Articolo 3 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 2Articolo 3 bis
Versione
10 novembre 1984
Art. 3.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarita' della domanda stessa e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei veterinari della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo, il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge, tramite il Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma dell'autenticita' degli stessi nonche' dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso.
La sospensione non puo' eccedere i tre mesi.
La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
L'ordine dei veterinari, nel termine di un mese dalla ricezione della domanda, corredata dalla documentazione, inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti leggi.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari italiani.
Entrata in vigore il 10 novembre 1984