescenzo, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
al fine di ottenere il pagamento della somma com- CP_1
plessiva di € 11.006,65, a titolo di compensi professionali per attività stragiudiziale svolta in suo favore.
L'attore deduceva di aver prestato, su incarico del convenuto, attività di assistenza stragiudiziale in diversi ambiti: a) difesa presso l' in relazione al trasferimento di una rivendita CP_2
di tabacchi;
b) recupero di un credito verso una ditta di arre- damenti;
c) messa in mora di un soggetto privato per il recu- pero di un prestito;
d) rappresentanza in un'asta giudiziaria fallimentare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il conve- nuto il quale, eccepiva di aver già corrisposto la somma di €
2.000,00 a titolo di acconto per le attività effettivamente ri- chieste ed eseguite, negando di aver conferito mandato per al-
2 cune delle attività indicate dall'attore e disconoscendo la pro- pria sottoscrizione su diversi documenti. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in dirit- to.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi pro- cessuali salienti, s'impone di scrutinare fondatezza della pro- posta domanda.
La domanda è fondata solo in parte.
A tal fine giova rammentare che in materia di giudizi avente ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale stragiudiziale, se- condo consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. civ., sez.
II, 26/11/2014, n. 25161), incombe sul professionista che agi- sca per il pagamento del compenso l'onere di provare l'esecuzione dell'attività e il relativo valore economico. In ca- so di contestazioni circa l'effettivo svolgimento o l'ampiezza dell'attività, spetta quindi all'attore fornire prova documentale o comunque convincente dell'incarico ricevuto e dell'attività concretamente prestata.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo svol- gimento dell'attività stragiudiziale indicata alla lett. a) (assi- stenza avanti all' , almeno limitatamente all'invio di al-CP_2
3 cune note sottoscritte dal convenuto e alla delega del
23.04.2018. Trattandosi però di attività stragiudiziale di me- dia complessità e durata, anche alla luce della rilevante quan- tità di atti e della varietà delle interlocuzioni effettuate con le amministrazioni coinvolte, si ritiene equo liquidare il relativo compenso in misura intermedia, pari ad € 3.200,00.
Per l'attività di cui alla lett. b, parte civile, relativa alla
[...]
, vi è corrispondenza intercorsa tra le parti Parte_2
e invio di messe in mora effettivamente riferibili al convenu- to. La relativa attività va liquidata, in misura media, in €
1.200,00. La parte penale (redazione e deposito di querela) è stata espressamente disconosciuta dal sig. anche me- CP_1
diante produzione di querela per falso, e non può essere posta a suo carico. Si richiama sul punto Cass. civ., sez. II,
02/02/2016, n. 1891.
L'attività indicata alla lett. c, (messa in mora per prestito a ter- zi) è totalmente disconosciuta e non supportata da elementi di prova idonei;
essa va quindi integralmente rigettata.
Quanto alla lett. d, è documentalmente provata la partecipa- zione all'asta giudiziaria per conto del convenuto, in forza di procura notarile. In considerazione della rilevanza economica dell'affare e dell'utilità dell'attività svolta, il compenso può essere equitativamente liquidato in € 1.800,00. In tal senso,
Cass. civ., sez. II, 10/06/2005, n. 12389.
4 Tenuto conto della durata e mole complessiva dell'attività, della documentazione prodotta, della specificità dell'interlocuzione con la pubblica amministrazione e del grado di articolazione dei contenuti delle note trasmesse, si ri- tiene equo liquidare il compenso complessivo per l'attività stragiudiziale in misura pari a € 7.200,00. Alla somma così determinata va detratto l'importo di € 2.000,00 pacificamente corrisposto dal convenuto.
In tema di liquidazione dei compensi per prestazioni stragiu- diziali, ai sensi dell'art. 17 del D.M. n. 55/2014, l'attività del professionista è valutata secondo i parametri della natura e del valore dell'affare, della complessità e del numero delle que- stioni giuridiche trattate, del numero e della rilevanza degli at- ti, delle condizioni soggettive del cliente e dell'utilità dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 19, per le attività stragiu- diziali non connesse con procedimenti giurisdizionali, il com- penso è determinato in base al valore dell'affare e tenendo conto delle fasce di complessità previste dallo stesso decreto.
È inoltre legittima, ai sensi dell'art. 2233 c.c., la liquidazione in via equitativa qualora vi sia documentazione parziale o il mandato risulti solo in parte provato.
Per quanto concerne le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda e della condotta processuale di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per
5 disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%, ponendo il residuo a carico del convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il sig. al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. , Parte_1
della somma complessiva di € 5.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) Rigetta le altre domande;
c) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, della residua metà che liquida in € 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 11/7/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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