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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 606/2024 R.G.L., promossa da:
- nata a [...] il [...] – residente in [...]
Druso n. 329 - c.f. - con l'avvocato Francesco Dagostin (c.f. C.F._1
fax: 0471-1940103; PEC: del Foro C.F._2 Email_1
di Bolzano – con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in 39100 Bolzano, Corso
della Libertà 42, giusta delega in calce e/o comunque allegata al ricorso.
ricorrente
contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund
pagina 1 di 14 Bauer ( e Lucia Orsingher ( ) in forza di C.F._3 C.F._4
procura notarile rog. Not. di Fiumicino-Roma dd. 22.03.2024 n. Persona_1
378757/7313, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
E e t, con Email_2 Email_4
domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura I.N.P.S., piazza Domenicani 39, 39100
Bolzano
convenuto
In punto: azione di accertamento negativo avverso iscrizione a Gestione Commercianti e comunicazione di debito n.140026325738K4202404 del 3.4.2024 relativa a situazione debitoria di euro 24.424,99 di cui euro 16.754,66 per contributi IVS eccedenti il minimale per anni 2017, 2018 ed euro 7.670,33 per sanzioni e comunicazione 202416 con data
3.4.2024 e codice 26325738241600730 relativo a situazione debitoria di euro 10.820,38 per contributi IVS e sanzioni relative all'anno 2019.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa
Previo accertamento e declaratoria della carenza di presupposti e di titolo per l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commercianti a far data dall'1.1.2017 CP_1
pagina 2 di 14 Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o procedere all'annullamento della comunicazione di debito n.
140026325738K4202404 del 03.04.2024 (doc. 1) e della comunicazione 202416 con data
3.4.2024 e codice 26325738241600730 (doc. 2), o in subordine dichiararsi l'avvenuta estinzione delle pretese avversarie per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, dichiararsi che nulla è dovuto dalla ricorrente per contributi Gestione commercianti per gli anni 2017 e successivi.
Condannarsi inoltre l'Istituto alla cancellazione del nominativo della ricorrente dalla
Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2017, o con la diversa decorrenza che CP_1
dovesse risultare di giustizia.
Con piena vittoria di spese di causa (compenso professionale e spese secondo i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 nel testo vigente, oltre accessori di legge).
Con riserva di separata azione, da parte della ricorrente, per la restituzione di tutti i contributi indebitamente versati alla Gestione commercianti dall'1.1.2017 in poi, per la rettifica del proprio estratto conto previdenziale nonché per ogni altro atto o provvedimento con il quale l' abbia richiesto o dovesse richiedere alla ricorrente il pagamento di CP_1
contributi relativi alla gestione commercianti per gli anni dal 2017 in avanti.
per la parte convenuta:
Voglia Ill. mo Signor Giudice adito, per le ragioni esposte in narrativa,
pagina 3 di 14 rigettarsi il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, accertando la sussistenza delle inadempienze di cui è causa, confermandosi la correttezza della comunicazione di debito n.140026325738K4202404 del 03.04.2024, la comunicazione
202416 con data 3.4.2024 e il codice 26325738241600730.
-Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio,
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11.10.2024 la sig.ra conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
ed esponeva al Tribunale di essere stata illegittimamente iscritta dall'Ente convenuto nella
Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2017; di essere dal 2017 lavoratrice subordinata a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale 50% di P.M.G. Italia Spa;
di essere altresì socia e amministratrice delle società Infoservice srl e Infoservice ma di non CP_2
aver mai partecipato personalmente e men che meno con i caratteri della abitualità e della prevalenza al lavoro aziendale di tali società, essendosi il suo apporto limitato alle ordinarie competenze di rappresentanza, coordinamento e supervisione collegate alla carica di amministratore;
precisava altresì che l'attività esercitata da era di affitto di CP_3
azienda e la ricorrente si era limitata a gestire 6 contratti di affitto, incassando i relativi canoni ed effettuando i connessi adempimenti fiscali e tributari. Tanto chiarito, la convenuta chiedeva l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti e l'insussistenza dei debiti di cui alle comunicazioni impugnate pagina 4 di 14 (o in subordine la declaratoria di prescrizione) e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , contestando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto. In particolare, l' convenuto chiariva che l'iscrizione (o meglio il CP_1
mantenimento dell'iscrizione) della ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo dal 2017 in poi era da ricondurre alla posizione della ricorrente di socia-amministratrice delle società Infoservice srl e Infoservice Dati srl e della partecipazione alla
[...]
(partecipazione cessata il 28.10.2022). L'Ente chiariva che la Infoservice Srl CP_4
svolgeva attività di affitto di azienda;
la Infoservice Dati srl svolgeva attività di elaborazione dati;
la aveva svolto attività consulenza imprenditoriale e altra CP_4
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
che la ricorrente dal 2017
fino ai primi mesi del 2024 aveva partecipato al lavoro aziendale delle società tenendo contatti con la sede per la cura di interessi di clienti delle stesse;
che nessuna CP_1
prescrizione era maturata considerata la sospensione dei termini di prescrizione “covid”.
rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso. CP_1
All'udienza del 7.1.2025 parte ricorrente contestava quanto dedotto dalla convenuta in comparsa di costituzione e provvedeva al deposito di ulteriori documenti ed alla formulazione di ulteriori capitoli di prova, resisi necessari alla luce delle difese svolte da
; il procuratore di si opponeva alle nuove istanze istruttorie di controparte e il CP_1 CP_1
Giudice provvedeva seduta stante sulle istanze delle parti, fissando per l'assunzione delle pagina 5 di 14 prove orali l'udienza del 19.02.2025. In tale occasione venivano escussi i testimoni
(funzionaria ), (commercialista – marito della Testimone_1 CP_1 Testimone_2
ricorrente), (funzionaria ), (impiegato di Testimone_3 CP_1 Testimone_4
Infoservice Data dal 2001/2002), (funzionario ). All'esito Testimone_5 CP_1
dell'assunzione delle dichiarazioni testimoniali, il Giudice invitava parte a depositare CP_1
entro il 16.03.2025 un conteggio dei contributi IVS eccedenti il minimale asseritamente dovuti per gli anni 2017/2018 e 2019 e relative sanzioni (calcolate alla data delle comunicazioni di debito) analitico separato in relazione alle posizioni Infosevice Dati srl,
Infoservice srl e e, ritenuta per il resto la causa matura per la decisione, fissava per CP_4
discussione l'udienza del 30.04.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.03.2025.
Parte depositava nel termine assegnato il conteggio richiesto. CP_1
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come dispositivo.
Motivi
La domanda è solo parzialmente fondata e troverà accoglimento per quanto di ragione nei termini che si andranno a chiarire.
L'art. 29 della legge 3.6.1975 n. 160 nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1 della legge 662/1996 così dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22.7.1966 n. 613 e successive modificazioni pagina 6 di 14 ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate o dirette con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità o prevalenza;
d)
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”
Il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è dunque la prestazione di attività lavorativa imprenditoriale commerciale con carattere di abitualità e prevalenza.
CP_ Nel caso di specie l' sostiene che il credito dell' trae origine: CP_1
1) da svariate cariche sociali ricoperte dalla ricorrente:
a) socio e amministratore della società Infoservice srl della quale la sig.ra
è socia al 25% (attività esercitata dalla società: affitto di azienda); Pt_1
b) socia unica e amministratrice unica della Infoservice Dati srl (attività
esercitata dalla società: );
c) socia unica dal 21.12.2018 e amministratrice della società
[...]
cessata il 28.10.2022 (attività esercitata dalla società: consulenza CP_4
pagina 7 di 14 imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale);
2) dall'avere la ricorrente provveduto in relazione alle anzidette società a curare gli interessi dei clienti delle società, svolgendo attività di consulenza.
L'assunto dell' ha trovato conferma in sede di istruttoria solo limitatamente all'attività CP_1
svolta dalla ricorrente in seno alla Infoservice Dati srl.
Ma si proceda con ordine.
