Sentenza breve 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 21/07/2022, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 01255/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff. Scolastico Reg Puglia – Uff. IV Ambito Terr. per la Provincia di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi prot. n.-OMISSIS-, con cui è stato reso noto l’Organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi e Provincia - Anno scolastico 2022/2023, nonché le tabelle di cui al Mod. 2 “Dotazione organica del personale docente della Scuola secondaria di 1° grado per la provincia di Brindisi”, pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi in data 22 aprile 2022, nella parte in cui per la Scuola Secondaria di I grado SMS "-OMISSIS-" sita in -OMISSIS- non è stata prevista, per l’a.s. 2022/2023, la dotazione organica per il corso di strumento musicale da attivarsi per il prossimo anno scolastico;
di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff. Scolastico Reg Puglia – Uff. IV Ambito Terr. per la Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. Milone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’annullamento Del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi prot. n.-OMISSIS- con cui è stato reso noto l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi e Provincia - Anno scolastico 2022/2023, nonché le tabelle di cui al Mod. 2 “Dotazione organica del personale docente della Scuola secondaria di 1° grado per la provincia di Brindisi”, pubblicate sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi in data 22 aprile 2022, nella parte in cui per la Scuola Secondaria di I grado-OMISSIS-sita in -OMISSIS- non è stata prevista la dotazione organica per il corso di strumento musicale da attivarsi per il prossimo anno scolastico;
- ritenuto, ai sensi dell’art. 74 c.p.a, di richiamare e far proprio i precedenti di questa Sezione nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, che si sono espressi nei termini seguenti:
“ 4.1. I corsi per l’insegnamento dello strumento musicale, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, sono stati istituzionalizzati, dopo un periodo di sperimentazione, in virtù dell’art. 11, comma 9, L. 124/1999, a norma del quale: “A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell’anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d’esame e l’articolazione delle cattedre provvedono anche all’istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale”. In attuazione del disposto normativo con il D.M. 6 agosto 1999 n. 201 venivano, infatti, istituiti i Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media e altresì la classe di concorso di "strumento musicale" con dotazione organica di quattro cattedre articolate su tre classi.
Lo stesso D.M. 201/1999 istituiva per i docenti, la classe di concorso "strumento musicale" A077 che viene suddivisa a seconda dello strumento considerato.
Il D.M. 37/2009 precisava che "I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al comma 1 del presente articolo e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali".
Le circolari che ogni anno regolano le dotazioni organiche del personale docente prevedono che per assicurare il mantenimento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.
4.2. A fronte di tale assetto normativo e della richiesta dell’Istituto secondario di primo grado […], l’amministrazione resistente non aveva predisposto la dotazione organica necessaria all’effettiva attivazione dei corsi, ponendosi in contrasto con quanto imposto dalle disposizioni normative sopra riportate. Il Collegio condivide infatti il consolidato indirizzo giurisprudenziale favorevole a ritenere obbligatoria l’istituzione di cattedre di strumenti musicali ogni qual volta vi sia il numero minimo di richiedenti, trattandosi di un corso obbligatorio a partire dall’anno scolastico 1999/2000, che ha visto la creazione di apposita classe di concorso per i docenti (ex pluribus: TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21 giugno 2012 n. 631; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 2 novembre 2017 n. 710; 8 ottobre 2018, n. 745).
4.3. L’omessa predisposizione, in pianta organica, delle ore necessarie all’attivazione dei corsi, inoltre, non era assistita da alcuna valutazione volta a rendere note le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della determinazione negativa assunta.
4.4. Per quanto precede, la condotta dell’Ambito territoriale di Brindisi risulta rilevante sia in termini di violazione di legge, con riferimento alle disposizioni richiamate al precedente punto 4.1 e all’art. 3 L. 241/1990, sia in quanto viziata da eccesso di potere, per difetto di istruttoria.
4.5. Ne deriva l’illegittimità dell’atto determinativo dell’organico… ”;
- ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni rese nei suddetti precedenti giurisprudenziali, di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con relative tabelle, nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina di strumento musicale, non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento della disciplina;
- spese di lite secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto gli atti e i provvedimenti impugnati nella parte in cui per la Scuola Secondaria di I grado-OMISSIS-sita in -OMISSIS- non è stata prevista la dotazione organica per il corso di strumento musicale da attivarsi per il prossimo anno scolastico.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv. Mariaconcetta Milone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.