Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/1967, n. 1967
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Sentenza 25 luglio 1967

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Cosi nel caso di assicurazioni volontarie, come in riferimento alle forme di Assicurazione e di assistenza obbligatorie, il diritto dell'assicuratore, il quale abbia pagato un'indennita all'assicurato danneggiato, di surrogarsi a quest'ultimo, per il recupero della somma erogata, nei diritti che allo stesso competono verso il terzo responsabile, non e un diritto derivante dal contratto di Assicurazione, al quale il responsabile e del tutto estraneo(onde l'inapplicabilita delle norme regolanti il rapporto di Assicurazione, comprese quelle relative alla prescrizione). Il subingresso dell'assicuratore si risolve in una peculiare Forma di successione particolare nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo il rapporto resta, oggettivamente, quale era in precedenza e l'Azione spettante all'assicuratore si identifica con l'Azione che contro il danneggiante sarebbe spettata all'assicurato ove l'assicuratore non avesse pagato l'indennita. All'assicuratore, pertanto, sono opponibili le stesse eccezioni che avrebbero potuto essere proposte nei confronti dell'assicurato di conseguenza, e eccepibile all'assicuratore la stessa prescrizione che avrebbe potuto essere opposta al danneggiato,cioe la prescrizione propria del rapporto originario. Conseguentemente, nel caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli,al diritto spettante all'assicuratore verso il terzo responsabile del danno,a norma dell'art. 1916 cod. civ., deve ritenersi applicabile la prescrizione di cui al secondo comma dell'art.2947 cod. civ. ( Conf.1349-64 vedi 2222-65, 2193-64, 918 e 822-63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/1967, n. 1967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1967
    Data del deposito : 25 luglio 1967

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