Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9195/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 9195/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Eboli (SA), alla via Tus dell'avv. Anna Viscido che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Battipaglia (SA), alla vi studio dell'avv. Giovanni Grattacaso che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(30.06.2009), (02.03.2011) e (21.11.2018), ha chiesto pronun Per_2 Per_3 la cessazione fetti civili del onio, precisando che il Tribunale di Salerno, nel procedimento di separazione consensuale, con decreto n. cronol. 7901/2022 del 16.11.2022, ha omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse, in data 29 aprile 2025, dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita della prosecuzione della causa per la definizione delle ulteriori domande. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Salerno in data 3 luglio 2008 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e alerno il 19.02.1973, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1 [...]
C.F._2 sente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2008, Atto n. 10, Parte II, Serie A);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi