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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 1671/2017 r.g., avente ad oggetto:
risarcimento danni 2051 c.c.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Maina, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in Salerno, Via S. Baratta n. 137, giusta procura a margine della citazione;
ATTORE
E
(C.F. in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Tedesco in virtù di procura generale alle liti rep.n.18980 – raccolta 3948 – rogata in Salerno dal notaio d.ssa in data 17/02/2011, giusta determina del settore Persona_1
affari legali e contenzioso;
elettivamente domiciliata in Salerno al l.go
Pioppi n. 1 c/o Provincia di Salerno – Avvocatura;
1 CONVENUTA
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, patiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 4/09/2015.
1.2. Esponeva che in detta data, alle ore 19:45 circa, mentre transitava, in sella al proprio motociclo Moto Guzzi mod. Breva tg DE 71768, lungo la sp. 173, al km 4, a poca distanza dal ristorante “Costa Sud” nel Comune
di Pontecagnano Faiano, all'atto di fermarsi in coda nel traffico incappava in una sconnessione del manto stradale, non visibile e non segnalata, resa ancor più scivolosa a causa della presenza di brecciolina, rovinando al suolo.
In conseguenza della caduta veniva accompagnato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Ruggi di Salerno ove gli veniva diagnosticata “frattura
composta epifasi distale radio a DX” con applicazione di apparecchio gessato e prescrizione di terapia riabilitativa.
Inoltre, sempre quale effetto del sinistro, il motociclo riportava danni stimati in euro 1.862,24, oltre l'ulteriore perdita del reddito, rispetto al corrispondente periodo di lavoro dell'anno antecedente, quantificabile in euro 6.345,89.
1.3. Stante la responsabilità della per la cattiva Controparte_1
manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro e per non aver posto opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per
2 la incolumità pubblica, insisteva per la declaratoria di responsabilità della predetta convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. con condanna al risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di spese di lite.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la CP_1 CP_1
contestando i fatti e la dinamica del sinistro così come descritti da controparte.
Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato;
contestava, infine, il quantum risarcitorio.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale e CTU medico-legale, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. In ordine alla qualificazione della domanda, può ritenersi che l'azione sia stata esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso alla norma ed alla responsabilità della deputata Controparte_1
istituzionalmente alla manutenzione, custodia, salvaguardia degli assi viari.
Orbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia,
condivisa da questo Tribunale, in materia di responsabilità ex art. 2051
cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare
3 soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul custode non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento mediamente esigibile e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento dì danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,
cod.pen., come causa esclusiva di tale evento (così, ex multis, Cass. Sez.
3,
sent. n. 26142 del 2023; Cass. Sez. 3, sent. 18518/2024).
1.1. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III,
4 2. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è
fondata nei termini che seguono.
2.1 Deve ritenersi provato - alla stregua della espletata istruttoria – che in data 4/09/2015, alle ore 19:45 circa, transitava, in Parte_1
sella al proprio motociclo Moto Guzzi mod. Breva tg DE 71768, lungo la sp. 173, al km 4, nel Comune di Pontecagnano Faiano, allorquando all'atto di fermarsi in coda nel traffico incappava in una sconnessione del manto stradale rovinando al suolo.
A causa della rovinosa caduta subiva un trauma con frattura composta epifisi distale radio a destra mentre il motociclo riportava ingenti danni.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da Tes_1
indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è
[...]
ragione di dubitare, che ha confermato per conoscenza diretta – in quanto si trovava su uno scuter che seguiva la moto condotta dal la CP_2
dinamica del sinistro come descritta in citazione, individuando nella presenza di un dissesto del manto stradale la causa della caduta.
Si riporta stralcio della deposizione resa all'udienza del 21.11.2019:
“Riconosco le foto esibite come rappresentative del luogo del sinistro ed
in particolare la sconnessione del manto stradale in cui incappava il
motociclo condotto dal ”. Pt_1
Si rimanda, altresì, alle fotografie in atti relative allo stato dei luoghi al momento del sinistro, nonché alla relazione redatta per conto della
Provincia di Salerno ove si attesta la presenza di una buca di ampie dimensioni.
5 2.2. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la , trattandosi di immobile legato da una Controparte_1
evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso,
atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, non sarebbe caduto). Persona_2
La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione,
esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
6 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la CP_3
normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale interessato da evidente irregolarità: a maggior ragione trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (unisce diversi centri abitati) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
3. Attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co 1.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. Va, infatti, evidenziato che il fatto è successo in un tratto di strada – per stessa ammissione di parte attrice – notevolmente trafficato al momento della caduta.
