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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel-
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3542/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”
e promossa
TRA
nata ad [...], il [...], di cittadinanza italiana, (cod. Parte_1
fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Sole C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...] (cod. fisc. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
Co
–SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.9.2025. Parere del PM reso in data 4.2.2025 Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 19.12.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 12.6.1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Altavilla Irpina n. 7
[...] parte II serie A ufficio 1 anno 1993, matrimonio dal quale erano nate le figlie e , Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in data 25.6.2020 era stata omologata la separazione.
Adiva il Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, sussistendo i presupposti di legge.
Il giudice ha ascoltato la parte all'udienza del 26 settembre 2025; alla medesima udienza compariva, senza costituzione formale, anche il quale non si opponeva alla richiesta. CP_1
Entrambi insistevano per la pronuncia.
La ricorrente ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare, non essendovi i presupposti.
La domanda avanzata è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pronunciata del
25.6.2020.
Tanto premesso, considerato che la domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970; rilevata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio;
Osservato che dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2020 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n.
898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015;
Osservato, con riferimento alle spese di lite, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questo, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente, onerando parte resistente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata
in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della sostanziale assenza di fase istruttoria;
e) delle riduzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altavilla Irpina tra Pt_1
n. ad Altavilla Irpina il 7.12.1972 e n. a Summonte il 27.11.1966 (Registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Altavilla Irpina n. 7 parte II serie A ufficio 1 anno 1993);
2- DICHIARA non ripetibili nella misura della metà le spese di difesa di parte ricorrente;
4- CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Pt_1 della restante parte delle spese di giudizio, che si liquida in € 1100,00 per compensi, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da versare in favore dell'Erario;
5- ORDINA che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n.
396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altavilla Irpina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
6 -DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, 26.9.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano
nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel-
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3542/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”
e promossa
TRA
nata ad [...], il [...], di cittadinanza italiana, (cod. Parte_1
fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Sole C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...] (cod. fisc. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
Co
–SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.9.2025. Parere del PM reso in data 4.2.2025 Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 19.12.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 12.6.1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Altavilla Irpina n. 7
[...] parte II serie A ufficio 1 anno 1993, matrimonio dal quale erano nate le figlie e , Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in data 25.6.2020 era stata omologata la separazione.
Adiva il Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, sussistendo i presupposti di legge.
Il giudice ha ascoltato la parte all'udienza del 26 settembre 2025; alla medesima udienza compariva, senza costituzione formale, anche il quale non si opponeva alla richiesta. CP_1
Entrambi insistevano per la pronuncia.
La ricorrente ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare, non essendovi i presupposti.
La domanda avanzata è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pronunciata del
25.6.2020.
Tanto premesso, considerato che la domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970; rilevata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio;
Osservato che dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2020 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n.
898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015;
Osservato, con riferimento alle spese di lite, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questo, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente, onerando parte resistente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata
in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della sostanziale assenza di fase istruttoria;
e) delle riduzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altavilla Irpina tra Pt_1
n. ad Altavilla Irpina il 7.12.1972 e n. a Summonte il 27.11.1966 (Registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Altavilla Irpina n. 7 parte II serie A ufficio 1 anno 1993);
2- DICHIARA non ripetibili nella misura della metà le spese di difesa di parte ricorrente;
4- CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Pt_1 della restante parte delle spese di giudizio, che si liquida in € 1100,00 per compensi, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da versare in favore dell'Erario;
5- ORDINA che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n.
396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altavilla Irpina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
6 -DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, 26.9.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano