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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza del 27.2.2025 l' 1.03.2022, tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art 127 TER C.P.C. V, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 21943/2023 TRA
La sig.ra (CF: ), nata a Parte_1 C.F._1
VO (To) il 17/06/1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G8 presso lo studio dall'avv. Giuseppe SABBATELLA (CF: ) che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura in calce al presente atto;
L'avvocato Giuseppe Sabbatella dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria al numero di fax 081.207192 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C):
Email_1
RICORRENTE E
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) e in
[...] P.IVA_1 Controparte_3 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliato presso l' , sito in Controparte_2
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente conveniva in giudizio le odierne resistenti nelle persone dei rispettivi legali rapp.ti p.t. Esponeva
1) che è docente di discipline economico- aziendali (classe di concorso A045) e presta attualmente servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore Statale F. Galiani di Napoli;
2) L'istante è stata assunta dal resistente con contratto a tempo CP_1 indeterminato a far data dal 1° settembre 2005 (cfr. ALL. 1 – Immissione in ruolo scuola dell'infanzia – già scuola materna), con assegnazione al ruolo provinciale della scuola dell'infanzia dove ha prestato servizio sino al 31.08.2018;
3) Infatti, a seguito dell'accoglimento della domanda di passaggio di ruolo da scuola dell'infanzia a scuola secondaria (Cfr. ALL. 2 – domanda di passaggio di ruolo), a far data dal 01.09.2018, è transitata nell'area professionale con qualifica di docente di scuola secondaria, classe di concorso A045, (Scienza economico aziendali) presso l'Istituto Superiore Statale F. Galiani di Napoli, dove a tutt'oggi presta servizio (cfr. ALL. 3 – Decreto di passaggio di ruolo);
4) Per tutto il periodo di permanenza presso la scuola dell'infanzia (dal 1.09.2002 al 31.08.2018) ha maturato un'anzianità pari a 16 anni di servizio, di cui 3 anni di preruolo (dal 1.09.2002 al 31.08.2005) e 13 di ruolo (dal 01.09.2005 al 31.08.2018) con conseguente diritto alla collocazione nella IV posizione stipendiale (Fascia 21 della tabella allegata al CCNL Comparto Scuola) tenendo anche conto dell'ulteriore servizio sino ad oggi prestato presso la scuola secondaria di secondo grado a seguito del passaggio di ruolo (cfr. ALL.TI 4 e 6 – Certificato di servizio storico ed estratto Tabelle Retributive CCNL Scuola);
5) In data 03.05.2022 il Dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Statale F. Galiani di Napoli, su domanda dell'istante, ha emesso decreto di ricostruzione di carriera n. 4500/2022 con cui non ha integralmente riconosciuto il periodo di servizio prestato dal 01.09.2002 al 31.08.2018 presso la scuola dell'infanzia, con conseguente collocazione presso la II posizione stipendiale - Fascia 9 della tabella allegata al CCNL Comparto Scuola (alla data di emissione del decreto) (cfr. ALL. 5 – decreto di ricostruzione di carriera);
6) Tale provvedimento, ha negativamente inciso sulla carriera della docente consentendo di raggiungere le varie tappe con un ritardo pari
2 agli anni non correttamente conteggiati, tanto che oggi la stessa risulta essere inquadrata nella II posizione stipendiale - fascia 9 (anni 9-15) del CCNL di riferimento (ALL.
