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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11842/2024 promossa da:
, domiciliata presso lo studio dell'avv. Banzato Monica che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, domiciliato presso lo studio dell'avv. Mussano Giampaolo che lo rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: Nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/05/2024 e Parte_1 Pt_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che manterrà la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, tenuto conto della tenerissima età della stessa, nel rispetto delle esigenze della medesima e dei turni del padre, ed in ogni caso e salvo diverso accordo scritto, secondo il seguente calendario:
- Fino al compimento del 3° anno di età, il papà starà con la bambina:
Due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, avuto riguardo per i turni del padre, che il medesimo comunicherà settimana per settimana, entro il sabato sera, dalle 16.00 alle
19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre. il sabato o la domenica, a seconda dei turni paterni, dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre;
A partire dai 18 mesi della minore, il padre potrà tenere con sé dalle 12.00 fino alle 18.00 e Per_1 così ampliando l'orario, nella giornata, gradualmente sino ad arrivare ai tre anni, con prelievo presso la madre o presso l'istituto scolastico e riaccompagnamento presso la madre.
- Dal compimento del 3° anno di età, il papà potrà tenere la bambina con sé:
A weekend alterni, dal sabato alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 20,30, con prelievo ed riaccompagnamento presso la madre. Il pernottamento verrà introdotto gradualmente secondo i tempi e le modalità concordate tra i genitori, ed in accordo con i desideri della figlia . Per_1 il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola alle ore 20.30; nei giorni di vacanza il padre potrà prendere con sé la bambina già dal mattino e riaccompagnerà la minore presso la madre.
- Nelle Festività:
- fino al 3° anno d'età: nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 25/12 con un genitore, iniziando con Natale 2023 con la mamma, e il 26/12 con l'altro genitore, Natale 2024 con il papà. La bambina trascorrerà la giornata di spettanza del papà con il medesimo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre.
Il giorno di Capodanno 2023 verrà trascorso dalla minore con la madre, dando così il via all'alternanza delle festività, e il giorno dell'Epifania con il papà. La bambina trascorrerà la giornata di spettanza del papà con il medesimo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre. dopo il compimento del 3° anno di età: la minore trascorrerà alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con ciascun genitore, fermo restando che il genitore che non trascorrerà il Natale con la figlia, trascorrerà con la medesima il giorno della Vigilia. fino al compimento del 3° anno di età: nelle vacanze estive, stante la tenerissima età della minore, la signora potrà portare in Pt_1 vacanza la bambina comunicando preventivamente al papà il luogo di villeggiatura. Nel periodo di vacanza si sospenderà il calendario di visita, ma qualora il padre possa recarsi in ferie nello stesso luogo, potrà mantenere il calendario e vedere la bambina durante le ferie. nelle vacanze Pasquali, il giorno di Pasqua o Pasquetta alternativamente con entrambi i genitori. Pasqua 2023 con il papà. La bambina trascorrerà la giornata di spettanza del papà con il medesimo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre.
A partire dal 3° anno d'età
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, tutto il periodo di Pasqua con ciascun genitore.
Nelle vacanze estive, due settimane di vacanza con il papà, anche non consecutive in ragione della tenera età della minore, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno.
La mamma potrà portare con sé in vacanza la minore comunicando preventivamente al papà il luogo di villeggiatura, avendo rispetto del periodo concordato per le vacanze con il signor Pt_3
DÀ ATTO che le parti concordano che, quando il papà non avrà con sé , potrà sentirla Per_1 chiamando la mamma, una volta al giorno, orientativamente tra le 19.00 e le 20.00.
DÀ ATTO che le parti concordano che eventuali impedimenti dovranno essere comunicati tempestivamente da ciascun genitore, almeno entro la settimana precedente l'impedimento, con possibilità di recupero, in accordo con l'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti concordano che eventuali nuovi compagni dovranno essere introdotti nella vita della minore solo qualora si rivelino relazioni durature e con la gradualità e le tempistiche dettate dall'età della medesima e delle sue esigenze.
