TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12001/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12001/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.5293/2022)
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/02/1948 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE MIGLIACCIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. FRANCESCO FALSO e AGOSTINO DE FEO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/10/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di
A.T.P. recante R.G. n. 5293/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “1) Cardiopatia ischemico ipertensiva con esiti di sindrome coronarica acuta, trattata con angioplastica + stent. 2) Vasculopatia cerebrale cronica con lieve deficit della memoria 3)
Epatopatia HCV correlata in buon compenso metabolico. 4) Broncopatia cronica enfisematosa. 5) Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con esiti di intervento di protesi spalla destra. 6) Ipoacusia bilaterale. 7) Sindrome ansioso depressiva reattiva”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”APPARATO
CARDIOVASCOLARE: Aia cardiaca plessimetricamente mal definibile. Itto puntale non visibile e non palpabile. Toni puri e pause esenti da soffi patologici.
Assenza di varici ad ambedue gli arti inferiori. Non dispnea ai movimenti necessari per la visita medica. […] TORACE E APPARATO RESPIRATORIO:
Torace di forma troncoconica, mobile con gli atti del respiro. diffu so Respir o
2 aspro, FVT normotrasmesso, MVF presente ma ridotto su tutto l'ambito .
Qualche sibilo alle basAPPARATO OSTEO -ARTICOLARE LOCOMOTORE: Per_1 in asse. La pressione digito -digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente a livello lombosacrale. Limitati e dolenti i movimenti del rachide lombosacrale. Manovra di Lasegue positiva bilateralmente ai gradi medi.
Deambulazione autonoma con andatura regolare a piccoli passi, più sicura con appoggio monolaterale. Ridotti i movimenti a carico della spalla destra, nessuna difficoltà nel sollevare le spalle. […] SISTEMA NERVOSO E PSICHE :
Partecipa costantemente alla visita medica. Non sempre ben orientato nel tempo e nello spazio, curato nella persona. Risponde a tono alle domande semplici. Tono dell'umore depresso. Assenza di riflessi e tremori patologici.
Assenza di anomalie comportamentali. Romberg negativo. i”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: ”Le patologie di cui risulta affetto l'istante sono a carattere cronico ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. Al momento esse non impediscono la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita in autonomia.
La cardiopatia ischemica con remoto episodio di infarto miocardico acuto, trattato con angioplastica coronarica e apposizione di stent, al momento è in buon compenso emodinamico con conservata funzione della pompa cardiaca.
Né la broncopatia, né l'artrosi, né l'epatopatiae la vasculopatia cerebrale al momento, inducono gravi deficit funzionali. Al momento tali patologie non impediscono la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita in autonomia.”
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio - economico in cui il periziando opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, il signor , di Parte_1 anni 74, è da ritenersi invalido non abbisognevole di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal SETTEMBRE 2020, data di inoltro della domanda amministrativa” .
3 Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze
o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal
C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per
A.T.P..
4 Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 04/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12001/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.5293/2022)
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/02/1948 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE MIGLIACCIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. FRANCESCO FALSO e AGOSTINO DE FEO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/10/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di
A.T.P. recante R.G. n. 5293/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “1) Cardiopatia ischemico ipertensiva con esiti di sindrome coronarica acuta, trattata con angioplastica + stent. 2) Vasculopatia cerebrale cronica con lieve deficit della memoria 3)
Epatopatia HCV correlata in buon compenso metabolico. 4) Broncopatia cronica enfisematosa. 5) Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale con esiti di intervento di protesi spalla destra. 6) Ipoacusia bilaterale. 7) Sindrome ansioso depressiva reattiva”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”APPARATO
CARDIOVASCOLARE: Aia cardiaca plessimetricamente mal definibile. Itto puntale non visibile e non palpabile. Toni puri e pause esenti da soffi patologici.
Assenza di varici ad ambedue gli arti inferiori. Non dispnea ai movimenti necessari per la visita medica. […] TORACE E APPARATO RESPIRATORIO:
Torace di forma troncoconica, mobile con gli atti del respiro. diffu so Respir o
2 aspro, FVT normotrasmesso, MVF presente ma ridotto su tutto l'ambito .
Qualche sibilo alle basAPPARATO OSTEO -ARTICOLARE LOCOMOTORE: Per_1 in asse. La pressione digito -digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente a livello lombosacrale. Limitati e dolenti i movimenti del rachide lombosacrale. Manovra di Lasegue positiva bilateralmente ai gradi medi.
Deambulazione autonoma con andatura regolare a piccoli passi, più sicura con appoggio monolaterale. Ridotti i movimenti a carico della spalla destra, nessuna difficoltà nel sollevare le spalle. […] SISTEMA NERVOSO E PSICHE :
Partecipa costantemente alla visita medica. Non sempre ben orientato nel tempo e nello spazio, curato nella persona. Risponde a tono alle domande semplici. Tono dell'umore depresso. Assenza di riflessi e tremori patologici.
Assenza di anomalie comportamentali. Romberg negativo. i”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: ”Le patologie di cui risulta affetto l'istante sono a carattere cronico ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. Al momento esse non impediscono la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita in autonomia.
La cardiopatia ischemica con remoto episodio di infarto miocardico acuto, trattato con angioplastica coronarica e apposizione di stent, al momento è in buon compenso emodinamico con conservata funzione della pompa cardiaca.
Né la broncopatia, né l'artrosi, né l'epatopatiae la vasculopatia cerebrale al momento, inducono gravi deficit funzionali. Al momento tali patologie non impediscono la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita in autonomia.”
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio - economico in cui il periziando opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, il signor , di Parte_1 anni 74, è da ritenersi invalido non abbisognevole di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal SETTEMBRE 2020, data di inoltro della domanda amministrativa” .
3 Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze
o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal
C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per
A.T.P..
4 Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 04/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
5