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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2130/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
COLONNELLO ALESSI, 15 SONDRIO presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA
MULIERI, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
PIAZZALE BERTACCHI, 22 SONDRIO presso lo studio degli avv.ti MARCELLA
pagina 1 di 30 REGAZZONI e SANDRO BRAVO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti appellata
Oggetto: Servitù
Conclusioni per Parte_1
“ deduzione disattesa, così giudicare:
– NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 220/2024 emessa dal
Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, Giudice Dott.ssa Barbara Licitra, nell'ambito del giudizio n. R.G. 296/2017, pubblicata in data 07/06/2024 e notificata da CP_1
a in data 20/06/22024, così statuire:
[...] Parte_1
- accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio a favore del fondo nel Comune di Caspoggio censito a F. 4 mappale n. 98 di proprietà di Controparte_1
ed a carico del fondo a F. 5 mappale n. 1 di proprietà dell'attrice Parte_1
- conseguentemente ordinare la cessazione del passaggio da parte della appellata sul fondo di proprietà dell'attrice F. 5 mappale n. 1; Controparte_1
- disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dall'appellata avanti al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- confermare le ulteriori statuizioni della sentenza a) e c).
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre il rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, sia del presente giudizio che del giudizio di primo grado, inclusa la rifusione integrale delle spese di CTU>>.
-IN VIA ISTRUTTORIA:”
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 30 “NEL MERITO
Rigettare ogni domanda ed eccezione proposta dall'appellante, confermare integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Sondrio 7 giugno 2024, n. 220 e accertare e dichiarare l'esistenza di servitù di passaggio sul terreno in Comune di
Caspoggio Fg. 5, mappale 1 a favore del fondo Fg. 4, mappale 98.
AI SENSI DELL ARTICOLO 91 CPC
Condannare parte appellante all'integrale rifusione di spese, diritti e onorari di entrambi
i gradi di giudizio e delle successive spese e competenze occorrende.
In via istruttoria
Ammettere tutte le prove dedotte nella Memoria ex articolo 183, 6° comma, n. 2 depositata in data 19 dicembre 2017 nell'interesse di avanti il Tribunale di Controparte_1
Sondrio.
Ammettere tutte le prove dedotte nella Memoria ex articolo 183, 6° comma, n. 3 depositata da in data 15 gennaio 2018 avanti il Tribunale di Sondrio”. Controparte_1
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 220/2024, per quanto di interesse in questo grado, rispetto alla domanda di accertamento negativo di servitù di passaggio proposta da ed alla corrispondente domanda di accertamento di avvenuta Parte_1
usucapione rispetto a tale servitù formulata da rigettava la domanda Controparte_1
di accertamento negativo. Il giudice dichiarava, altresì, l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno sito nel Comune di Caspoggio Fg. 5, mappale 1 di proprietà di a favore del fondo Fg.4, mappale 98, di proprietà di Parte_1 Controparte_1
accertandone l'intervenuta usucapione e rigettava la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta di condanna dell'attrice a ripristinare Parte_1 pagina 3 di 30 l'originario percorso del sentiero gravato da servitù pubblica insistente sul terreno Fg.
5 mappale 1. Stante la soccombenza reciproca, disponeva compensazione delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di parte attorea.
2. E' necessario illustrare il percorso motivazionale seguito in sentenza.
3. In primo luogo, il Tribunale di Sondrio ha esaminato le fotografie prodotte da parte attorea, da parte convenuta e rifluite nella disposta C.T.U. redatta dalla geometra per verificare la presenza o meno del predetto passaggio, Persona_1
localizzarlo nel terreno di proprietà dell'attrice, come indicato dalle difese. In particolare, dalle fotografie nn. 3- 7, n. 19 e n. 24 di parte convenuta risultava visibile un passaggio che attraversa i terreni di cui al Fg. 5 mappale 1 e Foglio 4, mappale 100; le fotografie nn. 4 e 5 risultano corrispondenti rispettivamente a quelle di cui alle pagg. 18 e 19 della C.T.U.. Evidenziava, poi, il giudice di prime cure che non emergevano argomenti di segno opposto dalla documentazione versata in atti da parte di ritenendo che le fotografie nn. 9, 10, 12 e 13 della C.T.U. Parte_1
non riprendessero la porzione di terreno su cui insiste il tracciato e che anzi dalle fotografie nn. 11 e 13 (pagg. 14 - 16 della C.T.U.) risultasse la parte del sentiero su cui insiste la livelletta piana, non evidenziandosi il resto del tracciato che rimane nascosto dal cambio di pendenza.
4. Quanto alle fotografie di il giudice di prima istanza rilevava che Parte_1
quelle nn. 25 – 28, quelle sub nn. 33 – 36 e le fotografie nn. 29 e 32 non ritraggono la zona dove insiste il tracciato e/o ritraggono la porzione di terreno sottostante al tracciato;
la fotografia di cui al doc. 26 è ripresa d'inverno quando il sentiero è coperto dalla neve e in ogni caso contrasta con altra foto (doc. 19 del fascicolo di parte convenuta) in cui si intravede il tracciato del sentiero anche nella neve;
inoltre, la foto di cui al doc. 27 non consente di vedere alcunché e la foto sub n. 37 lascia intravedere il segno del passaggio sul terreno che conduce all'ingresso del rustico di proprietà della convenuta Controparte_1
pagina 4 di 30 5. In secondo luogo, il giudice di prime cure ha esaminato le deposizioni testimoniali.
fratello di escusso all'udienza del 21.3.2022, aveva Persona_2 Parte_1
risposto affermativamente al fatto che per raggiungere gli immobili in località
Braccia, di cui al Foglio 4 mappali 96, 97, 98 e 99 (mappale 98 è quello di proprietà di n.d.r.) dal paese di Caspoggio vi era un unico sentiero comunale, Controparte_1
lastricato e manutenuto dal oltre che dotato di pubblica illuminazione;
il teste CP_2
ricordava che effettivamente i proprietari delle baite, non avendo terreno pertinenziale, uscendo dalle stesse, giravano ed andavano a prendere detto sentiero lastricato;
che con la costruzione della strada comunale e del relativo parcheggio da parte del nell'anno 2004, vi era solo un sentiero che saliva alle baite, dopo CP_2
di ché proseguiva verso la località S. Antonio;
che le baite dagli anni ottanta erano disabitate e che i proprietari delle stesse passavano dal sentiero, che coinvolgeva i terreni Foglio 4 mappale 100 e Foglio 5 mappale 1, sia per raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di Caspoggio, sia per raggiungere i terreni posti sul Foglio 2 a monte;
quanto a tale passaggio, ripeteva più volte che lo stesso era frutto di un approfittamento per ragioni di comodità, e tra chi se ne serviva vi era anche il padre di che il teste aveva visto sin dagli anni ottanta passare di lì Controparte_1
con il carico di fieno (“il papà di lo vedevo quando ero su a fare le ferie, lo CP_1
vedevo che passava di lì dagli anni 80 per portare il fieno”); il teste ha dato conto che aveva costruito la staccionata nell'anno 2016 o 2017 e che, come Parte_1
visibile dalle fotografie nn. 7 e 9 di parte convenuta, un nuovo sentiero si era formato lungo la stessa a causa del passaggio delle persone, specialmente nel periodo estivo.
6. Il teste non parente delle parti, confermava di aver richiesto nel 2015 Testimone_1
un permesso a (precedente proprietaria del terreno sub Foglio 5 mapp.1, Persona_3
dante causa di e poi a (attuale proprietaria) per passare Parte_1 Parte_1
sul terreno Foglio 5 mapp. 1 per effettuare i lavori di ristrutturazione della propria baita, ma precisava di aver ritenuto di chiedere il permesso “perché dovevo invadere il pagina 5 di 30 terreno di creando un disagio più ampio rispetto al sentiero di Parte_1
campagna esistente”, dovendo passare con le macchine per portare la gru posizionata sul terreno di Il teste, dopo aver confermato la sussistenza del Controparte_1
sentiero, riferiva la presenza nei luoghi di causa di tre sentieri, evidenziando la presenza di quello che passava per il mapp. 100 “percorso da sempre dai contadini che avevano le stalle e fienili in zona che avevano il passaggio verso l'altro”; “non era un sentiero comunale questo, ma era un passaggio di campagna a utilizzo dei soli proprietari delle baite sotto, serviva per abbeverare gli animali nella vasca adiacente al ruscello(…), anche per portare il fieno e la legna ai fienili “; riconosceva il tracciato nelle fotografie di parte convenuta sub docc.ti nn. 3 e 4 e confermava che veniva utilizzato da oltre vent'anni da parte di tutti i proprietari delle baite di cui al foglio 4 mapp. 96-97-98-99, in particolare da parte del padre di e Controparte_1
successivamente dalla stessa per raggiungere i terreni a monte e il Controparte_1
sentiero pubblico. Riferiva inoltre di aver visto negli anni 1998-2003 la madre di ed anche il marito, padre di Controparte_1 Persona_4 Controparte_1
(deceduto 15 anni prima), passare da quel sentiero, trasportando il fieno da ricoverare nella baita. Tale “sentiero di campagna”, a detta del teste, veniva utilizzato dai proprietari delle baite mapp. 96-97-98-99 anche per raggiungere l'abbeveratoio con le bestie.
7. La teste non parente, ritenuta attendibile dal giudice di prime Testimone_2
cure, dopo aver confermato l'esistenza del sentiero pedonale pubblico verso il mapp.
89, dichiarava che su tale sentiero di uso pubblico si innestava “un sentiero che parte dal nucleo di baite Fg. 4 mappali 96, 97, 98 e 99 e attraversa i terreni Fg. 4 mappale
100 e Fg. 5 mappale 1”, confermando i documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 di parte convenuta;
ha precisato: “quando usavo io il sentiero lo stradone non c'era”; ed, ancora: “io andavo anche sui luoghi ad aiutare una mia amica, a lavorare il fieno e Per_4
passavamo proprio davanti alle baite per portare il fieno alla sua stalla”. La teste pagina 6 di 30 confermava che “da sempre e comunque da oltre venti anni tutti i proprietari degli edifici Fg 4 mappali 96, 97, 98 e 99 e in particolare il padre di e la Controparte_1
stessa hanno utilizzato il sentiero che attraversa i terreni Fg. 4 Controparte_1
mappale 100 e Fg. 5 mappale 1 sia per raggiungere i terreni posti sul Fg. 2 a monte del Fg. 5, sia per raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di
Caspoggio lungo i terreni Fg. 5 mapp. 1 e Fg. 4 mapp. 89”, precisando ancora: “questo era il sentiero che percorrevo fino a quando hanno fatto lo stradone;
dopo seguo lo stradone e comunque lì hanno messo un recinto chiuso a chiave e non si può più passare”. riferiva, inoltre, di aver visto dal 2005 utilizzare il Tes_2 Parte_2
sentiero per raggiungere la baita di cui al mapp. 96; che dal 2003 Controparte_1
utilizzava la baita di cui al mapp. 98 come deposito e che tra il 1998 e il 2003 Per_4
vi ricoverava il fieno, passando dal Foglio 4 mapp. 100 e dal Foglio 5 mapp. 1;
[...]
che per raggiungere l'abbeveratoio si usava quel sentiero partendo dalle baite.
8. L'utilizzo di tale passaggio è stato confermato anche da non parente Testimone_3
delle parti, che nello specifico confermava l'utilizzo, da parte di tutti, del sentiero sui mapp. 100 e mapp. 1 verso le baite n. 96-97-98-99, sia per necessità di campagna che
“per qualsiasi necessità di passare”.
9. Il giudice rilevava, inoltre, che all'esame della relazione del CTU emergevano dettagli significativi a favore dell'esistenza del percorso.
10. Anzitutto, risultava (cfr. figure 17 e 18 rispettivamente a pagg. 20 e 21 della CTU) che sulla Tavola planimetrica di Progetto preliminare di prosecuzione della Via Alpini (cfr.
All.to 7 CTU – Tavola 2) del 14 giugno 1996 era rappresentato ed evidenziato proprio il tracciato che passava sui terreni Fg. 4 mapp. 96 (su cui affacciano i due ingressi della baita di proprietà di contraddistinto al mapp. 98), Fg. 4 mapp. 100 Controparte_1
(di cui è comproprietaria) e Fg. 5 mapp.
1. Il CTU aveva evidenziato Controparte_1
in colore giallo il sentiero in questione ed era evidente che lo stesso attraversava il terreno Fg. 4 mapp. 100 e il terreno Fg. 5 mapp. 1, intersecava altro sentiero, ossia pagina 7 di 30 quello ad uso pubblico che sale dal paese come da figura 8 pag. 12 della CTU e che si snoda sui terreni a Fg.5 Mapp.1 e Fg.4 Mapp. 89.
11. Altro elemento rilevante era l'esistenza di un andamento di livelletta della larghezza di circa 60 centimetri, posto in direzione rettilinea, che congiunge i due cancelli posti ai confini dei terreni Fg. 4 mapp. 100 e Fg. 5 mapp. 1, alle estremità del sentiero di cui è causa e indicati nella Relazione come cancelli n. 1 e n. 2 (cfr. CTU pagine 13, 14
e 15, figure 10, 11 e 12).
12. A tali rilievi doveva aggiungersi la circostanza attestata dal CTU che l'attrice, apponendo la recinzione nel 2016, aveva collocato i predetti due cancelletti ai confini del Foglio 5 mapp. 1 e Foglio 4 mapp. 100 in linea retta proprio in corrispondenza degli estremi del sentiero de quo, dando l'impressione che gli stessi fossero funzionali all'esercizio del passaggio a favore delle baite e dunque anche in favore del rustico di cui al mapp. 98 di proprietà della convenuta (cfr. pag. 9 Relazione CTU)-
13. In sostanza, il Tribunale di Sondrio riteneva che la situazione descritta dal CTU corrispondesse a quanto documentato da parte convenuta con i propri rilievi fotografici in particolare ai documenti nn. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta e inserite nella
Relazione CTU alle pagine 18 e 19, nelle quali il passaggio era visibile. Anche le conclusioni della relazione peritale davano atto dell'esistenza del passaggio vantato dalla convenuta (cfr. pag. 57 CTU, ove si legge: “è visibile un Controparte_1
passaggio che attraversa i terreni a Fg. 5 Mappale 1 e a Fg. 4 Mappale 100”), anche se poi il perito aveva ritenuto di giungere alla conclusione della non attuale presenza nel fondo dominante e nel fondo servente di opere visibili e permanenti che indicassero detta servitù di passaggio;
conclusione, questa, non condivisa dal giudice di prime cure, alla luce delle stesse risultanze planimetriche, fotografiche e della deposizioni testimoniali.
14. Inoltre, il giudice sottolineava come la costruzione della recinzione da parte di
[...]
nel 2016 con la particolare collocazione dei due cancelletti ai confini del Foglio Pt_1
pagina 8 di 30 5 mapp. 1 e Foglio 4 mapp. 100 in corrispondenza degli estremi del sentiero avesse dato proprio la netta impressione che gli stessi fossero funzionali all'esercizio del passaggio a favore della baite e dunque anche in favore del rustico di Controparte_1
che con due entrate affaccia sul sentiero graffato all'edificio del mappale 96.
15. Conclusivamente, il giudice riteneva provata l'esistenza e l'usucapione della servitù sul fondo di proprietà di parte attrice.
16. Avverso la decisione del giudice prime cure ha proposto appello Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio a favore del fondo censito a Fg.4 mappale n. 98 di proprietà di ed a carico del Controparte_1
proprio fondo (Fg. 5 mappale n. 1) di proprietà dell'appellante e conseguentemente ordinare la cessazione del passaggio da parte di sul fondo in Controparte_1
questione.
17. La difesa di costituitasi in giudizio, ha chiesto di rigettare ogni Controparte_1
domanda proposta dall'appellante e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, nonché la condanna di alla rifusione di spese, diritti e Parte_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio.
18. All'udienza del 03.12.2024 il Consigliere istruttore fissava fissa davanti a sé l'udienza del 25 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
19. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a) erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte relativa all'accertamento dell'usucapione del diritto di passaggio in base all'art. 1146, II comma c.c.;
b) erronea valutazione delle emergenze istruttorie con riferimento all'esistenza ventennale di un tracciato sul terreno di idoneo a consentire la Parte_1
servitù di passaggio;
pagina 9 di 30 c) non corretta valutazione delle risultanze istruttorie in punto utilizzo prolungato nel bene da oltre 40 anni, utilizzo rilevante ai fini dell'usucapione ex art. 1146, II comma, c.c.;
d) erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non ha condiviso del conclusioni del C.T.U..
20. Con il motivo sub a), ritiene che il Tribunale abbia errato nel rigettare Parte_1
la domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio e nel dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del mappale n. 98 per effetto dell'accessione, non avendo correttamente valutato le risultanze istruttorie e applicato le disposizioni di legge di cui agli artt. 1146, 2 comma c.c. e 1158 c.c. e non avendo considerato che l'appellata non aveva soddisfatto gli oneri probatori a suo carico. L'appellante, in particolare, evidenzia che non era stata raggiunta la prova del possesso ultraventennale in capo a che si sarebbe realizzato attraverso l'istituto dell'accessione Controparte_1
ex art. 1146, 2 comma c.c.. In particolare, lamenta come il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto provato che sia succeduta a titolo particolare Controparte_1
nel possesso della servitù al padre e alla madre che, dagli anni 80, avrebbero utilizzato il sentiero per accedere alla stalla di cui al Foglio 4 mapp. 98. Rileva, infatti, che l'art. 1146, 2° comma c.c. consente al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, anche ai fini dell'usucapione; tuttavia, per costante giurisprudenza, chi intende avvalersi dell'accessio possesionis, per unire il proprio possesso a quello del suo autore ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso. Il Tribunale non avrebbe considerato che su Controparte_1
cui gravava il relativo onere, non aveva provato né l'esistenza del titolo idoneo a trasmettere a suo favore la proprietà del bene, né che l'acquisto della proprietà del fondo fosse avvenuto con atto di cessione da parte dei suoi genitori. In particolare, infatti dalla visura risultava solo che era divenuta intestataria del Controparte_1
pagina 10 di 30 mappale n. 98 sub a (categoria catastale C/2) in data 11.4.2014 per effetto di donazione. Ora, da tale visura non emergeva il nome del dante causa e inoltre il padre della era deceduto in data 6.6.2003, ragione per la quale non Controparte_1
certamente costui avrebbe potuto essere il donante;
laddove il nome della madre,
non compariva in alcuna parte della visura storica. Persona_4
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte osserva che parte attorea in prime cure, ossia all'indomani della costituzione in giudizio della Parte_1
convenuta nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. spiegava le seguenti Controparte_1
difese: “l'attrice contesta tutto quanto dedotto da in comparsa di Controparte_1
risposta 4.10.2017, ribadendo che sul terreno di sua proprietà non sussiste alcuna servitù di passaggio a favore del mappale F. 4, n. 98 di proprietà della convenuta” (v. pag. 1 della memoria). A pag. 5 della prima comparsa conclusionale la difesa di si esprimeva nei seguenti termini: “unica eccezione è costituita dalla Parte_1
convenuta proprietaria del fabbricato rurale distinto al catasto a Controparte_1
Fg. 4, mappale 98, attualmente accatastato quale deposito (figura 5, pag. 10 relazione
CTU)”; ancora, riferendosi al fondo dominante, la difesa attorea indicava l'immobile di ( cfr. primi due paragrafi della prima memoria di replica). Nella Controparte_1
seconda memoria conclusionale, la difesa attorea, dopo aver dato atto che il fondo era di proprietà di alle pagg. 2 e 5, sollevava per la prima volta in tale Controparte_1
sede il profilo della proprietà del fondo in capo alla parte convenuta.
22. La contraddittorietà e la tardività della contestazione venivano contestate da parte di a pag. 2 della seconda memoria di replica. Contraddittorietà e Controparte_1
tardività che anche la Corte sottolinea, evidenziando che, come noto, “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contradditorio rispetto a domande nuove proposte pagina 11 di 30 dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione” (cfr. Cass. civ., n.
5478/2006; Cass. civ., n. 14250/2004; Cass. civ., n. 6858/2004; Cass. civ., n.
11175/2002). Quanto al profilo dell'accessione, la Corte ne rileva la tardività, posto che la difesa di lo aveva sollevato solo in occasione della seconda Parte_1
comparsa conclusionale (cfr. pagg. 5 e seguenti della comparsa in data 29.5.2020), come evidenziato dalla difesa di nella seconda memoria di replica. Controparte_1
In ogni caso, come risulta da quanto detto in relazione al motivo sub c), l'usucapione della servitù de qua risulta maturata ben prima dell'acquisto da parte di CP_1
avvenuto con donazione in data 14.1.2014. Il motivo è dunque da
[...]
disattendere.
23. Con riferimento alla censura sub b), la difesa di sottolinea come il Parte_1
giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le rappresentazioni fotografiche versate in atti, non emergendo affatto l'esistenza di opere visibili e permanenti con funzione specifica di dare accesso all'immobile di Tali requisiti Controparte_1
avrebbero dovuto essere soppesati con particolare rigore in ragione della gravità del peso che viene imposto con la servitù de qua. In altri termini, non è sufficiente l'utilizzazione parziale di un fondo da parte di un vicino per integrare il possesso di una servitù, posto che una tale utilizzazione ben può scaturire anche da normali rapporti di vicinato, ed essere frutto di un'amichevole tolleranza che l'art. 1144 c.c. esclude quale fondamento del possesso. Come esposto dai giudici di legittimità, dunque, l'appellante pone in rilievo la necessità di individuare opere visibili e permanenti, idonee a rivelare l'esistenza di una servitù. A supporto della prospettazione esclude che le fotografie prodotte dalla controparte sub nn. 3 - 6 raffigurino il predetto passaggio ed esclude che lo stesso emerga dalle fotografie nn.
16 e 19, laddove la fotografia n. 24 è tardiva in quanto prodotta durante il sopralluogo con il CTU ed in ogni caso ininfluente, in quanto il segno sul terreno in corrispondenza pagina 12 di 30 del cancelletto della staccionata era stato provocato dallo scorrere stesso del cancelletto. Infine, le predette fotografie non sarebbero idonee a dimostrare l'utilizzo ultraventennale funzionale al fine dell'usucapione.
24. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). E' utile richiamare i principi enucleati dai giudici di legittimità che, in materia di usucapione di servitù di passo, hanno osservato che “per integrare il requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 cod. civ., è sufficiente l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, purché dal suo tracciato o anche da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante” ( v. Cass. civ. n.
3076/2005); ed, ancora, “in tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta)” ( v. Cass. civ. n. 15447/2007).
25. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, occorre verificare se sia rinvenibile un passaggio nei termini richiesti da parte di di cui la stessa pretende Controparte_1
l'usucapione e se un tale utilizzo indisturbato si sia protratto per almeno venti anni. pagina 13 di 30 Quanto al primo profilo, si reputa necessario rispondere alle censure originate in relazione alle fotografie citate e in particolare: la fotografia n. 4 di parte convenuta in primo grado (corrispondente anche alla fotografia n. 3 sulla quale il sentiero è ripassato con un tratto a penna) mostra chiaramente il sentiero dal gruppo di baite comprendenti il mappale n. 98 sino all'intersezione del sentiero che sale dal paese di Caspoggio fino alla via S. Antonio e all'intersezione con la strada asfaltata. Tale fotografia, contraddistinta anche quale fig. 15, riportata a pag. 18 della CTU evidenzia, come indicato dalla stessa CTU, il passaggio lungo il Foglio 5 mappale 1 e Foglio 4 mappale
100; passaggio evidente anche dalla figura 16 a pag. 19 della consulenza che corrisponde alla fotografia n. 5 di parte convenuta, fotografia contestata dalla difesa di quest'ultima, infatti, ancora in secondo grado assume che le linee di Parte_1
colore giallo – verde chiaro e per quanto qui interessa, quella più in basso sarebbero dovute all'utilizzo della stampante laser, ma, a tale riguardo, non spiega per quale ragione tale linea coincida proprio con il percorso del sentiero e soprattutto non spiega la non idoneità delle fotografie nn. 3 e 4 della controparte, come riportate e verificate dal CTU. Si reputa utile per comodità riportare la predetta fotografia n. 4 corrispondente alla figura n. 15 della CTU e indicare con la freccia rossa sulla destra il percorso del sentiero de quo.
pagina 14 di 30 26. La fotografia n. 16 mostra chiaramente il sentiero, anche se nella parte terminale, alla congiunzione con la strada asfaltata e dunque nella parte utilizzabile anche dalla stessa posto che la baita di costei è la prima sul mappale n. 99 ( nella fila Parte_1
dei mappali, 96, 97,98, 99), avuto riguardo alla prospettiva della strada asfaltata. La fotografia sub doc. n. 19 di parte convenuta rappresenta la situazione dei luoghi coperti da neve, motivo per cui è impossibile individuare un calpestio.
27. Dalle conclusioni definitive del C.T.U. ( par. 8, pag. 57) emerge quanto segue: “i terreni oggetto di causa presentano recinzione in legno con cancelli, senza lucchetti e pendenza costante ad eccezione di un breve tratto della larghezza di 0,60 cm. con pendenza pressoché piana, sul terreno a fg.5 è visibile un sentiero che sale verso monte. Prima della costruzione della staccionata i terreni erano liberi da recinzioni
pagina 15 di 30 con pendenza pressoché uguale a quella attuale, è visibile il sentiero pedonale che si snoda sui terreni Fg.5 Mappale 1 e Fg.4 Mappale 89 ed è visibile un passaggio che attraversa i terreni a Fg.5 Mappale 1 e Fg.4 mappale 100. Dalle planimetrie del progetto preliminare-definitivo-esecutivo sono evidenti i tracciati presenti prima della costruzione della strada in precedenza a tale costruzione la zona era occupata da prati con morfologia ed andamento longitudinale/trasversale pressoché uguale a quello esistente ad eccezione della parte di terreno contiguo alla strada avente la medesima quota”.
28. Vero è che il CTU nella stessa pagina conclude affermando che nel fondo presunto servente di (Foglio 5 mappale 1) e nel fondo presunto dominante di Parte_1
proprietà di ( Foglio 4 mappale 98) non risultano “opere visibili e Controparte_1
permanenti che indicano eventuali servitù di passaggio”. Tuttavia, il giudice di prime cure come la Corte ovviamente rivalutano le circostanze emergenti dalle fotografie versate in atti dalle parti, dai rilievi fotografici e dalle risultanze della C.T.U., non essendo certo demandata al C.T.U. la valutazione giuridica in ordine all'esistenza o meno della servitù di passo. Ebbene, come detto i rilievi sopra citati sono indicativi del predetto passaggio.
29. E' in ogni caso necessario commentare anche le fotografie indicate dalla difesa di che dalle stesse ritiene di desumere elementi di segno opposto. Parte_1
Ebbene, le figure 9 e 10 a pag. 13 della C.T.U. non ritraggono la porzione di terreno su cui insiste il tracciato e in particolare nella figura 10 il terreno è ripreso dal basso, ragione per la quale, con il cambio di pendenza, il sentiero de quo non è visibile.
Anche le fotografie di cui alle figure 28 e 30 della C.T.U. non sono idonee a mostrare il sentiero, al pari delle fotografie nn. 27 e 28 della parte attorea in primo grado, in quanto si tratta di riprese da angolazioni non coerenti, oltre che con qualità fotografica decisamente scadente. Nessuna conclusione è desumibile dalla fotografia n. 26 di parte dato che si tratta di fotografia scattata nel periodo invernale con Parte_1
pagina 16 di 30 il terreno ricoperto da spessa coltre di neve. Di nessun ausilio sono, infine, le fotografie di parte attorea sub nn. 33 – 36 in quanto ritraggono il sentiero comunale lastricato che passa dietro alle baite di cui ai mappali 96 – 99.
30. Orbene, richiamandosi gli orientamenti di legittimità di cui al n. 24, si osserva che i segni visibili dai quali desumere la servitù di passaggio debbono necessariamente essere contestualizzati. Ora, tenuto conto della natura rurale dei luoghi e dello specifico utilizzo del sentiero, come anche di tutti gli altri passaggi riscontrati dal C.T.U. e considerato l'utilizzo delle baite quali stalle negli anni più risalenti e quali magazzini di rimessaggio in epoca più recente, è ragionevole ritenere che il calpestio quale evidente dalle fotografie sopra citate e l'andamento preciso del percorso oltre che la livelletta, quale risultante dalle figure 11 e 12 della CTU, dimostrano in modo univoco l'esistenza del passaggio. A tale proposito, si condivide espressamente il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado laddove il giudice si è espresso nei seguenti termini: “aggiungasi la circostanza di fatto attestata dal CTU che l'attrice
apponendo la recinzione nel 2016, ha collocato i predetti due Parte_1
cancelletti ai confini del Foglio 5 MAPP. 1 e Foglio 4 MAPP. 100 in linea retta proprio in corrispondenza degli estremi del sentiero de quo, dando la netta impressione che gli stessi siano funzionali all'esercizio del passaggio a favore delle baite e dunque anche in favore del rustico di cui al MAPP. 98 di proprietà di che Controparte_1
con ben due entrate affaccia sul terreno graffato all'edificio del MAPP. 96 (cfr. pag.
9 Relazione CTU)” ( v. pag. 6 della sentenza). Del resto, la S.C. ha osservato proprio che “ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio, il tracciato di calpestio che si sia formato naturalmente sul preteso fondo "servente" in conseguenza di un non sporadico passaggio, soddisfa il requisito dell'"apparenza", ne' dispiega rilievo ostativo - quanto al profilo della "non equivocità" - il fatto che del passaggio in questione usufruisca anche il proprietario del fondo "servente", ne' che eventualmente il passaggio sia di fatto esercitato da uno soltanto dei comproprietari del fondo pagina 17 di 30 "dominante" ( v. Cass. civ. n. 8467/2001). Nel caso di specie, oltretutto, trattandosi di una zona di montagna circondata per lo più da prati, è evidente che i passaggi sono costituiti per lo più da sentieri formatisi nel tempo naturalmente e gradualmente proprio per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo.
31. Quanto al rilievo effettuato dall'appellante in relazione al fatto che non vi sia uno specifico raccordo tra il sentiero e l'immobile di occorre precisare Controparte_1
che la Suprema Corte ha più volte ribadito che nell'indagine in ordine al requisito dell'apparenza di una servitù di passaggio, al fine di accertare se sia visibile o meno rispetto al bisogno del fondo dominante, non è necessario che il tracciato continui anche nel fondo dominante, in quanto la predetta funzione ben può ricavarsi anche da opere esistenti solo nel fondo servente (cfr. Cass. civ. n. 4088/1996).
32. Quanto al motivo sub c), l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente valutato le prove testimoniali, ritenendo sussistente il diritto di passaggio in forza di un uso del bene da oltre 40 anni senza valutare che le dichiarazioni testimoniali non avevano provato che:
1) avesse utilizzato il passaggio in modo utile ai fini Controparte_1
dell'usucapione, come neppure il suo dante causa;
2) vi fosse stato un possesso utile ai fini dell'usucapione da parte del padre di
Controparte_1
3) il passaggio non fosse stato meramente tollerato ex. art. 1144 c.c..
33. Tra i testimoni assunti, sostanzialmente, nessuno aveva dichiarato di aver visto passare sul terreno di in particolare cinque testimoni Controparte_1 Parte_1
ovvero e Persona_3 Persona_2 Testimone_1 Parte_2 Tes_3
avevano riferito di non avere mai visto sui luoghi di causa;
[...] Controparte_1
aveva riferito solo di averla vista dopo il 2003, mentre Testimone_2
riponeva le “robe che gli servono” nel proprio magazzino;
aveva Testimone_3
riferito di sapere di un uso dell'immobile come fienile da parte del padre della pagina 18 di 30 convenuta sino all'anno 2003, dopo di che non sapeva riferire nulla, se non per sentito dire.
34. Dalle prove testimoniali, invero, secondo l'impugnante, era emerso che ai tempi in cui nelle baite in località Braccia vi erano le stalle, fino agli anni 80, il terreno di parte appellante e quelli limitrofi erano occupati solo da prati e i proprietari consentivano ai vicini, a volte gratuitamente e a volte in cambio di qualcosa, il passaggio d'inverno
(perché d'estate le mucche erano al pascolo in montagna) su tali prati per portare le mucche a bere al soprastante ruscello, ma non esisteva un sentiero tracciato sul terreno di a favore del mappale della convenuta e il passaggio era solo Parte_1
tollerato per prassi e per preservare i rapporti di buon vicinato. Inoltre, una volta terminato l'utilizzo degli immobili di cui sopra come stalle, era succeduto un periodo di abbandono e disuso degli stessi. Dopo la creazione del parcheggio comunale, alcune stalle erano state ristrutturate per farne case vacanza e, per i proprietari, era più comodo lasciare la macchina nel parcheggio e scendere alle baite tagliando sul prato di detto passaggio, però, per i testi sopra detti, era da considerarsi Parte_1
abusivo e per nulla tollerato dalla precedente proprietaria del fondo.
35. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). E' necessario riportare il contenuto delle molteplici dichiarazioni testimoniali acquisite alla causa, con la precisazione della parte che aveva indicato il teste, riferendosi alle parti del primo grado, ossia parte attrice e parte convenuta Parte_1 Controparte_1
36. La teste ( di parte attrice) cugina di escussa Persona_3 Parte_1
all'udienza del 2.11.2020, con riguardo alle baite di cui ai mappali 96 – 99 e, per quanto di interesse, al mappale 98, di proprietà di dichiarava che Controparte_1
non esisteva il percorso che andava dalle baite in questione sino all'innesto con il sentiero di uso pubblico, riconoscendo l'unico sentiero raffigurato nella fotografia n.
33 di parte Ha confermato di aver permesso a di Parte_1 Parte_2
percorrere tale passaggio - ossia quello conteso - perché lo stesso doveva posare del pagina 19 di 30 materiale per lavori nella sua proprietà e di averlo poi indirizzato alla nuova proprietaria, dopo avere alla stessa venduto la baita. Parte_1
37. Il teste ( di parte attrice ) fratello di all'udienza del Persona_2 Parte_1
21.03.2022, confermava l'esistenza e l'utilizzo, da oltre vent'anni, del sentiero che attraversa i terreni Fg. 4 mappale 100 e Fg. 5 mappale 1 da parte di tutti i proprietari delle baite e in particolare da parte del padre di e dalla stessa Controparte_1 CP_1
riferendo che “si tratta dello stesso tracciato di cui ho detto, creato dai
[...]
proprietari delle baite che si sono approfittati del fatto che non c'era più mia nonna”
(v. pag. 3); “è un passaggio che si sono approfittati;
Hanno cominciato a passare di lì perché era comodo;
confermo che il papà della lo vedevo quando ero su a CP_1
fare le ferie, lo vedevo che passava di lì dagli anni 80 per portare il fieno;
(…) i loro vicini erano più rispettosi e non passavano da quel tracciato (…)” (v. pag.3 e pag. 5);
“(…) il tracciato che si vede a doc. 7 e 9 parte convenuta si è formato d'estate per il passaggio di tanta gente che piano piano tendeva a spostarsi più in basso”. Inoltre, il teste, interpellato sul capitolo di prova di parte convenuta (finalizzato alla conferma dell'utilizzo del sentiero in questione anche nei mesi invernali), così precisava:
“d'inverno non va nessuno. Quelli che passano di lì con gli sci non seguono mai il sentiero, vengono giù attraverso i prati. Passano dove è comodo”. Infine, con riguardo all'utilizzo del sentiero in questione (Foglio 5 mappale 1) per l'abbeveramento delle bestie, ha dichiarato: “l'abbeveratoio era di mio nonno e tutti i vicini, nei tre mesi invernali chiedevano a mia nonna di poter portare su anche le loro bestie ad abbeverarsi lì, per evitare di trasportare l'acqua con i secchi, questo fino agli anni 70, ma chiedevano sempre a mia nonna e gli davano qualcosa in cambio”.
38. Il teste ( di parte attrice) non parente delle parti, escusso all'udienza del Testimone_1
21.03.2022, riferiva di aver richiesto nel 2015 a e successivamente a Persona_3
(avente causa dalla prima) il permesso di passare sul terreno Fg.5 Parte_1
pagina 20 di 30 mappale 1 per effettuare i lavori di ristrutturazione della propria baita, ma precisava
“ho ritenuto di chiedere il permesso perché dovevo invadere il terreno di Parte_1
creando un disagio più ampio rispetto al sentiero di campagna esistente”;
[...]
confermava la scrittura dallo stesso redatta e sottoscritta il 3.1.2017 ( doc. n. 39 di parte
, con cui confermava l'utilizzo del sentiero per la sopra detta ragione Parte_1
e anche di aver provveduto a risistemare il sentiero, una volta terminati i lavori di ristrutturazione, precisando che, a lavori ultimati, aveva costruito la Parte_1
staccionata. inoltre, sentito a prova contraria, ha precisato l'esistenza Testimone_1
del sentiero in questione, utilizzato dai contadini che avevano stalle e fienili, sentiero che attraversava anche il mappale 100 e che era ben visibile nei documenti nn. 3 e 4 di parte convenuta (punto n. 25 con relativa immagine della presente sentenza).
Anche in occasione delle ulteriori domande, ha parlato di tale sentiero, Testimone_1
qualificandolo come sentiero di campagna utilizzato da oltre venti anni da tutti i proprietari degli edifici dei mappali 96, 97, 98, 99, e quindi dal padre di CP_1
sia per raggiungere i terreni posti sul Foglio2 a monte del Foglio 5, sia per
[...]
raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di Caspoggio, sia anche per abbeverare gli animali. Inoltre, dopo la costruzione del parcheggio comunale nel 2004, era stato creato un altro passaggio che scende dal parcheggio o, meglio, era stato modificato ( v. pag. 8 della deposizione) e che non interessa il nucleo delle baite di cui ai mappali 96 – 99 ( visibile nelle sopra detta immagine, dal punto di intersezione con il passaggio oggetto di giudizio). In particolare, poi, il teste riferiva di avere visto anche il cognato di passare per sentiero sul Foglio 5 Parte_1 Parte_2
mappale 1 e che anche lui stesso lo aveva utilizzato fin tanto che poi era stato ostacolato dalla staccionata posta da nel 2016 o nel 2017. Quanto ad Parte_1
anni più recenti, il teste dopo aver ulteriormente ribadito l'utilizzo ultra Testimone_1
ventennale, ha precisato che dal 1998 al 2003 la madre di Controparte_1 Per_4
riponeva il fieno nella baita di sua proprietà e che successivamente al 2003 la
[...]
pagina 21 di 30 baita era stata adibita da a magazzino. In merito all'obiezione Controparte_1
sollevata da parte appellante sul fatto che il teste non avrebbe visto dal 2003 CP_1
utilizzare la baita come magazzino, non negava che la stessa
[...] Testimone_1
l'avesse utilizzata a tale scopo, ma si limitava a riferire di non averla vista e aggiungeva
“so che passa perché me lo dice lei”.
39. Il teste ( di parte attrice) cognato di , escusso Parte_2 Parte_1
all'udienza del 24.5.2021, riferiva che nel 2008, in occasione della ristrutturazione dei propri fabbricati, utilizzava il sentiero che passava attraverso il Foglio 5 mappale
1 e che successivamente provvedeva a ripristinare il terreno. Ha dichiarato che effettivamente vi era stato un periodo in cui il passaggio in questione era stato creato e, a domanda specifica sull'uso da oltre venti anni da parte del padre di CP_1
e di quest'ultima, ha risposto: “mi riporto a quanto già riferito”. Ha precisato
[...]
che aveva messo la staccionata sul terreno di sua proprietà, non Parte_1
impedendo affatto l'accesso al sentiero pubblico in corrispondenza dell'apertura nel guard – rail come risultante dalle fotografie nn. 5 e 7 di parte convenuta. Ha detto che dal 2003 la baita di era stata adibita a magazzino e che nel periodo Controparte_1
antecedente e in particolare dal 1998 al 2003 non aveva mai visto né Controparte_1
né la madre della stessa, passare da lì. Persona_4
40. La teste (di parte convenuta) non parente, escussa all'udienza Testimone_2
del 14.11.2022, confermava che sul sentiero di uso pubblico si innestava il sentiero che attraversa i mappali Fg.4 mappale 100 e Fg. 5 mappale 1, confermando i documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 di parte convenuta. La stessa riferiva: “quando usavo io il sentiero lo stradone non c'era. Io andavo anche sui luoghi ad aiutare una mia amica Per_4
a lavorare il fieno e passavamo proprio davanti alle baite per portare il fieno alla stalla” (v. pag. 2); confermava in modo chiaro l'utilizzo del percorso conteso da parte di e del di lei padre, sia per raggiungere le zone più in alto, sia per Controparte_1
raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di Caspoggio, sia per pagina 22 di 30 abbeverare le bestie, da oltre venti anni, comprendendo se stessa e tra Parte_2
coloro che ne usufruivano;
confermava anche l'utilizzo della baita di Controparte_1
con le modalità già indicate dal teste Testimone_1
41. La teste ( di parte convenuta) sorella di escussa Testimone_4 Controparte_1
all'udienza del 14.11.2022, ha confermato l'utilizzo del passaggio de quo da parte della propria madre, negli anni dal 1998 al 2003, riferendo che il fieno Persona_4
derivante dallo sfalcio dei terreni veniva colà riposto.
42. Il teste ( di parte convenuta) non parente e indifferente rispetto agli Testimone_3
interessi di causa, escusso all'udienza del 14.11.2022, confermava l'esistenza del sentiero e in particolare riferiva: “mi ricordo benissimo di quel sentiero perché quando ero piccolo mia nonna aveva una stalla con le mucche e le portavamo su ad abbeverarle” ( v. pag. 5). Confermava, inoltre, l'utilizzo del sentiero da oltre vent'anni in particolare da parte del padre di per le bestie, ossia pecore e capre Controparte_1
e da quest'ultima con le seguenti parole: “sì, quel sentiero è sempre stato utilizzato nell'arco di tutto l'anno; sono sempre passato anche io di lì non tutti i giorni ma di frequente anche per lavoro o per fare giri alla domenica o altro;
mi è capitato di vedere i proprietari delle baite indicate usufruire di questo sentiero;
sicuramente quando le baite erano utilizzate per le bestie capitava di utilizzare il sentiero tutti giorni da parte di tutti” (v. pag. 6). Riferiva che negli anni 1998-2003 Persona_4
vi passava per ricoverare il fieno nella propria baita e che “fino al 2003 lo usavano come fienile;
dopo mi ha detto che lo usano come magazzino” (v. pag. 7). Per_4
43. La teste ( di parte convenuta), madre di escussa Persona_4 Controparte_1
all'udienza del 14.11.2002, ha dichiarato di aver utilizzato la baita come fienile negli anni 1998 – 2003 ed anche prima quando era in vita il marito e ciò fin tanto che, dopo avere donato la propria quota alla figlia , questa l'aveva destinata a CP_1
magazzino.
pagina 23 di 30 44. Ora, dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, emerge in modo chiaro l'utilizzo di un tracciato insistente sul fondo di in favore del fondo di proprietà di Parte_1
Tale utilizzo quotidiano protrattosi dagli anni 80 e comunque per Controparte_1
oltre i venti anni risulta dalle dichiarazioni testimoniali di fratello di Persona_2
quindi teste di parte attrice: ed, invero, questi ha dichiarato l'esistenza Parte_1
del passaggio specificatamente sul mappale in questione, pur esprimendo il proprio giudizio di un uso del percorso in termini di approfittamento per ragioni di comodità
e ciò a iniziare dagli anni 80, quando ancora vi erano gli animali nelle stalle e quindi per le necessità di abbeverarli. Anche il teste di parte attrice pur avendo Testimone_1
chiesto il permesso di utilizzare il percorso, ne ha indirettamente confermato l'esistenza: ed, invero, aveva chiesto tale permesso, in quanto, con i lavori di ristrutturazione, avrebbe creato maggiore disagio rispetto all'utilizzo ordinario del passaggio. Tale teste, peraltro, aveva sempre abitato in quei posti ed aveva sempre visto tale sentiero di campagna indisturbatamente utilizzato dai proprietari delle baite
96 – 98 e persino anche da cognato di teste che aveva Parte_2 Parte_1
detto di averlo utilizzato solo a seguito di richiesta a e, quindi, tale Parte_1
passaggio era proseguito, fin tanto che lo aveva ostacolato con la Parte_1
costruzione della staccionata. Dichiarazioni dello stesso tenore provengono dai testi e Testimone_2 Testimone_3
45. Con riguardo, invece, ai testi e – testi che dovrebbero Persona_3 Parte_2
essere favorevoli alla tesi sostenuta da - si osserva che dalle Parte_1
dichiarazioni della circa l'esistenza di prati sul luogo non si inferisce alcunché Per_3
in termini di inesistenza del passaggio, essendo circostanza del tutto scontata. Né elementi positivi per la tesi dell'appellante possono trarsi dal mancato utilizzo delle baite di cui ai mappali 96 – 99 come stalle. La teste ha escluso, in sostanza, Per_3
il percorso in questione, senza darne una qualche giustificazione in coerenza con lo stato dei luoghi come risultante dai molteplici rilievi fotografici esibiti;
anzi, ha pagina 24 di 30 invocato l'esistenza del sentiero raffigurato nella fotografia n. 33 di parte attrice, ossia nella fotografia relativa al sentiero pubblico lastricato che passa dietro alle baite, senza considerare che la baita dell'odierna appellata non ha porta di accesso sul retro. In ogni caso, la Corte rileva il carattere apodittico di tali dichiarazioni, incentrate sull'esclusione del passaggio senza alcuna spiegazione in ordine alla mobilità degli abitanti, circostanza certo non trascurabile;
a tale proposito, non può non rilevarsi, poi, che la oltre ad essere cugina di primo grado di (cfr. Per_3 Parte_1
dichiarazioni, pag. 1 del verbale di udienza del 2.11.2020), ne è anche la dante causa del bene immobile in questione.
46. Quanto alle dichiarazioni di è a dirsi che lo stesso ha affermato di avere Parte_2
usufruito del passaggio in occasione di lavori negli immobili di sua proprietà; tuttavia, lo stesso era stato visto utilizzare abitualmente il predetto passo dall'altro teste,
[...]
indotto da parte attrice, non legato alla stessa da parentela o affinità e non Tes_1
interessato a riferire falsamente una circostanza quale il passaggio da parte di
[...]
Non solo, ma anche il teste ha escluso l'esistenza del passaggio Pt_2 Pt_2
in questione, senza confrontarsi con lo stato dei luoghi, come, invece, Testimone_1
che, proprio a tale proposito, aveva sottolineato con molta precisione l'esistenza del passaggio di cui egli stesso si era sempre servito e di cui aveva chiesto il permesso solo in occasione di lavori per il maggiore disagio creato in tale occasione.
47. La situazione è raffigurata nella fotografia n. 7 di parte appellata, che per comodità si riporta di seguito.
pagina 25 di 30 48. Infine, la Suprema Corte ha statuito che “in materia di possesso, non è configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che — come tale — esclude una situazione possessoria a favore del terzo, allorché l'uso del bene da parte di quest'ultimo sia prolungato nel tempo o, avvenendo contro la volontà del proprietario, non possa fondarsi sull'altrui compiacenza. (La Corte, nel formulare il principio sopra riportato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che — accogliendo l'azione di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per alcuni anni nonostante l'opposizione dei proprietari del fondo servente — avevano ritenuto
l'esistenza di una situazione di possesso tutelabile, dovendo escludersi che, per le modalità indicate l'uso del bene fosse avvenuto per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente) (Cass. civ. n. 17876/2003 del 24 novembre 2003). Pertanto, quando l'uso del bene da parte del terzo è prolungato nel tempo, come nel caso di specie, deve pagina 26 di 30 escludersi che sia configurabile un atteggiamento di tolleranza da parte del proprietario.
49. Quanto al motivo sub d), la difesa di parte appellante richiama le conclusioni della
CTU alla luce delle quali non risulterebbero opere visibili e permanenti indicanti la servitù di passaggio ( cfr. pag. 57 dell'elaborato). Ad avviso di il Parte_1
giudice di prima istanza non avrebbe correttamente valutato dette emergenze, discostandosene in difetto di adeguata motivazione. L'appellante ritiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, la CTU aveva accertato che alla data dei sopralluoghi non risultavano opere visibili e permanenti che indicavano la servitù di passaggio (cfr. CTU pag. 41 ultimo capoverso) e anche le fotografie nn. 10,11,12 a pag. 13 e ss e n. 30 pag. 30 della perizia confermano tale circostanza.
50. L'appellante deduce, altresì, che dalla relazione del CTU il Tribunale avrebbe dovuto ricavare che nemmeno nell'anno 2012 esistevano opere che indicavano la presenza di una servitù di passaggio in quanto alla DIA presentata al Comune di Caspoggio dalla precedente proprietaria del fondo presunto servente, al fine di Per_3 Controparte_3
realizzare una recinzione, erano allegate alcune fotografie e planimetrie che riproducevano lo stato dei luoghi nel 2012 (cfr. allegato n. 5 CTU).
51. In particolare, nella fotografia 13 a pag. 16 della CTU si vede che sul fondo di parte appellante esisteva solo il sentiero ad uso pubblico prodotto dal calpestio di coloro che salivano da valle e che dalla via Alpini, attraverso una scaletta di cemento, porta al sovrastante parcheggio comunale, cui si accede attraverso una seconda scala (cfr. planimetria allegata alla DIA alla fotografia n. 14 a pag. 17 e CTU figure. nn. 9 e 10).
Questo sentiero esisteva anche all'attualità ed è quello che il CTU ha riprodotto nelle fotografie nn. 8-10 (cfr. CTU pagg 12-13) e n. 44 (cfr. CTU pag. 39) descrivendolo come “sentiero visibile”.
52. Opinione della Corte quanto al motivo sub d). La Corte richiama, in primo luogo, le proprie motivazioni indicate al punto n. 28. pagina 27 di 30 53. In secondo luogo, richiama l'orientamento di legittimità alla luce del quale “le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse, ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato (Cass. civ. n.
17757/2014). E ciò senza considerare che l'affermazione avente ad oggetto l'assenza di opere visibili e permanenti esprime una valutazione di natura giuridica che esula dalle competenze del consulente tecnico.
54. In terzo luogo, il giudice ha correttamente indicato gli elementi della CTU che lo hanno indotto a ritenere provata l'esistenza del passaggio e tra questi:
a) il fatto che sulla Tavola planimetrica di Progetto preliminare di prosecuzione della
Via Alpini (cfr. figure 17 e 18 rispettivamente a pagg. 20 e 21 della CTU) era rappresentato ed evidenziato proprio il tracciato che passava sui terreni Fg. 4 mapp.
96, Fg. 4 mapp. 100 e Fg. 5 mapp.
1. Il CTU aveva evidenziato in colore giallo il sentiero in questione ed era evidente che lo stesso attraversava il terreno Fg. 4 mapp.
100 e il terreno Fg. 5 mapp. 1, intersecava altro sentiero (quello ad uso pubblico che sale dal paese cfr. figura 8 pag. 12 CTU e che si snoda sui terreni a Fg.5 Mapp.1
e Fg.4 Mapp. 89), proseguiva verso monte e che si trattava proprio del sentiero oggetto della servitù in questione, che dalle baite sale in direzione di via Alpini;
b) l'esistenza di un andamento di livelletta della larghezza di circa 60 centimetri, posto in direzione rettilinea, che congiunge i due cancelli posti ai confini dei terreni Fg.
4 mapp. 100 e Fg. 5 mapp. 1, in linea retta, alle estremità del sentiero di cui è causa e indicati nella Relazione come cancelli n. 1 e n. 2 (cfr. CTU pagine 13, 14 e 15, figure 10, 11 e 12);
c) la circostanza attestata dal CTU che apponendo la recinzione nel Parte_1
2016, aveva collocato i predetti due cancelletti ai confini del Fg. 5 mapp. 1 e Fg. 4 mapp. 100 in linea retta proprio in corrispondenza degli estremi del sentiero de quo, pagina 28 di 30 dando l'impressione che gli stessi fossero funzionali all'esercizio del passaggio a favore delle baite e dunque anche in favore del rustico di cui al mapp. 98 di proprietà della convenuta (cfr. pag. 9 Relazione CTU).
55. Il tutto senza considerare che, come già detto sub n. 27, anche il CTU nelle conclusioni della relazione peritale aveva dato atto dell'esistenza del passaggio vantato dalla convenuta (cfr. pag. 57 CTU, sopra richiamato). Anche il quarto Controparte_1
motivo di gravame va, dunque, disatteso.
56. Conclusivamente, reputa la Corte che l'utilizzo del passaggio in questione, pur con le differenti modalità in dipendenza delle stagioni, per un periodo ultraventennale sia un dato acquisito per via testimoniale e alla luce delle risultanze della CTU e che lo stesso abbia avuto inizio sin dagli anni 80, con l'utilizzo da parte del padre di CP_1
e poi della stessa, essendo del tutto irrilevante la funzione e l'uso della baita
[...]
di cui al mappale 98 di proprietà di parte appellata. Da tali considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della decisione di prime cure.