6 - tabelle CCNL e buste paga) anziché nella IV posizione stipendiale corrispondente alla fascia 21 (anni 21 – 27) del medesimo CCNL;
7) Avverso il predetto decreto di ricostruzione di carriera la ricorrente ha altresì presentato diffida/reclamo a mezzo pec a firma del sottoscritto procuratore in data 28.10.2023 senza, ad oggi, ottenere alcun positivo riscontro (ALL. 7 – diffida stragiudiziale);
8) Sussistono pertanto tutti i presupposti di legge ai fini dell'accoglimento della domanda e del conseguenziale riconoscimento dell'intero servizio prestato dal 01.09.2002 al 31.08.2018 presso la scuola per l'infanzia con l'attribuzione di tutti i benefici giuridici ed economici derivanti da questo derivanti;
Tanto premesso in fatto, la ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa ricorre al competente Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per i seguenti motivi di DIRITTO Premessa sulla normativa di settore. È necessario procedere a una breve disamina della normativa di settore al fine di effettuare un'esatta individuazione delle norme regolanti la fattispecie di cui trattasi. Nell'ambito del comparto Scuola esistono due differenti tipi di mobilità: quella territoriale e quella professionale. La differenza tra mobilità territoriale e mobilità professionale è ravvisabile nel fatto che la mobilità territoriale, anche definita trasferimento, è il movimento in fase comunale, provinciale e interprovinciale sulla stessa classe di concorso di titolarità, mentre la mobilità professionale determina il cambiamento di classe di concorso di insegnamento. Nell'ambito della mobilità professionale è poi possibile distinguere tra:
- Passaggio di cattedra, che rappresenta il passaggio ad una classe di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione rispetto alla classe di concorso di titolarità;
- Passaggio di ruolo, che invece rappresenta il passaggio ad una classe di concorso di insegnamento di un altro ordine o grado di istruzione.
3 Pertanto, deduceva di essere una docente laureata di Scuola Secondaria di II grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso AB24 (ex A346) – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) – transitata nei ruoli dei docenti di istruzione secondaria a seguito di passaggio di ruolo, a far data dal 1° settembre 2011 (a.s. 2011/2012), a tutt'oggi con sede di servizio presso l'Istituto Superiore Statale “Caselli – De Sanctis” di Napoli. Asseriva di aver ottenuto il passaggio di ruolo alla Scuola Secondaria di II grado dopo aver svolto anni di servizio presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per un totale di circa 20 anni di servizio. Successivamente al superamento dell'anno di prova, inoltrava istanza di ricostruzione di carriera al fine di ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti gli anni di servizio pregressi prestati così come sopra ricostruiti. Ebbene, esponeva che l'Istituto scolastico, a seguito di tale istanza, adottava nei suoi confronti Decreto di ricostruzione di carriera recante prot. n. 6803 FP del 2 dicembre 2014 riconoscendole però solo parzialmente le annualità di servizio prestate nei ruoli diversi. Specificatamente, venivano esclusi gli anni di servizio prestati presso la scuola dell'infanzia. Inoltre, eccepiva che il criterio adoperato ai fini del calcolo di cui sopra fosse quello della cd. temporizzazione in luogo della ricostruzione di carriera così da riconoscere solo parzialmente le annualità di spettanza;
nel dettaglio, rilevava che in luogo dei 13 anni e 4 mesi venivano riconosciuti unicamente 11 anni, 4 mesi e 6 giorni. Nel merito, contestava la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. nonchè dei principi di cui all'art. 36 cost. Eccepiva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 297/1994 (cd. testo unico scuola), dell'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 ed infine dell'art. 83 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417. Contestava altresì la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'art. 4, commi 3, 8, 9 e 10 del d.p.r. n. 399/1988. Infine, rilevava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i. nonchè la carenza motivazionale, manifesta
4 ingiustizia, eccesso di potere, illogicità, ed erronea istruttoria amministrativa. Per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, concludeva il libello introduttivo chiedendo: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera prot. N. 4500 del 03.05.2022 emesso dall'Istituto Superiore Statale F. Galiani di Napoli in persona del Dirigente scolastico pro tempore e adottato nei confronti della ricorrente, nella parte in cui non è stato utilmente ed integralmente valutato ai fini giuridici, economici e di carriera il servizio prestato dalla sig.ra in qualità di docente di scuola Parte_1 dell'infanzia (già scuola mat 1.09.2002 al 31.08.2018; 2) Per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera, tenuto conto dell'anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente presso la scuola dell'infanzia (già scuola materna) e condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 rritoriali, per quanto di competenza, alla corretta ricostruzione di carriera con conseguente inquadramento nella fascia retributiva 21 – 27 (IV posizione stipendiale) del CCNL di riferimento – Docente laureato istituti sec. Il grado - ovvero in quella che l'On. Giudicante riterrà di spettanza - nonché all'adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione a favore della ricorrente, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o differenze stipendiali già maturati, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e conseguente ricalcolo del TFR/TFS, il tutto da quantificarsi in sede amministrativa o in separata sede;
3) In via subordinata, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio di prestato dalla stessa in qualità di docente di scuola dell'infanzia (già scuola materna) nel periodo dal 01.09.2002 (a.s. 2002/03) al 31.08.2018 (a.s. 2017/18) ovvero per il periodo e nella misura che l'On. Giudicante riterrà di giustizia e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del c Controparte_4 Controparte_5
Roma al Viale Trastevere n. 76/A ovvero le sue competenti articolazioni territoriali alla corretta ricostruzione di carriera;
Vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.'.
