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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 853/2025 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], cf e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cf , nella qualità Parte_2 C.F._2 di eredi di , nata il [...] e deceduta il 22/09/2025, tutti rapp.ti e difesi Persona_1 dall'avv. Raffaele Rigitano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio
Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 21.01.2025, i ricorrenti in epigrafe nella qualità, contestavano le conclusioni del CTU, rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della de cuius
. In particolare, deducevano l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico Persona_1 di cui era affetta e la mancata considerazione ai fini del riconoscimento del beneficio delle patologie dedotte in giudizio che hanno portato al decesso, come da certificazione medica in atti. Pertanto, chiedevano disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
2430/2024 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 28.11.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 28.12.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 21.01.2025, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa. Le doglianze degli istanti sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico della de cuius . Persona_1
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo sulla base della documentazione sanitaria allegata in atti, ha accertato che la de cuius era affetta Persona_1 da: “Cardiopatia ipertensiva;
Vasculopatia cerebrale cronica;
Artrite reumatoide in soggetto con morbo di Paget”. Per l'insieme delle patologie era da considerare INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave 100%, epoca di presentazione della domanda di invalidità ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, laddove il complesso menomativo non realizzava i presupposti per la concessione del suddetto beneficio, essendo l'istante ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Invero come precisato dal consulente “Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, anche se la stessa avviene con in maniera rallentata, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio” (cfr. ctu Dott.ssa
[...]
del 7.11.2024). Persona_2
Inoltre, si fa rilevare che quanto alla richiesta in fase di Atp di visita specialistica fisiatrica/ortopedica presso struttura pubblica, parte ricorrente si è limitata a depositare la prenotazione per l'08/07/2025, mentre non risulta allegato e provato che effettivamente la è stata sottoposta alla predetta Per_1 visita né è dato sapere l'esito. Per cui allo stato, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006 n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. nelle conclusioni del ricorso, non sono dovute le spese di lite in favore dell' per entrambe le fasi di giudizio. Le spese di consulenza CP_1 tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione;
- Dichiara non dovute le spese di lite in favore dell' . Le spese di CTU sono poste a carico CP_1 dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi
Così deciso in Aversa il 11.12.2025 Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 853/2025 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], cf e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cf , nella qualità Parte_2 C.F._2 di eredi di , nata il [...] e deceduta il 22/09/2025, tutti rapp.ti e difesi Persona_1 dall'avv. Raffaele Rigitano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio
Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 21.01.2025, i ricorrenti in epigrafe nella qualità, contestavano le conclusioni del CTU, rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della de cuius
. In particolare, deducevano l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico Persona_1 di cui era affetta e la mancata considerazione ai fini del riconoscimento del beneficio delle patologie dedotte in giudizio che hanno portato al decesso, come da certificazione medica in atti. Pertanto, chiedevano disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
2430/2024 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 28.11.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 28.12.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 21.01.2025, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa. Le doglianze degli istanti sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico della de cuius . Persona_1
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo sulla base della documentazione sanitaria allegata in atti, ha accertato che la de cuius era affetta Persona_1 da: “Cardiopatia ipertensiva;
Vasculopatia cerebrale cronica;
Artrite reumatoide in soggetto con morbo di Paget”. Per l'insieme delle patologie era da considerare INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave 100%, epoca di presentazione della domanda di invalidità ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, laddove il complesso menomativo non realizzava i presupposti per la concessione del suddetto beneficio, essendo l'istante ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Invero come precisato dal consulente “Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, anche se la stessa avviene con in maniera rallentata, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio” (cfr. ctu Dott.ssa
[...]
del 7.11.2024). Persona_2
Inoltre, si fa rilevare che quanto alla richiesta in fase di Atp di visita specialistica fisiatrica/ortopedica presso struttura pubblica, parte ricorrente si è limitata a depositare la prenotazione per l'08/07/2025, mentre non risulta allegato e provato che effettivamente la è stata sottoposta alla predetta Per_1 visita né è dato sapere l'esito. Per cui allo stato, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006 n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. nelle conclusioni del ricorso, non sono dovute le spese di lite in favore dell' per entrambe le fasi di giudizio. Le spese di consulenza CP_1 tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione;
- Dichiara non dovute le spese di lite in favore dell' . Le spese di CTU sono poste a carico CP_1 dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi
Così deciso in Aversa il 11.12.2025 Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano