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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3601/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3601/2024 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV.RICCIO PAOLA, (c.f. ) C.F._2
ATTORE/I e c.f. ) + 9 CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 8,45 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
personalmente con avv. RICCIO PAOLA Parte_1
per 9 nessuno è presente CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore attoreo precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,00 sospende la trattazione per altro fascicolo calendarizzato. Ad ore 10,50 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,00
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3601/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV.RICCIO PAOLA, (c.f. ) entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultima ATTORE/I e
(c.f. ), , CP_1 C.F._3 Controparte_2 CP_3
, , tutti quali eredi di , nata l'8. 11.
[...] CP_4 Persona_1
1933 a Camerano ed ivi deceduta il 25.12.2009, , Persona_2 CP_5
E quali eredi per rappresentazione di
[...] Controparte_6 Per_3
premorta a ,
[...] Persona_4 Controparte_7 CP_8
E
[...] Controparte_9
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice, unica parte presente, ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore, Sig. Parte_1 conveniva avanti l'intestato Tribunale i sig.ri , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , tutti quali eredi di , nonché ,
[...] CP_4 Persona_1 Persona_2
e quali eredi per rappresentazione di Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 premorta a e Persona_4 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
[...] adito – contrariis rejectis - per tutto quanto esposto in narrativa, riconoscere ai sensi dell'art. 1158 c.c. al Dott. l'avvenuta usucapione e l'esclusiva Parte_1
pagina 2 di 5 proprietà del seguente bene immobile “catasto terreni del Comune di Camerano (AN), foglio 12 part.lla 258, classe Pascolo are 00 – ca 32 reddito dominicale € 0,03 – reddito agrario € 0,02” e per l'effetto ordinare all'Agenzia del Territorio di Ancona la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore di ogni responsabilità al riguardo”.
I convenuti rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti e prova per testi.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della parte attrice e dopo breve discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, infatti, il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed in particolar modo le risultanze della documentazione prodotta dalla parte attrice nonché le dichiarazioni testimoniali della sig. valutate nel loro complesso positivamente, così come rese, fanno propendere Tes_1 per l'accoglimento della domanda.
La contiguità, della particella oggetto del giudizio, pressocchè interclusa ab immemorabile e circondata dalle particelle di proprietà attorea e prima di lui dai suoi danti causa ( e prima ancora quale dante causa di quest'ultimo), CP_7 Per_1 associate al fatto che detta particella è stata sempre ritenuta da tutti facente parte dell'intera proprietà di anche perchè goduta e gestita a tutti gli effetti Persona_4 come proprietà esclusiva, poi dal e dall'odierno attore Sig. CP_7 Parte_1 poi.
Inoltre la teste a specifica domanda riferisce: “preciso che essendo stata a Testimone_2 casa dei convenuti qualche volta posso confermare che il piccolo frustolo di terreno è stato sempre posseduto prima dal proprietario dopo la sua morte dal Persona_4 nipote per oltre vent'anni orsono, subentrando nella medesima posizione Controparte_8 di possesso dell'attore”.
Ad ulteriore conferma del fatto che il Sig. (dante causa dell'attore) proseguendo CP_7 il possesso del sig. ha goduto della part.lla 258 senza alcuna turbativa e come Per_1 se ne fosse proprietario, può altresì presumersi dal fatto che non vi è mai stata alcuna delimitazione tra le particelle contigue (part.lle 543 e 257) e la 258 oggetto di causa, ciò già da quando la part.lla 258, è stata utilizzata dal come corte esclusiva Per_1 dell'abitazione posta sulla part.lla 257.
pagina 3 di 5 Pertanto, l'elemento del possesso ultraventennale può riconoscersi ex art. 1146 c.c. comma 2 che così recita “…il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Ritiene il giudicante che vada esaminato altresì il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta, rimasta assente sia in sede di mediazione che contumace in questa sede pertanto dimostrando totale disinteresse al presente procedimento.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C. "L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il comportamento (extraprocessuale e) processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007; Cass. 26088/2011; Cass.18128/2006; e già Cass. 1503/1988).
Detti elementi di prova coordinati tra loro corroborano gli assunti attorei circa l'esistenza dei presupposti per procedere alla pronuncia di intervenuta usucapione del cespite per cui è causa in favore dell'attore.
Appare, altresì, necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata e la mancata resistenza giudiziale dei convenuti costituiscono “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.92, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
accoglie la domanda proposta e per l'effetto, dichiara acquisita per maturata usucapione ultraventennale in capo a (c.f. ), del Parte_1 C.F._1 bene immobile - terreno - sito nel Comune di Camerano (AN) e meglio contraddistinto al Catasto Terreni del citato Comune come segue: foglio 12 part.lla 258, classe Pascolo are 00 – ca 32 reddito dominicale € 0,03 – reddito agrario € 0,02;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza alla presenza dell'avv. Riccio Paola ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 4 di 5 Ancona 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3601/2024 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV.RICCIO PAOLA, (c.f. ) C.F._2
ATTORE/I e c.f. ) + 9 CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 8,45 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
personalmente con avv. RICCIO PAOLA Parte_1
per 9 nessuno è presente CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore attoreo precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,00 sospende la trattazione per altro fascicolo calendarizzato. Ad ore 10,50 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,00
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3601/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV.RICCIO PAOLA, (c.f. ) entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultima ATTORE/I e
(c.f. ), , CP_1 C.F._3 Controparte_2 CP_3
, , tutti quali eredi di , nata l'8. 11.
