Sentenza 7 luglio 2023
Ordinanza collegiale 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 00699/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2023, proposto da
OS NE, IN AL, NN SC, ER IA, OR MO, IA De VI, IO UR DA, AV ES, RI EP ed LI EP, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Paolillo ed Edoardo Lacagnina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio ex legge n. 89/2001 della Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, n. cronol. 254/2021 del 4 giugno 2021 (R.G. n. 17/2020) - Repert. n. 690/2021 dell’11 ottobre 2021 e sul successivo decreto decisorio ex legge n. 89/2001 della Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, n. cronol. 13/2022 del 21 febbraio 2022 (R.G. n. 298/2021) - Repert. n. 166/2022 del 21 febbraio 2022, notificato in data 11 luglio 2022 - 19 luglio 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. AV Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, co. 2, lett. c) cod. proc. amm. i ricorrenti in epigrafe agiscono per l’ottemperanza ai decreti n. cronol. 254/2021 del 4 giugno 2021 (R.G. n. 17/2020), con il quale la Corte di Appello di Genova ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, delle somme indicate nel suddetto decreto con riferimento a ciascun ricorrente, nonché di euro 1.026,00 (oltre accessori di legge ed euro 27,00 per marche da bollo) per spese di giudizio, e n. cronol. 13/2022 del 21 febbraio 2022 (R.G. n. 298/2021), con il quale la medesima Corte, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta avverso il precedente decreto, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione, delle somme ivi indicate con riferimento a ciascun ricorrente (oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché euro 35,87 a titolo di esborsi), nonché di euro 700,00 (oltre accessori di legge ed euro 27,00 per marche da bollo) per spese del giudizio di opposizione.
I ricorrenti hanno dimostrato di avere inviato da oltre sei mesi al Ministero della Giustizia la documentazione richiesta dall’art. 5- sexies , legge n. 89/2001 per il pagamento degli importi liquidati dalla Corte di Appello con comunicazioni via PEC al Ministero suddetto, depositate in atti.
In ragione della perdurante inerzia del Ministero della Giustizia, che non consta avere pagato alcuna delle somme (inclusi accessori e spese) liquidate con i citati decreti, è stato proposto il ricorso per ottemperanza di cui in epigrafe.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il gravame è ammissibile, in quanto il decreto della Corte di Appello di Genova di cui si chiede l’ottemperanza è passato in giudicato, come da certificazione depositata in atti, ed è decorso il termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001. Il Collegio ritiene irrilevante, ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso, il mancato deposito del titolo notificato al Ministero in forma esecutiva (la formula esecutiva risulta apposta al solo decreto poi parzialmente riformato in sede di opposizione), in quanto in base alla più recente giurisprudenza – successiva alla decisione della Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 135 del 26 giugno 2018) che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo T.A.R. con riferimento all’art. 5- sexies , legge n. 89/2001, si è pronunciata sui rapporti tra detta ultima disposizione e l’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (norma che prevede un termine dilatorio di 120 giorni decorrenti dalla notifica al Ministero del titolo in forma esecutiva) – la prima disposizione è speciale rispetto alla seconda, che dunque non trova applicazione, non essendo del resto richiesta, ai fini della valida instaurazione del giudizio di ottemperanza – a differenza di quanto stabilito con riguardo all’esecuzione in sede civile –, la previa notificazione del titolo esecutivo (Cons. St., sez. IV, sentenza del 16 febbraio 2021, n. 1423).
Nel merito, il ricorso è fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha contestato l’inadempimento né ha dato prova dell’avvenuto pagamento delle somme liquidate ai ricorrenti.
Si deve pertanto ordinare al Ministero della Giustizia di ottemperare al sopra indicato decreto della Corte di Appello di Genova mediante pagamento delle somme dovute ai ricorrenti entro sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.
L’istanza di condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm. è fondata e va accolta in ossequio al principio di effettività della tutela impartita dalla giurisdizione amministrativa, giacché nel caso di specie, in ragione del perdurante inadempimento del debitore (il quale peraltro non ha contestato la pretesa avversaria), si rende necessaria la previsione di tale strumento sanzionatorio e di coazione indiretta all’adempimento.
Per i giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro il citato art. 114, co. 4, lett. e) stabilisce che la penalità di mora “ decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ” e che “ non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”.
Pertanto, nel presente giudizio:
- la quantificazione dell’ astreinte sarà pari all’interesse legale sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- la sua decorrenza è quella del giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza;
- la sua cessazione di efficacia avverrà il giorno del soddisfacimento del credito.
Il Collegio, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine sopra indicato, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il dirigente del Ministero della Giustizia, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il quale compirà tutti gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione alla pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’inottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Genova di cui in epigrafe, ordinando al Ministero della Giustizia di ottemperare al suddetto decreto (con riferimento tanto alle somme dovute a titolo di equa riparazione, quanto a quelle dovute a titolo di spese e accessori per entrambe le fasi di giudizio) mediante pagamento delle citate somme ai ricorrenti, maggiorate degli interessi legali fino al saldo;
- fissa per l’esecuzione il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente del Ministero della Giustizia come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- accoglie la richiesta della fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm., con quantificazione, decorrenza e cassazione degli effetti come precisato in parte motiva;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento ai ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate nell’importo complessivo di euro 550,00, maggiorato degli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
AV Miniussi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV Miniussi | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO