Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 1
Con riferimento al canone per l'erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestà impositiva, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne deriva che la cognizione delle relative controversie spetta al giudice ordinario, secondo i normali criteri di collegamento ed, in particolare, delle regole proprie della competenza per valore, con l'ulteriore implicazione che, quando la competenza appartenga al giudice di pace e si tratti di controversie aventi valore non superiore a due milioni di lire, la sentenza deve ritenersi pronunziata secondo equità ed è ricorribile in cassazione per violazione delle norme processuali (art. 360, primo comma, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ.), nonché ai sensi del n. 5 del citato art. 360, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella d'inesistenza della motivazione (ossia quando questa debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la "ratio decidendi"), mentre la censura di violazione della legge sostanziale (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) è consentita soltanto in caso d'inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 13775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13775 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI COMISO, in persona del Sindaco pro tempore;
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'Avvocato COSTA GIANCARLO rappresentato e difeso dall'avvocato OTTAVIO PELIGRA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA RA BI, VA SA, AL IC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 49/98 del Giudice di pace di COMISO, depositata il 02/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Comune di Comiso, con tre ingiunzioni emesse ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e notificate nel marzo e nell'aprile del 1998, intimò a IA La RA, RE RA e LV EM (quale erede di AN SC) il pagamento, rispettivamente, di lire 196.970, 440.007 e 947.823 per canoni di acqua e di fognatura inerenti agli anni 1990 e 1991. Gli intimati proposero opposizioni a norma dell'art. 3 del citato R.D. n. 639 del 1910, citando il Comune davanti al Giudice di pace di Comiso.
Affermarono l'insussistenza dei crediti azionati e comunque l'estinzione dei medesimi per prescrizione.
Il Comune, nel costituirsi, addusse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza delle opposizioni. In via riconvenzionale chiese la condanna del La RA al pagamento della somma di lire 203.860 sulla scorta di "ruoli acqua e fognatura" emessi dal 1992 al 1995.
Il Giudice di pace adito, previa riunione delle cause, con sentenza depositata il 2 dicembre 1998 (notificata in forma esecutiva al Comune il 16 dicembre 1998), respinse l'eccezione pregiudiziale, considerando che la propria giurisdizione discendeva dal menzionato art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, dichiarò estinti per prescrizione (quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.) i crediti azionati dal Comune con le ingiunzioni, ritenendo che il relativo termine decorresse dalla scadenza del tempo accordato per l'approvazione dei ruoli annuali e respinse la domanda riconvenzionale in quanto carente di prova.
L'ente territoriale, con ricorso notificato il 10 gennaio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, formulando tre motivi di annullamento. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Poiché con il primo dei mezzi di cassazione si rinnovava la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sotto il profilo che la controversia implicherebbe l'annullamento in tutto o in parte di un provvedimento autoritativo della P.A., tale dovendosi considerare l'approvazione del ruolo di utenza) la causa è stata assegnata alle sezioni unite.
Questa Corte, pronunziando a sezioni unite con sentenza n. 11902/01 depositata il 20 settembre 2001, ha respinto il primo motivo del ricorso, con riguardo al canone d'acqua, dichiarando sulla relativa causa la giurisdizione del giudice ordinario;
ha accolto il detto motivo, con riguardo al canone di fognatura e depurazione, dichiarando la giurisdizione delle commissioni tributarie, e cassando senza rinvio (sul punto) la sentenza impugnata;
ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la designazione di sezione semplice, al fine della decisione sugli altri motivi del ricorso nella parte inerente al canone d'acqua ed alle pronunzie consequenziali. La causa è stata quindi assegnata alla prima sezione civile e chiamata all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
A seguito della sentenza pronunziata da questa Corte a sezioni unite, richiamata in narrativa, l'esame della controversia va condotto con riguardo da parte inerente al canone d'acqua. In tale quadro, dunque, i due restanti motivi d'impugnazione devono essere scrutinati. Con il secondo mezzo il Comune di Comiso denunzia "irrazionalità e logica contraddittorietà della motivazione adottata in ordine alla ritenuta prescrizione dei crediti ingiunti".
La somministrazione dell'acqua potabile ai cittadini di Comiso sarebbe disciplinata dal vigente regolamento idrico comunale che, nell'art. 17 (intitolato "misura e pagamento del canone" regolerebbe una procedura disciplinata in tre momenti: a) la compilazione da parte dell'ufficio idrico, nel primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposito ruolo;
b) l'approvazione del ruolo da parte della Giunta municipale;
c) la trasmissione alla tesoreria incaricata della riscossione.
Secondo il 4^ comma del citato articolo, poi, "l'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale entro 60 giorni dall'avvenuto deposito del ruolo presso la Tesoreria comunale". Pertanto il credito del Comune verso l'utente per i consumi effettuati diventerebbe esigibile soltanto dal momento in cui la Giunta abbia approvato il ruolo predisposto dall'ufficio idrico. E la prescrizione dovrebbe decorrere dalla consumazione dei sessanta giorni previsti per l'adempimento, successivamente alla data di tale approvazione.
Invece il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto di poter retrodatare il dies a quo per il computo del termine di prescrizione allo spirare del termine semestrale entro cui, a suo dire, la Giunta municipale avrebbe dovuto approvare ì ruoli. E ciò non soltanto in palese contrasto col dettato normativo ma anche con le premesse pur correttamente poste.
Sarebbero in primo luogo incomprensibili, anche per la carente motivazione offerta, le ragioni per le quali la sentenza impugnata abbia potuto ritenere operante, nei confronti di un organo (la Giunta municipale) dotato di piena discrezionalità, il termine interno previsto per l'adozione di un atto di natura procedimentale. Inoltre, il Giudice di pace, pur correttamente premettendo che l'esistenza d'impedimenti legali all'esercizio del diritto preclude la decorrenza del termine di prescrizione, non avrebbe considerato che la mancata approvazione del ruolo - quale condizione normativamente posta all'esigibilità del credito - avrebbe in ogni caso precluso all'ente il legittimo esercizio del diritto, concretizzando appunto un impedimento di legge.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Si deve premettere che, come chiarito da questa Corte con la sentenza resa tra le parti a s.u. prima richiamata (Cass., sez. un., 20 settembre 2001, n. 11902), con riferimento al canone per l'erogazione di acqua potabile ad uso domestico il corrispondente credito del comune non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Infatti: 1) la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che espleta il servizio;
2) la natura di corrispettivo contrattuale, non di prelievo tributario, spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse;
3) il ruolo, con cui si liquida la somma dovuta da ciascun utente in esito al regolamento dei consumi, è momento di gestione del rapporto contrattuale, non provvedimento autoritativo, determinando le rispettive posizioni di dare ed avere secondo parametri precostituiti e vincolanti per entrambe le parti. Ne deriva che la cognizione delle relative controversie spetta al giudice ordinario, secondo i normali criteri di collegamento (Cass., sez. un., 24 luglio 2000, n. 520), e, segnatamente, delle regole proprie della competenza per valore. Con l'ulteriore implicazione che, quando la competenza appartenga al giudice di pace e si tratti di controversie aventi valore non superiore a due milioni (come nella specie), la sentenza deve ritenersi pronunziata secondo equità ed è ricorribile in cassazione per violazione delle norme processuali - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi d'inesistenza della motivazione) - nonché ai sensi del n. 5 del citato art. 360, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella d'inesistenza della motivazione, cioè quando quest'ultima debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi, mentre la censura di violazione della legge sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.) è consentita soltanto in caso d'inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716; Cass., 3 agosto 2001, n. 10667). Orbene, nel caso in esame il Giudice di pace, esaminando la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (la cui applicabilità, in linea di principio, non è censurata), ha richiamato l'art. 17 del regolamento idrico (passi del quale sono trascritti in sentenza); ha considerato l'art. 2935 c.c.:
interpretando il citato art. 17, ha ritenuto che esso faccia riferimento a due momenti, il primo concernente l'approvazione del ruolo generale entro i sei mesi successivi all'anno in cui è stata eseguita la fornitura, il secondo relativo al periodo entro il quale l'utente deve procedere al pagamento, cioè nei 60 giorni successivi al deposito di detto ruolo presso la tesoreria comunale (deposito di cui va dato pubblico avviso).
Ritenuto che i due termini abbiano effetti e finalità differenti (il primo essendo posto nell'interesse del Comune e riferito all'arco di tempo entro il quale l'ente deve adottare gli atti necessari per esercitare il suo credito, il secondo essendo posto nell'interesse dell'utente), il giudicante ha affermato che con la scadenza del primo termine la prescrizione del credito comincia a decorrere perché all'esercizio del diritto non ostano impedimenti legati o di ordine generale ma soltanto impedimenti interni alla P.A. che non possono andare "a danno degli utenti ed in spregio alle norme pattizie ed alla stessa disciplina legale della prescrizione", tenuto conto altresì della circostanza che il comune si avvale dello slittamento di un semestre per la decorrenza della prescrizione medesima.
Il Giudice di pace, poi, ha proseguito rilevando che le delibere di G.M. in data 21 febbraio 1994 e 30 settembre 1994 (che avevano approvato il ruolo generale di utenza acqua per gli anni 1990/1991), se non seguite dall'avviso di cui all'art. 17 del menzionato regolamento idrico, non potevano assumere rilevanza ai fini interruttivi della prescrizione neppure, trattandosi di atti interni dell'amministrazione. Ha soggiunto che, con l'approvazione del ruolo, l'ente avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di comunicarne il deposito per consentire agli utenti di prepararsi all'adempimento. E, sulla scorta di tali argomenti, ha dichiarato prescritto il credito azionato, essendo maturato il quinquennio ex art. 2948 n. 4 c.c. a decorrere dal 1^ settembre 1991 (per le forniture relative all'anno 1990) e a decorrere dal 1^ settembre 1992 (per le forniture relative all'anno 1991).
Come si vede, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il percorso argomentativo seguito dal primo giudice non presenta irrazionalità o contraddizioni ma espone le ragioni del convincimento raggiunto, dando conto degli elementi considerati, dei passaggi logici che li collegano e dei criteri valutativi adottati. E, se il riferimento all'obbligo di comunicazione appare inesatto (in quanto alla sua inosservanza non potrebbe attribuirsi efficacia estintiva di un credito tempestivamente azionato), va aggiunto che tale punto non è rilevante, perché il decorso e il compimento del termine di prescrizione sono ancorati non a quella inosservanza ma alla scadenza del termine semestrale per l'approvazione del ruolo. Pertanto, nel quadro dei principi sopra enunciati, la pronunzia in parte qua non è censurabile.
Di qui l'inammissibilità del motivo.
Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "assoluta carenza di motivazione ed insanabile contraddizione logica in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto Comune di Comiso".
Premesso che l'ente avrebbe prodotto la documentazione del credito azionato in riconvenzionale nei confronti del La RA, onde non sarebbe comprensibile l'affermazione (contenuta nella sentenza impugnata), secondo cui la domanda riconvenzionale sarebbe carente di prova, il ricorrente osserva che nella detta sentenza mancherebbe ogni cenno all'iter logico seguito dal giudicante nell'analisi e nella documentazione della documentazione esibita. Nè a tale esigenza potrebbe rispondere il (fin troppo sintetico) accenno alla mancata prova del deposito del ruolo presso la tesoreria comunale, perché tale rilievo (smentito, del resto, dalla documentazione esibita) al più avrebbe potuto incidere sulla determinazione degli interessi di mora.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
La sentenza impugnata, trattando della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune
contro
IA La RA, afferma che essa deve essere respinta per le stesse argomentazioni (già svolte) in quanto "non è stata fornita la prova da parte dell'opposto che sia stata effettuata la comunicazione del deposito del ruolo generale presso la Tesoreria comunale e ciò in ottemperanza dell'art. 17 4^ co. Reg. idrico".
Il richiamo alle "stesse argomentazioni" indurrebbe a ritenere che il giudicante abbia inteso fare riferimento alla prescrizione anche per la domanda riconvenzionale, che però risulta formulata dal Comune con la comparsa di costituzione (giugno 1998) in relazione a consumi inerenti a ruoli relativi agli anni 1992, 1993 e 1995, sicché almeno per una parte il termine prescrizionale non risulterebbe compiuto. Comunque in proposito la sentenza nulla chiarisce, onde si presenta del tutto priva di motivazione.
Il difetto probatorio cui il Giudice di pace accenna, poi, sembra riferito alla mancata comunicazione del deposito dei ruoli presso la tesoreria. Ma tale carenza, se sussistente, avrebbe potuto incidere sull'eventuale pretesa d'interessi moratori, non sulla esistenza del credito per la parte tempestivamente azionata. Anche per questo aspetto la motivazione è meramente apparente, traducendosi in un argomento inidoneo a spiegare la ratio decidendi.
Ne deriva che, in accoglimento (per quanto di ragione) del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata per la parte relativa alla domanda riconvenzionale e la causa va rinviata per nuovo esame sul punto al Giudice di pace di Comiso, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra il Comune e il La RA. La presente sentenza, invece, stante la parziale cassazione senza rinvio della pronunzia impugnata in punto di giurisdizione, disposta dalle Sezioni unite, e la declaratoria d'inammissibilità del secondo motivo del ricorso proposto dal detto Comune, definisce il giudizio nei rapporti tra l'ente territoriale, da un lato, e la RA e la EM dall'altro. Avuto riguardo all'esito complessivo della causa, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate le spese dell'intero processo tra tali parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dal Comune di Comiso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Comiso, in persona di altro magistrato, anche per le spese nei rapporti tra il Comune e il La RA. Dichiara compensate le spese dell'intero processo nei rapporti tra il Comune, da un lato, e la RA e la EM dall'altro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 12 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002