Articolo 82 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 81Articolo 83
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23 aprile 1958
Art. 82.
Il Comitato speciale di cui all' art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , rimane in carica fino a quando non verra' nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'art. 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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