DISPONE che il Signor versi alla Sig.ra tramite bonifico bancario un contributo Pt_2 Pt_4 al mantenimento per la figlia, pari ad Euro 250 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che il Signor corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, la Pt_2 babysitter, in caso di impedimento dei genitori e dei nonni, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della minore, con riferimento al Protocollo per le spese extra-assegno del Tribunale di
Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor inuncerà alla percezione dell'assegno unico Pt_3 per la figlia e che la signora percepirà lo stesso al 100%. Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti per sé e per il figlio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11842/2024 promossa da:
, domiciliata presso lo studio dell'avv. Banzato Monica che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, domiciliato presso lo studio dell'avv. Mussano Giampaolo che lo rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: Nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/05/2024 e Parte_1 Pt_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che manterrà la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, tenuto conto della tenerissima età della stessa, nel rispetto delle esigenze della medesima e dei turni del padre, ed in ogni caso e salvo diverso accordo scritto, secondo il seguente calendario:
- Fino al compimento del 3° anno di età, il papà starà con la bambina:
Due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, avuto riguardo per i turni del padre, che il medesimo comunicherà settimana per settimana, entro il sabato sera, dalle 16.00 alle
19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre. il sabato o la domenica, a seconda dei turni paterni, dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre;
A partire dai 18 mesi della minore, il padre potrà tenere con sé dalle 12.00 fino alle 18.00 e Per_1 così ampliando l'orario, nella giornata, gradualmente sino ad arrivare ai tre anni, con prelievo presso la madre o presso l'istituto scolastico e riaccompagnamento presso la madre.
- Dal compimento del 3° anno di età, il papà potrà tenere la bambina con sé:
A weekend alterni, dal sabato alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 20,30, con prelievo ed riaccompagnamento presso la madre. Il pernottamento verrà introdotto gradualmente secondo i tempi e le modalità concordate tra i genitori, ed in accordo con i desideri della figlia . Per_1 il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola alle ore 20.30; nei giorni di vacanza il padre potrà prendere con sé la bambina già dal mattino e riaccompagnerà la minore presso la madre.
- Nelle Festività:
- fino al 3° anno d'età: nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 25/12 con un genitore, iniziando con Natale 2023 con la mamma, e il 26/12 con l'altro genitore, Natale 2024 con il papà. La bambina trascorrerà la giornata di spettanza del papà con il medesimo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre.
Il giorno di Capodanno 2023 verrà trascorso dalla minore con la madre, dando così il via all'alternanza delle festività, e il giorno dell'Epifania con il papà. La bambina trascorrerà la giornata di spettanza del papà con il medesimo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre. dopo il compimento del 3° anno di età: la minore trascorrerà alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con ciascun genitore, fermo restando che il genitore che non trascorrerà il Natale con la figlia, trascorrerà con la medesima il giorno della Vigilia. fino al compimento del 3° anno di età: nelle vacanze estive, stante la tenerissima età della minore, la signora potrà portare in Pt_1 vacanza la bambina comunicando preventivamente al papà il luogo di villeggiatura. Nel periodo di vacanza si sospenderà il calendario di visita, ma qualora il padre possa recarsi in ferie nello stesso luogo, potrà mantenere il calendario e vedere la bambina durante le ferie. nelle vacanze Pasquali, il giorno di Pasqua o Pasquetta alternativamente con entrambi i genitori. Pasqua 2023 con il papà. La bambina trascorrerà la giornata di spettanza del papà con il medesimo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la madre.
A partire dal 3° anno d'età
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, tutto il periodo di Pasqua con ciascun genitore.
Nelle vacanze estive, due settimane di vacanza con il papà, anche non consecutive in ragione della tenera età della minore, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno.
La mamma potrà portare con sé in vacanza la minore comunicando preventivamente al papà il luogo di villeggiatura, avendo rispetto del periodo concordato per le vacanze con il signor Pt_3
DÀ ATTO che le parti concordano che, quando il papà non avrà con sé , potrà sentirla Per_1 chiamando la mamma, una volta al giorno, orientativamente tra le 19.00 e le 20.00.
DÀ ATTO che le parti concordano che eventuali impedimenti dovranno essere comunicati tempestivamente da ciascun genitore, almeno entro la settimana precedente l'impedimento, con possibilità di recupero, in accordo con l'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti concordano che eventuali nuovi compagni dovranno essere introdotti nella vita della minore solo qualora si rivelino relazioni durature e con la gradualità e le tempistiche dettate dall'età della medesima e delle sue esigenze.
DISPONE che il Signor versi alla Sig.ra tramite bonifico bancario un contributo Pt_2 Pt_4 al mantenimento per la figlia, pari ad Euro 250 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che il Signor corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, la Pt_2 babysitter, in caso di impedimento dei genitori e dei nonni, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della minore, con riferimento al Protocollo per le spese extra-assegno del Tribunale di
Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor inuncerà alla percezione dell'assegno unico Pt_3 per la figlia e che la signora percepirà lo stesso al 100%. Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti per sé e per il figlio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.