E' pacifico / documentale che la Infoservice srl svolge come unica attività: affitto di azienda;
il testimone ha confermato poi che “la Infoservice srl svolge – ed Testimone_2
ha svolto nel periodo 2017 – 2018 e 2019 mera attività di gestione di sei contratti (doc.23
di parte ricorrente) con i quali ha affittato l'azienda ed i locali aziendali”; che “le uniche attività di Infoservice srl consistevano nell'incassare il canone di locazione e nell'interfacciarsi con il commercialista, effettuando alle scadenze i necessari adempimenti fiscali e tributari”; il testimone ha aggiunto: “ero io il commercialista. Infoservice srl non ha mai avuto dipendenti. La società non ha un vero ufficio, è domiciliata presso il mio srudio in via Druso a Bolzano”.
In ordine alla nessun testimone ha riferito di un coinvolgimento personale della CP_4
ricorrente all'attività lavorativa e tanto meno con i caratteri della prevalenza e della abitualità. E' inoltre emerso dal conteggio analitico dimesso da in data 17.03.2025 CP_1
che la società non ha generato negli anni in questione alcun reddito e non è dovuto alcun pagina 8 di 14 contributo ivs eccedente il minimale e che le comunicazioni di debito impugnate in questa sede non avevano ad oggetto la . Controparte_4
Nessun testimone ha poi confermato che la ricorrente abbia svolto per nessuna delle anzidette società le attività dedotte dall' . CP_1
Da tali risultanze è certo che la ricorrente non ha partecipato al lavoro aziendale delle anzidette società ed è appena il caso di osservare, per quanto riguarda l'attività svolta dalla
Infoservice srl e cioè quella di affitto di azienda, che tale attività, lungi dal costituire esercizio di attività imprenditoriale, costituisce una mera modalità di godimento dei beni,
analoga a quella propria di qualunque soggetto che anziché godere direttamente del bene di cui è proprietario ne percepisca i frutti concedendolo in locazione a terzi (cfr. di recente
Cassazione 17.643/2016).
E' quindi evidente che in relazione alla società Infoservice srl ed alla Controparte_4
non sussistevano i presupposti per l'iscrizione (rectius il mantenimento dell'iscrizione)
della ricorrente alla Gestione Commercianti dell' e va pertanto dichiarato che non CP_1
sussiste alcun debito della ricorrente per contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni
2017/2018/2019 relativo alle predette società.
Diverso è il discorso in relazione alla Infoservice Dati srl.
In merito all'attività svolta dalla ricorrente in seno a tale società, alla luce delle dichiarazioni rese dal marito della ricorrente e dal dipendente Testimone_2 [...]
, si ritiene che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti per il Tes_4
pagina 9 di 14 periodo in oggetto (2017/2018/2019) fosse giustificata e legittima e che sussista un debito nei confronti dell' per contributi IVS eccedenti il minimale, ancorchè inferiore CP_1
rispetto a quello indicato nelle comunicazioni di debito qui impugnate.
Ed invero, il testimone ha dichiarato che la ricorrente “faceva fatture di Testimone_2
Infoservice Dati (predisponeva e inviava le fatture ai clienti, circa 70/80 fatture al mese),
curava gli incassi ed i solleciti, aveva rapporti con i fornitori (ad esempio venditori di software) e poi gestiva i rapporti con le banche e con il commercialista” e che “negli anni per cui è causa, la ricorrente la mattina svolgeva attività di lavoro subordinato ed al pomeriggio era presente in ufficio per svolgere l'attività amministrativa di cui ho detto per
Infoservice Dati in misura prevalente e in parte, seppur minima per;
ed il CP_4
testimone ha confermato che “negli anni in questione 2017, 2018 e Testimone_4
2019 la ricorrente era normalmente presente in ufficio nei pomeriggi” ancorchè non sia stato in grado di precisare in che cosa consistesse l'attività “amministrativa” che la ricorrente svolgeva a favore della società, a parte gestire i rapporti con i fornitori e i clienti.
Ebbene, l'attività svolta dalla ricorrente in seno alla società era una attività contabile, di segretariato (predisporre fatture, curare gli incassi, sollecitare i pagamenti), che nulla ha a che fare con l'attività di “rappresentanza” e “coordinamento” propria di un amministratore.
E tale attività veniva svolta dalla ricorrente “normalmente”, con continuità, in ufficio, nei pomeriggi.
pagina 10 di 14 Tanto basta per poter concludere nel senso della sussistenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della abitualità e della prevalenza (lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di lavoro subordinato part time 50% alla mattina non è assolutamente incompatibile con la conclusione appena tratta;
nulla è stato dedotto in ordine al tempo che la ricorrente dedicava allo svolgimento delle attività proprie di un amministratore).
E' quindi evidente che in relazione alla società Infoservice Data srl sussistevano i presupposti per l'iscrizione (rectius il mantenimento dell'iscrizione) della ricorrente alla
Gestione Commercianti dell' per gli anni 2017/2018 e 2019 e va pertanto confermato CP_1
che sussiste un debito della ricorrente per contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni
2017/2018/2019 relativo alla predetta società nei limiti di cui al conteggio depositato da in data 17.03.2025: anno 2017 contributi euro 7.726,36 + sanzioni (calcolate alla data CP_1
della comunicazione di debito) euro 3.613,88.-; anno 2018 contributi euro 5.409,14 +
sanzioni (calcolate alla data della comunicazione di debito) euro 2.388,63.-; anno 2019
contributi euro 4.677,77 + sanzioni calcolate alla data della comunicazione di debito) euro
1.940,13.-.
Eccezione di prescrizione
Parte ricorrente ha eccepito che le richieste di pagamento dei pretesi debiti contributivi
(relative agli anni 2017, 2018 e 2019) sono state avanzate per la prima volta con la notifica pagina 11 di 14 delle comunicazioni del 3.4.2024, ovvero successivamente alla maturazione della prescrizione quinquennale per i crediti antecedenti al 3.4.2019.
L'eccezione non è fondata.
Le scadenze originarie per il versamento del saldo dei contributi per cui è causa erano rispettivamente: contributi 2017 2/7/2018; contributi 2018 1/7/2019; contributi 2019
30.06.2020.
Il problema della prescrizione (sollevata da parte ricorrente in relazione ai crediti anteriori al 3.4.2019) si pone pertanto solo in relazione ai contributi 2017, con scadenza saldo al
2.7.2018.
Nella fattispecie, peraltro, due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37 comma 2 del D.L.
18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11 comma 9 del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni.
Tale sospensione non solo si estende al termine originario della prescrizione, ma ne interrompe la decorrenza durante il periodo indicato, riprendendosi alla fine della sospensione. Il Legislatore ha altresì specificato che, qualora il termine iniziale della pagina 12 di 14 prescrizione cada all'interno del periodo di sospensione, il termine di decorrenza
è posticipato fino alla fine della sospensione stessa.
Pertanto, in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione per il periodo
23.02.2020 – 30.06.2020 disposta dall'articolo 37 d.l. 18/20 e per il periodo 31.12.2020 –
30.06.2021 disposta dall'articolo 11comma 9 del d.l. 183/2020 (per un periodo di 311 gg.)
nessuna prescrizione è maturata nemmeno in relazione ai contributi relativi all'anno 2017.
Le spese
Considerato che la domanda ha trovato accoglimento parziale, si ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 606/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 11.10.2024 da contro l' così provvede: Parte_2 CP_1
rigetta la domanda di accertamento della carenza di presupposti e di titolo per l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commercianti a far data dall'1.1.2017, CP_1
conferma la correttezza della comunicazione di debito n.140026325738K4202404 del 03.04.2024, la comunicazione 202416 con data 3.4.2024 e il codice 26325738241600730 limitatamente ai seguenti importi: anno 2017 contributi euro 7.726,36 + sanzioni euro 3.613,88.-; anno 2018
pagina 13 di 14 contributi euro 5.409,14 + sanzioni euro 2.388,63.-; anno 2019 contributi euro 4.677,77 +
sanzioni euro 1.940,13.-.,
dichiara non dovuti gli ulteriori importi riportati nelle citate comunicazioni di debito;
dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Addì, 30.05.2024
Il Giudice del lavoro
Eliana Marchesini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 606/2024 R.G.L., promossa da:
- nata a [...] il [...] – residente in [...]