5 Si costituivano unitamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva telematicamnte depositata in cancelleria le resistenti
[...]
nelle persone dei rispettivi legali Controparte_6 rapp.ti p.t. Nell'opporsi a tutto quanto ex adverso articolato in fatto ed in diritto eccepivano la piena legittimità del decreto emesso in favore della ricorrente Rilevavano che il procedimento di ricostruzione di carriera avesse pienamente seguito le normative di materia. Specificatamente in relazione al computo degli anni di servizio prestati presso la scuola dell'infanzia asserivano che il servizio reso nella scuola materna non è valutabile per il docente di istruzione secondaria, se non di ruolo;
dello stesso tenore il riepilogo dei servizi utili alla ricostruzione di carriera allegata alla nota dell' n. 5693/u del 18.4.2016, CP_6 che nel caso de quo è previsto al 7° capoverso e al quale espressamente si rimandava per come rubricata “tabella SERVIZI E PERIODI VALUTABILI AI FINI DELLA CARRIERA”. Concludevano la memoria difensiva chiedendo in via principale, nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alla narrativa, il ricorso presentato dalla ricorrente prof.ssa Per_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
La causa veniva trattata all'udienza del 27.2.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ed, all' esito delle note scritte, decisa con sentenza . Il ricorso risulta fondato e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione .
Preliminarmente rileva questo giudice che va disattesa l' eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, atteso che esso si è costituito CP_7 tardivamente . Al fine di ricostruire la fattispecie oggetto di controversia risulta fondamentale comprendere innanzitutto quali siano i punti pacifici fra le parti e quale invece sia il motivo di doglianza. Sotto il primo profilo appare incontestata la richiesta a mezzo istanza inoltrata da parte della ricorrente prot n.357 del 22.1.2021 , successivamente alla transitazione nei ruoli dei docenti di istruzione
6 secondaria per passaggio di ruolo, a far data dal 2018, per l'ottenimento della ricostruzione di carriera ai fini giuridici, economici e di carriera. Tale richiesta veniva lavorata dall'Istituto Scolastico che con Decreto di ricostruzione di carriera recante prot. N 4500/2022 che le riconosceva però solo parzialmente le annualità di servizio prestate nei ruoli diversi. Sotto questo punto di vista rileva il motivo di divergenza fra le parti. Parte ricorrente ritiene che nel computo di cui al Decreto di ricostruzione di carriera vadano computati interamente anche gli anni di servizio prestati presso le scuole materne come docente di ruolo, inoltre contestava l'uso della cd temporizzazione per le altre annualità conteggiate nel decreto di ricostruzione di carriera, mentre parte resistente, pur riconoscendo l'esistenza di plurime sentenze di questa sezione volte al riconoscimento delle pretese attoree, asserisce di non poter aderire alla tesi dell'istante in quanto vincolata alla regolamentazione di settore di cui essa è unicamente l'esecutrice. Il più volte ha sostenuto la tesi della cd temporizzazione, oggetto CP_7 altresì di odierna controversia, in virtù del quale si assicura al docente un trattamento economico non inferiore a quello acquisito nel ruolo di provenienza nonchè una certa anzianità di carriera in proporzione al maturato economico in godimento nel precedente ruolo. L'anzianità riconosciuta sarebbe quindi proporzionale e non uguale al periodo di servizio prestato presso le scuole materne Al fine della risoluzione dell'odierna controversia appare illuminante ancora una volta quanto stabilito dalla Suprema Corte nel corso degli ultimi anni. In particolare la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9144 del 2016 a Sezioni Unite ha affermato che in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli articoli 77 e 83 del d.p.r. numero 417 del 1974 e articolo 57 della legge 312 del 1980 all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria, la anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della temporizzazione E' stato così confermato l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2037 del 2013 , secondo cui in tema di personale docente se in passato gli articoli 1 e 2 decreto legge n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio di ruolo dalla scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'articolo 57 della legge 312 dell'80 articolo 83 d.p.r. numero 417 del 74
7 introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero un'anzianità pregressa , realizza un' osmosi dei distinti ruoli del personale docente della scuola aventi specifici requisiti , sicchè può essere oggi riconosciuta al docente di scuola superiore in sede ricostruzione di carriera l'anzianità nella scuola materna purché maturata in servizio di ruolo, nello stesso senso anche sentenza della Corte di Cassazione numero 9397 del 2017 Così la Corte di Cassazione ha, a più riprese, ribadito, come già sopra richiamato, anche in ottica di coordinamento rispetto a principi comunitari, che l'art. 57 della l. 312/1980 debba essere interpretata nel senso di ampliare la previsione ex art. 83 d.P.R. n. 417/1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione di carriera, anche per i casi in cui il passaggio di ruolo avvenga verticalmente verso un ruolo superiore da parte degli insegnanti della scuola materna (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ord. n. 4877, 24 febbraio 2020). Specificatamente la Suprema Corte sanciva che “[...] 2. il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 cui hanno fatto seguito le conformi Cass. n. 19779/2016, Cass. n. 9397/2017, Cass. n. 8448/2018, Cass. n. 29791/2018) in forza del quale dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore – deve trarsi l'ampliamento anche della previsione del D.P.R. maggio 1974, n. 417, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna;
[...]” Questo Giudicante ritiene di conformarsi all'ormai cristallizzato orientamento di Sezione anche alla luce del principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione.
Il Decreto di ricostruzione di carriera prot. N. 4500 del 03.05.2022 emesso dall' deve quindi essere Controparte_8 considerato illegittimo nella parte in cui non riconosce integralmente ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola dell'IA (ex Materna), negli anni scolastici dal 01.09.2002 al 31.08.2018;
8 Pertanto vanno condannate in tal senso le Amministrazioni resistenti a rettificare il Decreto di ricostruzione di carriera come sopra identificato e a ricollocare la ricorrente nella posizione stipendiale spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali maturate a partire dalla data di conferma in ruolo e sino all'attualità, da quantificarsi in sede amministrativa ai sensi di legge con apposito Decreto.
Fondata è, pertanto, la domanda azionata dalla parte ricorrente per il riconoscimento integrale del solo servizio di ruolo prestato in qualità di docente di scuola materna statale negli anni scolastici dal 01.09.2005 al 31.08.2018;
Da rigettare è, pertanto, la domanda diretta al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio c.d. di pre-ruolo ( dall'1/9/2002 al 30/6/2005 ) in qualità di docente di scuola materna, non risultando espressamente contemplata detta ultima ipotesi nella disciplina contenuta nell'art. 83 D.P.R. n. 417/1974 ritenuta applicabile al caso in esame.
Le spese di giudizio vanno compensate per 1/3 e poste a carico delle resistenti per i residui 2/3 e liquidate come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1) dichiara l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera prot. N. 4500 del 03.05.2022 emesso dall'Istituto Superiore Statale F. Galiani di Napoli in persona del Dirigente scolastico pro tempore e adottato nei confronti della ricorrente, nella parte in cui non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola dell'IA (ex Materna), negli anni scolastici dal 01.09.2005 al 31.08.2018;
2) condanna le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 4500/2022 predetto e alla valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera, del servizio di ruolo prestato dalla ricorrente – in qualità di docente di Scuola dell'IA – negli anni scolastici dal 01.09.2005 al 31.08.2018;
3) condanna le Amministrazioni resistenti alla ricollocazione della
9 ricorrente nella posizione stipendiale spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali maturati a partire dalla data di conferma in ruolo ( anno 2018 ) e sino all'attualità; 3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento dei residui 2/3 liquidate in complessivi euro 2200,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione;
Si comunichi Napoli, 27/03/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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