[...] CP_4 Persona_1
1933 a Camerano ed ivi deceduta il 25.12.2009, , Persona_2 CP_5
E quali eredi per rappresentazione di
[...] Controparte_6 Per_3
premorta a ,
[...] Persona_4 Controparte_7 CP_8
E
[...] Controparte_9
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice, unica parte presente, ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore, Sig. Parte_1 conveniva avanti l'intestato Tribunale i sig.ri , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , tutti quali eredi di , nonché ,
[...] CP_4 Persona_1 Persona_2
e quali eredi per rappresentazione di Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 premorta a e Persona_4 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
[...] adito – contrariis rejectis - per tutto quanto esposto in narrativa, riconoscere ai sensi dell'art. 1158 c.c. al Dott. l'avvenuta usucapione e l'esclusiva Parte_1
pagina 2 di 5 proprietà del seguente bene immobile “catasto terreni del Comune di Camerano (AN), foglio 12 part.lla 258, classe Pascolo are 00 – ca 32 reddito dominicale € 0,03 – reddito agrario € 0,02” e per l'effetto ordinare all'Agenzia del Territorio di Ancona la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore di ogni responsabilità al riguardo”.
I convenuti rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti e prova per testi.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della parte attrice e dopo breve discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, infatti, il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed in particolar modo le risultanze della documentazione prodotta dalla parte attrice nonché le dichiarazioni testimoniali della sig. valutate nel loro complesso positivamente, così come rese, fanno propendere Tes_1 per l'accoglimento della domanda.
La contiguità, della particella oggetto del giudizio, pressocchè interclusa ab immemorabile e circondata dalle particelle di proprietà attorea e prima di lui dai suoi danti causa ( e prima ancora quale dante causa di quest'ultimo), CP_7 Per_1 associate al fatto che detta particella è stata sempre ritenuta da tutti facente parte dell'intera proprietà di anche perchè goduta e gestita a tutti gli effetti Persona_4 come proprietà esclusiva, poi dal e dall'odierno attore Sig. CP_7 Parte_1 poi.
Inoltre la teste a specifica domanda riferisce: “preciso che essendo stata a Testimone_2 casa dei convenuti qualche volta posso confermare che il piccolo frustolo di terreno è stato sempre posseduto prima dal proprietario dopo la sua morte dal Persona_4 nipote per oltre vent'anni orsono, subentrando nella medesima posizione Controparte_8 di possesso dell'attore”.
Ad ulteriore conferma del fatto che il Sig. (dante causa dell'attore) proseguendo CP_7 il possesso del sig. ha goduto della part.lla 258 senza alcuna turbativa e come Per_1 se ne fosse proprietario, può altresì presumersi dal fatto che non vi è mai stata alcuna delimitazione tra le particelle contigue (part.lle 543 e 257) e la 258 oggetto di causa, ciò già da quando la part.lla 258, è stata utilizzata dal come corte esclusiva Per_1 dell'abitazione posta sulla part.lla 257.
pagina 3 di 5 Pertanto, l'elemento del possesso ultraventennale può riconoscersi ex art. 1146 c.c. comma 2 che così recita “…il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Ritiene il giudicante che vada esaminato altresì il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta, rimasta assente sia in sede di mediazione che contumace in questa sede pertanto dimostrando totale disinteresse al presente procedimento.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C. "L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il comportamento (extraprocessuale e) processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007; Cass. 26088/2011; Cass.18128/2006; e già Cass. 1503/1988).
Detti elementi di prova coordinati tra loro corroborano gli assunti attorei circa l'esistenza dei presupposti per procedere alla pronuncia di intervenuta usucapione del cespite per cui è causa in favore dell'attore.
Appare, altresì, necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata e la mancata resistenza giudiziale dei convenuti costituiscono “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.92, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
accoglie la domanda proposta e per l'effetto, dichiara acquisita per maturata usucapione ultraventennale in capo a (c.f. ), del Parte_1 C.F._1 bene immobile - terreno - sito nel Comune di Camerano (AN) e meglio contraddistinto al Catasto Terreni del citato Comune come segue: foglio 12 part.lla 258, classe Pascolo are 00 – ca 32 reddito dominicale € 0,03 – reddito agrario € 0,02;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza alla presenza dell'avv. Riccio Paola ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 4 di 5 Ancona 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5