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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO IC, Presidente
RT IN, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2960/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune di Acquaro - Via Gaetano Donizetti 80048 Sant'Anastasia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 699 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 SNC, notificava ricorso per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.699, emesso dal Comune per mancato versamento IMU 2018; . Il ricorso era fondato la prescrizione del credito e sull'esenzione del pagamento dellImu.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il Comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
Preliminarmente occorre rilevare che l'Imposta Municipale Unica (IMU) è il tributo previsto a livello comunale per tutti coloro che possiedono un immobile, che ha sostituito la vecchia Ici, l'Irpef e le altre addizionali regionali e comunali, e che è stato istituito nel 2011 attraverso la manovra Salva-Italia.
Orbene, secondo quanto previsto dal Decreto Legge del 30 Dicembre 1993 n. 557 e dalla Legge di
Bilancio 2020, i fabbricati rurali per cui spetta l'esenzione IMU sono unicamente gli immobili catalogati nelle categorie A\6 e D\10 ed, gli immobili di qualsiasi categoria, ma con la dicitura “requisiti di ruralità accertati” sulla visura catastale. Laddove l'immobile risulti iscritto in una categoria catastale diversa da
D\10, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettabile a IMU. Sulla questione, è intervenuta a più riprese la
Suprema Corte di Cassazione, attraverso le due sentenze n. 18565\2009 e 8845\2010, mediante le quali ribadiva la “ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività dirette alla manipolazione di prodotti agricoli rilevando solo il suo classamento”, affermando dunque che ciò che conta, ai fini della esenzione prevista dalla normativa, è il dato dell'accatastamento. L'appellante riporta visure storiche dell'immobile in questione, da cui si evince una variazione di accatastamento attestante la perdita dei requisiti di ruralità
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata ,conferma la legittimità del provvedimento opposto in primo grado condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 160 oltre ad oneri e accessori con distrazione se richiesta
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO IC, Presidente
RT IN, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2960/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune di Acquaro - Via Gaetano Donizetti 80048 Sant'Anastasia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 699 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 SNC, notificava ricorso per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.699, emesso dal Comune per mancato versamento IMU 2018; . Il ricorso era fondato la prescrizione del credito e sull'esenzione del pagamento dellImu.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il Comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
Preliminarmente occorre rilevare che l'Imposta Municipale Unica (IMU) è il tributo previsto a livello comunale per tutti coloro che possiedono un immobile, che ha sostituito la vecchia Ici, l'Irpef e le altre addizionali regionali e comunali, e che è stato istituito nel 2011 attraverso la manovra Salva-Italia.
Orbene, secondo quanto previsto dal Decreto Legge del 30 Dicembre 1993 n. 557 e dalla Legge di
Bilancio 2020, i fabbricati rurali per cui spetta l'esenzione IMU sono unicamente gli immobili catalogati nelle categorie A\6 e D\10 ed, gli immobili di qualsiasi categoria, ma con la dicitura “requisiti di ruralità accertati” sulla visura catastale. Laddove l'immobile risulti iscritto in una categoria catastale diversa da
D\10, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettabile a IMU. Sulla questione, è intervenuta a più riprese la
Suprema Corte di Cassazione, attraverso le due sentenze n. 18565\2009 e 8845\2010, mediante le quali ribadiva la “ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività dirette alla manipolazione di prodotti agricoli rilevando solo il suo classamento”, affermando dunque che ciò che conta, ai fini della esenzione prevista dalla normativa, è il dato dell'accatastamento. L'appellante riporta visure storiche dell'immobile in questione, da cui si evince una variazione di accatastamento attestante la perdita dei requisiti di ruralità
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata ,conferma la legittimità del provvedimento opposto in primo grado condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 160 oltre ad oneri e accessori con distrazione se richiesta