57. L'esito della lite comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di tenuto conto della relativa nota spese, dalla quale va Controparte_1
espunto l'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
L'appellante deve rimborsare le spese processuali anche relativamente al primo grado, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). Per la liquidazione delle spese processuali deve aversi riguardo al valore della causa come dalla parte attrice dichiarato e pari ad €
180,00 ex art. 15 c.p.c. e, ciò nonostante, la stessa difesa in sede di redazione della pagina 29 di 30 nota abbia fatto impropriamente riferimento alle cause di valore indeterminabile (con richiesta di € 14.103,00 per onorari). La considerazione del valore della controversia come dichiarato comporta, quindi, di doversi discostare anche dalla nota spese di parte prodotta per il secondo grado. Controparte_1
58. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2130/2024
R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Sondrio n. 220/2024, che per l'effetto conferma;
II. condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 662,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 548,20 - oltre al rimborso delle spese di CTU in primo grado, al rimborso forfetario delle spese generali al 15% ed agli accessori come per legge per entrambi i gradi;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 2.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Silvia Brat Dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2130/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
COLONNELLO ALESSI, 15 SONDRIO presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA
MULIERI, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
PIAZZALE BERTACCHI, 22 SONDRIO presso lo studio degli avv.ti MARCELLA
pagina 1 di 30 REGAZZONI e SANDRO BRAVO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti appellata
Oggetto: Servitù
Conclusioni per Parte_1
“ deduzione disattesa, così giudicare:
– NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 220/2024 emessa dal
Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, Giudice Dott.ssa Barbara Licitra, nell'ambito del giudizio n. R.G. 296/2017, pubblicata in data 07/06/2024 e notificata da CP_1
a in data 20/06/22024, così statuire:
[...] Parte_1
- accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio a favore del fondo nel Comune di Caspoggio censito a F. 4 mappale n. 98 di proprietà di Controparte_1
ed a carico del fondo a F. 5 mappale n. 1 di proprietà dell'attrice Parte_1
- conseguentemente ordinare la cessazione del passaggio da parte della appellata sul fondo di proprietà dell'attrice F. 5 mappale n. 1; Controparte_1
- disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dall'appellata avanti al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- confermare le ulteriori statuizioni della sentenza a) e c).
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre il rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, sia del presente giudizio che del giudizio di primo grado, inclusa la rifusione integrale delle spese di CTU>>.
-IN VIA ISTRUTTORIA:”
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 30 “NEL MERITO
Rigettare ogni domanda ed eccezione proposta dall'appellante, confermare integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Sondrio 7 giugno 2024, n. 220 e accertare e dichiarare l'esistenza di servitù di passaggio sul terreno in Comune di
Caspoggio Fg. 5, mappale 1 a favore del fondo Fg. 4, mappale 98.
AI SENSI DELL ARTICOLO 91 CPC
Condannare parte appellante all'integrale rifusione di spese, diritti e onorari di entrambi
i gradi di giudizio e delle successive spese e competenze occorrende.
In via istruttoria
Ammettere tutte le prove dedotte nella Memoria ex articolo 183, 6° comma, n. 2 depositata in data 19 dicembre 2017 nell'interesse di avanti il Tribunale di Controparte_1
Sondrio.
Ammettere tutte le prove dedotte nella Memoria ex articolo 183, 6° comma, n. 3 depositata da in data 15 gennaio 2018 avanti il Tribunale di Sondrio”. Controparte_1
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 220/2024, per quanto di interesse in questo grado, rispetto alla domanda di accertamento negativo di servitù di passaggio proposta da ed alla corrispondente domanda di accertamento di avvenuta Parte_1
usucapione rispetto a tale servitù formulata da rigettava la domanda Controparte_1
di accertamento negativo. Il giudice dichiarava, altresì, l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno sito nel Comune di Caspoggio Fg. 5, mappale 1 di proprietà di a favore del fondo Fg.4, mappale 98, di proprietà di Parte_1 Controparte_1
accertandone l'intervenuta usucapione e rigettava la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta di condanna dell'attrice a ripristinare Parte_1 pagina 3 di 30 l'originario percorso del sentiero gravato da servitù pubblica insistente sul terreno Fg.
5 mappale 1. Stante la soccombenza reciproca, disponeva compensazione delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di parte attorea.
2. E' necessario illustrare il percorso motivazionale seguito in sentenza.
3. In primo luogo, il Tribunale di Sondrio ha esaminato le fotografie prodotte da parte attorea, da parte convenuta e rifluite nella disposta C.T.U. redatta dalla geometra per verificare la presenza o meno del predetto passaggio, Persona_1
localizzarlo nel terreno di proprietà dell'attrice, come indicato dalle difese. In particolare, dalle fotografie nn. 3- 7, n. 19 e n. 24 di parte convenuta risultava visibile un passaggio che attraversa i terreni di cui al Fg. 5 mappale 1 e Foglio 4, mappale 100; le fotografie nn. 4 e 5 risultano corrispondenti rispettivamente a quelle di cui alle pagg. 18 e 19 della C.T.U.. Evidenziava, poi, il giudice di prime cure che non emergevano argomenti di segno opposto dalla documentazione versata in atti da parte di ritenendo che le fotografie nn. 9, 10, 12 e 13 della C.T.U. Parte_1
non riprendessero la porzione di terreno su cui insiste il tracciato e che anzi dalle fotografie nn. 11 e 13 (pagg. 14 - 16 della C.T.U.) risultasse la parte del sentiero su cui insiste la livelletta piana, non evidenziandosi il resto del tracciato che rimane nascosto dal cambio di pendenza.
4. Quanto alle fotografie di il giudice di prima istanza rilevava che Parte_1
quelle nn. 25 – 28, quelle sub nn. 33 – 36 e le fotografie nn. 29 e 32 non ritraggono la zona dove insiste il tracciato e/o ritraggono la porzione di terreno sottostante al tracciato;
la fotografia di cui al doc. 26 è ripresa d'inverno quando il sentiero è coperto dalla neve e in ogni caso contrasta con altra foto (doc. 19 del fascicolo di parte convenuta) in cui si intravede il tracciato del sentiero anche nella neve;
inoltre, la foto di cui al doc. 27 non consente di vedere alcunché e la foto sub n. 37 lascia intravedere il segno del passaggio sul terreno che conduce all'ingresso del rustico di proprietà della convenuta Controparte_1
pagina 4 di 30 5. In secondo luogo, il giudice di prime cure ha esaminato le deposizioni testimoniali.
fratello di escusso all'udienza del 21.3.2022, aveva Persona_2 Parte_1
risposto affermativamente al fatto che per raggiungere gli immobili in località
Braccia, di cui al Foglio 4 mappali 96, 97, 98 e 99 (mappale 98 è quello di proprietà di n.d.r.) dal paese di Caspoggio vi era un unico sentiero comunale, Controparte_1
lastricato e manutenuto dal oltre che dotato di pubblica illuminazione;
il teste CP_2
ricordava che effettivamente i proprietari delle baite, non avendo terreno pertinenziale, uscendo dalle stesse, giravano ed andavano a prendere detto sentiero lastricato;
che con la costruzione della strada comunale e del relativo parcheggio da parte del nell'anno 2004, vi era solo un sentiero che saliva alle baite, dopo CP_2
di ché proseguiva verso la località S. Antonio;
che le baite dagli anni ottanta erano disabitate e che i proprietari delle stesse passavano dal sentiero, che coinvolgeva i terreni Foglio 4 mappale 100 e Foglio 5 mappale 1, sia per raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di Caspoggio, sia per raggiungere i terreni posti sul Foglio 2 a monte;
quanto a tale passaggio, ripeteva più volte che lo stesso era frutto di un approfittamento per ragioni di comodità, e tra chi se ne serviva vi era anche il padre di che il teste aveva visto sin dagli anni ottanta passare di lì Controparte_1
con il carico di fieno (“il papà di lo vedevo quando ero su a fare le ferie, lo CP_1
vedevo che passava di lì dagli anni 80 per portare il fieno”); il teste ha dato conto che aveva costruito la staccionata nell'anno 2016 o 2017 e che, come Parte_1
visibile dalle fotografie nn. 7 e 9 di parte convenuta, un nuovo sentiero si era formato lungo la stessa a causa del passaggio delle persone, specialmente nel periodo estivo.
6. Il teste non parente delle parti, confermava di aver richiesto nel 2015 Testimone_1
un permesso a (precedente proprietaria del terreno sub Foglio 5 mapp.1, Persona_3
dante causa di e poi a (attuale proprietaria) per passare Parte_1 Parte_1
sul terreno Foglio 5 mapp. 1 per effettuare i lavori di ristrutturazione della propria baita, ma precisava di aver ritenuto di chiedere il permesso “perché dovevo invadere il pagina 5 di 30 terreno di creando un disagio più ampio rispetto al sentiero di Parte_1
campagna esistente”, dovendo passare con le macchine per portare la gru posizionata sul terreno di Il teste, dopo aver confermato la sussistenza del Controparte_1
sentiero, riferiva la presenza nei luoghi di causa di tre sentieri, evidenziando la presenza di quello che passava per il mapp. 100 “percorso da sempre dai contadini che avevano le stalle e fienili in zona che avevano il passaggio verso l'altro”; “non era un sentiero comunale questo, ma era un passaggio di campagna a utilizzo dei soli proprietari delle baite sotto, serviva per abbeverare gli animali nella vasca adiacente al ruscello(…), anche per portare il fieno e la legna ai fienili “; riconosceva il tracciato nelle fotografie di parte convenuta sub docc.ti nn. 3 e 4 e confermava che veniva utilizzato da oltre vent'anni da parte di tutti i proprietari delle baite di cui al foglio 4 mapp. 96-97-98-99, in particolare da parte del padre di e Controparte_1
successivamente dalla stessa per raggiungere i terreni a monte e il Controparte_1
sentiero pubblico. Riferiva inoltre di aver visto negli anni 1998-2003 la madre di ed anche il marito, padre di Controparte_1 Persona_4 Controparte_1
(deceduto 15 anni prima), passare da quel sentiero, trasportando il fieno da ricoverare nella baita. Tale “sentiero di campagna”, a detta del teste, veniva utilizzato dai proprietari delle baite mapp. 96-97-98-99 anche per raggiungere l'abbeveratoio con le bestie.
7. La teste non parente, ritenuta attendibile dal giudice di prime Testimone_2
cure, dopo aver confermato l'esistenza del sentiero pedonale pubblico verso il mapp.
89, dichiarava che su tale sentiero di uso pubblico si innestava “un sentiero che parte dal nucleo di baite Fg. 4 mappali 96, 97, 98 e 99 e attraversa i terreni Fg. 4 mappale
100 e Fg. 5 mappale 1”, confermando i documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 di parte convenuta;
ha precisato: “quando usavo io il sentiero lo stradone non c'era”; ed, ancora: “io andavo anche sui luoghi ad aiutare una mia amica, a lavorare il fieno e Per_4
passavamo proprio davanti alle baite per portare il fieno alla sua stalla”. La teste pagina 6 di 30 confermava che “da sempre e comunque da oltre venti anni tutti i proprietari degli edifici Fg 4 mappali 96, 97, 98 e 99 e in particolare il padre di e la Controparte_1
stessa hanno utilizzato il sentiero che attraversa i terreni Fg. 4 Controparte_1
mappale 100 e Fg. 5 mappale 1 sia per raggiungere i terreni posti sul Fg. 2 a monte del Fg. 5, sia per raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di
Caspoggio lungo i terreni Fg. 5 mapp. 1 e Fg. 4 mapp. 89”, precisando ancora: “questo era il sentiero che percorrevo fino a quando hanno fatto lo stradone;
dopo seguo lo stradone e comunque lì hanno messo un recinto chiuso a chiave e non si può più passare”. riferiva, inoltre, di aver visto dal 2005 utilizzare il Tes_2 Parte_2
sentiero per raggiungere la baita di cui al mapp. 96; che dal 2003 Controparte_1
utilizzava la baita di cui al mapp. 98 come deposito e che tra il 1998 e il 2003 Per_4
vi ricoverava il fieno, passando dal Foglio 4 mapp. 100 e dal Foglio 5 mapp. 1;
[...]
che per raggiungere l'abbeveratoio si usava quel sentiero partendo dalle baite.
8. L'utilizzo di tale passaggio è stato confermato anche da non parente Testimone_3
delle parti, che nello specifico confermava l'utilizzo, da parte di tutti, del sentiero sui mapp. 100 e mapp. 1 verso le baite n. 96-97-98-99, sia per necessità di campagna che
“per qualsiasi necessità di passare”.
9. Il giudice rilevava, inoltre, che all'esame della relazione del CTU emergevano dettagli significativi a favore dell'esistenza del percorso.
10. Anzitutto, risultava (cfr. figure 17 e 18 rispettivamente a pagg. 20 e 21 della CTU) che sulla Tavola planimetrica di Progetto preliminare di prosecuzione della Via Alpini (cfr.
All.to 7 CTU – Tavola 2) del 14 giugno 1996 era rappresentato ed evidenziato proprio il tracciato che passava sui terreni Fg. 4 mapp. 96 (su cui affacciano i due ingressi della baita di proprietà di contraddistinto al mapp. 98), Fg. 4 mapp. 100 Controparte_1
(di cui è comproprietaria) e Fg. 5 mapp.
1. Il CTU aveva evidenziato Controparte_1
in colore giallo il sentiero in questione ed era evidente che lo stesso attraversava il terreno Fg. 4 mapp. 100 e il terreno Fg. 5 mapp. 1, intersecava altro sentiero, ossia pagina 7 di 30 quello ad uso pubblico che sale dal paese come da figura 8 pag. 12 della CTU e che si snoda sui terreni a Fg.5 Mapp.1 e Fg.4 Mapp. 89.
11. Altro elemento rilevante era l'esistenza di un andamento di livelletta della larghezza di circa 60 centimetri, posto in direzione rettilinea, che congiunge i due cancelli posti ai confini dei terreni Fg. 4 mapp. 100 e Fg. 5 mapp. 1, alle estremità del sentiero di cui è causa e indicati nella Relazione come cancelli n. 1 e n. 2 (cfr. CTU pagine 13, 14
e 15, figure 10, 11 e 12).
12. A tali rilievi doveva aggiungersi la circostanza attestata dal CTU che l'attrice, apponendo la recinzione nel 2016, aveva collocato i predetti due cancelletti ai confini del Foglio 5 mapp. 1 e Foglio 4 mapp. 100 in linea retta proprio in corrispondenza degli estremi del sentiero de quo, dando l'impressione che gli stessi fossero funzionali all'esercizio del passaggio a favore delle baite e dunque anche in favore del rustico di cui al mapp. 98 di proprietà della convenuta (cfr. pag. 9 Relazione CTU)-
13. In sostanza, il Tribunale di Sondrio riteneva che la situazione descritta dal CTU corrispondesse a quanto documentato da parte convenuta con i propri rilievi fotografici in particolare ai documenti nn. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta e inserite nella
Relazione CTU alle pagine 18 e 19, nelle quali il passaggio era visibile. Anche le conclusioni della relazione peritale davano atto dell'esistenza del passaggio vantato dalla convenuta (cfr. pag. 57 CTU, ove si legge: “è visibile un Controparte_1
passaggio che attraversa i terreni a Fg. 5 Mappale 1 e a Fg. 4 Mappale 100”), anche se poi il perito aveva ritenuto di giungere alla conclusione della non attuale presenza nel fondo dominante e nel fondo servente di opere visibili e permanenti che indicassero detta servitù di passaggio;
conclusione, questa, non condivisa dal giudice di prime cure, alla luce delle stesse risultanze planimetriche, fotografiche e della deposizioni testimoniali.
14. Inoltre, il giudice sottolineava come la costruzione della recinzione da parte di
[...]
nel 2016 con la particolare collocazione dei due cancelletti ai confini del Foglio Pt_1
pagina 8 di 30 5 mapp. 1 e Foglio 4 mapp. 100 in corrispondenza degli estremi del sentiero avesse dato proprio la netta impressione che gli stessi fossero funzionali all'esercizio del passaggio a favore della baite e dunque anche in favore del rustico di Controparte_1
che con due entrate affaccia sul sentiero graffato all'edificio del mappale 96.
15. Conclusivamente, il giudice riteneva provata l'esistenza e l'usucapione della servitù sul fondo di proprietà di parte attrice.
16. Avverso la decisione del giudice prime cure ha proposto appello Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio a favore del fondo censito a Fg.4 mappale n. 98 di proprietà di ed a carico del Controparte_1
proprio fondo (Fg. 5 mappale n. 1) di proprietà dell'appellante e conseguentemente ordinare la cessazione del passaggio da parte di sul fondo in Controparte_1
questione.
17. La difesa di costituitasi in giudizio, ha chiesto di rigettare ogni Controparte_1
domanda proposta dall'appellante e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, nonché la condanna di alla rifusione di spese, diritti e Parte_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio.
18. All'udienza del 03.12.2024 il Consigliere istruttore fissava fissa davanti a sé l'udienza del 25 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
19. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a) erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte relativa all'accertamento dell'usucapione del diritto di passaggio in base all'art. 1146, II comma c.c.;
b) erronea valutazione delle emergenze istruttorie con riferimento all'esistenza ventennale di un tracciato sul terreno di idoneo a consentire la Parte_1
servitù di passaggio;
pagina 9 di 30 c) non corretta valutazione delle risultanze istruttorie in punto utilizzo prolungato nel bene da oltre 40 anni, utilizzo rilevante ai fini dell'usucapione ex art. 1146, II comma, c.c.;
d) erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non ha condiviso del conclusioni del C.T.U..
20. Con il motivo sub a), ritiene che il Tribunale abbia errato nel rigettare Parte_1
la domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio e nel dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del mappale n. 98 per effetto dell'accessione, non avendo correttamente valutato le risultanze istruttorie e applicato le disposizioni di legge di cui agli artt. 1146, 2 comma c.c. e 1158 c.c. e non avendo considerato che l'appellata non aveva soddisfatto gli oneri probatori a suo carico. L'appellante, in particolare, evidenzia che non era stata raggiunta la prova del possesso ultraventennale in capo a che si sarebbe realizzato attraverso l'istituto dell'accessione Controparte_1
ex art. 1146, 2 comma c.c.. In particolare, lamenta come il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto provato che sia succeduta a titolo particolare Controparte_1
nel possesso della servitù al padre e alla madre che, dagli anni 80, avrebbero utilizzato il sentiero per accedere alla stalla di cui al Foglio 4 mapp. 98. Rileva, infatti, che l'art. 1146, 2° comma c.c. consente al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, anche ai fini dell'usucapione; tuttavia, per costante giurisprudenza, chi intende avvalersi dell'accessio possesionis, per unire il proprio possesso a quello del suo autore ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso. Il Tribunale non avrebbe considerato che su Controparte_1
cui gravava il relativo onere, non aveva provato né l'esistenza del titolo idoneo a trasmettere a suo favore la proprietà del bene, né che l'acquisto della proprietà del fondo fosse avvenuto con atto di cessione da parte dei suoi genitori. In particolare, infatti dalla visura risultava solo che era divenuta intestataria del Controparte_1
pagina 10 di 30 mappale n. 98 sub a (categoria catastale C/2) in data 11.4.2014 per effetto di donazione. Ora, da tale visura non emergeva il nome del dante causa e inoltre il padre della era deceduto in data 6.6.2003, ragione per la quale non Controparte_1
certamente costui avrebbe potuto essere il donante;
laddove il nome della madre,
non compariva in alcuna parte della visura storica. Persona_4
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte osserva che parte attorea in prime cure, ossia all'indomani della costituzione in giudizio della Parte_1
convenuta nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. spiegava le seguenti Controparte_1
difese: “l'attrice contesta tutto quanto dedotto da in comparsa di Controparte_1
risposta 4.10.2017, ribadendo che sul terreno di sua proprietà non sussiste alcuna servitù di passaggio a favore del mappale F. 4, n. 98 di proprietà della convenuta” (v. pag. 1 della memoria). A pag. 5 della prima comparsa conclusionale la difesa di si esprimeva nei seguenti termini: “unica eccezione è costituita dalla Parte_1
convenuta proprietaria del fabbricato rurale distinto al catasto a Controparte_1
Fg. 4, mappale 98, attualmente accatastato quale deposito (figura 5, pag. 10 relazione
CTU)”; ancora, riferendosi al fondo dominante, la difesa attorea indicava l'immobile di ( cfr. primi due paragrafi della prima memoria di replica). Nella Controparte_1
seconda memoria conclusionale, la difesa attorea, dopo aver dato atto che il fondo era di proprietà di alle pagg. 2 e 5, sollevava per la prima volta in tale Controparte_1
sede il profilo della proprietà del fondo in capo alla parte convenuta.
22. La contraddittorietà e la tardività della contestazione venivano contestate da parte di a pag. 2 della seconda memoria di replica. Contraddittorietà e Controparte_1
tardività che anche la Corte sottolinea, evidenziando che, come noto, “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contradditorio rispetto a domande nuove proposte pagina 11 di 30 dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione” (cfr. Cass. civ., n.
5478/2006; Cass. civ., n. 14250/2004; Cass. civ., n. 6858/2004; Cass. civ., n.
11175/2002). Quanto al profilo dell'accessione, la Corte ne rileva la tardività, posto che la difesa di lo aveva sollevato solo in occasione della seconda Parte_1
comparsa conclusionale (cfr. pagg. 5 e seguenti della comparsa in data 29.5.2020), come evidenziato dalla difesa di nella seconda memoria di replica. Controparte_1
In ogni caso, come risulta da quanto detto in relazione al motivo sub c), l'usucapione della servitù de qua risulta maturata ben prima dell'acquisto da parte di CP_1
avvenuto con donazione in data 14.1.2014. Il motivo è dunque da
[...]
disattendere.
23. Con riferimento alla censura sub b), la difesa di sottolinea come il Parte_1
giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le rappresentazioni fotografiche versate in atti, non emergendo affatto l'esistenza di opere visibili e permanenti con funzione specifica di dare accesso all'immobile di Tali requisiti Controparte_1
avrebbero dovuto essere soppesati con particolare rigore in ragione della gravità del peso che viene imposto con la servitù de qua. In altri termini, non è sufficiente l'utilizzazione parziale di un fondo da parte di un vicino per integrare il possesso di una servitù, posto che una tale utilizzazione ben può scaturire anche da normali rapporti di vicinato, ed essere frutto di un'amichevole tolleranza che l'art. 1144 c.c. esclude quale fondamento del possesso. Come esposto dai giudici di legittimità, dunque, l'appellante pone in rilievo la necessità di individuare opere visibili e permanenti, idonee a rivelare l'esistenza di una servitù. A supporto della prospettazione esclude che le fotografie prodotte dalla controparte sub nn. 3 - 6 raffigurino il predetto passaggio ed esclude che lo stesso emerga dalle fotografie nn.
16 e 19, laddove la fotografia n. 24 è tardiva in quanto prodotta durante il sopralluogo con il CTU ed in ogni caso ininfluente, in quanto il segno sul terreno in corrispondenza pagina 12 di 30 del cancelletto della staccionata era stato provocato dallo scorrere stesso del cancelletto. Infine, le predette fotografie non sarebbero idonee a dimostrare l'utilizzo ultraventennale funzionale al fine dell'usucapione.
24. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). E' utile richiamare i principi enucleati dai giudici di legittimità che, in materia di usucapione di servitù di passo, hanno osservato che “per integrare il requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 cod. civ., è sufficiente l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, purché dal suo tracciato o anche da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante” ( v. Cass. civ. n.
3076/2005); ed, ancora, “in tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta)” ( v. Cass. civ. n. 15447/2007).
25. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, occorre verificare se sia rinvenibile un passaggio nei termini richiesti da parte di di cui la stessa pretende Controparte_1
l'usucapione e se un tale utilizzo indisturbato si sia protratto per almeno venti anni. pagina 13 di 30 Quanto al primo profilo, si reputa necessario rispondere alle censure originate in relazione alle fotografie citate e in particolare: la fotografia n. 4 di parte convenuta in primo grado (corrispondente anche alla fotografia n. 3 sulla quale il sentiero è ripassato con un tratto a penna) mostra chiaramente il sentiero dal gruppo di baite comprendenti il mappale n. 98 sino all'intersezione del sentiero che sale dal paese di Caspoggio fino alla via S. Antonio e all'intersezione con la strada asfaltata. Tale fotografia, contraddistinta anche quale fig. 15, riportata a pag. 18 della CTU evidenzia, come indicato dalla stessa CTU, il passaggio lungo il Foglio 5 mappale 1 e Foglio 4 mappale
100; passaggio evidente anche dalla figura 16 a pag. 19 della consulenza che corrisponde alla fotografia n. 5 di parte convenuta, fotografia contestata dalla difesa di quest'ultima, infatti, ancora in secondo grado assume che le linee di Parte_1
colore giallo – verde chiaro e per quanto qui interessa, quella più in basso sarebbero dovute all'utilizzo della stampante laser, ma, a tale riguardo, non spiega per quale ragione tale linea coincida proprio con il percorso del sentiero e soprattutto non spiega la non idoneità delle fotografie nn. 3 e 4 della controparte, come riportate e verificate dal CTU. Si reputa utile per comodità riportare la predetta fotografia n. 4 corrispondente alla figura n. 15 della CTU e indicare con la freccia rossa sulla destra il percorso del sentiero de quo.
pagina 14 di 30 26. La fotografia n. 16 mostra chiaramente il sentiero, anche se nella parte terminale, alla congiunzione con la strada asfaltata e dunque nella parte utilizzabile anche dalla stessa posto che la baita di costei è la prima sul mappale n. 99 ( nella fila Parte_1
dei mappali, 96, 97,98, 99), avuto riguardo alla prospettiva della strada asfaltata. La fotografia sub doc. n. 19 di parte convenuta rappresenta la situazione dei luoghi coperti da neve, motivo per cui è impossibile individuare un calpestio.
27. Dalle conclusioni definitive del C.T.U. ( par. 8, pag. 57) emerge quanto segue: “i terreni oggetto di causa presentano recinzione in legno con cancelli, senza lucchetti e pendenza costante ad eccezione di un breve tratto della larghezza di 0,60 cm. con pendenza pressoché piana, sul terreno a fg.5 è visibile un sentiero che sale verso monte. Prima della costruzione della staccionata i terreni erano liberi da recinzioni
pagina 15 di 30 con pendenza pressoché uguale a quella attuale, è visibile il sentiero pedonale che si snoda sui terreni Fg.5 Mappale 1 e Fg.4 Mappale 89 ed è visibile un passaggio che attraversa i terreni a Fg.5 Mappale 1 e Fg.4 mappale 100. Dalle planimetrie del progetto preliminare-definitivo-esecutivo sono evidenti i tracciati presenti prima della costruzione della strada in precedenza a tale costruzione la zona era occupata da prati con morfologia ed andamento longitudinale/trasversale pressoché uguale a quello esistente ad eccezione della parte di terreno contiguo alla strada avente la medesima quota”.
28. Vero è che il CTU nella stessa pagina conclude affermando che nel fondo presunto servente di (Foglio 5 mappale 1) e nel fondo presunto dominante di Parte_1
proprietà di ( Foglio 4 mappale 98) non risultano “opere visibili e Controparte_1
permanenti che indicano eventuali servitù di passaggio”. Tuttavia, il giudice di prime cure come la Corte ovviamente rivalutano le circostanze emergenti dalle fotografie versate in atti dalle parti, dai rilievi fotografici e dalle risultanze della C.T.U., non essendo certo demandata al C.T.U. la valutazione giuridica in ordine all'esistenza o meno della servitù di passo. Ebbene, come detto i rilievi sopra citati sono indicativi del predetto passaggio.
29. E' in ogni caso necessario commentare anche le fotografie indicate dalla difesa di che dalle stesse ritiene di desumere elementi di segno opposto. Parte_1
Ebbene, le figure 9 e 10 a pag. 13 della C.T.U. non ritraggono la porzione di terreno su cui insiste il tracciato e in particolare nella figura 10 il terreno è ripreso dal basso, ragione per la quale, con il cambio di pendenza, il sentiero de quo non è visibile.