Druso n. 329 - c.f. - con l'avvocato Francesco Dagostin (c.f. C.F._1
fax: 0471-1940103; PEC: del Foro C.F._2 Email_1
di Bolzano – con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in 39100 Bolzano, Corso
della Libertà 42, giusta delega in calce e/o comunque allegata al ricorso.
ricorrente
contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund
pagina 1 di 14 Bauer ( e Lucia Orsingher ( ) in forza di C.F._3 C.F._4
procura notarile rog. Not. di Fiumicino-Roma dd. 22.03.2024 n. Persona_1
378757/7313, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
E e t, con Email_2 Email_4
domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura I.N.P.S., piazza Domenicani 39, 39100
Bolzano
convenuto
In punto: azione di accertamento negativo avverso iscrizione a Gestione Commercianti e comunicazione di debito n.140026325738K4202404 del 3.4.2024 relativa a situazione debitoria di euro 24.424,99 di cui euro 16.754,66 per contributi IVS eccedenti il minimale per anni 2017, 2018 ed euro 7.670,33 per sanzioni e comunicazione 202416 con data
3.4.2024 e codice 26325738241600730 relativo a situazione debitoria di euro 10.820,38 per contributi IVS e sanzioni relative all'anno 2019.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa
Previo accertamento e declaratoria della carenza di presupposti e di titolo per l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commercianti a far data dall'1.1.2017 CP_1
pagina 2 di 14 Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o procedere all'annullamento della comunicazione di debito n.
140026325738K4202404 del 03.04.2024 (doc. 1) e della comunicazione 202416 con data
3.4.2024 e codice 26325738241600730 (doc. 2), o in subordine dichiararsi l'avvenuta estinzione delle pretese avversarie per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, dichiararsi che nulla è dovuto dalla ricorrente per contributi Gestione commercianti per gli anni 2017 e successivi.
Condannarsi inoltre l'Istituto alla cancellazione del nominativo della ricorrente dalla
Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2017, o con la diversa decorrenza che CP_1
dovesse risultare di giustizia.
Con piena vittoria di spese di causa (compenso professionale e spese secondo i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 nel testo vigente, oltre accessori di legge).
Con riserva di separata azione, da parte della ricorrente, per la restituzione di tutti i contributi indebitamente versati alla Gestione commercianti dall'1.1.2017 in poi, per la rettifica del proprio estratto conto previdenziale nonché per ogni altro atto o provvedimento con il quale l' abbia richiesto o dovesse richiedere alla ricorrente il pagamento di CP_1
contributi relativi alla gestione commercianti per gli anni dal 2017 in avanti.
per la parte convenuta:
Voglia Ill. mo Signor Giudice adito, per le ragioni esposte in narrativa,
pagina 3 di 14 rigettarsi il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, accertando la sussistenza delle inadempienze di cui è causa, confermandosi la correttezza della comunicazione di debito n.140026325738K4202404 del 03.04.2024, la comunicazione
202416 con data 3.4.2024 e il codice 26325738241600730.
-Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio,
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11.10.2024 la sig.ra conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
ed esponeva al Tribunale di essere stata illegittimamente iscritta dall'Ente convenuto nella
Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2017; di essere dal 2017 lavoratrice subordinata a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale 50% di P.M.G. Italia Spa;
di essere altresì socia e amministratrice delle società Infoservice srl e Infoservice ma di non CP_2
aver mai partecipato personalmente e men che meno con i caratteri della abitualità e della prevalenza al lavoro aziendale di tali società, essendosi il suo apporto limitato alle ordinarie competenze di rappresentanza, coordinamento e supervisione collegate alla carica di amministratore;
precisava altresì che l'attività esercitata da era di affitto di CP_3
azienda e la ricorrente si era limitata a gestire 6 contratti di affitto, incassando i relativi canoni ed effettuando i connessi adempimenti fiscali e tributari. Tanto chiarito, la convenuta chiedeva l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti e l'insussistenza dei debiti di cui alle comunicazioni impugnate pagina 4 di 14 (o in subordine la declaratoria di prescrizione) e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , contestando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto. In particolare, l' convenuto chiariva che l'iscrizione (o meglio il CP_1
mantenimento dell'iscrizione) della ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo dal 2017 in poi era da ricondurre alla posizione della ricorrente di socia-amministratrice delle società Infoservice srl e Infoservice Dati srl e della partecipazione alla
[...]
(partecipazione cessata il 28.10.2022). L'Ente chiariva che la Infoservice Srl CP_4
svolgeva attività di affitto di azienda;
la Infoservice Dati srl svolgeva attività di elaborazione dati;
la aveva svolto attività consulenza imprenditoriale e altra CP_4
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
che la ricorrente dal 2017
fino ai primi mesi del 2024 aveva partecipato al lavoro aziendale delle società tenendo contatti con la sede per la cura di interessi di clienti delle stesse;
che nessuna CP_1
prescrizione era maturata considerata la sospensione dei termini di prescrizione “covid”.
rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso. CP_1
All'udienza del 7.1.2025 parte ricorrente contestava quanto dedotto dalla convenuta in comparsa di costituzione e provvedeva al deposito di ulteriori documenti ed alla formulazione di ulteriori capitoli di prova, resisi necessari alla luce delle difese svolte da
; il procuratore di si opponeva alle nuove istanze istruttorie di controparte e il CP_1 CP_1
Giudice provvedeva seduta stante sulle istanze delle parti, fissando per l'assunzione delle pagina 5 di 14 prove orali l'udienza del 19.02.2025. In tale occasione venivano escussi i testimoni
(funzionaria ), (commercialista – marito della Testimone_1 CP_1 Testimone_2
ricorrente), (funzionaria ), (impiegato di Testimone_3 CP_1 Testimone_4
Infoservice Data dal 2001/2002), (funzionario ). All'esito Testimone_5 CP_1
dell'assunzione delle dichiarazioni testimoniali, il Giudice invitava parte a depositare CP_1
entro il 16.03.2025 un conteggio dei contributi IVS eccedenti il minimale asseritamente dovuti per gli anni 2017/2018 e 2019 e relative sanzioni (calcolate alla data delle comunicazioni di debito) analitico separato in relazione alle posizioni Infosevice Dati srl,
Infoservice srl e e, ritenuta per il resto la causa matura per la decisione, fissava per CP_4
discussione l'udienza del 30.04.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.03.2025.
Parte depositava nel termine assegnato il conteggio richiesto. CP_1
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come dispositivo.
Motivi
La domanda è solo parzialmente fondata e troverà accoglimento per quanto di ragione nei termini che si andranno a chiarire.
L'art. 29 della legge 3.6.1975 n. 160 nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1 della legge 662/1996 così dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22.7.1966 n. 613 e successive modificazioni pagina 6 di 14 ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate o dirette con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità o prevalenza;
d)
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”
Il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è dunque la prestazione di attività lavorativa imprenditoriale commerciale con carattere di abitualità e prevalenza.
CP_ Nel caso di specie l' sostiene che il credito dell' trae origine: CP_1
1) da svariate cariche sociali ricoperte dalla ricorrente:
a) socio e amministratore della società Infoservice srl della quale la sig.ra
è socia al 25% (attività esercitata dalla società: affitto di azienda); Pt_1
b) socia unica e amministratrice unica della Infoservice Dati srl (attività
esercitata dalla società: );
c) socia unica dal 21.12.2018 e amministratrice della società
[...]
cessata il 28.10.2022 (attività esercitata dalla società: consulenza CP_4
pagina 7 di 14 imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale);
2) dall'avere la ricorrente provveduto in relazione alle anzidette società a curare gli interessi dei clienti delle società, svolgendo attività di consulenza.
L'assunto dell' ha trovato conferma in sede di istruttoria solo limitatamente all'attività CP_1
svolta dalla ricorrente in seno alla Infoservice Dati srl.
Ma si proceda con ordine.
E' pacifico / documentale che la Infoservice srl svolge come unica attività: affitto di azienda;
il testimone ha confermato poi che “la Infoservice srl svolge – ed Testimone_2
ha svolto nel periodo 2017 – 2018 e 2019 mera attività di gestione di sei contratti (doc.23
di parte ricorrente) con i quali ha affittato l'azienda ed i locali aziendali”; che “le uniche attività di Infoservice srl consistevano nell'incassare il canone di locazione e nell'interfacciarsi con il commercialista, effettuando alle scadenze i necessari adempimenti fiscali e tributari”; il testimone ha aggiunto: “ero io il commercialista. Infoservice srl non ha mai avuto dipendenti. La società non ha un vero ufficio, è domiciliata presso il mio srudio in via Druso a Bolzano”.
In ordine alla nessun testimone ha riferito di un coinvolgimento personale della CP_4
ricorrente all'attività lavorativa e tanto meno con i caratteri della prevalenza e della abitualità. E' inoltre emerso dal conteggio analitico dimesso da in data 17.03.2025 CP_1
che la società non ha generato negli anni in questione alcun reddito e non è dovuto alcun pagina 8 di 14 contributo ivs eccedente il minimale e che le comunicazioni di debito impugnate in questa sede non avevano ad oggetto la . Controparte_4
Nessun testimone ha poi confermato che la ricorrente abbia svolto per nessuna delle anzidette società le attività dedotte dall' . CP_1
Da tali risultanze è certo che la ricorrente non ha partecipato al lavoro aziendale delle anzidette società ed è appena il caso di osservare, per quanto riguarda l'attività svolta dalla
Infoservice srl e cioè quella di affitto di azienda, che tale attività, lungi dal costituire esercizio di attività imprenditoriale, costituisce una mera modalità di godimento dei beni,
analoga a quella propria di qualunque soggetto che anziché godere direttamente del bene di cui è proprietario ne percepisca i frutti concedendolo in locazione a terzi (cfr. di recente
Cassazione 17.643/2016).
E' quindi evidente che in relazione alla società Infoservice srl ed alla Controparte_4
non sussistevano i presupposti per l'iscrizione (rectius il mantenimento dell'iscrizione)
della ricorrente alla Gestione Commercianti dell' e va pertanto dichiarato che non CP_1
sussiste alcun debito della ricorrente per contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni
2017/2018/2019 relativo alle predette società.
Diverso è il discorso in relazione alla Infoservice Dati srl.
In merito all'attività svolta dalla ricorrente in seno a tale società, alla luce delle dichiarazioni rese dal marito della ricorrente e dal dipendente Testimone_2 [...]
, si ritiene che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti per il Tes_4
pagina 9 di 14 periodo in oggetto (2017/2018/2019) fosse giustificata e legittima e che sussista un debito nei confronti dell' per contributi IVS eccedenti il minimale, ancorchè inferiore CP_1
rispetto a quello indicato nelle comunicazioni di debito qui impugnate.
Ed invero, il testimone ha dichiarato che la ricorrente “faceva fatture di Testimone_2
Infoservice Dati (predisponeva e inviava le fatture ai clienti, circa 70/80 fatture al mese),
curava gli incassi ed i solleciti, aveva rapporti con i fornitori (ad esempio venditori di software) e poi gestiva i rapporti con le banche e con il commercialista” e che “negli anni per cui è causa, la ricorrente la mattina svolgeva attività di lavoro subordinato ed al pomeriggio era presente in ufficio per svolgere l'attività amministrativa di cui ho detto per
Infoservice Dati in misura prevalente e in parte, seppur minima per;
ed il CP_4
testimone ha confermato che “negli anni in questione 2017, 2018 e Testimone_4
2019 la ricorrente era normalmente presente in ufficio nei pomeriggi” ancorchè non sia stato in grado di precisare in che cosa consistesse l'attività “amministrativa” che la ricorrente svolgeva a favore della società, a parte gestire i rapporti con i fornitori e i clienti.
Ebbene, l'attività svolta dalla ricorrente in seno alla società era una attività contabile, di segretariato (predisporre fatture, curare gli incassi, sollecitare i pagamenti), che nulla ha a che fare con l'attività di “rappresentanza” e “coordinamento” propria di un amministratore.
E tale attività veniva svolta dalla ricorrente “normalmente”, con continuità, in ufficio, nei pomeriggi.
pagina 10 di 14 Tanto basta per poter concludere nel senso della sussistenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della abitualità e della prevalenza (lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di lavoro subordinato part time 50% alla mattina non è assolutamente incompatibile con la conclusione appena tratta;
nulla è stato dedotto in ordine al tempo che la ricorrente dedicava allo svolgimento delle attività proprie di un amministratore).
E' quindi evidente che in relazione alla società Infoservice Data srl sussistevano i presupposti per l'iscrizione (rectius il mantenimento dell'iscrizione) della ricorrente alla
Gestione Commercianti dell' per gli anni 2017/2018 e 2019 e va pertanto confermato CP_1
che sussiste un debito della ricorrente per contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni
2017/2018/2019 relativo alla predetta società nei limiti di cui al conteggio depositato da in data 17.03.2025: anno 2017 contributi euro 7.726,36 + sanzioni (calcolate alla data CP_1
della comunicazione di debito) euro 3.613,88.-; anno 2018 contributi euro 5.409,14 +
sanzioni (calcolate alla data della comunicazione di debito) euro 2.388,63.-; anno 2019
contributi euro 4.677,77 + sanzioni calcolate alla data della comunicazione di debito) euro
1.940,13.-.
Eccezione di prescrizione
Parte ricorrente ha eccepito che le richieste di pagamento dei pretesi debiti contributivi
(relative agli anni 2017, 2018 e 2019) sono state avanzate per la prima volta con la notifica pagina 11 di 14 delle comunicazioni del 3.4.2024, ovvero successivamente alla maturazione della prescrizione quinquennale per i crediti antecedenti al 3.4.2019.
L'eccezione non è fondata.
Le scadenze originarie per il versamento del saldo dei contributi per cui è causa erano rispettivamente: contributi 2017 2/7/2018; contributi 2018 1/7/2019; contributi 2019
30.06.2020.
Il problema della prescrizione (sollevata da parte ricorrente in relazione ai crediti anteriori al 3.4.2019) si pone pertanto solo in relazione ai contributi 2017, con scadenza saldo al
2.7.2018.
Nella fattispecie, peraltro, due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37 comma 2 del D.L.
18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11 comma 9 del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni.
Tale sospensione non solo si estende al termine originario della prescrizione, ma ne interrompe la decorrenza durante il periodo indicato, riprendendosi alla fine della sospensione. Il Legislatore ha altresì specificato che, qualora il termine iniziale della pagina 12 di 14 prescrizione cada all'interno del periodo di sospensione, il termine di decorrenza
è posticipato fino alla fine della sospensione stessa.
Pertanto, in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione per il periodo
23.02.2020 – 30.06.2020 disposta dall'articolo 37 d.l. 18/20 e per il periodo 31.12.2020 –
30.06.2021 disposta dall'articolo 11comma 9 del d.l. 183/2020 (per un periodo di 311 gg.)
nessuna prescrizione è maturata nemmeno in relazione ai contributi relativi all'anno 2017.
Le spese
Considerato che la domanda ha trovato accoglimento parziale, si ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 606/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 11.10.2024 da contro l' così provvede: Parte_2 CP_1
rigetta la domanda di accertamento della carenza di presupposti e di titolo per l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commercianti a far data dall'1.1.2017, CP_1
conferma la correttezza della comunicazione di debito n.140026325738K4202404 del 03.04.2024, la comunicazione 202416 con data 3.4.2024 e il codice 26325738241600730 limitatamente ai seguenti importi: anno 2017 contributi euro 7.726,36 + sanzioni euro 3.613,88.-; anno 2018
pagina 13 di 14 contributi euro 5.409,14 + sanzioni euro 2.388,63.-; anno 2019 contributi euro 4.677,77 +
sanzioni euro 1.940,13.-.,
dichiara non dovuti gli ulteriori importi riportati nelle citate comunicazioni di debito;
dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Addì, 30.05.2024
Il Giudice del lavoro
Eliana Marchesini
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