La conformazione della buca e del dissesto, per ampiezza, porta a ritenere che effettivamente l'attore sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
Non da ultimo, il conducente della moto ben avrebbe dovuto/potuto adeguare la propria velocità al precario stato del manto stradale -
caratterizzato, come emerso, da insidie di ampie dimensioni ben visibili anche a distanza - ed alle condizioni di traffico.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in
7 materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità
( Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene,
ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene, alla luce delle evidenze probatorie di cui si è detto (irregolarità
ampie e ben visibili;
visibilità ottimale;
limiti di velocità; necessità di adeguare l'effettiva andatura allo stato dei luoghi ed al traffico al momento sussistente) che la condotta del danneggiato, nella specie, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
4. In ordine al risarcimento del danno deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. -
dott.ssa - con motivazione sostanzialmente scevra da Persona_3
vizi logici e scientifici, per euro 205,00.
4.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura composta della
regione metaepifisaria distale del radio destro”; esiti che il Tribunale
8 condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 29 ( ventinove) giorni d'inabilità temporanea parziale al 75%;
- 30 ( trenta) giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
- 30 ( trenta) giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%.
Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del 4% (due punti percentuali).
Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass.,
per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali
(sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024)
contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
9 Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (quasi 47 anni) avremo pertanto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 29
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.096,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) €
7.644,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.501,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.088,75
Spese mediche € 205,00
Totale: € 10.184,75
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Il CTU ha del resto precisato che, in considerazione del
10 tempo trascorso dall'epoca del sinistro, le lesioni di cui trattasi possono considerarsi sicuramente stabilizzate.
4.2. L'attore ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo.
Risulta dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, per le evidenze probatorie rappresentate dalla testimonianza – che ha confermato l'impatto al suolo della moto – dalla documentazione fotografica relativa al veicolo incidentato (prodotta sia da parte attrice che da parte convenuta)
nonché dai preventivi di riparazione, prodotti sia da parte attrice che da parte convenuta.
Occorre, pertanto, procedere alla sua liquidazione, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. (danno emergente): il riferimento, nella specie, vista la richiesta di risarcimento in forma specifica, è certamente agli esborsi monetari necessari in quanto derivanti dal danneggiamento della moto.
Va chiarito che il complesso dell'evidenza probatoria acquisita (di cui si è
dato conto) e la locuzione “perdita subita” include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel quale
l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del
patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
Orbene, in ragione della documentazione fotografica dello stato del veicolo come certificato dallo stesso perito assicurativo di parte convenuta
11 (per. ) si stima che un danno subito da parte attrice Parte_2
complessivamente pari ad euro 1.500,00.
4.3. L'attore chiede, infine, il risarcimento del danno da diminuzione di reddito.
La domanda, sul punto, va disattesa.
Va premesso che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro.
Nella specie tale prova non può dirsi raggiunta.
Si evidenzia, in primo luogo, la genericità dell'attestazione contabile a firma dr. , atteso che lo stesso che si limita a riferire Testimone_2
quanto ritenuto dall'attore in ordine alle cause del decremento reddituale nel periodo in contestazione.
Non da ultimo, in ordine alla capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità
a svolgere la propria attuale occupazione, vale evidenziare che l'attore ha riportato una lesione micro-permanente, che esclude qualsiasi presunzione favorevole al danneggiato e che lo stesso CTU sul punto ha riferito: “Non
si rileva riduzione permanente della capacità lavorativa propria del
periziato”.
In conclusione, l'attore avrebbe diritto ad un risarcimento danni di complessivi € 11.889,75 (10.184,75+ 205,00 + 1.500,00).
Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 5.945,00.
Tale somma è -come detto- espressa all'attualità e su tale somma,
devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, decorrono gli interessi legali fino al saldo.
12 5. Segue, in definitiva, la condanna della al Controparte_1
pagamento della somma di euro 5.945,00 in favore di , Parte_1
oltre interessi da calcolarsi come sopra.
6. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna della Controparte_1
al pagamento in favore della parte attrice delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del
quantum di accoglimento), dei parametri compresi tra minimi e medi,
dell'attività espletata e delle tariffe vigenti. Parimenti, anche le spese di c.t.u., separatamente liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dr. , disattesa ogni diversa e/o ulteriore Parte_1
istanza così provvede:
1. accerta la responsabilità della nella causazione del Controparte_1
sinistro verificatosi in data 4.09.2015 ed il concorso di colpa di
[...]
nella misura del 50%; Parte_1
2. condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo risarcitorio, in favore di , della Parte_1
somma complessiva di euro 5.945,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
3. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
al rimborso in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in €
264,00 per spese esenti ed euro 3.200,00 per competenze professionali,
oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge.
13 Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico della parte convenuta.