Anche le fotografie di cui alle figure 28 e 30 della C.T.U. non sono idonee a mostrare il sentiero, al pari delle fotografie nn. 27 e 28 della parte attorea in primo grado, in quanto si tratta di riprese da angolazioni non coerenti, oltre che con qualità fotografica decisamente scadente. Nessuna conclusione è desumibile dalla fotografia n. 26 di parte dato che si tratta di fotografia scattata nel periodo invernale con Parte_1
pagina 16 di 30 il terreno ricoperto da spessa coltre di neve. Di nessun ausilio sono, infine, le fotografie di parte attorea sub nn. 33 – 36 in quanto ritraggono il sentiero comunale lastricato che passa dietro alle baite di cui ai mappali 96 – 99.
30. Orbene, richiamandosi gli orientamenti di legittimità di cui al n. 24, si osserva che i segni visibili dai quali desumere la servitù di passaggio debbono necessariamente essere contestualizzati. Ora, tenuto conto della natura rurale dei luoghi e dello specifico utilizzo del sentiero, come anche di tutti gli altri passaggi riscontrati dal C.T.U. e considerato l'utilizzo delle baite quali stalle negli anni più risalenti e quali magazzini di rimessaggio in epoca più recente, è ragionevole ritenere che il calpestio quale evidente dalle fotografie sopra citate e l'andamento preciso del percorso oltre che la livelletta, quale risultante dalle figure 11 e 12 della CTU, dimostrano in modo univoco l'esistenza del passaggio. A tale proposito, si condivide espressamente il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado laddove il giudice si è espresso nei seguenti termini: “aggiungasi la circostanza di fatto attestata dal CTU che l'attrice
apponendo la recinzione nel 2016, ha collocato i predetti due Parte_1
cancelletti ai confini del Foglio 5 MAPP. 1 e Foglio 4 MAPP. 100 in linea retta proprio in corrispondenza degli estremi del sentiero de quo, dando la netta impressione che gli stessi siano funzionali all'esercizio del passaggio a favore delle baite e dunque anche in favore del rustico di cui al MAPP. 98 di proprietà di che Controparte_1
con ben due entrate affaccia sul terreno graffato all'edificio del MAPP. 96 (cfr. pag.
9 Relazione CTU)” ( v. pag. 6 della sentenza). Del resto, la S.C. ha osservato proprio che “ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio, il tracciato di calpestio che si sia formato naturalmente sul preteso fondo "servente" in conseguenza di un non sporadico passaggio, soddisfa il requisito dell'"apparenza", ne' dispiega rilievo ostativo - quanto al profilo della "non equivocità" - il fatto che del passaggio in questione usufruisca anche il proprietario del fondo "servente", ne' che eventualmente il passaggio sia di fatto esercitato da uno soltanto dei comproprietari del fondo pagina 17 di 30 "dominante" ( v. Cass. civ. n. 8467/2001). Nel caso di specie, oltretutto, trattandosi di una zona di montagna circondata per lo più da prati, è evidente che i passaggi sono costituiti per lo più da sentieri formatisi nel tempo naturalmente e gradualmente proprio per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo.
31. Quanto al rilievo effettuato dall'appellante in relazione al fatto che non vi sia uno specifico raccordo tra il sentiero e l'immobile di occorre precisare Controparte_1
che la Suprema Corte ha più volte ribadito che nell'indagine in ordine al requisito dell'apparenza di una servitù di passaggio, al fine di accertare se sia visibile o meno rispetto al bisogno del fondo dominante, non è necessario che il tracciato continui anche nel fondo dominante, in quanto la predetta funzione ben può ricavarsi anche da opere esistenti solo nel fondo servente (cfr. Cass. civ. n. 4088/1996).
32. Quanto al motivo sub c), l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente valutato le prove testimoniali, ritenendo sussistente il diritto di passaggio in forza di un uso del bene da oltre 40 anni senza valutare che le dichiarazioni testimoniali non avevano provato che:
1) avesse utilizzato il passaggio in modo utile ai fini Controparte_1
dell'usucapione, come neppure il suo dante causa;
2) vi fosse stato un possesso utile ai fini dell'usucapione da parte del padre di
Controparte_1
3) il passaggio non fosse stato meramente tollerato ex. art. 1144 c.c..
33. Tra i testimoni assunti, sostanzialmente, nessuno aveva dichiarato di aver visto passare sul terreno di in particolare cinque testimoni Controparte_1 Parte_1
ovvero e Persona_3 Persona_2 Testimone_1 Parte_2 Tes_3
avevano riferito di non avere mai visto sui luoghi di causa;
[...] Controparte_1
aveva riferito solo di averla vista dopo il 2003, mentre Testimone_2
riponeva le “robe che gli servono” nel proprio magazzino;
aveva Testimone_3
riferito di sapere di un uso dell'immobile come fienile da parte del padre della pagina 18 di 30 convenuta sino all'anno 2003, dopo di che non sapeva riferire nulla, se non per sentito dire.
34. Dalle prove testimoniali, invero, secondo l'impugnante, era emerso che ai tempi in cui nelle baite in località Braccia vi erano le stalle, fino agli anni 80, il terreno di parte appellante e quelli limitrofi erano occupati solo da prati e i proprietari consentivano ai vicini, a volte gratuitamente e a volte in cambio di qualcosa, il passaggio d'inverno
(perché d'estate le mucche erano al pascolo in montagna) su tali prati per portare le mucche a bere al soprastante ruscello, ma non esisteva un sentiero tracciato sul terreno di a favore del mappale della convenuta e il passaggio era solo Parte_1
tollerato per prassi e per preservare i rapporti di buon vicinato. Inoltre, una volta terminato l'utilizzo degli immobili di cui sopra come stalle, era succeduto un periodo di abbandono e disuso degli stessi. Dopo la creazione del parcheggio comunale, alcune stalle erano state ristrutturate per farne case vacanza e, per i proprietari, era più comodo lasciare la macchina nel parcheggio e scendere alle baite tagliando sul prato di detto passaggio, però, per i testi sopra detti, era da considerarsi Parte_1
abusivo e per nulla tollerato dalla precedente proprietaria del fondo.
35. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). E' necessario riportare il contenuto delle molteplici dichiarazioni testimoniali acquisite alla causa, con la precisazione della parte che aveva indicato il teste, riferendosi alle parti del primo grado, ossia parte attrice e parte convenuta Parte_1 Controparte_1
36. La teste ( di parte attrice) cugina di escussa Persona_3 Parte_1
all'udienza del 2.11.2020, con riguardo alle baite di cui ai mappali 96 – 99 e, per quanto di interesse, al mappale 98, di proprietà di dichiarava che Controparte_1
non esisteva il percorso che andava dalle baite in questione sino all'innesto con il sentiero di uso pubblico, riconoscendo l'unico sentiero raffigurato nella fotografia n.
33 di parte Ha confermato di aver permesso a di Parte_1 Parte_2
percorrere tale passaggio - ossia quello conteso - perché lo stesso doveva posare del pagina 19 di 30 materiale per lavori nella sua proprietà e di averlo poi indirizzato alla nuova proprietaria, dopo avere alla stessa venduto la baita. Parte_1
37. Il teste ( di parte attrice ) fratello di all'udienza del Persona_2 Parte_1
21.03.2022, confermava l'esistenza e l'utilizzo, da oltre vent'anni, del sentiero che attraversa i terreni Fg. 4 mappale 100 e Fg. 5 mappale 1 da parte di tutti i proprietari delle baite e in particolare da parte del padre di e dalla stessa Controparte_1 CP_1
riferendo che “si tratta dello stesso tracciato di cui ho detto, creato dai
[...]
proprietari delle baite che si sono approfittati del fatto che non c'era più mia nonna”
(v. pag. 3); “è un passaggio che si sono approfittati;
Hanno cominciato a passare di lì perché era comodo;
confermo che il papà della lo vedevo quando ero su a CP_1
fare le ferie, lo vedevo che passava di lì dagli anni 80 per portare il fieno;
(…) i loro vicini erano più rispettosi e non passavano da quel tracciato (…)” (v. pag.3 e pag. 5);
“(…) il tracciato che si vede a doc. 7 e 9 parte convenuta si è formato d'estate per il passaggio di tanta gente che piano piano tendeva a spostarsi più in basso”. Inoltre, il teste, interpellato sul capitolo di prova di parte convenuta (finalizzato alla conferma dell'utilizzo del sentiero in questione anche nei mesi invernali), così precisava:
“d'inverno non va nessuno. Quelli che passano di lì con gli sci non seguono mai il sentiero, vengono giù attraverso i prati. Passano dove è comodo”. Infine, con riguardo all'utilizzo del sentiero in questione (Foglio 5 mappale 1) per l'abbeveramento delle bestie, ha dichiarato: “l'abbeveratoio era di mio nonno e tutti i vicini, nei tre mesi invernali chiedevano a mia nonna di poter portare su anche le loro bestie ad abbeverarsi lì, per evitare di trasportare l'acqua con i secchi, questo fino agli anni 70, ma chiedevano sempre a mia nonna e gli davano qualcosa in cambio”.
38. Il teste ( di parte attrice) non parente delle parti, escusso all'udienza del Testimone_1
21.03.2022, riferiva di aver richiesto nel 2015 a e successivamente a Persona_3
(avente causa dalla prima) il permesso di passare sul terreno Fg.5 Parte_1
pagina 20 di 30 mappale 1 per effettuare i lavori di ristrutturazione della propria baita, ma precisava
“ho ritenuto di chiedere il permesso perché dovevo invadere il terreno di Parte_1
creando un disagio più ampio rispetto al sentiero di campagna esistente”;
[...]
confermava la scrittura dallo stesso redatta e sottoscritta il 3.1.2017 ( doc. n. 39 di parte
, con cui confermava l'utilizzo del sentiero per la sopra detta ragione Parte_1
e anche di aver provveduto a risistemare il sentiero, una volta terminati i lavori di ristrutturazione, precisando che, a lavori ultimati, aveva costruito la Parte_1
staccionata. inoltre, sentito a prova contraria, ha precisato l'esistenza Testimone_1
del sentiero in questione, utilizzato dai contadini che avevano stalle e fienili, sentiero che attraversava anche il mappale 100 e che era ben visibile nei documenti nn. 3 e 4 di parte convenuta (punto n. 25 con relativa immagine della presente sentenza).
Anche in occasione delle ulteriori domande, ha parlato di tale sentiero, Testimone_1
qualificandolo come sentiero di campagna utilizzato da oltre venti anni da tutti i proprietari degli edifici dei mappali 96, 97, 98, 99, e quindi dal padre di CP_1
sia per raggiungere i terreni posti sul Foglio2 a monte del Foglio 5, sia per
[...]
raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di Caspoggio, sia anche per abbeverare gli animali. Inoltre, dopo la costruzione del parcheggio comunale nel 2004, era stato creato un altro passaggio che scende dal parcheggio o, meglio, era stato modificato ( v. pag. 8 della deposizione) e che non interessa il nucleo delle baite di cui ai mappali 96 – 99 ( visibile nelle sopra detta immagine, dal punto di intersezione con il passaggio oggetto di giudizio). In particolare, poi, il teste riferiva di avere visto anche il cognato di passare per sentiero sul Foglio 5 Parte_1 Parte_2
mappale 1 e che anche lui stesso lo aveva utilizzato fin tanto che poi era stato ostacolato dalla staccionata posta da nel 2016 o nel 2017. Quanto ad Parte_1
anni più recenti, il teste dopo aver ulteriormente ribadito l'utilizzo ultra Testimone_1
ventennale, ha precisato che dal 1998 al 2003 la madre di Controparte_1 Per_4
riponeva il fieno nella baita di sua proprietà e che successivamente al 2003 la
[...]
pagina 21 di 30 baita era stata adibita da a magazzino. In merito all'obiezione Controparte_1
sollevata da parte appellante sul fatto che il teste non avrebbe visto dal 2003 CP_1
utilizzare la baita come magazzino, non negava che la stessa
[...] Testimone_1
l'avesse utilizzata a tale scopo, ma si limitava a riferire di non averla vista e aggiungeva
“so che passa perché me lo dice lei”.
39. Il teste ( di parte attrice) cognato di , escusso Parte_2 Parte_1
all'udienza del 24.5.2021, riferiva che nel 2008, in occasione della ristrutturazione dei propri fabbricati, utilizzava il sentiero che passava attraverso il Foglio 5 mappale
1 e che successivamente provvedeva a ripristinare il terreno. Ha dichiarato che effettivamente vi era stato un periodo in cui il passaggio in questione era stato creato e, a domanda specifica sull'uso da oltre venti anni da parte del padre di CP_1
e di quest'ultima, ha risposto: “mi riporto a quanto già riferito”. Ha precisato
[...]
che aveva messo la staccionata sul terreno di sua proprietà, non Parte_1
impedendo affatto l'accesso al sentiero pubblico in corrispondenza dell'apertura nel guard – rail come risultante dalle fotografie nn. 5 e 7 di parte convenuta. Ha detto che dal 2003 la baita di era stata adibita a magazzino e che nel periodo Controparte_1
antecedente e in particolare dal 1998 al 2003 non aveva mai visto né Controparte_1
né la madre della stessa, passare da lì. Persona_4
40. La teste (di parte convenuta) non parente, escussa all'udienza Testimone_2
del 14.11.2022, confermava che sul sentiero di uso pubblico si innestava il sentiero che attraversa i mappali Fg.4 mappale 100 e Fg. 5 mappale 1, confermando i documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 di parte convenuta. La stessa riferiva: “quando usavo io il sentiero lo stradone non c'era. Io andavo anche sui luoghi ad aiutare una mia amica Per_4
a lavorare il fieno e passavamo proprio davanti alle baite per portare il fieno alla stalla” (v. pag. 2); confermava in modo chiaro l'utilizzo del percorso conteso da parte di e del di lei padre, sia per raggiungere le zone più in alto, sia per Controparte_1
raggiungere il sentiero pubblico che scende verso il paese di Caspoggio, sia per pagina 22 di 30 abbeverare le bestie, da oltre venti anni, comprendendo se stessa e tra Parte_2
coloro che ne usufruivano;
confermava anche l'utilizzo della baita di Controparte_1
con le modalità già indicate dal teste Testimone_1
41. La teste ( di parte convenuta) sorella di escussa Testimone_4 Controparte_1
all'udienza del 14.11.2022, ha confermato l'utilizzo del passaggio de quo da parte della propria madre, negli anni dal 1998 al 2003, riferendo che il fieno Persona_4
derivante dallo sfalcio dei terreni veniva colà riposto.
42. Il teste ( di parte convenuta) non parente e indifferente rispetto agli Testimone_3
interessi di causa, escusso all'udienza del 14.11.2022, confermava l'esistenza del sentiero e in particolare riferiva: “mi ricordo benissimo di quel sentiero perché quando ero piccolo mia nonna aveva una stalla con le mucche e le portavamo su ad abbeverarle” ( v. pag. 5). Confermava, inoltre, l'utilizzo del sentiero da oltre vent'anni in particolare da parte del padre di per le bestie, ossia pecore e capre Controparte_1
e da quest'ultima con le seguenti parole: “sì, quel sentiero è sempre stato utilizzato nell'arco di tutto l'anno; sono sempre passato anche io di lì non tutti i giorni ma di frequente anche per lavoro o per fare giri alla domenica o altro;
mi è capitato di vedere i proprietari delle baite indicate usufruire di questo sentiero;
sicuramente quando le baite erano utilizzate per le bestie capitava di utilizzare il sentiero tutti giorni da parte di tutti” (v. pag. 6). Riferiva che negli anni 1998-2003 Persona_4
vi passava per ricoverare il fieno nella propria baita e che “fino al 2003 lo usavano come fienile;
dopo mi ha detto che lo usano come magazzino” (v. pag. 7). Per_4
43. La teste ( di parte convenuta), madre di escussa Persona_4 Controparte_1
all'udienza del 14.11.2002, ha dichiarato di aver utilizzato la baita come fienile negli anni 1998 – 2003 ed anche prima quando era in vita il marito e ciò fin tanto che, dopo avere donato la propria quota alla figlia , questa l'aveva destinata a CP_1
magazzino.
pagina 23 di 30 44. Ora, dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, emerge in modo chiaro l'utilizzo di un tracciato insistente sul fondo di in favore del fondo di proprietà di Parte_1
Tale utilizzo quotidiano protrattosi dagli anni 80 e comunque per Controparte_1
oltre i venti anni risulta dalle dichiarazioni testimoniali di fratello di Persona_2
quindi teste di parte attrice: ed, invero, questi ha dichiarato l'esistenza Parte_1
del passaggio specificatamente sul mappale in questione, pur esprimendo il proprio giudizio di un uso del percorso in termini di approfittamento per ragioni di comodità
e ciò a iniziare dagli anni 80, quando ancora vi erano gli animali nelle stalle e quindi per le necessità di abbeverarli. Anche il teste di parte attrice pur avendo Testimone_1
chiesto il permesso di utilizzare il percorso, ne ha indirettamente confermato l'esistenza: ed, invero, aveva chiesto tale permesso, in quanto, con i lavori di ristrutturazione, avrebbe creato maggiore disagio rispetto all'utilizzo ordinario del passaggio. Tale teste, peraltro, aveva sempre abitato in quei posti ed aveva sempre visto tale sentiero di campagna indisturbatamente utilizzato dai proprietari delle baite
96 – 98 e persino anche da cognato di teste che aveva Parte_2 Parte_1
detto di averlo utilizzato solo a seguito di richiesta a e, quindi, tale Parte_1
passaggio era proseguito, fin tanto che lo aveva ostacolato con la Parte_1
costruzione della staccionata. Dichiarazioni dello stesso tenore provengono dai testi e Testimone_2 Testimone_3
45. Con riguardo, invece, ai testi e – testi che dovrebbero Persona_3 Parte_2
essere favorevoli alla tesi sostenuta da - si osserva che dalle Parte_1
dichiarazioni della circa l'esistenza di prati sul luogo non si inferisce alcunché Per_3
in termini di inesistenza del passaggio, essendo circostanza del tutto scontata. Né elementi positivi per la tesi dell'appellante possono trarsi dal mancato utilizzo delle baite di cui ai mappali 96 – 99 come stalle. La teste ha escluso, in sostanza, Per_3
il percorso in questione, senza darne una qualche giustificazione in coerenza con lo stato dei luoghi come risultante dai molteplici rilievi fotografici esibiti;
anzi, ha pagina 24 di 30 invocato l'esistenza del sentiero raffigurato nella fotografia n. 33 di parte attrice, ossia nella fotografia relativa al sentiero pubblico lastricato che passa dietro alle baite, senza considerare che la baita dell'odierna appellata non ha porta di accesso sul retro. In ogni caso, la Corte rileva il carattere apodittico di tali dichiarazioni, incentrate sull'esclusione del passaggio senza alcuna spiegazione in ordine alla mobilità degli abitanti, circostanza certo non trascurabile;
a tale proposito, non può non rilevarsi, poi, che la oltre ad essere cugina di primo grado di (cfr. Per_3 Parte_1
dichiarazioni, pag. 1 del verbale di udienza del 2.11.2020), ne è anche la dante causa del bene immobile in questione.
46. Quanto alle dichiarazioni di è a dirsi che lo stesso ha affermato di avere Parte_2
usufruito del passaggio in occasione di lavori negli immobili di sua proprietà; tuttavia, lo stesso era stato visto utilizzare abitualmente il predetto passo dall'altro teste,
[...]
indotto da parte attrice, non legato alla stessa da parentela o affinità e non Tes_1
interessato a riferire falsamente una circostanza quale il passaggio da parte di
[...]
Non solo, ma anche il teste ha escluso l'esistenza del passaggio Pt_2 Pt_2
in questione, senza confrontarsi con lo stato dei luoghi, come, invece, Testimone_1
che, proprio a tale proposito, aveva sottolineato con molta precisione l'esistenza del passaggio di cui egli stesso si era sempre servito e di cui aveva chiesto il permesso solo in occasione di lavori per il maggiore disagio creato in tale occasione.
47. La situazione è raffigurata nella fotografia n. 7 di parte appellata, che per comodità si riporta di seguito.
pagina 25 di 30 48. Infine, la Suprema Corte ha statuito che “in materia di possesso, non è configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che — come tale — esclude una situazione possessoria a favore del terzo, allorché l'uso del bene da parte di quest'ultimo sia prolungato nel tempo o, avvenendo contro la volontà del proprietario, non possa fondarsi sull'altrui compiacenza. (La Corte, nel formulare il principio sopra riportato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che — accogliendo l'azione di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per alcuni anni nonostante l'opposizione dei proprietari del fondo servente — avevano ritenuto
l'esistenza di una situazione di possesso tutelabile, dovendo escludersi che, per le modalità indicate l'uso del bene fosse avvenuto per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente) (Cass. civ. n. 17876/2003 del 24 novembre 2003). Pertanto, quando l'uso del bene da parte del terzo è prolungato nel tempo, come nel caso di specie, deve pagina 26 di 30 escludersi che sia configurabile un atteggiamento di tolleranza da parte del proprietario.
49. Quanto al motivo sub d), la difesa di parte appellante richiama le conclusioni della
CTU alla luce delle quali non risulterebbero opere visibili e permanenti indicanti la servitù di passaggio ( cfr. pag. 57 dell'elaborato). Ad avviso di il Parte_1
giudice di prima istanza non avrebbe correttamente valutato dette emergenze, discostandosene in difetto di adeguata motivazione. L'appellante ritiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, la CTU aveva accertato che alla data dei sopralluoghi non risultavano opere visibili e permanenti che indicavano la servitù di passaggio (cfr. CTU pag. 41 ultimo capoverso) e anche le fotografie nn. 10,11,12 a pag. 13 e ss e n. 30 pag. 30 della perizia confermano tale circostanza.
50. L'appellante deduce, altresì, che dalla relazione del CTU il Tribunale avrebbe dovuto ricavare che nemmeno nell'anno 2012 esistevano opere che indicavano la presenza di una servitù di passaggio in quanto alla DIA presentata al Comune di Caspoggio dalla precedente proprietaria del fondo presunto servente, al fine di Per_3 Controparte_3
realizzare una recinzione, erano allegate alcune fotografie e planimetrie che riproducevano lo stato dei luoghi nel 2012 (cfr. allegato n. 5 CTU).
51. In particolare, nella fotografia 13 a pag. 16 della CTU si vede che sul fondo di parte appellante esisteva solo il sentiero ad uso pubblico prodotto dal calpestio di coloro che salivano da valle e che dalla via Alpini, attraverso una scaletta di cemento, porta al sovrastante parcheggio comunale, cui si accede attraverso una seconda scala (cfr. planimetria allegata alla DIA alla fotografia n. 14 a pag. 17 e CTU figure. nn. 9 e 10).
Questo sentiero esisteva anche all'attualità ed è quello che il CTU ha riprodotto nelle fotografie nn. 8-10 (cfr. CTU pagg 12-13) e n. 44 (cfr. CTU pag. 39) descrivendolo come “sentiero visibile”.
52. Opinione della Corte quanto al motivo sub d). La Corte richiama, in primo luogo, le proprie motivazioni indicate al punto n. 28. pagina 27 di 30 53. In secondo luogo, richiama l'orientamento di legittimità alla luce del quale “le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse, ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato (Cass. civ. n.
17757/2014). E ciò senza considerare che l'affermazione avente ad oggetto l'assenza di opere visibili e permanenti esprime una valutazione di natura giuridica che esula dalle competenze del consulente tecnico.
54. In terzo luogo, il giudice ha correttamente indicato gli elementi della CTU che lo hanno indotto a ritenere provata l'esistenza del passaggio e tra questi:
a) il fatto che sulla Tavola planimetrica di Progetto preliminare di prosecuzione della
Via Alpini (cfr. figure 17 e 18 rispettivamente a pagg. 20 e 21 della CTU) era rappresentato ed evidenziato proprio il tracciato che passava sui terreni Fg. 4 mapp.
96, Fg. 4 mapp. 100 e Fg. 5 mapp.
1. Il CTU aveva evidenziato in colore giallo il sentiero in questione ed era evidente che lo stesso attraversava il terreno Fg. 4 mapp.
100 e il terreno Fg. 5 mapp. 1, intersecava altro sentiero (quello ad uso pubblico che sale dal paese cfr. figura 8 pag. 12 CTU e che si snoda sui terreni a Fg.5 Mapp.1
e Fg.4 Mapp. 89), proseguiva verso monte e che si trattava proprio del sentiero oggetto della servitù in questione, che dalle baite sale in direzione di via Alpini;
b) l'esistenza di un andamento di livelletta della larghezza di circa 60 centimetri, posto in direzione rettilinea, che congiunge i due cancelli posti ai confini dei terreni Fg.
4 mapp. 100 e Fg. 5 mapp. 1, in linea retta, alle estremità del sentiero di cui è causa e indicati nella Relazione come cancelli n. 1 e n. 2 (cfr. CTU pagine 13, 14 e 15, figure 10, 11 e 12);
c) la circostanza attestata dal CTU che apponendo la recinzione nel Parte_1
2016, aveva collocato i predetti due cancelletti ai confini del Fg. 5 mapp. 1 e Fg. 4 mapp. 100 in linea retta proprio in corrispondenza degli estremi del sentiero de quo, pagina 28 di 30 dando l'impressione che gli stessi fossero funzionali all'esercizio del passaggio a favore delle baite e dunque anche in favore del rustico di cui al mapp. 98 di proprietà della convenuta (cfr. pag. 9 Relazione CTU).
55. Il tutto senza considerare che, come già detto sub n. 27, anche il CTU nelle conclusioni della relazione peritale aveva dato atto dell'esistenza del passaggio vantato dalla convenuta (cfr. pag. 57 CTU, sopra richiamato). Anche il quarto Controparte_1
motivo di gravame va, dunque, disatteso.
56. Conclusivamente, reputa la Corte che l'utilizzo del passaggio in questione, pur con le differenti modalità in dipendenza delle stagioni, per un periodo ultraventennale sia un dato acquisito per via testimoniale e alla luce delle risultanze della CTU e che lo stesso abbia avuto inizio sin dagli anni 80, con l'utilizzo da parte del padre di CP_1
e poi della stessa, essendo del tutto irrilevante la funzione e l'uso della baita
[...]
di cui al mappale 98 di proprietà di parte appellata. Da tali considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della decisione di prime cure.
57. L'esito della lite comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di tenuto conto della relativa nota spese, dalla quale va Controparte_1
espunto l'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
L'appellante deve rimborsare le spese processuali anche relativamente al primo grado, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). Per la liquidazione delle spese processuali deve aversi riguardo al valore della causa come dalla parte attrice dichiarato e pari ad €
180,00 ex art. 15 c.p.c. e, ciò nonostante, la stessa difesa in sede di redazione della pagina 29 di 30 nota abbia fatto impropriamente riferimento alle cause di valore indeterminabile (con richiesta di € 14.103,00 per onorari). La considerazione del valore della controversia come dichiarato comporta, quindi, di doversi discostare anche dalla nota spese di parte prodotta per il secondo grado. Controparte_1
58. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2130/2024
R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Sondrio n. 220/2024, che per l'effetto conferma;
II. condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 662,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 548,20 - oltre al rimborso delle spese di CTU in primo grado, al rimborso forfetario delle spese generali al 15% ed agli accessori come per legge per entrambi i gradi;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 2.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Silvia Brat Dott. Maria Caterina Chiulli
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