Così deciso in Salerno il 19.03.2025
Il giudice
Francesco Rossini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 aprile 2024, n. 11140).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 1671/2017 r.g., avente ad oggetto:
risarcimento danni 2051 c.c.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Maina, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in Salerno, Via S. Baratta n. 137, giusta procura a margine della citazione;
ATTORE
E
(C.F. in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Tedesco in virtù di procura generale alle liti rep.n.18980 – raccolta 3948 – rogata in Salerno dal notaio d.ssa in data 17/02/2011, giusta determina del settore Persona_1
affari legali e contenzioso;
elettivamente domiciliata in Salerno al l.go
Pioppi n. 1 c/o Provincia di Salerno – Avvocatura;
1 CONVENUTA
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, patiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 4/09/2015.
1.2. Esponeva che in detta data, alle ore 19:45 circa, mentre transitava, in sella al proprio motociclo Moto Guzzi mod. Breva tg DE 71768, lungo la sp. 173, al km 4, a poca distanza dal ristorante “Costa Sud” nel Comune
di Pontecagnano Faiano, all'atto di fermarsi in coda nel traffico incappava in una sconnessione del manto stradale, non visibile e non segnalata, resa ancor più scivolosa a causa della presenza di brecciolina, rovinando al suolo.
In conseguenza della caduta veniva accompagnato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Ruggi di Salerno ove gli veniva diagnosticata “frattura
composta epifasi distale radio a DX” con applicazione di apparecchio gessato e prescrizione di terapia riabilitativa.
Inoltre, sempre quale effetto del sinistro, il motociclo riportava danni stimati in euro 1.862,24, oltre l'ulteriore perdita del reddito, rispetto al corrispondente periodo di lavoro dell'anno antecedente, quantificabile in euro 6.345,89.
1.3. Stante la responsabilità della per la cattiva Controparte_1
manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro e per non aver posto opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per
2 la incolumità pubblica, insisteva per la declaratoria di responsabilità della predetta convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. con condanna al risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di spese di lite.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la CP_1 CP_1
contestando i fatti e la dinamica del sinistro così come descritti da controparte.
Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato;
contestava, infine, il quantum risarcitorio.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale e CTU medico-legale, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. In ordine alla qualificazione della domanda, può ritenersi che l'azione sia stata esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso alla norma ed alla responsabilità della deputata Controparte_1
istituzionalmente alla manutenzione, custodia, salvaguardia degli assi viari.
Orbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia,
condivisa da questo Tribunale, in materia di responsabilità ex art. 2051
cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare
3 soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul custode non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento mediamente esigibile e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento dì danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,
cod.pen., come causa esclusiva di tale evento (così, ex multis, Cass. Sez.
3,
sent. n. 26142 del 2023; Cass. Sez. 3, sent. 18518/2024).
1.1. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III,
4 2. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è
fondata nei termini che seguono.
2.1 Deve ritenersi provato - alla stregua della espletata istruttoria – che in data 4/09/2015, alle ore 19:45 circa, transitava, in Parte_1
sella al proprio motociclo Moto Guzzi mod. Breva tg DE 71768, lungo la sp. 173, al km 4, nel Comune di Pontecagnano Faiano, allorquando all'atto di fermarsi in coda nel traffico incappava in una sconnessione del manto stradale rovinando al suolo.
A causa della rovinosa caduta subiva un trauma con frattura composta epifisi distale radio a destra mentre il motociclo riportava ingenti danni.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da Tes_1
indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è
[...]
ragione di dubitare, che ha confermato per conoscenza diretta – in quanto si trovava su uno scuter che seguiva la moto condotta dal la CP_2
dinamica del sinistro come descritta in citazione, individuando nella presenza di un dissesto del manto stradale la causa della caduta.
Si riporta stralcio della deposizione resa all'udienza del 21.11.2019:
“Riconosco le foto esibite come rappresentative del luogo del sinistro ed
in particolare la sconnessione del manto stradale in cui incappava il
motociclo condotto dal ”. Pt_1
Si rimanda, altresì, alle fotografie in atti relative allo stato dei luoghi al momento del sinistro, nonché alla relazione redatta per conto della
Provincia di Salerno ove si attesta la presenza di una buca di ampie dimensioni.
5 2.2. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la , trattandosi di immobile legato da una Controparte_1
evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso,
atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, non sarebbe caduto). Persona_2
La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione,
esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
6 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la CP_3
normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale interessato da evidente irregolarità: a maggior ragione trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (unisce diversi centri abitati) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
3. Attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co 1.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. Va, infatti, evidenziato che il fatto è successo in un tratto di strada – per stessa ammissione di parte attrice – notevolmente trafficato al momento della caduta.
La conformazione della buca e del dissesto, per ampiezza, porta a ritenere che effettivamente l'attore sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
Non da ultimo, il conducente della moto ben avrebbe dovuto/potuto adeguare la propria velocità al precario stato del manto stradale -
caratterizzato, come emerso, da insidie di ampie dimensioni ben visibili anche a distanza - ed alle condizioni di traffico.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in
7 materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità
( Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene,
ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene, alla luce delle evidenze probatorie di cui si è detto (irregolarità
ampie e ben visibili;
visibilità ottimale;
limiti di velocità; necessità di adeguare l'effettiva andatura allo stato dei luoghi ed al traffico al momento sussistente) che la condotta del danneggiato, nella specie, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
4. In ordine al risarcimento del danno deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. -
dott.ssa - con motivazione sostanzialmente scevra da Persona_3
vizi logici e scientifici, per euro 205,00.
4.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura composta della
regione metaepifisaria distale del radio destro”; esiti che il Tribunale
8 condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 29 ( ventinove) giorni d'inabilità temporanea parziale al 75%;
- 30 ( trenta) giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
- 30 ( trenta) giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%.
Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del 4% (due punti percentuali).
Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass.,
per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali
(sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024)
contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
9 Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (quasi 47 anni) avremo pertanto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 29
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.096,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) €
7.644,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.501,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.088,75
Spese mediche € 205,00
Totale: € 10.184,75
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Il CTU ha del resto precisato che, in considerazione del
10 tempo trascorso dall'epoca del sinistro, le lesioni di cui trattasi possono considerarsi sicuramente stabilizzate.
4.2. L'attore ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo.
Risulta dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, per le evidenze probatorie rappresentate dalla testimonianza – che ha confermato l'impatto al suolo della moto – dalla documentazione fotografica relativa al veicolo incidentato (prodotta sia da parte attrice che da parte convenuta)
nonché dai preventivi di riparazione, prodotti sia da parte attrice che da parte convenuta.
Occorre, pertanto, procedere alla sua liquidazione, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. (danno emergente): il riferimento, nella specie, vista la richiesta di risarcimento in forma specifica, è certamente agli esborsi monetari necessari in quanto derivanti dal danneggiamento della moto.
Va chiarito che il complesso dell'evidenza probatoria acquisita (di cui si è
dato conto) e la locuzione “perdita subita” include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel quale
l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del
patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
Orbene, in ragione della documentazione fotografica dello stato del veicolo come certificato dallo stesso perito assicurativo di parte convenuta
11 (per. ) si stima che un danno subito da parte attrice Parte_2
complessivamente pari ad euro 1.500,00.
4.3. L'attore chiede, infine, il risarcimento del danno da diminuzione di reddito.
La domanda, sul punto, va disattesa.
Va premesso che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro.
Nella specie tale prova non può dirsi raggiunta.
Si evidenzia, in primo luogo, la genericità dell'attestazione contabile a firma dr. , atteso che lo stesso che si limita a riferire Testimone_2
quanto ritenuto dall'attore in ordine alle cause del decremento reddituale nel periodo in contestazione.
Non da ultimo, in ordine alla capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità
a svolgere la propria attuale occupazione, vale evidenziare che l'attore ha riportato una lesione micro-permanente, che esclude qualsiasi presunzione favorevole al danneggiato e che lo stesso CTU sul punto ha riferito: “Non
si rileva riduzione permanente della capacità lavorativa propria del
periziato”.
In conclusione, l'attore avrebbe diritto ad un risarcimento danni di complessivi € 11.889,75 (10.184,75+ 205,00 + 1.500,00).
Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 5.945,00.
Tale somma è -come detto- espressa all'attualità e su tale somma,
devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, decorrono gli interessi legali fino al saldo.
12 5. Segue, in definitiva, la condanna della al Controparte_1
pagamento della somma di euro 5.945,00 in favore di , Parte_1
oltre interessi da calcolarsi come sopra.
6. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna della Controparte_1
al pagamento in favore della parte attrice delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del
quantum di accoglimento), dei parametri compresi tra minimi e medi,
dell'attività espletata e delle tariffe vigenti. Parimenti, anche le spese di c.t.u., separatamente liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dr. , disattesa ogni diversa e/o ulteriore Parte_1
istanza così provvede:
1. accerta la responsabilità della nella causazione del Controparte_1
sinistro verificatosi in data 4.09.2015 ed il concorso di colpa di
[...]
nella misura del 50%; Parte_1
2. condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo risarcitorio, in favore di , della Parte_1
somma complessiva di euro 5.945,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
3. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
al rimborso in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in €
264,00 per spese esenti ed euro 3.200,00 per competenze professionali,
oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge.
13 Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico della parte convenuta.
Così deciso in Salerno il 19.03.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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24 aprile 2024, n. 11140).